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Diritto Costituzionale - Le fonti del diritto Pag. 1
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Estratto del documento

4.0 LE FONTI DEL DIRITTO

Le fonti del diritto sono ciò che ci permette di scegliere la miglior disposizione

applicabile ad un caso concreto. Tra esse emergono atti e fatti cui

l’ordinamento riconosce l’idoneità di produrre e modificare norme giuridiche.

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Le fonti del diritto si dividono in due principali categorie:

1) Fonti sulla produzione identificano il soggetto e la procedura attraverso

cui vengono prodotte norme . Determinano le caratteristiche che una

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norma deve avere e con quali procedure può essere validamente

applicata.

2) Fonti di produzione producono una norma giuridica direttamente (es. la

legge promulgata).

4.1 LE FONTI SULLA PRODUZIONE

Le fonti sulla produzione sono sovraordinate rispetto alle fonti di produzione.

Nel nostro caso, tra le fonti sulla produzione emerge il fondamentale ruolo della

Costituzione . Solo la Costituzione permette di abrogare leggi ordinaria, la

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legge trova quindi fondamento nella Costituzione.

A partire dalle fonti sulla produzione, quindi dalla Costituzione, derivano:

Fonti di rango primario = leggi, decreti legge, decreti legislativi. Queste

 fonti sono regolate dalla Costituzione, per cambiarne i principi dovremmo

cambiare la Costituzione .

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Fonti di rango secondario = regolamenti governativi. Queste fonti sono

 regolate e modificate dalle fonti primarie e non dalla Costituzione.

4.2 LA COSTITUZIONE

La Costituzione è una fonte sulla produzione laddove identifica regole

procedurali di emanazione di una legge ordinaria .

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La Costituzione è anche però una fonte di produzione laddove in taluni casi

partendo da articoli costituzionali possiamo derivarne norme giuridiche dirette

(es. art. 3) .

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La Costituzione quindi sancisce sia la conformità formale di una legge che

quella sostanziale.

4.3 LE FONTI DI PRODUZIONE

Nel caso delle fonti di produzione possiamo parlare di:

1) Fonti atto manifestazione di volontà che rispetta le procedure previste

dalla Costituzione (es. ordinamento ed autorità)

2) Fonti fatto eventi o comportamenti ai quali l’ordinamento riconosce la

capacità di produrre norme

1 Tra gli atti emergono: leggi, decreti legge, decreti legislativi – mentre come fatto: la

consuetudine.

2 Artt. Dal 70 al 73

3 Considerata sia una fonte sulla produzione che di produzione (es. art.3)

4 Possiamo quindi parlare di: Sistema Chiuso

5 Validità ed invalidità formale

6 Validità ed invalidità sostanziale

Dettagli
A.A. 2018-2019
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartinaCassigoli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Biondi Francesca.