Introduzione al diritto costituzionale
Dr. Cosimo Di Buduo: I. La Costituzione italiana e i suoi valori fondamentali.
II. Gli organi costituzionali
- 2.1 La divisione dei poteri
- 2.2 Funzioni e poteri
- 2.3 Il ruolo dei partiti
- 2.4 Il Presidente della Repubblica
- 2.5 La Corte costituzionale
- 2.6 Il Parlamento
- 2.7 Il Governo
- 2.8 Il Presidente del Consiglio
- 2.9 I Ministri
- 2.10 Il Consiglio dei Ministri
- 2.11 La Magistratura
Lo Stato come ordinamento giuridico
Lo Stato può essere definito come "ordinamento giuridico a fine generali che esercita il potere sovrano su un dato territorio, cui sono subordinati in modo necessario i soggetti ad essi appartenenti".
Elementi costitutivi
Lo Stato si compone di tre elementi o caratteri o presupposti costitutivi ed essenziali: un elemento personale (Popolo), un elemento spaziale (Territorio) e un elemento organizzativo (Sovranità).
Sovranità
La sovranità è la potestà di governo assoluta, esclusiva e originaria che fa capo allo Stato e che viene esercitata sul suo territorio.
Il Popolo
Il popolo è la comunità di individui ai quali l'ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di cittadino, vale a dire l'insieme delle situazioni giuridiche attive e passive che pongono i cittadini in relazione esclusiva con l'apparato autoritario. Esempio: il cittadino italiano gode del diritto di votare, ma deve adempiere ad alcuni doveri come quello di essere fedele alla Repubblica o di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.
Territorio
Il territorio comprende la terraferma, il mare territoriale, la piattaforma continentale, lo spazio aereo, e il territorio fluttuante.
Le forme di Stato
In genere, tendono verso due massimi sistemi:
- Democrazia: nella quale, nel pieno rispetto dei diritti dell'uomo, gli organi di vertice sono liberamente scelti dalla collettività e controllati attraverso una legale ed effettiva opposizione politica.
- Autocrazia: nella quale, a prescindere da una reale investitura della collettività, le élite politiche affermano il loro potere cancellando ogni forma di opposizione con l'uso della forza fisica o della persuasione più o meno occulta, mantenendo il sistema attraverso la propaganda e l'uso monopolistico dei media.
I. La Costituzione italiana e i suoi valori fondamentali
1.1. Valori fondamentali
La Costituzione è intesa come insieme di norme che fondano un ordinamento giuridico di tipo statale. Essa poggia su valori metagiuridici, quali il rispetto della dignità umana e della libertà dell'individuo, sentiti come principi generali di orientamento dell'azione della comunità dei cittadini.
La Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, ha voluto affermare che il popolo italiano si è voluto organizzare secondo una forma di governo di tipo repubblicano; ha ripudiato il modello autoritario-dittatoriale con cui era stato governato per scegliere un modello liberal-democratico fondato su libere elezioni, sul pluralismo dei partiti e sulla tutela dell'inviolabilità dei diritti di libertà. Con tale Costituzione, l'Italia si è dotata di un sistema di governo pluralista di tipo democratico-occidentale.
1.2. Diritti e doveri
L'art. 2 della Costituzione, accanto ai diritti inviolabili, richiede l'adempimento dei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". Ogni soggetto dell'ordinamento deve esercitare i propri diritti e difendere le proprie libertà nel rispetto dei diritti e della libertà altrui.
Si rende indispensabile, pertanto, che ciascun cittadino adempia a quei doveri di solidarietà che sono necessari per il rispetto della altrui sfera di autonomia e per assicurare la pacifica convivenza tra i cittadini.
Nella Costituzione troviamo esplicitato il contenuto di tali doveri negli articoli:
- Art. 52, che definisce "sacro" il dovere di difendere la patria imponendo ai cittadini il servizio militare obbligatorio.
- Art. 53, che obbliga i cittadini e gli stranieri (che hanno interessi economici in Italia) a concorrere alle spese dello Stato in ragione della capacità contributiva di ognuno di essi.
- Art. 54, che prescrive a tutti i cittadini il "dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi".
II. Gli organi costituzionali
Si devono considerare organi costituzionali dello Stato quegli organi che partecipano alla funzione politica: cioè prendono parte all'individuazione dei fini che lo Stato è chiamato a perseguire. Tali organi sono direttamente disciplinati dalla Costituzione e una modifica degli stessi porta all’emanazione di norme costituzionali. Essi sono: il Presidente della Repubblica, il Parlamento (composto da Camera dei Deputati e Senato), il Presidente del Consiglio dei Ministri e l’intero Governo, l’organismo della Magistratura, gli Enti territoriali autonomi.
Gli organi di rilievo costituzionale sono, invece, quelli che, pur non partecipando alla funzione politica né essendo essenziali alla struttura costituzionale dello Stato, sono elencati, ma non direttamente disciplinati dalla Costituzione, che rinvia alla legge ordinaria la disciplina della loro organizzazione, struttura ed attività. Gli organi di rilievo costituzionale sono: il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Supremo di Difesa.
2.1. La divisione dei poteri
La struttura statale, quale si è semplicemente delineata, ha vari compiti nei confronti del gruppo sociale, del popolo che ha eletto il suo Governo. Questi compiti possono essere riassunti in tre funzioni fondamentali.
La funzione legislativa: attraverso le leggi lo Stato definisce le regole per il raggiungimento dei fini da parte del gruppo sociale.
La funzione amministrativa (o esecutiva): attraverso gli organi amministrativi lo Stato cura gli interessi dei cittadini nei campi dove il singolo componente della comunità o gruppi privati non avrebbero i mezzi e l'organizzazione per ottenere i risultati migliori (secondo il principio di sussidiarietà). Nella funzione amministrativa lo Stato si comporta come soggetto pubblico, con capacità giuridiche diverse rispetto ai singoli soggetti privati. Le funzioni amministrative più importanti sono la Difesa del territorio, la Pubblica Sicurezza interna, la Sanità pubblica, l'educazione, l'organizzazione del territorio, l'Ambiente.
La funzione giudiziaria: attraverso la funzione giudiziaria lo Stato risolve i conflitti d'interessi tra i propri cittadini, le questioni riguardo i diritti, i conflitti tra lo Stato stesso e i cittadini che si ritengono lesi dall'azione pubblica in un loro diritto soggettivo od interesse legittimo. Inoltre, lo Stato determina le pene per chi commette infrazioni alle sue regole. Tali infrazioni possono essere contro regole (leggi) penali, o contro regole (leggi) amministrative. La gravità dell'infrazione determina l'entità della pena.
2.2. Funzioni e poteri
In uno Stato che ha un modello di governo liberal-democratico le tre funzioni non sono concentrate di fatto o di diritto in un unico soggetto come nei sistemi dittatoriali o totalitari. Esse si dividono tra più organismi (che quindi controllano democraticamente il potere dell'altro perché non scada nell'arbitrio) che hanno il potere di organizzare e di rendere effettiva tale funzione. In Italia la funzione legislativa si divide tra il Parlamento e il Governo, mentre a livello regionale è detenuta dal Consiglio Regionale; la funzione amministrativa è gestita a livello di Governo secondo l'organizzazione dei Ministeri; la funzione giudiziaria è garantita attraverso l'opera della Magistratura.
2.3. Il ruolo dei partiti
Tutta l'attività di organizzazione e determinazione delle scelte principali di uno Stato, che si esprime attraverso le principali funzioni costituzionali, è considerata attività politica. Al fine di permettere di selezionare le idee e i soggetti migliori per questa attività, sono nate nell''800 specifiche associazioni di tipo pri
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