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È propedeutico, ovvero occorre superare l’esame di diritto costituzionale per sostenere alcuni esami del secondo
anno.
Lezione 24/09/2025:
nel linguaggio tecnico con la parola diritto si possono intendere due concetti differenti, un concetto in senso
soggettivo, indicato come right (diritto come una pretesa dell’individuo o della collettività se parliamo di diritto della
collettività o dei diritti collettivi), il secondo significato è in senso oggettivo, indicato come law (ovvero il diritto è un
insieme ordinato di norme giuridiche, regole giuridiche, è un ordinamento giuridico).Ci occupiamo prevalentemente
del diritto in senso oggettivo. Sono però tra loro strettamente connessi, non posso parlare di un diritto right se non
ho un ordinamento giuridico che mi garantisce quel diritto. Al contempo la finalità di un ordinamento giuridico
(specialmente democratico) è quello di garantire i diritti a coloro che appartengono a quell’ordinamento, degli
individui. Definire diritto in senso oggettivo come ordinamento giuridico implica anche di dare una definizione di
norma giuridica e di ordinamento giuridico. Dal momento in cui nasciamo fino alla nostra morte ognuno di noi è
immerso in una pluralità di ordinamenti che determinano/influenzano il suo comportamento. Ad esempio quando
nasciamo veniamo inseriti all’interno di una famiglia, alcune norme della famiglia sono anche norme giuridiche ma
alcune regole sono interne alla famiglia. Siamo inseriti quotidianamente in una pluralità di ordinamenti e la loro
finalità è influenzare il comportamento degli individui, sia che essa sia esplicita o meno. Ognuna di quelle comunità
ha dei valori o dei principi secondo cui la comunità si basa ed esse influenza gli individui che ne fanno parte. Ogni
comportamento può essere giudicato in maniera differente a seconda dell’ordinamento di riferimento. Un
comportamento può assumere conseguenze diverse. Lo Stato è uno solo dei produttori di norme, perché abbiamo
diversi ordinamenti che producono a loro volta delle norme, sicuramente lo Stato produce norme giuridiche, che
però hanno in comune l’influenza che hanno sugli degli individui e questo è quello che lega al diritto della società.
Legame tra diritto e società, laddove c’è una società e una società composta anche da 2 individui, lì troviamo il
diritto inteso come ordinamento giuridico, qualsiasi società si dà delle norme giuridiche, per permettere la
convivenza pacifica tra gli individui. Quindi il diritto è una forma di organizzazione sociale, la famiglia, gli amici sono
forme di organizzazione sociale. Possiamo individuare 3 tipologie di norme: naturali (leggi della natura), etico sociali
(possiamo inserire confessioni religiosi ecc.) giuridiche. Le leggi della natura sono inviolabili e anche involontarie
(non prodotte dall’uomo), ma l’uomo riesce a condizionare la natura (anche con effetti negativi), le leggi etico sociali
sono volontarie e violabili perché ognuno di noi si da un codice sociale per interagire con la società che può essere
violato e infine le norma giuridiche sono una via di mezzo perché sono volontarie è l’uomo che stabilisce le norme
giuridiche, tutta la società se parliamo di democrazia o singolo se parliamo di monarchia, però sono orme volontarie
e violabili e devono essere rispettate e se si ha una violazione della norma giudica, gli ordinamenti giuridici hanno la
forza per poter imporre una sanzione che è volta a ripristinare la legalità se è possibile, se no la sanzione è volta a
risarcire ciò che quella violazione ha provocato, sono quindi coercitive, si ha una adesione volontaria all’ordinamento
giudico, lo stato ha il monopolio della forza per rendere coercitive quelle norme, la sanzione più alta è l’espulsione
da quell’ordinamento. È un monopolio però legittimo. Le norme giuridiche son condizionate dalle coordinate
storiche e geografiche a cui si fa riferimento, può cambiare significato (interpretata in maniera differente) oppure non
avere più forza e valore in un altro tempo. Es art 32 riguardo alla salute, una volta sia fisica che psichica, il diritto
alla salute ora viene interpretato in maniera più ampia, salute bio psico-fisica, in relazione agli altri individui. Se
succede un episodio di maternità surrogata in Italia ha delle conseguenze, se succede in ucraina ha conseguenze
differenti, a seconda del contesto geografico in cui mi trovo è regolato da norme giuridiche differenti. La dottrina
(scienziati del diritto, ovvero i giuristi, chi opera con il diritto) e la giurisprudenza (costituita dalle sentenze dei giudici,
e più i giudici sono di un certo livello più quelle sentenze potranno influenzare l’interpretazione del diritto)
interpretano il diritto e quindi possono dare alle norme giuridiche interpretazione indifferenti. Quando si cristallizza
questa interpretazione, quindi accettata dall’ordinamento viene detto vivente perché ii diritto vive. Questa
interpretazione del diritto consente alla società di evolversi. Il diritto può mutare nel tempo e accompagna l’evolversi
della società anche se non sempre ci riesce e avvolte resta in dietro, parliamo quindi di crisi del diritto e dello stato.
Il diritto si divide in due grandi famiglie: la famiglia del diritto pubblico e la famiglia del diritto privato. La differenza
non riguarda il soggetto produttore di diritto dato che se ne occupa lo Stato. Quello che cambia è l’oggetto e il
contenuto delle norme giuridiche, perché nel diritto pubblico si parla di rapporti tra l’autorità e il popolo, tra
governanti e governati, tra autorità pubblica e privati, rapporti contraddistinti da una superiorità pubblica rispetto ai
privati, fanno parte di ciò il diritto costituzionale, penale, tributario, militare, amministrativo. Il diritto privato si occupa
di regolare i rapporti tra i privati, a volte anche tra autorità e privati ma in quel caso l’autorità è posto allo stesso
livello del privato. Nel diritto privato possiamo trovare il diritto di famiglia, lavoro, contratti, assicurazioni,
commerciale.
Il diritto costituzionale contiene due principali contenuti, che ritroviamo nella costituzione, che sono: la costituzione
dei diritti (forme di garanzia delle libertà dell’individuo) e la costituzione dei poteri (stabilisce quali sono e como sono
organizzati i poteri dello stato). Nella costituzione del 1789 art 16 dice che un ordinamento che no riconosce la
libertà dell’individuo e la divisione dei poteri non è una costituzione.
Lo Stato ha la forza pubblica legittima per poter imporre con la forza il rispetto delle norme, in tutte le formazioni
sociali assistiamo all’imposizione di alcuni su alcuni, parliamo quindi di un potere sociale che influenza il
comportamento degli individui, l’esercizio del potere sociale può avvenire con forme differenti, ad esempio con
mezzi economici cioè attraverso il possesso di beni necessari per la sopravvivenza o in possesso di beni di cui c’è
scarsità in modo da influenzare il comportamento degli individui che necessitano di quei beni che sono scarsi o
necessari. Oppure questo potere sociale può avvenire tramite mezzi ideologici, detengo determinate conoscenze e
influenzo il comportamento degli individui attraverso questi saperi che io detengo, possono essere dottrine religiose
o filosofiche oppure anche conoscenze tecniche. E la terza modalità è attraverso mezzi politici cioè tramite l’uso
della forza, attraverso una coercizione fisica, nelle società medievali non si aveva una netta demarcazione tra
queste tre forme, ma lo deteneva una sola persona. Quando nasce lo stato moderno con la pace di Vestfalia
ponendo fine alle guerre religiose, il potere politico assume autonomia rispetto alle altre due forme. C’è una lenta
evoluzione dello stato. Diventa autonomo grazie alla possibilità di esercitare la forza per far rispettare le norme a
tutti gli individui. Lo Stato è una realtà immateriale che però è capace di azioni concrete che però hanno ricadute
sugli individui, infondo è una modalità di organizzare le cose interne allo stato e influenza il comportamento delle
persone. Dal punto di vista giuridico lo Stato è una forma di organizzazione del poter politico che esercita una
sovranità nei confronti degli individui che appartengono a quell’ordinamento giuridico ed è una sovranità che è
esercitata su un determinato territorio. Possiamo individuare tre elementi che caratterizzano lo Stato: territorio,
popolo e sovranità, e questi tre elementi sono elementi essenziali costitutivi dello Stato senza i quali non si può
parlare di Stato. L’unione europea non ha una sovranità piena, infatti non si parla di Stato. Individuiamo due tipi di
sovranità: interna (all’interno dei singoli stati, esercitata da un autocrate o da un dittatore, oppure dal popolo (art 1
della costituzione comma 2 dice che la sovranità appartiene al popolo e non è una sovranità assoluta perché la
costituzione dice anche che la esercita nelle forme e nei modi dettati dalla costituzione di essa non è quindi un
potere assoluto abbiamo anche una forma di ripartizione dei poteri)) e esterna (riguarda i confini, gli Stati si
comportano in condizioni di parità tra loro, la sovranità dei vari stati sono stati ceduti all’unione europea quando
aderiscono ad essa ma ad oggi nessuno stato l’ha ceduta completamente). È sovrano chi non riconosce autorità
superiori a sé. Spada, bilancia (garantisce i diritti dei cittadini) e la moneta (stabilisce i tributi con cui la regge in
piedi).
Il secondo elemento abbiamo detto è il territorio, è un elemento essenziale costitutivo dello stato e che negli ultimi
decenni è stato rimesso in discussione e anche esso è un elemento che è oggi in crisi per una molteplicità di fattori
e ragioni. Il territorio è la sfera spaziale entro la quale si esplica l’efficacia delle norme giuridiche dettate dallo stato
in maniera indipendente rispetto agli altri stati. È uno spazio delimitato dai confini statali/terrestri. Tutto il globo ormai
è stato suddiviso in confini statali, sia artificiali che geografici solo l’Antartide non costituisce uno stato. All’interno del
territorio italiano troviamo due altri stati ovvero città del vaticano e repubblica di San Marino, l’Italia quindi si rapporta
con questi territori tramite le norme del diritto internazionale. Il territorio statale è costituito anche dalle acque interne
(laghi, mari,