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Le fonti del diritto

Le fonti del diritto sono ciò che ci permette di scegliere la miglior disposizione applicabile ad un caso concreto. Tra esse emergono atti e fatti cui l’ordinamento riconosce l’idoneità di produrre e modificare norme giuridiche.

Le fonti del diritto si dividono in due principali categorie:

  • Fonti sulla produzione: identificano il soggetto e la procedura attraverso cui vengono prodotte norme. Determinano le caratteristiche che una norma deve avere e con quali procedure può essere validamente applicata.
  • Fonti di produzione: producono una norma giuridica direttamente (es. la legge promulgata).

Le fonti sulla produzione

Le fonti sulla produzione sono sovraordinate rispetto alle fonti di produzione. Nel nostro caso, tra le fonti sulla produzione emerge il fondamentale ruolo della Costituzione. Solo la Costituzione permette di abrogare leggi ordinaria, la legge trova quindi fondamento nella Costituzione.

A partire dalle fonti sulla produzione, quindi dalla Costituzione, derivano:

  • Fonti di rango primario: leggi, decreti legge, decreti legislativi. Queste fonti sono regolate dalla Costituzione, per cambiarne i principi dovremmo cambiare la Costituzione.
  • Fonti di rango secondario: regolamenti governativi. Queste fonti sono regolate e modificate dalle fonti primarie e non dalla Costituzione.

La Costituzione

La Costituzione è una fonte sulla produzione laddove identifica regole procedurali di emanazione di una legge ordinaria. La Costituzione è anche però una fonte di produzione laddove in taluni casi partendo da articoli costituzionali possiamo derivarne norme giuridiche dirette (es. art. 3).

La Costituzione quindi sancisce sia la conformità formale di una legge che quella sostanziale.

Le fonti di produzione

Nel caso delle fonti di produzione possiamo parlare di:

  • Fonti atto: manifestazione di volontà che rispetta le procedure previste dalla Costituzione (es. ordinamento ed autorità).
  • Fonti fatto: eventi o comportamenti ai quali l’ordinamento riconosce la capacità di produrre norme.

Tra gli atti emergono: leggi, decreti legge, decreti legislativi – mentre come fatto: la consuetudine.

Artt. Dal 70 al 73.

Considerata sia una fonte sulla produzione che di produzione (es. art.3).

Possiamo quindi parlare di: Sistema Chiuso.

Validità ed invalidità formale.

Validità ed invalidità sostanziale.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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