Pubblicazioni normative
Fonti di cognizione sono i mezzi attraverso i quali vengono rese note le produzioni normative. La pubblicità normativa è una costante storica comune a tutti gli ordinamenti in quanto è indispensabile che vi siano dei mezzi di comunicazione tra soggetti produttori di diritto oggettivo e soggetti tenuti all'applicazione in modo tale che vi siano i risultati concreti previsti dalla norma. Inoltre, le pubblicazioni normative svolgono anche azione garantistica: perché vi sia obbligatorietà delle norme deve esserci loro conoscenza.
La nascita delle pubblicazioni moderne
La nascita delle pubblicazioni moderne risale a:
- Istituzione Bulletin des lois de la Republique (1791), cioè il primo periodico ufficiale. Con la sua istituzione la previa divulgazione riguardò la generalità degli atti normativi soddisfacendo non più solo l'interesse dell'autorità, ma anche quello dell'intero corpo sociale.
Differenza tra pubblicazioni e notificazioni
- Pubblicazioni sono concepite per rendere pubblico il tenore letterale delle fonti dell'ordinamento: hanno carattere generale.
- Notificazioni sono mezzi di conoscibilità indirizzate non alla collettività ma a determinati individui.
Distinzione tra tipi di pubblicazione
- Pubblicazione in senso stretto: è la conoscibilità generale di atti o eventi normativi ed è caratterizzata da connotato positivo. Infatti, l'ordinamento non solo consente la conoscibilità dei propri precetti ma predispone anche dei congegni concretamente rivolti a favorirla.
- Pubblicazione in senso ampio: comprensiva di tutti i congegni, adempimenti, i mezzi in grado di produrre la conoscibilità pubblica di atti o eventi: ammissione del pubblico alle sedute parlamentari, pubblicità dei lavori degli organi legislativi, promulgazione, deposito degli originali in archivi pubblici ecc.
Tipi di pubblicazioni
Le pubblicazioni si dividono in:
- Pubblicazioni legali (o, più esattamente, giuridicamente rilevanti) le quali si caratterizzano per il fatto di essere regolate da una legge o da altra fonte di produzione.
- Pubblicazioni di fatto che non hanno fondamento normativo.
Pubblicazioni giuridicamente rilevanti
Le pubblicazioni giuridicamente rilevanti non rappresentano a loro volta una categoria unitaria in quanto le norme che le contemplano assegnano loro funzioni diverse. Rientrano in questa categoria:
- Le pubblicazioni necessarie, sono chiamate necessarie non perché obbligatorie per gli organi cui sono demandate, ma perché rappresentano il presupposto imprescindibile dell'entrata in vigore degli atti cui si riferiscono. Esse esplicano anche la funzione di mezzo di conoscenza privilegiato: "Agli atti in tal modo pubblicati è riconosciuta una particolare attendibilità, anche se occorre precisare che tali adempimenti pubblicitari non sono idonei a conferire un crisma di assoluta ed irrefragabile autenticità ai testi che ne formano oggetto. Il tenore letterale dei quali va ricavato dal documento originale" (D'Atena). Rientrano in questa categoria la Gazzetta Ufficiale, i Bollettini Ufficiali delle Regioni, la Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. A livello statale, la pubblicazione degli atti normativi in Italia è disciplinata dalla legge n. 839 del 1984.
- Le pubblicazioni non necessarie.
In questa categoria rientrano:
- Gli adempimenti pubblicitari che in considerazione della qualità delle fonti cui si riferiscono.
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