Estratto del documento

Diritto costituzionale

Ordinamento giuridico

L'ordinamento giuridico è il complesso di norme e di istituzioni mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i singoli. È visto come sinonimo del diritto oggettivo. Alcune teorie associano al diritto oggettivo un’istituzione (sostenuta da Santi Romano), altre teorie privilegiano la norma o regola giuridica. Successivamente Kelsen respingerà tali teorie sostenendo che per esistere, l’ordinamento giuridico debba richiedere tre fattori: una pluralità dei soggetti, una normazione e un’organizzazione. Tali fattori coincidono con gli ordinamenti statali che non devono confliggere con quelli giuridici, in quanto sono solo una parte di essi, e che sono:

  • Originari suscettibili di ritrovare in se stessi le ragioni della propria vigenza;
  • Derivati parti dello Stato in quanto istituzione complessiva.

Da non confondere con gli ordinamenti giuridici, ci sono gli ordinamenti interni che disciplinano particolari componenti della pubblica amministrazione. Inoltre, a seconda dei diversi ordinamenti che vengono a interferire tra di loro, una stessa condotta umana può essere valutata in modo diverso, relatività dei valori giuridici.

Tratti distintivi dell'ordinamento statale

  • Territorio sopra il quale insistono gli ordinamenti stessi, entro il suo territorio l’istituzione statale consegue il più alto grado di effettività;
  • Universalità dei fini che può riproporsi senza che la sua primitiva identità venga meno postula l’esistenza di un’organizzazione adeguata mediante la predisposizione di funzionari;
  • Completezza non esclude che ogni ordinamento giuridico possa avere le sue lacune. Queste caratteristiche si riassumono nella sovranità degli Stati, corrisponde alla supremazia dell’ordinamento e degli apparati statali rispetto a qualunque altro ordinamento e apparato coesistente nel territorio e all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati.

Lo Stato-ordinamento non si esaurisce nello Stato-soggetto, visto come ente collettivo che coincide con la nazione o con il popolo, ma si fonda su una serie di persone giuridiche pubbliche a questo insieme la Costituzione italiana riserva il nome di Repubblica. Esistono due tipi di sovranità che stanno su due piani diversi:

  • Sovranità popolare il popolo esercita i suoi poteri nei regimi democratici (art. 1);
  • Sovranità dello Stato-apparato è lo strumento della volontà popolare ed è operante in nome del popolo.

Di fronte a uno Stato-soggetto si ripropone il problema di come le varie persone giuridiche possano disporre della capacità di agire, cioè di compiere gli atti di esercizio delle loro attribuzioni. Si vengono così a costituire rapporti con altri enti, quali il rapporto di rappresentanza, rapporto trilatero che vede agire un soggetto rappresentato, un soggetto rappresentante ed un soggetto terzo; e il rapporto organico, rapporto bilatero, in cui gli atti del soggetto collegato allo Stato dal rapporto stesso si imputano immediatamente all’apparato statale personificato, che si contrappone subito a terzi.

Azioni e organi dello Stato

L’azione degli apparati statali è resa possibile da vari organi:

  • Organi individuali Presidente della Repubblica;
  • Organi collegiali volontà dell’organo è formata da una serie di individui Camere;
  • Organi semplici non composti da altri organi;
  • Organi complessi formati da organi minori Governo della Repubblica.

Si intende ufficio, l’articolazione dell’apparato statale cui spetti l’esercizio di un determinato complesso di funzioni.

Storia delle forme di Stato

Dal ‘500 al ‘700 la forma di Stato predominante è la monarchia assoluta. In particolare il ‘500 e il ‘600 furono caratterizzati da Stati patrimoniali stampo privatistico in cui non vi è distinzione tra diritto privato e pubblico; la signoria sul territorio si divide in dominio eminente che compete al Re e in dominio utile di cui beneficiano i sudditi che dalla terra ricavano i frutti. Re e sudditi sono legati da un vincolo contrattuale Magna Charta. Il ‘700 determinò per alcuni Paesi l’istituzione di Stati di polizia. Polizia = politica, attività di governo libera nella scelta dei fini e dei mezzi. Si ha, quindi, un’espansione dell’intervento statale. Nell’ 800 si ha lo Stato di diritto prototipo di Stato liberale fondato su principi di legalità e separazione di poteri. Diventerà Stato sociale, tra ‘800 e ‘900, quando mirerà a realizzare un’effettiva uguaglianza tra tutti i cittadini. Nel corso del tempo si sono sviluppate forme miste:

  • Monarchia costituzionale: vi si contrappongono Re (potere esecutivo) e Parlamento (potere legislativo);
  • Repubblica presidenziale: due assemblee elettive (legislativo) e Presidente della Repubblica (esecutivo);
  • Repubblica semipresidenziale: Presidente della Repubblica (7 anni), Assemblea nazionale (eletta a suffragio diretto), Governo (eletto dal Capo dello Stato e responsabile nei confronti dell’Assemblea);
  • Governo direttoriale: Parlamento e Governo. Il direttorio viene eletto dal corpo legislativo mentre le funzioni del Presidente della Repubblica vengono esercitate a turno dai vari componenti del collegio direttoriale.

Si inizia a parlare di Costituzione alla fine del ‘700, quando le proposizioni giuridiche (prescrizioni che vanno osservate al fine di non essere sanzionato) diventano obbligatorie al di sopra di qualsiasi altra regola.

Costituzioni nei vari paesi

In Inghilterra viene fondata la “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” il cui art. 16 dichiara che la società che non riconosce i diritti dell’uomo e la divisione dei poteri non ha una Costituzione. Essa non ha una Costituzione scritta, ma orale. I tentativi di formalizzarla per iscritto sono stati di difficile attuazione dal momento che il sistema stesso della common law non prevede il diritto inserito in un ordinamento scritto ma si basa sulla traduzione di sentenze che nel tempo prevedono la realizzazione di qualsiasi tipo di fattispecie, senza, quindi, aver bisogno di una norma generale e astratta che le contenga tutte.

In Francia riguarda un insieme di diritti naturali che nessun uomo ragionevole negherebbe ad un altro uomo (nascono dalla ragione). Questo perché nella Francia rivoluzionaria il problema consisteva nell’affermare la forza della borghesia rispetto alla nobiltà che non era più rappresentativa della compagine sociale e non contribuiva più di fatto allo sviluppo del paese. Esportare la costituzione e i diritti inviolabili dell’uomo fu il pretesto che Napoleone usò poi per le sue conquiste nei territori europei.

In America nasce dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti rispetto ad altri Stati, motivata dal fatto che l’Inghilterra aveva abolito i diritti fondamentali dei cittadini americani (diritti imprescindibili e imprescrittibili che non possono venir meno per nessuno). Nella convenzione di Philadelphia non erano sanciti diritti ma solo l’organizzazione dello stato per ottenere l’unificazione degli stati, questo perché ciascun stato aveva già una costituzione che sanciva i diritti dei suoi cittadini ma mancava un’organizzazione statale unitaria. Questo problema venne in seguito risolto con alcuni emendamenti.

In Germania ovest la legge fondamentale viene chiamata “Legge di principi” e dopo la caduta del muro di Berlino viene usata anche come Costituzione della parte est. In Italia (periodo fascismo) al Nord si stabilisce una Costituzione non stabilizzata. Nel corso della storia l’Italia si è rifatta anche allo Statuto albertino del 1848 si trattava di una Carta costituzionale ottriata, ovvero concesso per sovrana volontà del Re; era breve, cioè più attenta all’organizzazione dello Stato che all’ordinamento giuridico; era flessibile e quindi validamente modificabile ed, infine, programmatica e compromissoria, perché nasce dal compromesso tra le forze politiche e rappresenta un programma. Lo Statuto albertino venne utilizzato anche successivamente alla proclamazione del Regno d’Italia nel 1861. Anche durante il fascismo, alcune teorie videro lineamenti dello Statuto nell’approvazione delle leggi.

Fasi storiche e costituzionali in Italia

Durante quest’epoca vi furono cinque fasi in cui le forme di Stato mutarono:

  • 1922-1925 forma di governo pseudo parlamentare Mussolini nominato Presidente del Consiglio;
  • Discorso di Mussolini del 1925 rottura tra fascismo e opposizioni;
  • 1928 nasce il Gran Consiglio del Fascismo forma una lista unica di candidati;
  • 1930 fase corporativa nasce la Camera dei fasci e delle corporazioni;
  • Fase bellica rafforzamento del Duce.

Nel 1943 il Re riassume il comando del Paese affidandolo al generale Badoglio che cercò di eliminare questi elementi fascisti. Il periodo di transizione dall’ordinamento fascista a quello repubblicano è suddiviso in fasi:

  • Il governo Badoglio che si protrae fino alla liberazione di Roma;
  • Fase luogotenenziale, dal 1944 al 1946;
  • Fase del “Regno di Maggio” (1946) in cui il Luogotenente diviene Umberto I;
  • Fase dell’Assemblea Costituente, dal 2 giugno 1946 al 18 aprile 1948.

Il 2 giugno 1946, con un referendum a suffragio universale, si scelse di far entrare in vigore la Repubblica. L’Assemblea costituente oltre a redigere una nuova Carta costituzionale, instaurò un regime di stampo repubblicano parlamentare caratterizzato da tre organi costituzionali: la Costituente, il Governo e il Capo provvisorio dello Stato. Per la redazione della Carta costituzionale si formò la Commissione dei 75, suddivisa in tre sottocommissioni, ognuna delle quali specializzata in un diverso lavoro. La Carta entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Fa parte delle Costituzioni:

  • OltreLunghe a stabilire l’organizzazione statale comprende anche i diritti e i doveri dei cittadini, ovvero disciplina a fondo i rapporti tra gli individui e le autorità;
  • Rigide con una sentenza del 1804 è la Corte suprema a decidere se con un procedimento speciale modificare le leggi (iter aggravato);
  • Votate dai cittadini e non ottriata, cioè concessa dal Re. Sono state redatte anche leggi costituzionali aggiuntive.

La Costituzione italiana è l’atto supremo del diritto che nasce dalla dottrina della sovranità; è una regola o principio di diritto che rivendica la propria intangibilità. Esistono, anche, Costituzioni formali, miranti alle Costituzioni scritte, e quelle materiali, che riflettono sui contenuti necessari delle costituzioni di qualunque Stato.

Struttura della Costituzione italiana

La struttura della Costituzione è rimasta invariata:

  • Principi fondamentali (art. 1-12) a differenza delle altre Costituzioni (es. americana, francese, ecc.) non hanno un preambolo ed ogni principio o regola della Costituzione è considerato come principio o regola del diritto. Iniziano con i principi sulla libertà, mentre pochi riguardano lo Stato art.12 bandiera, unità nazione;
  • Diritti e doveri dei cittadini (art 13-54) prima parte;
  • Ordinamento della Repubblica (art 55-139) seconda parte;
  • Disposizioni transitorie e finali (art I-XVIII).

L’art 22 fa riferimento alla cittadinanza: a nessuno, per motivi politici, può essere sottratto il diritto di cittadinanza. Su questo concetto si fonda la definizione di popolo: somma di individui che in un dato momento storico vivono nel territorio dello Stato. Le cause di acquisto della cittadinanza sono regolate da tre principi fondamentali:

  • Ius sanguinis la cittadinanza si acquista in virtù dei rapporti fra i cittadini e i loro discendenti;
  • Ius soli (presente in America, Australia, Inghilterra) attribuisce la cittadinanza a chi nasce nel territorio dello Stato anche a figli di immigrati;
  • Volontà chi chiede di far parte del popolo di un certo ordinamento statale.

Altri modi di acquisto della cittadinanza

  • Matrimonio: il coniuge di un cittadino italiano si vede conferita automaticamente la cittadinanza, quando risiede legalmente, dopo il matrimonio, da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se risedente all’estero tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi (legge 5 febbraio 1992, n. 91, articolo 5); o ancora può essere concessa per naturalizzazione.
  • Residenza: allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione; allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano; al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano; all’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano; allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano.
  • Acquisto automatico: i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
  • Elezione di cittadinanza: lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, può dichiarare di voler eleggere la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

L’art 10 fa riferimento alla condizione giuridica dello straniero regolata secondo le norme e i trattati internazionali. Il comma 3 dell’art 10 si riferisce al diritto d’asilo autonomo con cui si deve accogliere lo straniero a cui sono sottratte, nel proprio paese, le libertà democratiche.

Quando la Costituzione riserva un determinato diritto ai cittadini, solo loro possono esercitarlo, sono ad esempio: quelle leggi per cui esistono diverse discipline per lo straniero (es. libera circolazione all'interno del territorio), diritti politici (es. diritto di voto), diritti ad occupare determinate cariche pubbliche. Quando si riferisce a tutti gli individui, si riferisce alla persona, e non possono esserci discriminazioni, ad esempio nei seguenti campi: diritti civili, libertà economiche (es. diritto ad esercitare l’attività di impresa), libertà sociali (es. diritto alla salute), diritti familiari (in particolare il matrimonio), diritto di istruzione. Un esempio relativo a tutti gli individui si trova nell’art. 21.

Principi fondamentali

I principi fondamentali dei primi 5 articoli sono:

  • 1° articolo: principio democratico e lavorista;
  • 2° articolo: principio personalista;
  • 3° articolo: principio di uguaglianza;
  • 4° articolo: principio lavorista;
  • 5° articolo: principio autonomistico.

Importanti sono l’art. 2 (diritti inviolabili dell’uomo) e l’art. 3 (eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge).

Diritti umani

I diritti umani non accettano nessun tipo di distinzioni in dipendenza di qualsiasi tipo di qualità o posizione soggettiva, incluse le distinzioni di cittadinanza o nazionalità. Infatti, essi spettano a chiunque appartenga all’umanità e, dunque, debbono prescindere dall’inquadramento della persona anche dentro “popoli” e “nazioni”, così come in qualunque “comunità”. Partendo da tale definizione, bisogna, però, sottolineare che se anche gli stranieri avessero i nostri stessi diritti umani, non ci sarebbe neppure da chiamarli tali, ma basterebbe la consapevolezza della comune appartenenza all’unica umanità. Nei fatti quotidiani, però, predichiamo una tutela degli stranieri come tali, e quindi che possa essere graduata e diminuita rispetto alla nostra. In alcuni casi, è possibile che per appartenenza ad un’altra “comunità”, si debbano adempiere condizioni, requisiti o limiti che non sia illegittimo imporre per l’esercizio dei diritti umani stessi.

Ad esempio, per il diritto di voto, che viene ormai collocato come diritto di partecipazione politica tra i diritti umani, è comune reputare possibile il subordinarne l’esercizio ad un requisito di cittadinanza, in quanto idoneo ad esprimere il collegamento con la nazione, il popolo o la comunità sulla quale ricadranno gli effetti. A tal proposito, è risultato incomprensibile che stranieri residenti in Italia, gravati da obblighi tributari, non possano votare, mentre questo è possibile, per l’elezione del parlamento nazionale, per i cittadini italiani, i quali, in virtù dello ius sanguinis, possono anche non aver mai visto il suolo patrio.

Gli strumenti di tutela dei diritti umani che cancellano separazioni di appartenenza, ci sono. Essi, però, funzionano a scartamento ridotto es. Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza, oppure l’ONU. Un altro limite dei diritti umani, vi è con le regole dei simboli religiosi che vengono riportate ad un criterio di maggioranza (es. esposizione di simboli religiosi in aule adibite all’istruzione), intuitivamente inquietante per la libertà di religione come libertà individuale di scelte di fede porta a dei limiti, per quanto riguarda i diritti umani, distinguendo “noi” e “loro”. La tutela dei diritti umani non può che trarre giovamento dall’unirsi delle persone, per il loro esercizio, in formazioni sopraindividuate.

Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 17
Diritto costituzionale - Appunti  (prima parte) Pag. 1 Diritto costituzionale - Appunti  (prima parte) Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 17.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale - Appunti  (prima parte) Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 17.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale - Appunti  (prima parte) Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 17.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale - Appunti  (prima parte) Pag. 16
1 su 17
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 19fede93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Angiolini Vittorio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community