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INTRODUZIONE AL DIRITTO COSTITUZIONALE Dr. Cosimo Di Buduo

S : I. La Costituzione italiana e i suoi valori fondamentali. - II. Gli

OMMARIO

organi costituzionali.- 2.1 La divisione dei poteri. - 2.2 Funzioni e poteri. -

2.3 Il ruolo dei partiti. - 2.4 il Presidente della Repubblica. - 2.5 La Corte

costituzionale. - 2.6 - Il Parlamento. - 2.7 Il Governo.- 2.8 Il Presidente del

Consiglio. - 2.9 I Ministri. - 2.10 Il Consiglio dei Ministri. - 2.11 La

Magistratura. - III. Le autonomie

Lo Stato può essere definito come “ordinamento giuridico a fine generali che

esercita il potere sovrano su un dato territorio, cui sono subordinati in modo

necessario i soggetti ad essi appartenenti”.

Elementi Costitutivi

Lo stato si compone di tre elementi o caratteri o presupposti costitutivi ed essenziali:

un elemento personale (POPOLO), un elemento spaziale (TERRITORIO) e un elemento

organizzativo (SOVRANITA’).

La Sovranità è la potestà di governo assoluta, esclusiva e originaria che fa capo allo

Stato e che viene esercitata sul suo territorio.

Il Popolo è la comunità di individui ai quali l’ordinamento giuridico statale attribuisce

lo status di cittadino, vale a dire l’insieme delle situazioni giuridiche attive e passive

che pongono i cittadini in relazione esclusiva con l’apparato autoritario. Esempio: il

cittadino italiano gode del diritto di votare, ma deve adempiere ad alcuni doveri come

quello di essere fedele alla Repubblica o di concorrere alle spese pubbliche in ragione

della propria capacità contributiva.

Il Territorio comprende la terraferma; il mare territoriale; la piattaforma

continentale; lo spazio aereo; il territorio fluttuante.

Le forme di Stato, in genere, tendono verso due massimi sistemi:

d) La democrazia nella quale,nel pieno rispetto dei diritti dell’uomo, gli organi di

vertice, attraverso le elezioni democratiche, sono liberamente scelti dalla

collettività e controllati attraverso una legale ed effettiva opposizione politica;

e) L’autocrazia nella quale, a prescindere da una reale investitura della

collettività, le elitè politiche che gestiscono uno o più organi costituzionali

affermano il loro potere cancellando ogni forma di opposizione con l’uso della

forza fisica o della persuasione più o meno occulta e attraverso la propaganda

e l’uso monopolistico dei media mantengono in piedi i sistemi che comunque

non sono espressione della volontà popolare;

.

I LA COSTITUZIONE ITALIANA E I SUOI VALORI FONDAMENTALI

1.1. La Costituzione è intesa come insieme di norme che fondano un ordinamento

giuridico di tipo statale. Essa poggia su valori metagiuridici, quali il rispetto della

dignità umana e della libertà dell’individuo, sentiti come principi generali di

orientamento dell'azione della comunità dei cittadini.

La Costituzione italiana che è entrata in vigore il 1° gennaio 1948 ha voluto

affermare che:

il popolo italiano si è voluto organizzare secondo una forma di governo di tipo

repubblicano;

ha ripudiato il modello autoritario-dittatoriale con cui era stato governato per

scegliere un modello liberal-democratico fondato su libere elezioni, sul pluralismo dei

partiti e sulla tutela dell'inviolabilità dei diritti di libertà.

Con tale Costituzione l'Italia si è quindi dotata di un sistema di governo pluralista di

tipo democratico-occidentale.

1.2. L'art. 2 Cost. accanto ai diritti inviolabili richiede l'adempimento dei "doveri

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". Ogni soggetto

dell'ordinamento deve esercitare i propri diritti e difendere le proprie libertà nel

rispetto dei diritti e della libertà altrui.

Si rende indispensabile, pertanto, che ciascun cittadino adempia a quei doveri di

solidarietà che sono necessari per il rispetto della altrui sfera di autonomia e per

assicurare la pacifica convivenza tra i cittadini.

Nella costituzione troviamo esplicitato il contenuto di tali doveri negli articoli:

- art. 52, che definisce "sacro" il dovere di difendere la patria imponendo poi ai

cittadini il servizio militare obbligatorio;

- art. 53 che obbliga i cittadini e gli stranieri (che hanno interessi economici in

Italia) a concorrere alle spese dello Stato in ragione della capacità contributiva di

ognuno di essi;

- art. 54 dove viene prescritto a tutto i cittadini il "dovere di essere fedeli alla

Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi".

.

II GLI ORGANI COSTITUZIONALI

Si devono considerare organi costituzionali dello Stato quegli organi che

partecipano alla funzione politica: cioè prendono parte all'individuazione dei fini che

lo Stato è chiamato a perseguire. Tali organi sono direttamente disciplinati dalla

Costituzione ed una modifica degli stessi porta all’emanazione di norme costituzionali.

Essi sono: il Presidente della Repubblica, il Parlamento, composto da Camera dei

Deputati e Senato, il Presidente del Consiglio dei Ministri e l’intero Governo,

l’organismo della Magistratura, gli Enti territoriali autonomi.

Gli organi di rilievo costituzionale sono, invece, quelli che, pur non partecipando

alla funzione politica, ne' essendo essenziali alla struttura costituzionale dello Stato,

sono elencati, ma non direttamente disciplinati dalla Costituzione, che rinvia alla

legge ordinaria la disciplina della loro organizzazione, struttura ed attività.

Gli organi di rilievo costituzionale sono: il Consiglio Nazionale dell'Economia e del

Lavoro (CNEL), il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, il Consiglio Superiore della

Magistratura, il Consiglio Supremo di Difesa.

2.1. La divisione dei poteri

La struttura statale, quale si è semplicemente delineata, ha vari compiti nei

confronti del gruppo sociale, del popolo che ha eletto il suo Governo. Questi compiti

possono essere riassunti in tre funzioni fondamentali.

La funzione legislativa: attraverso le leggi lo Stato definisce le regole per il

raggiungimento dei fini da parte del gruppo sociale.

La funzione amministrativa (o esecutiva): attraverso gli organi amministrativi lo

Stato cura gli interessi dei cittadini nei campi dove il singolo componente della

comunità o gruppi privati non avrebbero i mezzi e l'organizzazione per ottenere i

risultati migliori (secondo il principio di sussidiarietà). Nella funzione amministrativa lo

Stato si comporta come soggetto pubblico, con capacità giuridiche diverse rispetto ai

singoli soggetti privati.

Le funzioni amministrative più importanti sono la Difesa del territorio, la Pubblica

Sicurezza interna, la Sanità pubblica, l'educazione, l'organizzazione del territorio,

l'Ambiente.

La funzione giudiziaria: attraverso la funzione giudiziaria lo Stato risolve i conflitti

d'interesse tra i propri cittadini, le questioni riguardo i diritti, i conflitti tra lo Stato

stesso ed i cittadini che si ritengono lesi dall'azione pubblica in un loro diritto

soggettivo od interesse legittimo.

Inoltre, lo Stato determina le pene per chi commette infrazioni alle sue regole. Tali

infrazioni possono essere contro regole (leggi) penali, o contro regole (leggi)

amministrative. La gravità dell'infrazione determina l'entità della pena.

2.2. Funzioni e poteri

In uno Stato che ha un modello di governo liberal-democratico le tre funzioni non

sono concentrate di fatto o di diritto in un unico soggetto come nei sistemi dittatoriali

o totalitari. Esse si dividono tra più organismi ( che quindi controllano

democraticamente il potere dell'altro perché non scada nell'arbitrio) che hanno il

potere di organizzare e di rendere effettiva tale funzione.

In Italia la funzione legislativa si divide tra il Parlamento e il Governo, mentre a

livello regionale è detenuta dal Consiglio Regionale; la funzione amministrativa è

gestita a livello di Governo secondo l'organizzazione dei Ministeri; la funzione

giudiziaria è garantita attraverso l'opera della Magistratura.

2.3 Il ruolo dei partiti.

Tutta l'attività di organizzazione e determinazione delle scelte principali di uno

Stato, che si esprime attraverso le principali funzioni costituzionali, come attività

politica. Al fine di permettere di selezionare le idee e i soggetti migliori per questa

attività sono nate nell''800 specifiche associazioni di tipo privato, che in un primo

momento avevano la

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Serges Giovanni.
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