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La questione di fiducia

N.B. La questione di fiducia è uno strumento che il Governo utilizza per farsi sostenere dalla maggioranza. Essa consiste nella promessa di dimissioni da parte del Governo qualora questo non venga accontentato in una determinata situazione o suo atto proposto. Non può essere posta su inchieste parlamentari su modifiche di regolamenti, su autorizzazioni a procedere, su verifiche elezioni, su fatti personali su questioni della Camera e del Senato, su sanzioni disciplinari.

Infine rimangono due aspetti da analizzare riguardo al Parlamento:

Rapporto con le altre istituzioni:

Con le Istituzioni comunitarie: Sulla base dell'annuali leggi comunitarie il Parlamento deve modificare il suo ordinamento interno.

Con gli altri Parlamenti europei: Tramite l'Assise di Parlamenti europei e il Cosac.

Esame degli atti europei:

Spetta alla Commissione per le politiche dell'Unione europea.

Rapporto con la Corte Costituzionale

Secondo l'art.136 le sentenze in materia di...

illegittimità costituzionale devono essere comunicate alle Camere. Rapporto con le Regioni: Scioglimento dei Consigli regionali, dopo aver udito il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali. Secondo l'art. 126. Rimozione del Presidente della Giunta secondo l'art. 126. Status del parlamentare. Secondo l'art. 68 nessun parlamentare può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti durante l'esercizio delle sue funzioni. Al secondo comma è scritto che nessun parlamentare senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza può subire perquisizioni o limitazioni di libertà personale, salvo che non sia colto in flagranza o per esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna. Al terzo comma è prescritto che analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni e a sequestri di corrispondenza. IL CORPO ELETTORALE Per introdurre l'argomento possiamoiniziare a esplicare il significato di alcuni termini che solitamente vengono utilizzati dal linguaggio comune in maniera errata o approssimativa. La parola corpo elettorale: esso è la parte attiva del popolo composta da coloro che possiedono i requisiti minimi per esercitare quelle attività che mettono in moto gli organi statali, attraverso i quali si esprime il concetto di sovranità popolare (vedi art.1). La parola popolo sta ad indicare, invece, l'insieme di tutti i cittadini di un determinato Paese anche non facenti parte del corpo elettorale. Il significato di nazione è invece quello che racchiude tutti gli aspetti etnici, linguistici, sociali e culturali che insieme costituiscono il patrimonio di una determinata totalità. Infine popolazione sta ad indicare tutti coloro, cittadini e non, che si trovano nei confini di uno Stato e sono soggetti al rispetto delle leggi di quello Stato. La cittadinanza è il primo aspetto che

Andiamo ad analizzare del corpo elettorale. Essa consiste nel riconoscimento di un soggetto della società e dello Stato proprio. Essa è regolata da legge ordinaria. Attualmente la legge è la 91/1992.

Modalità di acquisto della cittadinanza:

  • ius solis
  • ius sanguinis
  • altri casi in cui però non è automatica ma deve essere richiesta

Modalità di perdita della cittadinanza:

  • rinuncia
  • automaticamente: qualora il cittadino continuasse a lavorare alle dipendenze di uno Stato nonostante l'espresso invito del proprio Stato di interrompere tale rapporto

Modalità di riacquisto della cittadinanza:

  • l'interessato presti servizio militare o decida di lavorare alle dipendenze dello Stato italiano e dichiari la volontà di riacquisto
  • l'interessato dichiari la volontà di riacquisto e stabilisca la residenza nella Repubblica entro un anno dalla richiesta
  • l'interessato abbia interrotto il rapporto con un altro Stato
estero e risieda da almeno due anni nel territorio della Repubblica. Da Maastricht (1992) chi è cittadino di uno Stato membro è anche cittadino europeo. Gli effetti di tale cittadinanza nei confronti di un soggetto sono: la libertà di soggiorno e di circolazione all'interno di qualsiasi Stato membro, la possibilità o, meglio, il diritto di rivolgersi ad un Mediatore, che ha la funzione di tutelare i singoli di fronte alle istituzioni comunitarie; la possibilità di rivolgere petizioni al Parlamento europeo; gli stessi diritti di elettorato passivo e attivo del paese di residenza; tutela da una autorità diplomatica di un qualsiasi Stato membro qualora ci si trovasse in un Paese terzo. LE CARATTERISTICHE DEL CORPO ELETTORALE Diritto di voto Secondo l'art.48, il voto deve essere: segreto, personale, libero, uguale ed esercitarlo è un dovere civico. Riguardo a quest'ultima caratteristica c'è da dire che fino al 1993 chi nonesercitava tale diritto per ben tre volte veniva sanzionato, ora non più: esso è divenuto un obbligo morale. Eguale significa che i voti hanno lo stesso peso indipendentemente da chi è il cittadino che li esprime; libero significa che ciascuno può votare a propria discrezione chi vuole senza obblighi o particolari imposizioni; segreto poiché ogni cittadino non è tenuto a dire chi ha votato; personale poiché deve essere il cittadino e nessun altro a votare, non è prevista neanche l'istituto della delega. Diritto di voto significa: elettorato passivo e elettorato attivo. Il primo indica la possibilità di essere votati. Il secondo quella di votare. Per votare è necessario essere cittadini e maggiorenni. Non godono di tali diritti gli interdetti e gli indegni (si vedano le disposizioni finali della costituzione: XIII e XII; ciò vale anche per i falliti. La XIII dal 2002 è venuta a cadere). Riguardo

L'elettorato passivo esiste in due condizioni particolari nelle quali ci si può trovare: l'ineleggibilità e l'incompatibilità. La prima sta ad indicare la posizione in cui si trova un soggetto che per le sue funzioni professionali non può essere eletto: ad esempio abbiamo gli alti ufficiali di polizia, i magistrati, i prefetti, il capo di gabinetto ministeriale e secondo l'art.122,1 è la Regione a decidere i casi di ineleggibilità e incompatibilità a livello regionale. La seconda riguarda la posizione in cui un soggetto si trova nel momento in cui deve fare una scelta fra la carica per la quale è stato eletto e la funzione che sta svolgendo: ad esempio abbiamo casi di incompatibilità a livello statale fra membro della Camera e membro del Senato; fra parlamentare e PdR; fra parlamentare e membro del CSM; fra parlamentare e giudice della Corte Costituzionale; parlamentare italiano e parlamentare europeo;

parlamentare e membro del CNEL. A livello regionale è incompatibile la carica di assessore e consigliere regionale; membro di consiglio regionale in più di una Regione; membro del consiglio regionale e membro del parlamento italiano o europeo; più i casi delineati dalle leggi regionali secondo quanto disposto dall'art.122,1. Per quanto riguarda la metodologia di voto, possiamo distinguere due modi differenti per la Camera, per il Senato, per i consigli regionali, provinciali e comunali: Per la Camera Secondo l'art.56 i seggi riservati alla Camera dei deputati sono 630, 12 dei quali sono riservati alle circoscrizioni estere. Per la distribuzione dei seggi l'Ufficio centrale nazionale presso la corte di Cassazione calcola la cifra elettorale nazionale e controlla le soglie di sbarramento (minimo il 10% dei voti per la coalizione; il 2% per le singole liste appartenenti ad essa; il 4% per le liste che concorrono da sole). Successivamente si prende il numerodellapopolazione dell'ultimo censimento e la si divide per 617, poi si distribuiscono iseggi in base alla popolazione delle circoscrizioni (26). In base al nostrosistema elettorale (proporzionale con premio di maggioranza) i seggi chespettano alla lista o coalizione vincente sono 340. Per il Senato Secondo l'art.57 della Costituzione il Senato viene eletto su base regionale edil numero di seggi disponibili è di 315, 6 spettano, però, alle circoscrizioniestere. Considerando che minimo a ciascuna circoscrizione (20 il numerototale) spettano sette seggi (esclusi Molise, a cui ne spettano due, Valled'Aosta, a cui ne spetta uno), l'Ufficio elettorale regionale calcola la cifraelettorale regionale e controlla le liste di sbarramento (20% per la coalizione, 3% per la singola lista appartenente ad essa, 8% per la lista che partecipa dasola). Dopodiché si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione dellecircoscrizioni. Alla coalizione

Vincitore spetta il 55% dei seggi circoscrizionali. Per i Consigli regionali è bene introdurre gli organi principali della Regione secondo l'art.121: La giunta, il Presidente e il Consiglio. La giunta rappresenta l'esecutivo, il Consiglio ha il potere legislativo, il Presidente ha il potere di amministrare le funzioni delegate alle Regioni da parte dello Stato, promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti regionali, rappresenta la Regione e dirige l'attività della Giunta. Fino al 1999 la legge elettorale regionale era basata su una legge nazionale. Ora la Regione può adottare il sistema a sua discrezione, ma solo la Toscana ha esercitato questo diritto; per le altre Regioni si fa affidamento alla legge del 1995, secondo cui alla lista vincitrice spetta il 65% dei seggi disponibili.

Per le Province, alla lista vincitrice spetta il 60% dei seggi.

Per i comuni, fino a 15 000 abitanti si vota con maggioranza semplice e la lista vincitrice ottiene i 2/3 dei seggi.

seggi.Oltre a 15 000 abitanti si vota a maggioranza assoluta e la lista vincente ottiene il 60% dei voti.

Per il Parlamento europeo All'Italia spettano in base alla sua popolazione 78 seggi. La distribuzione dei seggi avviene dividendo la cifra elettorale per i seggi disponibili e successivamente si distribuiscono in base alla popolazione delle 5 circoscrizioni.

N.B. Il calcolo per la distribuzione dei seggi può avvenire secondo quattro metodologie:

  • Metodo dei quozienti interi e resti più alti - Utilizzato per il Parlamento europeo.
  • Metodo d'Hont - Si divide la cifra elettorale per 1,2,3,4,...
  • Metodo Saint-Lague - Si divide la cifra elettorale per 1,3,5,7,...
  • Metodo del quoziente corretto - Il numero di seggi equivale al numero del quoziente ottenuto dividendo il numero totale dei voti validi diviso il numero dei seggi disponibili.

N.B. Esiste una legge sulla campagna elettorale.

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A.A. 2006-2007
54 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Poggi Annamaria.