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Il diritto costituzionale e lo Stato

Il diritto costituzionale si occupa dello studio della Costituzione, esaminando l'ordinamento giuridico e l'ordinamento giuridico statale. Si analizza, dunque, cos’è lo Stato, quanti tipi di forme di Stato possiamo avere, ecc. Ci soffermiamo sull’ordinamento giuridico costituzionale italiano. La Costituzione repubblicana si articola in diversi rami: i principi fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini e gli organi costituzionali (Parlamento, Presidente della Repubblica, magistratura).

Riforma della Costituzione

La Costituzione deve seguire per la sua modifica un particolare iter regolato nella Costituzione stessa nell’art. 138, che specifica che la Costituzione per essere modificata necessita di due deliberazioni di entrambe le Camere (due da parte della Camera e due da parte del Senato) con un intervallo di tre mesi. C’è bisogno della maggioranza assoluta, ossia la metà +1 dei componenti della Camera, invece la maggioranza semplice è data dalla maggioranza dei presenti, perciò per modificare la Costituzione non è sufficiente la maggioranza semplice.

Se, dopo la seconda deliberazione, alcuni soggetti presenti nell’art.138 non sono soddisfatti, può essere chiesto un referendum entro i successivi tre mesi e può essere chiesto o da 1/5 delle Camere o da 500.000 elettori o da 5 consigli regionali. Il referendum non si può svolgere se in seconda deliberazione la riforma costituzionale è stata approvata dai 2/3 degli aventi diritto perché si pensa che i 2/3 rappresentino la volontà del 50% +1 dei cittadini.

Di conseguenza, se c’è la maggioranza assoluta e anche quella dei 2/3, la riforma costituzionale entra in vigore; se c’è la maggioranza assoluta ma non i 2/3 e non si chiede il referendum, la riforma entra in vigore. Si definisce proposta di revisione costituzionale quando interviene su alcuni che la Costituzione già disciplina, si definisce legge costituzionale quando interviene su alcuni punti non regolati dalla Costituzione.

Possono essere richieste o dal governo o da un membro delle due Camere a una delle due Camere. Se non viene approvata, il procedimento si ferma; se invece viene approvata, si attua una trasmissione all’altra Camera. Qui si può avere la non approvazione e il percorso si ferma, altrimenti si può avere l’approvazione che può avvenire con modifiche o senza modifiche. Se c’è l’approvazione con modifiche, deve tornare alla Camera precedente ancora per la prima deliberazione perché le due camere devono approvare lo stesso testo. La Camera può comunque non approvare e il processo termina, altrimenti si può approvare con o senza modifiche. Le modifiche possono essere fatte solo sulle parti su cui l’altra Camera ha effettuato delle modifiche e non su quelle che la stessa Camera aveva già approvato.

Se a questo punto si ha l’approvazione senza modifica, si arriva alla seconda lettura alla quale si arriva comunque quando la lettura ha avuto il voto da entrambe le camere sullo stesso testo. La seconda lettura deve essere distante dalla prima di almeno tre mesi e deve essere fatta dal Senato che può approvare o non approvare.

Se approva con maggioranza non assoluta, il processo si ferma; se approva con maggioranza assoluta o con i 2/3, si continua alla Camera che può non approvare, approvare ma non con maggioranza assoluta e in questi due casi il processo si ferma, approvare con maggioranza assoluta o con maggioranza dei 2/3 e si continua. Se entrambe le Camere hanno avuto la maggioranza dei 2/3, la riforma entra in vigore, altrimenti ci può essere un referendum dove la riforma entra in vigore se vi è l’approvazione della maggioranza dei partecipanti.

L'ordinamento giuridico

Il diritto costituzionale fa riferimento all’ordinamento giuridico dello Stato e fondamentalmente alla Costituzione approvata nel dicembre del 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Un ordinamento giuridico si forma perché dei consociati devono trovare una forma di convivenza tra di loro con a base delle regole che stabiliscono come quella convivenza si sviluppa e come gestire i conflitti tra i consociati. Le regole sono poste dagli stessi soggetti che fanno parte di quella società e lo possono fare sia tutti insieme sia delegando persone di cui i membri si fidano.

Le regole non possono essere fissate del tutto liberamente perché chi le attua ha dei limiti: primi tra tutti le risorse disponibili e l’accettabilità sociale di una regola; inoltre ci possono essere limiti che sono frutto di altre regole, ad esempio l’appartenenza di un ordinamento giuridico inserito in un altro ordinamento, come l’appartenenza all’ordinamento internazionale.

Soprattutto una è la regola al di sopra di tutte le altre, la Costituzione, intesa come le regole che costituiscono quello Stato, dunque per funzionare devono avere un’ampia condivisione e soprattutto devono essere rispettati alcuni principi di convivenza, ad esempio la non-discriminazione in base a sesso, razza o religione.

L’ordinamento giuridico per eccellenza è lo Stato che ha subito una diminuzione della centralità a causa dei poteri locali e dei poteri sovrastatali, ad esempio per quanto riguarda l’Italia un potere sovrastatale è l’Unione Europea. Esso ha il potere di imporre regole sui consociati e stabilire le sanzioni qualora tali regole non vengano rispettate.

Ci possono essere dei casi di coincidenza o di indifferenza tra una regola etica ed una regola presente in un ordinamento giuridico ma talvolta ci possono essere anche dei casi di conflitto, come il caso di un medico che deve effettuare un aborto ma è contrario o come il servizio di leva obbligatoria. In questi casi prevale la regola giuridica anche se è possibile salvaguardare il proprio credo o la coerenza con la propria morale.

Ogni regola è caratterizzata dalla generalità e dall’astrattezza e fa riferimento ai comportamenti esteriori dei soggetti, ad esempio tutti hanno libertà di manifestazione del proprio pensiero. La regola giuridica ha un carattere eteronomo, ossia deve essere applicata sia a coloro a cui è stata imposta sia a coloro che l’hanno imposta. Essa ha una tipologia di enunciato, infatti è caratterizzata da un presupposto e da conseguenze che non riguardano solo la violazione ma anche l’attuazione di una regola, cioè ci devono essere anche coloro che danno attuazione a tali norme.

Le regole giuridiche non sono tutte uguali ma sono suddivise in fonti, dunque sono poste gerarchicamente in modo che non siano in contrasto tra di loro. Ad esempio secondo il principio di uguaglianza tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza e religione, tuttavia sino al 1963 il concorso per magistratura,ad esempio, era accessibile solo agli uomini ma in seguito fu fatta valere la norma superiore. Inoltre c’è il criterio di specialità, ad esempio se una norma impone l’obbligo di fatturazione ma un’altra norma impone che una determinata azienda non ha tale obbligo, allora per questa azienda avrà valore la seconda legge.

Non solo, esiste per giunta il criterio di competenza per il quale può valere l’esempio della caccia, cioè se lo Stato la vieta ma una regione la concede, allora in quella regione si potrà effettuare l’attività di caccia. Se tali criteri non sono presenti e due norme si contrappongono, allora si segue la regola che cronologicamente è stata posta in atto per ultima. Le regole hanno sia un enunciato normativo sia un’interpretazione. Oltre alle regole dello Stato ci si deve attenere anche alle regole regionali, a quelle provinciali e a quelle comunali. Le norme dello Stato non sono prevalenti sulle altri ma lo Stato è l’ordinamento giuridico che disciplina i rapporti.

L’inserimento dell’Italia nelle organizzazioni internazionali finisce per mettere le regole di uno Stato in una posizione di inferiorità in quanto anch’esse impongono delle norme. La CEDU (convenzione europea dei diritti dell’uomo) ha imposto, ad esempio. Delle regole allo Stato ma qualora il cittadino ritenga che lo Stato non abbia rispettato tali regole nei confronti del cittadino, esso può chiedere giustizia sia ai giudici interni sia alla Corte di giustizia europea. Le comunità europee che si sono susseguite nel tempo sono state istituite al fine di creare un’amministrazione sovranazionale per evitare contrasti come quelli avvenuti pochi anni prima dell’istituzione della CECA (comunità europea carbone e acciaio), ossia durante le guerre mondiali.

La CECA poneva regole dirette non agli Stati ma ai cittadini e alle imprese degli Stati membri, cioè Italia, Francia, Germania, Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi. Comunque il soggetto fondamentale rimane lo Stato fondato su sovranità, territorio e popolo. La sovranità è una caratteristica solo degli Stati ed indica che quell’ordinamento giuridico è dotato di originalità e non trae la propria legittimazione da altri ordinamenti statali, perciò lo Stato è superiore e non riconosce nessun altro ordinamento al di sopra di sé, infatti la comunità internazionale è un’organizzazione di pari, cioè di organizzazioni che hanno parità tra di loro. Tuttavia ci sono gli Stati fantoccio, com’era la Repubblica di Salò che dipendeva dallo Stato tedesco.

Il territorio, invece, è l’ambito spaziale nel quale insiste lo Stato ed è delimitato da confini convenzionali che possono essere sia terrestri sia marittimi. Per i confini marittimi un tempo era indicato il getto del cannone, ovvero l’esercizio del potere da terra, invece oggi vi è la norma consuetudinaria secondo cui le acque soggette alla sovranità di Stato sono quelle a 12 miglia da terra, mentre le altre sono acque internazionali. L’ultraterritorialità è l’estensione della territorialità su un altro Stato mentre l’extraterritorialità è l’autolimitazione di sovranità che uno Stato attua nell’applicare la propria giurisdizione sul territorio dove si trova un’altra sede.

Il popolo è l’elemento personale dello Stato. Il popolo si individua in due fasi: una fa riferimento a coloro che sono fisicamente presenti e un’altra a coloro che hanno fatto parte delle generazioni presenti e future. Per coloro che sono fisicamente presenti si intende coloro che hanno la cittadinanza, infatti il popolo è l’insieme dei cittadini.

La cittadinanza

Nonostante la cittadinanza sia un elemento essenziale per la definizione di Stato, nella Costituzione non vi è una definizione di cittadinanza. L’unico riferimento è all’art.22 in cui si dice che non si può essere privati della cittadinanza per motivi politici anche a causa di quanto successo precedentemente nel regime fascista, infatti la Costituzione italiana si basa sull’anti-fascismo. In alcuni casi il termine cittadinanza si usa in senso più ampio, come nell’art.3 nel quale viene indicato che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge senza distinzioni di sesso, razza e religione.

L’attuale legge sulla cittadinanza è la legge 91 del 1992 che sostituisce quella del 1912 che teneva conto di una situazione del tutto diversa sia dal punto di vista dell’immigrazione sia da quello dell’emigrazione, tuttavia il Parlamento probabilmente presto farà una riforma sulla cittadinanza. L’acquisizione della cittadinanza passa attraverso due criteri principali, cioè quello dello ius sanguinis, che prevede l’acquisizione per nascita da genitore italiano, e dello ius soli, che prevede l’acquisizione per nascita su territorio italiano.

Già nel 1983 venne ritenuta incostituzionale la legge del 1912 con la quale era indifferente l’origine della madre ma contava solo la cittadinanza del padre. Inoltre, secondo lo ius soli si è cittadini anche se si è nati in territorio italiano e i genitori sono ignoti o apolidi, cioè privi di cittadinanza. Un’altra ipotesi di acquisizione della cittadinanza è quella in cui il figlio non segue la cittadinanza dei genitori seguendo le leggi dello Stato a cui i genitori appartengono.

Ci sono anche dei casi di acquisto della cittadinanza previsti nell’art.4 sempre della legge 91 del 1992 secondo cui innanzitutto un tale diventa cittadino italiano se il genitore non è più cittadino ma lo è stato a determinate condizioni, cioè se presta servizio militare per lo Stato italiano, se assume un pubblico impiego per lo Stato italiano, se al raggiungimento della maggiore età vive da almeno due anni nel territorio italiano e chiede la cittadinanza entro un anno dal compimento della maggiore età, se ha vissuto ininterrottamente in Italia e chiede la cittadinanza entro un anno dal compimento della maggiore età.

Inoltre, si può avere la cittadinanza per chi discende fino al secondo grado in linea retta da italiani e ha vissuto per almeno tre anni in Italia e per matrimonio e residenza di almeno due anni e ciò è stato modificato all’interno del pacchetto sicurezza, cioè quei provvedimenti normativi approvati in una logica di opposizione all’immigrazione, con la legge 94 del 2009 con la quale il periodo necessario per acquisire la cittadinanza nel caso di matrimonio e di residenza passò da sei mesi a due anni, invece nel caso di non-residenza bisogna attendere tre anni.

Inoltre, sempre nel 2009 vi fu un’altra modifica nel caso di figli avuti o adottati e in questi casi era previsto il dimezzamento sia nel caso di residenza sia in quello di non-residenza. Infine, ci sono i casi di concessione della cittadinanza da parte del Presidente della Repubblica.

Per quanto riguarda l’adozione del minore viene seguito il criterio dell’imitatio naturale secondo cui il minore è come se discendesse dal padre o madre di cittadinanza italiana. L’adozione di minore avviene nell’interesse del minore, cioè per dargli una famiglia, mentre l’adozione del maggiorenne in genere avviene per assicurarsi un successore, tuttavia è chiaro che c’è un inserimento dell’adottato nella famiglia, dunque se l’adottato vuole può mantenere la propria cittadinanza, altrimenti per ottenere la cittadinanza italiana deve aver vissuto in Italia per almeno cinque anni.

Nei casi, invece, di immigrazione, l’immigrato deve aver vissuto in Italia per almeno dieci anni. Per gli apolidi, invece, gli anni di residenza devono essere cinque, d’altra parte per un cittadino straniero appartenente ad uno Stato dell’UE può chiedere la cittadinanza dopo quattro anni di residenza. Inoltre, può essere concessa a chi ha reso eminenti servizi all’Italia. Ci sono dei casi che precludono la cittadinanza, ad esempio per alcuni tipi di condanna o per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Inoltre, la cittadinanza si può perdere, ad esempio nei casi di rinuncia a condizione che si fissi all’estero la propria residenza e che acquisti un’altra cittadinanza, o anche se si accetta una carica pubblica in uno Stato estero o il servizio obbligatorio per uno Stato estero e lo Stato italiano invita il cittadino a rinunciare alla cittadinanza ma egli non lo fa e, di conseguenza, provvede lo Stato, come nel caso di spionaggio.

Con il Trattato di Maastricht del 1992 alla cittadinanza italiana si unisce la cittadinanza europea dalla quale derivano alcuni diritti politici e con la quale i cittadini europei possono partecipare alle elezioni comunali del comune di residenza sia come elettorato attivo sia come elettorato passivo ma il cittadino europeo ma non italiano non può ricoprire il ruolo di sindaco o di vice-sindaco però si può candidare alle elezioni europee nelle liste italiane.

All’art.10 comma 2 viene specificato che la situazione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità alle leggi e ai trattati internazionali. In base all’art.10 comma 3 lo straniero che non si trova in condizioni democratiche nel proprio Stato ha il diritto di asilo secondo i trattati internazionali. Nel testo sulle disposizioni concernenti le condizioni dello straniero in base alla legge Turco-Napolitano (governo Prodi) è inserito il concetto di regolarità dello straniero, invece per gli stranieri irregolari vi è una sfera molto limitata di diritti inviolabili. La legge n°94 del 2009 (quella del pacchetto sicurezza) restringe le ipotesi di immigrazione regolare in base alla quale chi emigra in Italia deve avere un accordo con un datore di lavoro italiano. Inoltre, con questa legge la clandestinità viene considerata nell’ambito penale, il che è stato dichiarato incostituzionale.

Forme di Stato

Per forma di Stato si intendono le combinazioni che ci sono tra vari elementi. Una forma di Stato è quella che concerne il rapporto tra il territorio e la sovranità, da questo punto di vista si può avere uno Stato composto, ossia uno Stato federale che può essere regionale oppure una confederazione di Stati, uno Stato unitario, nel quale vi è un forte aspetto centrale e vi è una mera articolazione sul territorio dal potere centrale. Il governo ha sul territorio determinati uffici, cioè le prefetture, con le quali il governo va sul territorio, ma l’apparato è un apparato centrale. Un esempio è quello del governo napoleonico in cui il potere veniva gestito dal centro. Questo è anche un tipo di Stato più...

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher farouk_perrone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Pertici Andrea.
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