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COSTITUZIONE ITALIANA

La Costituzione della Repubblica Italiana presenta due caratteristiche principali: è un documento scritto, quindi formale, ed è una Costituzione rigida. I principi fondamentali che la caratterizzano sono cinque: libertà, uguaglianza, autonomia, democraticità, partecipazione. In base ad essi, il cittadino, che gode, sia singolarmente sia nella collettività, di libertà e di uguaglianza, vive in uno Stato non più accentratore ma decentrato (con ampia autonomia degli enti regionali e locali) e democratico. Ogni cittadino, infine, è tenuto a partecipare attivamente (diritto-dovere) alla vita politica dello Stato, eleggendo propri rappresentanti. L'articolo 1 della Costituzione italiana definisce subito la natura del nuovo Stato, nato dalla Resistenza: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione".

I tre articoli successivi (2, 3 e 4) riguardano i principi di libertà e di uguaglianza politica e civile. Vengono poi enunciati gli altri diritti e doveri dei cittadini e stabilite le strutture fondamentali che reggono il nostro Stato. Nel suo complesso, la Costituzione italiana si presenta come una Costituzione "lunga", nel senso che, oltre a quanto già presentato, contiene molte affermazioni di principio e di impegno, finalizzate alla trasformazione della società in senso democratico. Tra i più importanti obiettivi ricordiamo in ordine: la promozione delle condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro per tutti i cittadini, ognuno a seconda delle proprie capacità (art.4); la tutela delle minoranze linguistiche (art. 6); lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e, in particolare, la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale (art. 9); il sostegno alle organizzazioni internazionali volte ad assicurare la pace e la Formattazione del testo

giustizia tra le nazioni (art. 11). E' importante sottolineare che, in base all'articolo 7 della Costituzione italiana, lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dal nuovo Concordato del 1984, che ha sostituito i Patti Lateranensi del 1929. In tal modo, entrambi sono sottratti a qualsiasi forma di reciproca interferenza. Alla parte introduttiva seguono, nella Costituzione della Repubblica Italiana, le diverse sezioni: diritti e doveri dei cittadini; ordinamento della Repubblica; disposizioni transitorie e finali.

TRE POTERI

Il potere legislativo è uno dei tre poteri fondamentali attribuiti allo Stato, secondo il principio classico di separazione dei poteri. Per potere dello Stato s'intende un organo o un complesso di organi dello stato indipendenti dagli altri poteri.

Negli stati contemporanei del potere legislativo è titolare:

  • il parlamento a livello nazionale;
  • i parlamenti degli stati federati;
nelle federazioni;eventuali organi, analoghi al parlamento, di regioni e altri enti territoriali ai quali è riconosciuta autonomia legislativa. Detti organi producono le norme attraverso un atto che prende il norme di legge. Peraltro, nellageneralità degli ordinamenti non tutte le funzioni normative sono concentrate nel potere legislativomentre sono attribuite a quest'ultimo anche funzioni non normative (amministrative, come nel casodelle "leggi-provvedimenti" o giurisdizionali). Quando, ci troviamo di fronte ad atti aventi la solaforma della legge, si parla di leggi meramente formali, poiché tali atti della legge hanno la forma (ela forza) ma non il tipico contenuto normativo (esempio di legge meramente formale è, in moltiordinamenti, tra i quali quello italiano, la legge di approvazione del bilancio dello stato, oltre che lalegge-provvedimento).Il potere esecutivo, generalmente posseduto da un'istituzione denominata "governo",

È in prima istanza il potere di applicare le leggi, distinto dal potere legislativo, che è il potere di fare le leggi, mentre il potere giudiziario è il potere di giudicare, ed eventualmente punire, chi non rispetta le leggi. Il potere esecutivo è esercitato da organi che eseguono le prescrizioni delle leggi e attuano in concreto le pubbliche finalità. La separazione tra i tre poteri è volta a garantire l'imparzialità delle leggi e della loro applicazione.

Il potere giudiziario è quel potere che, in quanto organo costituzionale, permette in via definitiva e autonoma di risolvere una controversia di natura civile, penale e amministrativa (secondo le diverse giurisdizioni) applicando la legge; nel rispetto del contraddittorio delle parti, trasparenza del procedimento e motivazione della decisione, da parte di un giudice terzo.

Questo procedimento si svolge in diversi uffici a seconda del grado di giudizio, dove il cittadino viene giudicato.

dai relativi giudici con la possibilità di impugnare le eventuali sentenze.

FORMAZIONE DI UNA LEGGE

Il termine iter legis è il corrispettivo latino dell'italiano procedimento legislativo e definisce il procedimento formale che porta all'approvazione di una legge.

Il procedimento legislativo statale per le leggi ordinarie è disciplinato nella parte II della Costituzione al titolo I, sez II dagli artt. 71-74 della Costituzione e dai regolamenti parlamentari.

Questo procedimento consta di tre fasi:

  1. Fase dell'iniziativa
  2. Fase della discussione e della votazione
  3. Fase della promulgazione e della pubblicazione

1) Fase dell'iniziativa:

La fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte di determinati soggetti del potere di sottoporre progetti di legge al Parlamento.

La Costituzione riconosce tale potere:

  • al Governo. Il governo utilizza il suo diritto di iniziativa per sviluppare il suo programma operativo, può essere titolare di questa sua

La funzione legislativa in Italia è esercitata solo in sede collegiale, inoltre ogni proposta di legge deve essere autorizzata dal Presidente della Repubblica prima di passare al Parlamento.

Il governo ha dei campi dove ha una sua esclusività di operazione, come ad esempio le leggi che riguardano la manovra di bilancio e le leggi di conversione di decreti legge. Generalmente le proposte di legge presentate dal governo vengono accettate in parlamento in quanto il governo stesso può contare sui parlamentari che gli hanno dato la fiducia.

I membri del Parlamento, sia i gruppi parlamentari che il singolo deputato o senatore, possono sviluppare proposte di legge in modo da essere titolari appieno di questa funzione, aderendo alle proprie idee e progetti di partito.

Esiste anche la possibilità di iniziativa legislativa popolare, che può essere esercitata dal corpo elettorale attraverso la presentazione alle Camere di una proposta sottoscritta da almeno 50.000 elettori, sulla base dell'art. 71 della Costituzione.

Le proposte di legge possono essere presentate anche ai Consigli Regionali e al CNEL.

generalmente questo consiglio svolge una funzione consultiva ma la legge gli attribuisce la facoltà di proporre leggi. - agli organi ed enti cui sia conferito suddetto potere da legge costituzionale. 2) Fase deliberativa: La seconda fase del procedimento legislativo comincia con l'assegnazione da parte del Presidente della camera cui è pervenuto il progetto di legge alla commissione parlamentare competente "ratione materiae" (ovvero, per materia). La commissione parlamentare opera diversamente a seconda della "sede" in cui viene autorizzata a operare. La commissione parlamentare incaricata di esaminare il progetto di legge può operare in: Sede referente: Si tratta della sede in cui le commissioni operano seguendo il cosiddetto "procedimento legislativo ordinario"; è sempre obbligatorio (art.72, 4° comma, Cost.) per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica.di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi; è facoltativo per tutti gli altri progetti di legge. In esso si prevede una discussione sul testo nel suo complesso seguita da una discussione del testo articolo per articolo. Alla discussione segue un voto sul progetto di legge. La commissione ha in tale sede il compito di preparare i documenti (testo del progetto di legge e relazioni) su cui lavorerà poi più accuratamente prima una e poi l'altra camera del Parlamento. Sede legislativa: la commissione che opera in sede legislativa (si tratta di un procedimento speciale) si occupa della discussione, della votazione e della approvazione del progetto di legge estromettendo completamente il Parlamento dai lavori. È sempre ammessa durante i lavori della commissione la domanda di "rimessione in assemblea" del progetto di legge. Sede redigente: è la seconda procedura speciale prevista dai regolamenti di Camera e Senato; la commissioneIl testo formattato con tag html sarebbe il seguente:

Ha gli stessi compiti che aveva quando operava in sede referente con l'aggiunta che la sua votazione sui singoli articoli del progetto di legge assume carattere di definitività, ed il testo che viene presentato alla camera sarà votato nella sua interezza (senza quindi procedere alla votazione articolo per articolo) (sono esclusi da questo procedimento le materie per le quali vi è una riserva di assemblea, citate nella Sede referente.)

Il procedimento legislativo ordinario continua con l'assegnazione del progetto di legge al presidente di una delle camere del parlamento il quale permette la discussione, la votazione articolo per articolo ed infine la votazione finale sull'intero progetto di legge.

Qualora la maggioranza dei presenti in aula abbiano votato favorevolmente il disegno di legge si intende approvato e passa all'altra camera, la quale se vota favorevolmente al progetto senza apportarvi modifiche fa si che sia completata la fase deliberativa. Se

Invece vi apporta modifiche il disegno ripassa all'altra camera che a sua volta se apporta modifiche deve ripassarlo ulteriormente e così via fino a che uno stesso testo è approvato in entrambe le camere. Questo fenomeno viene definito con il termine navette.

Il disegno passa quindi al Presidente della Repubblica che può firmarlo (Promulgazione) o rimandarlo alle camere motivando il gesto. Tuttavia può rimandarlo solo una volta e quindi, quando gli viene presentato nuovamente il disegno di legge, nel caso che sia del tutto uguale al primo, egli è obbligato a promulgarlo.

Fase integrativa dell'efficacia:

La terza ed ultima fase è quella che attiene alla produzione degli effetti normativi della legge e riguarda la promulgazione e la pubblicazione. La promulgazione deve avvenire entro 30 giorni dall'approvazione parlamentare o in un termine minore se entrambe le Camere, a maggioranza assoluta, ne dichiarino l'urgenza (Art.73 della

Costituzione) e spetta al Presidente della Repubblica. Non sempre il Presidente della Repubblica decide.
Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Mangia Alessandro.