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FORME DI GOVERNO – M. LUCIANI
La definizione di forma di governo ha origine con Polibio che si riferiva alla distribuzione tra i vari organi costituzionali.
La nozione di forma è stata definita da Platone con il termine êidos con idea nel senso di forma eterna mentre Aristotele afferma che la forma equivale al concetto. Sembra doversi intendere per forma un complesso di regole giuridiche che disciplinano la ripartizione delle funzioni.
FORMA DI GOVERNO NEL DIBATTITO DOTTRINALE
In origine si ricorda la tripartizione tra forme buone e cattive come già posto da Platone nella repubblica Politico e Leggi nella Rep. Solo la sofocrazia (governo del re-filosofo) è valutata in modo positivo, le altre sono negative. Ogni cosa è soggetta alla corruzione e quindi i principi fondativi di ogni forma perché conducono alla degenerazione. Nel Politico le forme diventano 6, e il governo migliore per Platone è il regno se le leggi sono osservate mentre in caso
di violazione la tirannia è la peggiore. Nelle leggi si parla di un modello realistico e operativo, si parla dell'educazione del cittadino e dei cittadini. Anche in Aristotele il quadro è complesso, le forme positive sono il regno l'aristocrazia e la timocrazia mentre le forme degenerate sono la tirannide, l'oligarchia e la democrazia. La forma migliore è il regno e la peggiore la tirannide. La formulazione della terra classica si trova in Polibio dove le forme positive sono monarchia aristocrazia edemocrazia e le forme degenerate tirannide oligarchia oclorazia. La tripartizione classica non è mai stata rimpiazzata dalla bipartizione MONARCHIA - REPUBBLICA. La bipartizione è stata proposta da Machiavelli. La dottrina antica è dedicata alla questione di titolarità di quelle che noi oggi chiamiamo SOVRANITÀ e quindi la teoria delle forme di governo si esaurisce nel momento in cui il soggetto titolare dei poteri sovrani.viene identificato e la cosa essenziale è la teoria della separazione dei poteri. Tale punto è chiarito da Hobbes dove afferma che la sovranità non può mai essere mista e le forme di governo possono essere solo 3: monarchia, aristocrazia e democrazia e ciò si rispecchia nell'esperienza romana secondo Hobbes. Afferma inoltre che la sovranità è un potere indivisibile e il sovrano può essere uno soltanto e non è possibile che un potere limiti l'altro perché altrimenti il potere sarebbe di chi limita. Tale prospettiva è criticata dalla dottrina della limitazione reciproca e del sistema dei checks and balances per i quali è fondamentale stabilire chi ha il potere per capire davanti a quale forma di governo ci si trova. Altri si rifanno all'impostazione della separazione dei poteri come Locke e assegna al popolo il potere di stabilire la forma della società politica. Neanche Locke va oltre latripartizione monarchia, aristocrazia, democrazia ma ammette la categoria delle MONARCHIE MODERATE. Le condizioni storiche non hanno permesso di modificare la tripartizione e anche per chi ha costruito il modello della separazione dei poteri come Montesquieu le forme sono tre: repubblicana, monarchica e dispotica. Si pone il problema degli elementi distintivi delle forme di governo e la dottrina tradizionale e dominante assume come elemento qualificante il rapporto tra Parlamento e Governo e su questa base si distinguono 2 forme: PARLAMENTARE e PRESIDENZIALE. A questo punto sembra che la classificazione della forma di governo dipende dalla modalità del suo funzionamento. L'impostazione tradizionale è stata messa in discussione da Elia che ha parlato di sistema dei partiti, le forme di governo scrive Elia "non possono essere più classificate, né studiate anche dal punto di vista giuridico prescindendo dal 'sistema dei partiti', ed è".cruciale anche perché presente negli artt. 49-72-82 così. La classificazione delle forme di governo deve basarsi sia su dati normativi che su dati insuscettibili di formazione costituzionale. La questione della classificazione è la base su cui si costruisce il rapporto tra diritto e altre discipline e per questo la posizione di Elia va criticata sotto più aspetti: 1 – il sistema dei partiti nella forma di governo legittima l’interrogativo sulle ragioni. I partiti non interessano lo studioso della costituzione solo perché la costituzione presuppone il pluripartitismo anche perché non viene detto nulla sul formato del sistema partitico. Il dato Cost. affida ai partiti il compito di consentire ai cittadini di determinare addirittura la politica nazionale (art. 49) e chiarisce come i partiti si muovono in un ambito diverso da quello della forma di governo che riguarda l’emersione del potere istituzionale. È indubbio che le costituzioni- Il primo criterio riguarda il ruolo dei partiti politici nel processo democratico. Le costituzioni, sia quelle straniere che quella italiana, conferiscono ai partiti una posizione di spicco nel processo democratico.
- Il secondo criterio utilizza specifici dati normativi e costituzionali che sono alla base della forma della titolarità. Quindi, la forma di governo come "forma" può abbracciare solo il dato normativo e tenere lontani gli altri. Giannini da una parte invita a non ridurre le costituzioni al solo diritto scritto e lamenta l'esclusione dei partiti dalla griglia analitica delle forme di governo e contesta il genere degli studi giuridici sulle forme di governo in quanto afferma che si ostina a risolvere i problemi che non sono solamente giuridici ma soprattutto sociologici e quindi i problemi giuridici non sono sociologici e il diritto non è la sociologia.
- La griglia proposta quindi mescola elementi giuridico-formali e elementi politico-materiali cercando di cogliere la struttura e il funzionamento della forma di governo secondo un metodo.
Molti sono gli elementi che ne fanno parte e quindi la griglia definitoria non riesce ad essere esauriente. E quando si distingue tra democrazie dirette e immediate o mediate la dottrina nega che si tratti di concetti del diritto così.
FORMA DI GOVERNO E SOCIETA’ CIVILE
L’immissione del sistema dei partiti è dovuta al fatto, se si considera il saggio di Elia del 1970, che il sistema dei partiti godeva di una forte legittimazione e l’immissione in Italia non tradiva la connessione tra forma di governo e regole giuridiche perché la costituzione conteneva il riconoscimento dell’associazionismo partitico e conferisce ai cittadini il potere di concorrere a determinare la politica nazionale. Qualcuno diceva che non bastava soltanto inserire i partiti nel quadro e si è posto il quesito della distinzione tra forma di Stato e Governo. Il punto centrale è il rapporto tra Stato e società civile e si
Pone già da Hegel a Marx. In Hegel lo Stato ha carattere universale e supremo sugli individui che si collocano nella società civile. In Marx la separazione mette in luce la doppia esistenza dell'uomo. Nella separazione deve comunque esserci raccordo. Nello stato borghese gli interessi pubblici sono assicurati dalla limitazione nell'accesso alle cariche pubbliche mentre nel 900 con l'allargamento del suffragio e la formazione dei partiti di massa gli interessi sociali sono tradotti in termini politico-istituzionali; in questo processo i partiti sono protagonisti. Sono i partiti che costruiscono la sfera intermedia della politica che non ha la propria istituzionalizzazione in forme giuridiche. Nel momento in cui viene meno la funzione di integrazione, i partiti entrano in crisi e in molte realtà l'intermediazione non è più così importante e ciò a causa dell'ingresso nella politica di protagonisti senza il filtro di una
soluzioneA- partitica;B – il formale arretramento della politica grazie a rete indipendenteC – il protagonismo degli interessiD – l'affidamento ai privati di molti settoriE – lo sviluppo di forme di potere carismatico.
Secondo Ridola i partiti si collocano in una sfera distinta da quella dellastatualità e da quella degli interessi sociali e ci sarebbero 3 livelli:extra istituzionali; 2 – organi costituzionali; 3 – interazione tra organi1- costituzionali e sistema politico.
ELEMENTI DELLA FORMA DI GOVERNO – FATTORI MATERIALI EREGOLE FORMALIQuando parliamo della forma di governo ci riferiamo a una serie di regoleformali, giuridiche e il funzionamento del sistema politico-istituzionaledipende da fattori materiali e regole formali e per questo nella griglia diclassificazione andrebbero immessi tutti gli organi costituzionali e le regoledei reciproci rapporti., ma gli elementi rilevanti si riducono a 2: l'Esecutivoe il Legislativo
E il loro rapporto fiduciario. La riduzione ai rapporti tra Parlamento e Governo ha origine storica perché lo stato democratico rappresentativo nasce dallo scontro tra il monarca e la rappresentanza politica. Elia non considera solo tale rapporto e fa riferimento a tutti gli organi costituzionali, le loro caratteristiche e i loro rapporti. I poteri e organi costituzionali nel determinare la forma di governo sono quelli che partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del governo. Quindi la forma di governo è "l'insieme delle regole giuridiche dei rapporti fra poteri e organi costituzionali titolari di attribuzioni decisionali di natura politica". Quindi è necessario esaminare gli organi costituzionali che esercitano tale potere.
Si devono prendere in considerazione solo i poteri e gli organi titolari di attribuzioni politiche, ma gli organi rilevanti variano a seconda degli ordinamenti costituzionali.
- Parlamento e Governo
- ...
– Il Capo dello Stato – non può essere condivisa l'approccio della dottrina costituzionale dominante che non considera il rapporto tra Pres. e politica in quanto organo solo di garanzia e controllo.
3 – La Corte Costituzionale che rimane fuori dalla griglia concettuale e la sua influenza è palese e non necessita di dimostrazione e esercita le sue funzioni nel funzionamento e non nella struttura. Anche se la Corte è un organo costituzionale soggetto alla Costituzione non può essere considerato elemento della forma di governo perché i suoi atti sono liberi e non sono manifestazione di una volontà politica.
4 – La Magistratura non fa parte della griglia. L'art. 101 Cost. oltre a prevedere che "i giudici sono soggetti soltanto alla legge" afferma che "la giustizia è amministrata in nome del popolo".