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L'ARMAMENTARIO DECISIONALE COSTRUITO DALLA GIURISPRUDENZA

La secca alternativa fra sentenze di accoglimento e sentenze di rigetto, è apparsa insufficiente per una compiuta gestione delle esigenze della giustizia costituzionale; vi ha posto rimedio la Corte che ha costruito negli anni un articolato armamentario decisionale.

Il problema è emerso a fronte di questioni relative a disposizioni alla quali sia possibile ascrivere significati diversi. La Corte ha sempre affermato il proprio potere di interpretare liberamente la disposizioni di legge alle quali di riferisce la questione di legittimità costituzionale.

Tale attività interpretativa della Corte può condurre ad un'interpretazione della disposizione in questione conforme al parametro costituzionale, a fronte di un'interpretazione proposta dal remittente costituzionalmente illegittima.

La sentenza si conclude con una declaratoria di non fondatezza, ma nella misura in cui il

Il significato normativo ritenuto non illegittimo del testo in questione sia quello individuato dalla Corte. Abbiamo così una pronuncia di rigetto, che precisa nella motivazione l'interpretazione costituzionalmente conforme. Tali decisioni - chiamate sentenze interpretative di rigetto - non hanno efficacia generale in quanto pronunce di rigetto, per cui l'interpretazione proposta dalla Corte costituzionale non vincola tutti gli operatori giuridici. La dottrina è unanime nel ritenere che le decisioni interpretative di rigetto hanno un valore persuasivo nei confronti dei giudici diversi dal remittente. Diverso è il discorso relativo al grado di vincolatività di tali decisioni sul giudizio a quo. Secondo la dottrina prevalente, al giudice a quo è solo precluso di interpretare la disposizione nel senso disatteso dalla Corte, ferma restando la possibilità di seguire qualsiasi altra interpretazione. Si parla di vincolo meramente negativo.o vincolo negativo specifico. Secondo una tesi analoga, il giudice a quo può reinterpretare come meglio ritiene opportuno la disposizione, purché non giunga a farne applicazioni incostituzionali. Si parla, in tal caso, di vincolo negativo generico. Tuttavia le sentenze interpretative hanno portato ad una sorta di ribellione da parte dei giudici comuni e in particolare della Corte di Cassazione, contestando alla Corte costituzionale il potere di interpretare le disposizioni, in quanto invasivo dei poteri dei giudici - che godono di una massima libertà interpretativa - e della Cassazione stessa, cui spetta assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, c.d. Nomofilachia. La Corte ha talvolta modificato il verso del proprio intervento interpretativo, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma non conforme a costituzione. Tali decisioni, dette INTERPRETATIVE DI ACCOGLIMENTO, pronunciando.

L'incostituzionalità di una disposizione se ed in quanto se ne ricavi una data norma, eliminando, quindi, tale possibile interpretazione con l'efficacia propria della sentenza di accoglimento.

Una volta ammesso il potere della Corte di intervenire sui significati delle disposizioni, lasciandone inalterato il testo, si è aperta la strada per operazioni più complesse, al fine di rimuovere in maniera più duttile l'incostituzionalità della normativa legislativa.

La prima di queste operazioni manipolative ricorre con le SENTENZE DI ACCOGLIMENTO PARZIALE ORIDUTTIVE che eliminano dal testo normativo impugnato un inciso, una frase, una congiunzione. Ad esempio, l'art. 22, 36° comma, legge 724/1994 prevedeva che ai crediti di lavoro sia dei dipendenti pubblici sia di quelli privati non si applicasse il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria; con sent. 459/2000, la Corte ha dichiarato incostituzionale tale disposizione "limitatamente".

alle parole e privati”, in maniera da escludere che44il cumulo si applicasse ai crediti dei dipendenti privati, in quanto configgente con la tutela costituzionale dellavoro privato.Ciò che accomuna le INTERPRETATIVE e le PARZIALI DI ACCOGLIMENTO (anche alle aggiuntive e allesostitutive di cui stiamo per parlare) è l’effetto di determinare modificazioni ai significati originariamentepossibili dei testi normativi.Grande risonanza hanno avuto le SENTENZE ADDITIVE (o aggiuntive), con le quali viene dichiaratal’illegittimità costituzionale della omessa previsione di qualcosa che avrebbe dovuto essere previsto dallalegge: il dispositivo si caratterizza per essere incentrato sulla formula “nella parte in cui non “. Ad es. datoche la legislazione sulla tutela delle madri lavoratrici riconosceva prerogative solo alle madri non anche aipadri, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art7 legge 903/1977

“Nella parte in cui non prevede che il diritto all’astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice… siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l’assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per cesso o grave infermità (sent. 1/1987). Si discute se l’OMISSIONE LEGISLATIVA equivalga sempre all’esclusione. Se non vi equivale, è possibile rendere la disposizione di legge conforme a Costituzione, attraverso l’interpretazione adeguatrice, operata dai giudici o dalla stessa Corte costituzionale evitando la additiva. In un caso recente per es. la Cassazione (sent. 4019/2007) ha tentato di ricostruire il sistema processuale vigente in modo da affermare de iure condito il principi della trnslatio iudicii dal giudice ordinario al giudice speciale, rilevando la mancanza nell’ordinamento di un espresso divieto della translatio iudicii nei rapporti tra giudice”

ordinario e giudicespeciale. Ma la Corte Costituzionale ha opinato diversamente ritenendo che l'espressa previsione sullatranslatio con esplicito ed esclusivo riferimento alla competenza..non altro può significare se non divieto diapplicare alla giurisdizione quanto previsto, esplicitamente ed esclusivamente, per la competenza.

La SENTENZA SOSTITUTIVA, in cui si dichiara l'illegittimità costituzionale di un frammento del testo delladisposizione, nella parte in cui dice qualcosa anziché qualcos'altro. Alla eliminazione del frammento didisposizione si accompagna l'aggiunta di un nuovo frammento normativo, indispensabile per rendere ladisposizione immediatamente applicabile.

Si prenda il caso della sentenza 15/1969 con cui è stato dichiarato incostituzionale l'art313 comma 3° c.p.,relativo all'autorizzazione procedere per i reati di vilipendio della Corte Costituzionale, nei limiti in cuiattribuisce il potere di dare

l’autorizzazione a procedere..al Ministro di Grazia e Giustizia anziché alla Cortestessa. Se alla caducazione di una parte del testo non si fosse accompagnata l’aggiunta del nuovoframmento di norma, la disposizione non avrebbe potuto operare praticamente, non sapendosi a chi sarebbespettato dare l’autorizzazione, comunque necessaria. Analiticamente la sentenza sostitutiva contiene unadoppia pronuncia: è per un verso dichiarativa dell’incostituzionalità della norma espressa dall’enunciatotestuale e per l’altro verso aggiuntiva della norma che prende il posto di quella espunta: annullata la norma Aespressa dall’enunciato, la Corte vi aggiunge, lo integra con la norma B per renderlo costituzionalmente nonillegittimo. E’ da notare che, mentre la parte demolitoria può riguardare tanto una norma quanto unadisposizione, la parte sostitutiva contiene invece l’indicazione di una norma. In questo senso, anche

Le sentenze sostitutive hanno radice nella interpretazione dei testi legislativi condotta alla stregua dellalegittimità costituzionale e quindi alla adeguazione di essi.
LE SENTENZE ADDITIVE E SOSTITUTIVE hanno dato luogo a polemiche in sede politica, ma anche in sede giurisprudenziale, osservandosi che tali interventi danno vita a nuove norme, con il rischio di sostituirsiconcretamente al Parlamento e di esercitare quella discrezionalità politica delle scelte legislative che solo al legislatore appartiene.
Il rischio che le SENTENZE MANIPOLATIVE (definite anche paralegislative) sconfinino nel merito legislativo è comunque elevato e reale per cui, alla fine degli anni '80, la Corte ha inventato un nuovo tipo di pronuncia: LA ADDITIVA DI PRINCIPIO (detta anche "additiva id meccanismo o additiva a dispositivo generico).
Si tratta di una decisione in cui alla declaratoria di incostituzionalità di una omissione fa seguito l'aggiunta non di una regola.

compiuta immediatamente applicabile, ma solo di un principio generale o generalissimo. Sono decisioni in cui si dichiara l'illegittimità costituzionale della mancata previsione di un meccanismo idoneo a rendere effettivi i diritti.., lasciando però al legislatore il potere di individuare tale meccanismo in linea astratta ed abilitando intanto il giudice comune a reperire la regola del caso concreto nel principio espresso dalla Corte (sent.295/1991). Questa tecnica decisoria si configura come "l'uovo di colombo", in quanto non invade la competenza parlamentare, lasciando alla Camere il principio di scegliere fra una pluralità di soluzioni possibili, anche al fine di rinvenire la adeguata copertura finanziaria; essa è certamente più efficace delle sentenze monitorie che l'hanno preceduta essendo accompagnata dalla vincolatività delle sentenze di accoglimento; e, comunque, in attesa dell'intervento legislativo -

generalmente tempestivo – abilita il giudice comune arinvenire interpretativamente la regola del caso concreto, svolgendo il principio individuato dalla Corte.

Negli ultimi anni le additive di principio hanno assunto caratteri peculiari, tanto da far configurare ceri e proprisottotipi. In particolare, notevoli perplessità hanno accompagnato le ricordate ipotesi in cui la Corte hacercato di rendere non auto applicativa la propria pronuncia. In alcune decisioni, la Corte ha esplicitamentespecificato che la sentenza si indirizzava esclusivamente al legislatore, imponendo così ai giudici comuni di45continuare, nel frattempo, ad applicare la disciplina dichiarata incostituzionale: così si configura la sentenza277/1991, relativa all’adeguamento del trattamento economico dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri, incui viene espressamente fatta salva “la possibilità di continuare in via provvisoria ad erogare agli interessati iltrattamento

ale non ha effetto di legge dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale.
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A.A. 2010-2011
51 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Modugno Franco.