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COSTITUZIONALI

L’art. 138 Cost. disciplina il procedimento di formazione delle leggi di revisione

costituzionale e delle altre leggi costituzionali.

Le leggi di revisione costituzionale sono quelle che modificano, sostituiscono o abrogano le

disposizioni costituzionali.

L’attività di revisione è soggetta a limiti espliciti, se espressamente previsti dal testo

costituzionale (come la forma repubblicana ex art. 139) e impliciti, se non espressamente

previsti ma desumibili dal testo, (come gli istituti di democrazia e i principi fondamentali

dell’ordinamento).

Le altre leggi costituzionali sono:

a) quelle espressamente definite tali dal testo costituzionale,

b) quelle che il Parlamento approva col procedimento aggravato,

c) quelle che si limitano a derogare una norma costituzionale, senza modificarla in via

definitiva.

Il procedimento di revisione prevede:

FASE PREPARATORIA che consta di due momenti:

- l’iniziativa, ossia la presentazione della proposta di legge da parte del governo, ciascun

parlamentare, 500.000 elettori, Consigli regionali;

- l’istruttoria, in cui le Commissioni legislative permanenti esaminano i progetti e

presentano all’Assemblea una relazione obbligatoria non vincolante. Se vi sono più

progetti, essi sono discussi congiuntamente e la Commissione presenta un progetto

unificato.

FASE COSTITUTIVA o DELIBERATIVA 4

FONTI DEL DIRITTO

La discussione e l’approvazione deve svolgersi in Assemblea e sono necessarie due

successive deliberazioni, da ciascuna Camera, sul medesimo testo, ad intervallo non

inferiore a 3 mesi.

Per la prima deliberazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti.

Per la seconda deliberazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti di

ciascuna Camera.

FASE D’INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA

Se la legge è stata approvata, nella seconda deliberazione e in entrambe le Camere con una

maggioranza non inferiore a 2/3 dei componenti, si procede alla promulgazione da parte

del Presidente della Repubblica e alla sua pubblicazione nella GU: essa entra in vigore dopo

15 giorni dalla pubblicazione.

Se invece nella seconda deliberazione la legge sia stata approvata a maggioranza assoluta

dei componenti di ciascuna Camera, ma non abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3

dei componenti, anche in un solo ramo del Parlamento, si procede alla sua pubblicazione ai

soli fini di conoscenza.

Entro 3 mesi dalla pubblicazione notiziale,

- 1/5 dei componenti la camera

- 500000 elettori

- 5 consigli regionale

Possono chiedere che la legge sia sottoposta a referendum, che ha lo scopo di consentire la

verifica della rispondenza della legge all’effettiva volontà del Paese e rappresenta una sorta

di veto esercitabile dal corpo elettorale, quando la legge sia stata approvata da una

maggioranza limitata.

 Se il referendum è stato richiesto e si svolge e il suo esito è favorevole, si procede

alla promulgazione della legge e alla sua ripubblicazione; se invece l’esito è

sfavorevole, la legge non viene ad esistenza. In questo referendum la legge è

approvata o meno dalla maggioranza dei voti validamente espressi, a prescindere dal

numero dei votanti (non c’è quorum).

 Se entro i 3 mesi non vi è alcuna richiesta di referendum o se la richiesta è stata

dichiarata illegittima dall’Ufficio centrale per il referendum, si procede alla

promulgazione e alla ripubblicazione, per la sua effettiva entrata in vigore.

C. GLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA

Le fonti del diritto dell’UE si applicano direttamente all’interno degli Stati membri, devono

essere applicate dalle Corti nazionali e hanno la priorità sulla legislazione interna. Dopo

l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009 tali fonti si distinguono in:

 atti legislativi, se adottati secondo la procedura legislativa ordinaria del trattato

 atti non legislativi, se adottati dalla Commissione su un atto di delega.

Gli atti legislativi tipici sono: 5

FONTI DEL DIRITTO

1) REGOLAMENTO, ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e

direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Esso quindi ha:

portata generale, in quanto ha natura normativa ed è applicabile ad un numero

o indeterminato e indeterminabile di destinatari, individuati astrattamente;

carattere obbligatorio, in tutti i suoi elementi, in quanto le norme poste da esso

o devono essere rispettate da tutti;

diretta applicabilità in ciascun Stato membro al pari delle leggi nazionali, senza

o che sia necessario un atto di recepimento interno. Entra in vigore decorsi 20

giorni dalla pubblicazione nella GU dell’UE o diverso termine in esso stabilito.

2) DIRETTIVA, vincola lo Stato membro sui è rivolta per quanto riguarda il risultato da

raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma

e ai mezzi.

Ha efficacia mediata, in quanto acquista efficacia attraverso i provvedimenti di

attuazione che lo Stato membro ritiene opportuno adottare (legge, regolamento, atti

amministrativo).

La direttiva prevede un termine entro cui lo Stato deve adottare l’atto di esecuzione,

decorso il quale ha la capacità di produrre effetti interni diretti se e nelle parti in cui

ponga obblighi precisi e incondizionati a carico dello Stato. Per il mancato

recepimento è previsto l’obbligo dello Stato al risarcimento dei danni subiti dal

singolo, purché:

- lo scopo della direttiva implichi il conferimento di un diritto al singolo,

- il contenuto di tale diritto sia individuabile dal testo della direttiva,

- vi sia una rapporto di causalità fra inadempimento e danno subito.

3) DECISIONE, è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Essa è:

obbligatoria, come il regolamento,

o ha portata individuale perché può essere indirizzata

o - a uno o più Stati membri vincolandolo ad assumere un determinato

comportamento,

- a una persona fisica o giuridica.

4) RACCOMANDAZIONI E PARERI, sono atti privi di efficacia precettiva e

vincolante che possono essere indirizzati a Stati membri, istituzioni o persone fisiche

e giuridiche.

La raccomandazione ha lo scopo di far tenere un certo comportamento da parte del

destinatario.

Il parere costituisce l’espressione di un’opinione su una determinata questione.

Inizialmente per il recepimento delle direttive comunitarie si utilizzava lo strumento

dell’attuazione diretta o della delega legislativa a favore del Governo: per ogni direttiva era

necessaria una legge ad hoc, il che rendeva lento il procedimento di esecuzione. 6

FONTI DEL DIRITTO

La legge 86/1989 ha poi introdotto la legge comunitaria per l’adempimento degli obblighi

derivanti dall’UE.

La legge 234/2012 ha abrogato la legge comunitaria e ha introdotto due provvedimenti

legislativi:

a) legge di delegazione europea, da presentare al Parlamento entro il 28/2 di ogni anno e

riguarda solo deleghe legislative e autorizzazioni all’attuazione in via regolamentare;

b) legge europea, riguarda le disposizioni modificative o abrogative di norme interne

oggetto di procedura di infrazione o di sentenza della Corte di Giustizia, necessarie

per dare attuazione agli atti dell’UE e ai trattati internazionali conclusi dall’UE.

D. LE FONTI INTERNAZIONALI

Le fonti di produzione nel nostro ordinamento derivano anche da organi internazionali: esse

non sono operanti fino a che non intervengono procedure interne volte ad adattare il diritto

interno al diritto internazionale. Le fonti dell’ordinamento internazionale sono:

1) norme consuetudinarie, compresi i principi generali di diritto che si indirizzano a tutti

i membri della comunità internazionale;

2) norme convenzionali o poste in essere da trattati internazionali, sono vincolanti solo

per i soggetti che hanno concorso alla loro formazione; l’adattamento avviene

mediante procedimento ordinario o speciale;

3) atti vincolanti delle organizzazioni internazionali, sono fonti previste in accordi

istitutivi che hanno efficacia solo per gli Stati che hanno aderito all’accordo.

L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale può avvenire mediante

procedimento:

 DI RINVIO, opera un adattamento automatico delle norme generalmente

riconosciute, ossia le consuetudini che sulla base dell’art. 10 Cost., esplicano piena

efficacia e pieno vigore all’interno dell’ordinamento giuridico statale, mediante

semplice rinvio senza che sia necessario un atto formale di recepimento da parte del

legislatore. La norma così recepita prevale sulle leggi ordinarie e sugli atti a esse

equiparate.

 SPECIALE, per l’adattamento dei trattati internazionali mediante atto interno delle

Camere detto ordine di esecuzione con cui è automaticamente recepito il testo del

Trattato. L’ordine di esecuzione può essere dato con legge ordinaria o costituzionale,

atto amministrativo, dando alle norme pattizie lo stesso suo rango.

 ORDINARIO, mediante riformulazione delle norme internazionali, consuetudinarie o

pattizie, in norme interne, che ne riproducono o specificano il contenuto.

E. LEGGE ORDINARIA DELLO STATO

È l’atto tipico del Parlamento espressione della funzione legislativa, che l’art. 70 Cost.,

attribuisce collettivamente alle due Camere. Secondo il suo regime giuridico, indicato con

l’espressione “forza e valore di legge” essa: 7

FONTI DEL DIRITTO

- è idonea a modificare o abrogare qualsiasi disposizione vigente a eccezione di quelle di

rango costituzionale,

- è idonea a resistere all’abrogazione o modifica da parte di norme a essa subordinate;

- può essere soggetta solo al controllo di conformità alla costituzione e leggi costituzionali

di competenza della Corte Costituzionale,

- può essere sottoposta a referendum abrogativo.

La legge può essere intesa in senso:

formale, facendo riferimento agli atti emanati dagli organi cui la Costituzione

o attribuisce la funzione legislativa,

materiale, facendo riferimento agli atti con contenuto normativo a prescindere dagli

o organi che gli hanno emanati e il procedimento adottato,

meramente formali, se pur avendo la forma di legge, non hanno contenuto normativo

o e si limitano ad attribuire efficacia ad altri atti già compiuti (leggi di approvazione) o

a costituire presupposto di efficacia e validità di atti non ancora compiuti (leggi di

autorizzazione).

Nel nostro ordinamento vige il principio di legalità per cui gli atti dei poteri pubblici

- non possono contenere disposizioni in contrasto con la legge,

- devono trovare il loro fondamento positivo nella legge,

- devono essere compiutamente disciplinati dalla legge.

La Costituz

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
35 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francy6683 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Logroscino Pierdomenico.