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Università degli studi di Torino - Facoltà di giurisprudenza

Diritto costituzionale

Sudiero Fabrizio

16/10/2006

Sommario

  • Prefazione o ringraziamenti
  • Introduzione
  • Principi fondamentali della Repubblica italiana
  • I diritti di libertà
  • Il Parlamento
  • Il corpo elettorale
  • Il Presidente della Repubblica
  • Il Governo
  • Il potere giudiziario
  • Regioni ed enti locali
  • La Corte Costituzionale
  • Le fonti normative

Principi fondamentali della Repubblica italiana

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Ciò significa che il fondamento della forma di governo sta nel principio di sovranità popolare. L'art. 139 chiude la costituzione indicandone i limiti di modifica, previsti nell'art. 138. Riguardo la limitazione di modifica esistono due tesi: la prima riguarda l'interpretazione della disposizione costituzionale secondo cui la costituzione stessa è del tutto modificabile a parte il concetto di democraticità; la seconda, invece, indica l'impossibilità di modificare i primi dodici articoli, detti principi fondamentali.

Art. 2

Esprime il principio secondo la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. È da sottolineare il fatto che si parli di uomo e non di cittadino. Infatti, i diritti inviolabili sono quelli che attengono alla sfera individuale che appartengono all'uomo in quanto tale.

Art. 3

Nel seguente articolo si tratta del principio di eguaglianza. Quello formale, secondo cui tutti i cittadini sono eguali senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, condizioni personali e sociali, opinioni politiche. Al secondo comma si parla di eguaglianza sostanziale in cui la Repubblica si impegna a rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscano il pieno sviluppo della personalità umana dei soggetti più deboli. —> cfr La tutela delle minoranze.

Art. 4

Qui si esprime il concetto di uomo come lavoratore. Concetto sposato nel costituente sia da cattolici che da comunisti. In tale articolo si afferma che la Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro come strumento necessario al progresso dello Stato e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Art. 5

I concetti emergenti sono quelli dell'unità della Repubblica e della sua indivisibilità. Tuttavia, riconosce e promuove le autonomie locali e attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela le minoranze linguistiche. Applicazione dell'articolo 3.

Art. 7

Viene descritto il rapporto con la religione cattolica. La Chiesa di Roma, ovvero lo Stato Vaticano, viene riconosciuto come vero e proprio Stato indipendente e sovrano nel proprio ordine. I rapporti sono regolati per mezzo dei Patti Lateranensi del 1929. Inoltre, la revisione di tali Patti non prevede il procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Qui si esprime il principio della libertà di culto, purché il culto in questione non sia in contrasto con lo Stato. Tutte le confessioni religiose diverse da quella cattolica raggiungono accordi con lo Stato e i loro rapporti con esso derivano da intese raggiunte con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Inoltre, al secondo comma si prevede la tutela del paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

Gli articoli 10 e 11 regolano i rapporti internazionali. All'art. 10,1 viene scritto che l'Italia si conforma al diritto internazionale generalmente riconosciuto: una consuetudine che regola i rapporti internazionali a cui la Repubblica italiana si conforma anche se in contrasto con la sua Costituzione. Al comma due si parla della condizione dello straniero in Italia. Tale condizione si basa sulla condizione di reciprocità: lo straniero viene trattato a livello giurisdizionale a seconda di come i cittadini italiani vengono trattati dagli altri stati. N.B. Lo straniero che commette un illecito penale è sottoposto a legge penale. Il terzo comma ci dice che allo straniero, al quale nel suo paese non siano riconosciuti quei diritti riconosciuti ai cittadini italiani dalla Repubblica, viene riconosciuto il diritto d'asilo secondo le condizioni stabilite dalla legge. Al 10,4, infine, viene esposto il principio secondo cui non è ammessa in Italia l'estradizione per reati politici (dal 1967 il genocidio non è riconosciuto come reato politico). L'estradizione, per di più, non dipende dalla condizione di reciprocità.

N.B. Esistono tre tipi di modalità di regolazione dei rapporti internazionali:

  • Pattizio —> fra due Stati —> "Pacta sunt servanda"
  • Diritto internazionale generalmente riconosciuto —> Italia e comunità internazionale
  • Dell'adesione —> Italia ed Unione europea

Art. 11

Il tema centrale affrontato in tale articolo è la tutela, la conservazione della pace. Tuttavia potrebbe facilmente rientrare nel capitolo in cui si espongono i principi che regolano i rapporti fra Italia e comunità internazionale (art. 10) se non fosse per una parte posta al centro di tale disposizione in cui si afferma che l'Italia è disposta a limitare la sua sovranità, a parità con gli altri stati, al fine di raggiungere un ordinamento che assicuri la pace. Tale principio enunciato giustifica l'integrazione italiana all'Unione europea.

L'Unione europea

Tappe storiche significative

Agli inizi degli anni cinquanta vi erano tre associazioni nate al fine di garantire una certa stabilità post-conflittuale con finalità anche economiche: CECA, CEE e CEEA (EURATOM). Il principio che andavano rispettando e formando era quello di mercato comune. Tale periodo seguì diversi trattati in cui passo dopo passo andò a formarsi quella che è oggi la Comunità europea, un organismo cooperativo di 25 stati membri a livello economico, politico e sociale. Il primo di questi fu il Trattato di Bruxelles del 1965, in cui venne istituita la Commissione europea, si diede origine al primo Consiglio europeo e venne varato il primo bilancio. Nel 1986 vi fu l'atto unico europeo, in cui si abbatterono le restanti barriere ancora presenti a livello commerciale, si iniziò a vedere l'unione delle associazioni sotto un'ottica politica oltre che economica. A seguire il Trattato di Maastricht del 1992 segnò passi importanti per la crescita della comunità: l'istituzione del PESC e del GAI, l'introduzione della moneta unica (l'euro), l'istituzione della cittadinanza europea e del principio di sussidiarietà, l'istituzione di una banca centrale e del Comitato delle Regioni e delle Autonomie locali. Inoltre, fu introdotta una disposizione particolare riguardo l'adozione automatica dei trattati internazionali nell'ordinamento degli stati membri. Gli altri trattati, come quello di Amsterdam (1997), di Nizza (2001), di Atene (2003) portarono a 25 il numero degli Stati membri da sei che erano prima (Italia, Francia, Belgio, Lussemburgo, Germania, Olanda).

Forma di governo dell'Unione europea: Gli organi dell'Unione europea

Classifichiamo a seconda delle loro funzioni principali da loro svolte i vari organi della comunità europea.

A livello legislativo abbiamo il Parlamento europeo ed il Consiglio dei ministri. Il Parlamento europeo è formato da membri eletti direttamente dai cittadini europei, che durano in carica per cinque anni, secondo la legge elettorale di ciascuno stato membro. Il numero di seggi totali è di 732 e l'assegnazione di questi avviene in proporzione alla popolazione di ogni stato membro (ad esempio all'Italia ne vengono assegnati 78). Organo che in passato aveva compiti meramente consultivi, il Parlamento a poco a poco ha avuto influenze a livello legislativo con la possibilità di apportare modifiche ai progetti di legge tramite emendamenti (addirittura se tali emendamenti non vengono presi in considerazione, possono trasformare il potere del Parlamento in diritto di veto. Ulteriore funzione è quella di approvazione del bilancio comunitario, varato dalla Commissione europea. In tal modo il Parlamento esercita un chiaro controllo verso quest'altro organo esecutivo. Dopo il trattato di Amsterdam collabora con il Comitato delle Regioni e delle autonomie locali e con i Parlamenti nazionali attraverso il COSAC.

Il Consiglio dei ministri dovrebbe essere composto dai Presidenti del Consiglio di ciascuno stato membro, ma in realtà ne fanno parte i ministri di volta in volta competenti per materia trattata. La funzione legislativa di tale organo si esaurisce nella proposta di atti normativi al Parlamento europeo. Le decisioni al suo interno sono prese all'unanimità.

A livello esecutivo abbiamo il Consiglio europeo e la Commissione europea. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di Governo di ciascuno Stato membro. È il vero centro politico del sistema che ha funzione di stimolo per il processo di costruzione dell'Unione europea. Svolge un ruolo importante in ordine alle decisioni da assumere nel quadro del PESC e del GAI. Si raduna due volte l'anno e riferisce di ciò al Parlamento.

La Commissione europea è composta da un membro per ciascuno stato membro (anche se in realtà i membri sono venti). Il membro non deve ricoprire necessariamente una carica ministeriale e può anche non appartenere al governo. L'unica caratteristica che deve possedere è quella di essere riconosciuto dalla commissione europea come esperto in questioni dell'Unione. La sua durata in carica è di cinque anni. Le funzioni di tale organo sono:

  • Iniziativa legislativa
  • Gestione del bilancio europeo
  • Sovraintendenza sull'esecutiva dei singoli atti comunitari
  • Sanziona gli Stati che non si adeguano agli atti comunitari
  • Potere di controllo sugli Stati

A livello di controllo abbiamo la Corte dei conti e la Corte di giustizia. La Corte dei conti è composta da membri nominati dal Consiglio dei Ministri che durano in carica per sei anni (si noti come gli organi di controllo abbiano una durata differente dagli altri: in tal modo si ritrovano ad esser sfalsati garantendo maggiore imparzialità). L'organo in questione ha la funzione di esercitare il controllo sulla gestione finanziaria.

La Corte di giustizia è attualmente composta da 15 membri (che presto saranno venticinque, poiché sarebbe necessario un membro per Stato membro) chiamati giudici. Anche se vengono chiamati in tale modo essi possono anche non essere magistrati. Vengono eletti dai governi degli stati stessi. La funzione principale è quella di controllo sull'effettivo rispetto del diritto comunitario da parte sia dei singoli stati sia dei singoli cittadini. Ad essa si possono appellare i cittadini: per processi nazionali, i giudici nel caso in cui volessero chiedere la giusta interpretazione di una disposizione e gli stati per richiedere il rispetto del diritto dell'Unione.

Art. 12

La bandiera: simbolo dell'identità nazionale.

Art. 138 - Procedimento di revisione costituzionale

Secondo l'art. 71 chi ha la facoltà di iniziativa legislativa sono:

  • Ciascun membro della Camera
  • Il Governo (il Consiglio dei Ministri)
  • CNEL (in materia economica)
  • Almeno 50.000 elettori (aventi diritto di voto)

La prima fase è quella appunto dell'iniziativa.

La seconda fase è quella dell'approvazione:

Il progetto di legge viene proposto alle due camere le quali devono approvarla con maggioranza assoluta e con due deliberazioni distanziate di tre mesi l'una dall'altra. Se il progetto passa alle due deliberazioni con maggioranza assoluta allora si passa alla pubblicazione notiziale. Se invece la maggioranza della seconda deliberazione è in entrambe le camere di due terzi, si passa direttamente alla terza fase che è quella dell'integrazione dell'efficacia.

Pubblicazione notiziale

La legge viene pubblicata in maniera anomala rispetto alle altre pubblicazioni, poiché avviene prima della promulgazione del Presidente della Repubblica. Tale pubblicazione ha il fine di informare coloro che possiedono la facoltà di richiedere al popolo un referendum confermativo proprio nel caso del processo di revisione costituzionale, detto appunto aggravato (definito così perché arricchito da una serie di procedure che rendono tale processo più garantistico). Tali soggetti sono:

  • 5 consigli regionali
  • Un quinto dei membri di una Camera
  • 500.000 elettori

Integrazione dell'efficacia

Ultima fase del procedimento di revisione costituzionale, l'integrazione dell'efficacia si sviluppa in due sottofasi:

  • La promulgazione del Presidente della Repubblica (eventualmente il PdR può richiedere un rinvio al fine di far meditare maggiormente le camere sull'importante modifica che si sta per effettuare)
  • La pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Da tale momento, dopo un breve periodo chiamato Vocatio legis, necessario al fine di far conoscere alla popolazione la legge, entra in vigore e va rispettata. "L'ignoranza della legge non scusa".

I diritti di libertà

Per introdurre questo argomento è necessario affermare che la forma di Stato si desume proprio dalla disciplina che in uno stato si adotta dei diritti di libertà. A livello internazionale la tutela dei diritti di libertà trova riferimenti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948. Un ulteriore specificazione la troviamo prima nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali successivamente nel Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 (attuata in Italia con legge 881/1977). Un ulteriore riferimento lo abbiamo nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sottoscritto a Roma nel 1950. La tutela di tali diritti e convenzioni è garantita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui composizione dipende strettamente dal numero degli Stati contraenti. La tutela dal punto di vista normativo, ovvero con potere di controllo nei confronti di atti frutto dell'opera di istituzioni comunitarie è garantita dalla Corte di giustizia della Comunità europea. La tutela nei confronti di un cittadini verso il suo Stato di appartenenza abbiamo i Tribunali internazionali ed eventualmente l'uso delle forze armate.

È necessario porre una distinzione fra due tipi di diritto prima di incominciare a trattare dell'argomento: il diritto assoluto e il diritto relativo. Il primo si riferisce alla persona in quanto tale e fa scaturire posizioni di diritto soggettivo. Il giudice competente è quello ordinario. Il secondo si riferisce alla cosa che la persona utilizza e fa scaturire posizioni di interesse legittimo. Il giudice competente è quello amministrativo.

Gli elementi di tutela di tali diritti sono tre:

  • Riserva di legge: Alcune limitazioni della libertà personale sono disciplinate dalla legge ordinaria. Abbiamo esempi agli art. 13-15-16-97. In alcuni di questi casi abbiamo anche una riserva di legge di tipo rinforzata —> ovvero specifica i principi il tipo di legge che si deve occupare di quella specifica limitazione.
  • Riserva di giurisdizione: Detto anche "mandato" o atto motivato dell’autorità giudiziaria. Necessario anch’esso per limitare la libertà personale.
  • Tutela giurisdizionale: Si veda l’art.24, secondo cui chiunque può ricorrere all’autorità giudiziaria in difesa dei propri diritti.

Ci occupiamo ora di analizzare i vari tipi di diritti di libertà:

Principio di eguaglianza

Già trattato in precedenza. Si veda l’art.3. Andiamo però ad analizzare meglio l’eguaglianza formale. Abbiamo detto che tutti sono eguali di fronte alla legge senza differenza di:

  • Sesso: In materia di parità di diritti fra uomo e donna in campo lavorativo abbiamo un'espressa disposizione costituzionale all’art. 37. Riguardo alla possibilità di accesso alle cariche elettive o ad accesso alle cariche pubbliche si veda l’art. 51. Per quanto attiene alla sfera familiare, l’art.29 enuncia il fatto che il matrimonio si fonda sull’eguaglianza morale e giuridica dei due coniugi.
  • Razza: Si veda la legge urgente in materia di discriminazione razziale, etnica o religiosa 205/1993.
  • Lingua: In materia, la costituzione prevede una specifica disposizione all’art.6.
  • Opinioni politiche: In merito si vedano gli art. 22, in cui si prescrive il divieto di privare i cittadini del nome, della cittadinanza, della capacità giuridica per motivi politici; l’art. 48 riguardo alla segretezza del voto; l’art. 21 in materia di libertà di manifestazione del pensiero; l’art.49 in merito alla libertà di associazione politica.
  • Religione: In materia vi sono due precise disposizioni (art.7-8) di cui abbiamo già parlato e poi abbiamo l’art.19 che si riferisce alla libertà di professione di culto (individuale o in associazioni, in pubblico o in privato) purché vi sia il rispetto del buon costume. Infine l’art.20 espone che il carattere ecclesiastico e il fine di un
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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Poggi Annamaria.
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