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FORME DI GOVERNO

Le forme di governo sono i rapporti tra i pubblici poteri che sono

responsabili dell’individuazione dell’indirizzo politico. Da questo

punto di vista la prima forma di governo è la monarchia assoluta

che coincide con lo Stato assoluto e prevede l’esistenza di un

sovrano che possiede tutti i poteri. Il primo Paese in cui sono state

poste delle limitazioni al sovrano è stata l’Inghilterra già con la

Magna Charta Libertatum del 1215. Il vero e proprio superamento si

ha con la monarchia costituzionale che vede l’esistenza di una

Costituzione e una separazione dei poteri teorizzata per primo da

Locke che non prevede, a differenza di quella di Montesquieu, la

tripartizione dei poteri ma la bipartizione dei poteri in potere

esecutivo in mano al re e in potere legislativo che proviene dal

popolo, dunque vi è una prima forma di legittimazione dal basso. La

monarchia costituzionale, dunque, implica l’esistenza di una

delegazione popolare seppur dal punto di vista ideale. Per arrivare

ad un collegamento tra il potere legislativo ed il potere esecutivo

bisogna parlare della monarchia parlamentare in cui il popolo

legittima il potere legislativo il quale, a sua volta, legittima il potere

esecutivo tramite un voto di fiducia ma, se il legislativo non approva

più il governo, cade la fiducia e anche il governo. La monarchia

parlamentare è una forma di governo monista in quanto è una sorta

di circuito ininterrotto in cui si parte dalla volontà del popolo. Il

sistema della monarchia parlamentare si può trasferire anche in un

modello repubblicano in cui al posto del re c’è il presidente, ossia la

repubblica parlamentare in cui il corpo elettorale elegge il

Parlamento il quale dà la fiducia al governo, elegge il Presidente e,

essendo rappresentante del popolo, controlla il governo. La

differenza tra la monarchia parlamentare e la repubblica

parlamentare sta nel fatto che nella prima si diventa re per dinastia

mentre nella seconda il Presidente viene eletto dal Parlamento. La

forma di governo della Repubblica parlamentare è quella più diffusa

che, però, ha un problema, ovvero la stabilità dell’esecutivo, cioè il

Parlamento può mettere in crisi il governo votando la sfiducia. Il

governo deve godere della maggioranza del Parlamento anche

cercando degli alleati ma, se una parte del governo decide di

discostarsi, il governo può cadere, infatti tanto meno partiti ci sono

quanto più il governo è stabile. Ci potrebbe anche essere una

legittimazione dell’esecutivo diretta non attraverso il Parlamento ma

attraverso il voto, cioè tramite l’elezione del Presidente da parte del

popolo. Proprio come nella monarchia costituzionale, la forma di

governo repubblicana dualista prende il nome di repubblica

presidenziale, un esempio è quello degli Stati Uniti, la cui

madrepatria era l’Inghilterra che aveva una monarchia

costituzionale e, infatti, il modello repubblicano statunitense si ispirò

a quello inglese. Il semi-presidenzialismo, invece, è una forma di

governo che si è realizzata in alcuni Stati europei (Francia, Islanda,

Irlanda e Austria) e il modello principale è quello della quinta

repubblica francese. Le caratteristiche fondamentali del semi-

presidenzialismo sono: 1) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

E’ ELETTO DIRETTAMENTE DAL CORPO ELETTORALE ed ha

una durata prestabilita dalla Costituzione; 2) EGLI E’ SVINCOLATO

DAL PARLAMENTO, dunque non ha bisogno della fiducia

parlamentare ma deve nominare un governo; 3) IL GOVERNO

DEVE AVERE LA FIDUCIA DEL PARLAMENTO, infatti si chiama

semi-presidenzialismo perché ha alcune caratteristiche del

presidenzialismo, cioè l’elezione del Capo dello Stato da parte del

corpo elettorale, ed altre caratteristiche delle repubbliche

parlamentari, cioè il Presidente eletto non è il capo del governo ma

nomina il governo che deve avere la fiducia del Parlamento. La

struttura del presidenzialismo è diarchica, cioè ha due teste, una è

quella del Presidente della Repubblica e l’altra è quella del Capo

del governo, dunque ci sono ipotesi di prevalenza del governo,

come in Irlanda, in Islanda o in Austria, e ipotesi di netta prevalenza

del Presidente della Repubblica, come in Francia. Molto dipende

dall’organizzazione dei partiti, ad esempio in Irlanda o in Islanda i

partiti decidono che il presidente della repubblica non deve essere

una figura di spicco mentre in Francia il presidente della repubblica

è il leader della coalizione che ha vinto le elezioni. Un’ipotesi

particolare è quella francese della COABITAZIONE, cioè

nell’esecutivo diarchico il governo trae la propria legittimazione dal

Parlamento e il presidente della repubblica trae la propria

legittimazione dal popolo. Tuttavia sino al 2000 in Francia il governo

veniva eletto ogni cinque anni, invece il presidente della repubblica

ogni sette anni, dunque il presidente della repubblica ed il governo

potevano essere di colore politico diverso. In questi casi è

complicata la gestione delle attività politiche perché può accadere

che essi non concordino su determinate faccende, perciò nel 2000

si è ridotto il mandato del presidente della repubblica da 7 a 5 anni

in maniera da coincidere con l’elezione del governo. Il direttorio,

invece, è una forma di governo esistente solo nella Confederazione

Svizzera in cui vi è un parlamento, chiamato assemblea federale,

ed un direttorio, chiamato consiglio federale, composto da 7

soggetti eletti dall’assemblea federale. Il direttorio ha sia le funzioni

del governo sia le funzioni del capo dello stato ma i compiti dei

membri del direttorio sono divisi a turno. La confederazione ha

un’unità soprattutto nei rapporti esteri ma al suo interno presenta

una pluralità a livello di etnia, lingua e religione. Tale meccanismo

collegiale garantisce la partecipazione di tutta la collettività.

STORIA COSTITUZIONALE

La storia costituzionale rappresenta la storia degli eventi di

rilevanza costituzionale verificatisi dal 1861 sino ai giorni nostri

studiando il modo in cui sono evolute la forma di stato e la forma di

governo italiane nel in questo lasso di tempo. La formazione

dell’Italia unita si deve per lo più ad operazioni politiche che si

svolgono dal 1850 in poi. Nel marzo del 1861 Vittorio Emanuele II

di Savoia assume il titolo di re d’Italia “per grazia di Dio e volontà

della nazione”, dunque attraverso una legittimazione divina ed una

legittimazione della nazione, per questo si presuppone che già

esistesse una nazione. Nel 1848 era successo che Carlo Alberto

aveva concesso ai suoi sudditi, ossia l’allora Regno di Sardegna, lo

statuto albertino “con lealtà di re e con affetto di padre”. Lo statuto

albertino era una costituzione ottriata, cioè era concessa. Esso nel

1861 diventa la prima costituzione d’Italia. Dunque notiamo come si

sia presa una costituzione già esistente e si sia estesa a tutta la

nazione. Negli anni successivi vennero approvati il codice civile, il

codice penale, il codice di procedura civile ed il codice di procedura

penale. La forma di governo era quella della monarchia

costituzionale, quindi vi è un dualismo composto dal Parlamento,

che ha potere legislativo, e dal re, che ha il potere esecutivo con la

facoltà di nomina e di revoca dei suoi ministri e di sciogliere le

camere. Lo statuto non prevedeva la figura del presidente del

consiglio dei ministri. Il passaggio dalla monarchia costituzionale al

governo parlamentare avviene verso la fine dell’ ‘800 in primis

perché lo statuto albertino era una costituzione non rigida ma

flessibile, dunque più facile da modificare, e soprattutto perché il

governo tende ad essere legato maggiormente al parlamento che al

re, specialmente perché il bilancio e i tributi, che sono due elementi

fondamentali, possono essere approvati dal parlamento, dunque il

rapporto tra governo e parlamento tiene un po’ fuori il re.

Ricordiamo che, ad esempio, Giolitti si prendeva la fiducia dal

parlamento e non dal re anche se il tasso di democraticità rimaneva

comunque basso. Lo statuto albertino rimane in vigore anche nel

regime fascista con numerose modifiche. Per quanto riguarda la

forma di stato, siamo di fronte ad uno stato unitario e liberale di

diritto in cui esiste l’uguaglianza ma solo dal punto di vista formale.

Vengono garantite la libertà di stampa o la proprietà ma non

vengono garantiti i corpi intermedi, cioè le formazioni sociali. Il

sistema tributario è proporzionale, come si addice ad uno stato

liberale, a differenza di quello attuale che, come dice l’art.53. è

progressivo, come si addice ad uno stato sociale. Nel sistema

tributario proporzionale è prevista la stessa aliquota per tutti mentre

il sistema fiscale progressivo prevede più aliquote e segue il

principio secondo cui chi più guadagna più paga per creare un

vincolo di solidarietà tra i cittadini. Una svolta si ha negli anni ’20 del

‘900, infatti tra il 1919 ed il 1920, dopo la nascita dei partiti di

massa, nasce il movimento fascista e nel novembre del 1921 nasce

il P.N.F. guidato da Mussolini che nell’ottobre del 1922ordina la

marcia su Roma per concentrare le forze fasciste e dimostrare al re

e al primo ministro Facta quanto consenso popolare il partito

avesse raccolto. Facta chiese al re di dichiarare lo stato d’assedio

ed egli il pomeriggio accettò ma la mattina successiva attribuì a

Mussolini il compito di formare un nuovo governo che ebbe una

larghissima fiducia in Parlamento. Non si sa se si tratti di un colpo

di stato perché dipende da quanto successo nella notte tra il 28 ed

il 29 ottobre del 1922 perché se il re è stato minacciato, come si

riteneva fino a pochi anni fa, si tratta di colpo di stato, in caso

contrario il re ha esercitato un proprio potere. A partire dal 1924 si

verificano le prime distorsioni in Parlamento, ad esempio l’omicidio

Matteotti. Sono quattro le leggi che hanno modificato pesantemente

lo statuto: 1) il capo di governo deve anche essere responsabile del

gabinetto non più di fronte al parlamento ma di fronte al re, dunque

termina il governo parlamentare e le camere perdono il potere

dell’agenda, cioè esse devono discutere non di quello di cui

intendono discutere ma di quello di cui gli viene ordinato di

discutere; 2) legge n°100 del 1926 che disciplina gli atti con forza di

legge del governo in senso estremamente favorevole al governo;

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher farouk_perrone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Pertici Andrea.