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GLI ORGANI COSTITUZIONALI
Si devono considerare organi costituzionali dello Stato quegli organi che partecipano alla funzione politica: cioè prendono parte all'individuazione dei fini che lo Stato è chiamato a perseguire. Tali organi sono direttamente disciplinati dalla Costituzione ed una modifica degli stessi porta all'emanazione di norme costituzionali. Essi sono: il Presidente della Repubblica, il Parlamento, composto da Camera dei Deputati e Senato, il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'intero Governo, l'organismo della Magistratura, gli Enti territoriali autonomi.
Gli organi di rilievo costituzionale sono, invece, quelli che, pur non partecipando alla funzione politica, né essendo essenziali alla struttura costituzionale dello Stato, sono elencati, ma non direttamente disciplinati dalla Costituzione, che rinvia alla legge ordinaria la disciplina della loro organizzazione, struttura ed attività.
Sono: il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Supremo di Difesa.
2.1. La divisione dei poteri
La struttura statale, quale si è semplicemente delineata, ha vari compiti nei confronti del gruppo sociale, del popolo che ha eletto il suo Governo. Questi compiti possono essere riassunti in tre funzioni fondamentali.
La funzione legislativa: attraverso le leggi lo Stato definisce le regole per il raggiungimento dei fini da parte del gruppo sociale.
La funzione amministrativa (o esecutiva): attraverso gli organi amministrativi lo Stato cura gli interessi dei cittadini nei campi dove il singolo componente della comunità o gruppi privati non avrebbero i mezzi e l'organizzazione per ottenere i risultati migliori (secondo il principio di sussidiarietà). Nella funzione amministrativa lo Stato si comporta come soggetto pubblico, con capacità giuridiche.
Le funzioni amministrative più importanti sono:
- Difesa del territorio
- Pubblica Sicurezza interna
- Sanità pubblica
- Educazione
- Organizzazione del territorio
- Ambiente
La funzione giudiziaria risolve i conflitti di interesse tra cittadini, questioni riguardanti i diritti e conflitti tra lo Stato e i cittadini che si ritengono lesi da un'azione pubblica in un loro diritto soggettivo o interesse legittimo. Inoltre, lo Stato determina le pene per chi commette infrazioni alle sue regole, che possono essere penali o amministrative. La gravità dell'infrazione determina l'entità della pena.
Successivamente alla Prima Guerra Mondiale, con l'estensione del diritto di voto nascono i primi grandi partiti di massa, quali i Partiti di ispirazione cattolica ed i Partiti di ispirazione socialista ed operaia.
Ancora oggi i partiti in Italia sono libere associazioni di diritto privato ammesse al finanziamento pubblico per la loro attività di organizzazione e selezione dei cittadini che andranno a far parte degli organi dello Stato e che soprattutto saranno liberamente eletti all'interno del Parlamento. Sono scomparsi i grandi partiti ideologici degli anni '70-80, il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, e si sta...
Repubblica come "arbitro tra le funzioni dello Stato". Il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune, con unamaggioranza di due terzi dei voti. Il suo mandato dura sette anni e non è rieleggibile. Tra i compiti del Presidente della Repubblica vi è quello di nominare il Presidente delConsiglio dei Ministri, su proposta delle forze politiche che hanno ottenuto la maggioranzanel Parlamento. Inoltre, il Presidente della Repubblica può sciogliere il Parlamento eindire nuove elezioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o in caso diimpasse politica. Il Presidente della Repubblica ha anche il potere di promulgare le leggi, di convocare elesciogliere le Camere del Parlamento, di nominare i ministri e di firmare i trattatiinternazionali. Inoltre, il Presidente della Repubblica può concedere la grazia e la commutazione dellapena, su proposta del Ministro della Giustizia. Infine, il Presidente della Repubblica rappresenta l'Italia a livello internazionale, riceve icapi di Stato stranieri e firma gli accordi internazionali. In conclusione, il Presidente della Repubblica svolge un ruolo fondamentale nel sistemapolitico italiano, garantendo l'equilibrio tra i poteri e rappresentando l'Italia a livellointernazionale.Repubblica come Capo dello Stato italiano e rappresentante della unità nazionale. II Presidente della Repubblica italiana è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, integrato da tre delegati per ciascuna Regione (fatta eccezione per la Valle d'Aosta che ha un solo delegato); l'elezione avviene a scrutinio segreto ed è necessaria una maggioranza di due terzi dell'assemblea nei primi tre scrutini mentre in quelli successivi è sufficiente la maggioranza assoluta (art. 83 Cost.). Può essere eletto Presidente della Repubblica qualunque cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni, che sia nel pieno godimento dei diritti civili e politici e non appartenga, per discendenza o legame di parentela, alla Casa Savoia (XIII disp. finale Cost.). A norma dell'art. 84 Cost. l'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica; la durata della carica è di sette anni, che decorrono dalla data del giuramento. In casopertanto: - nomina i giudici della Corte costituzionale; - concede la grazia e la commutazione delle pene; - può concedere l'amnistia; - può autorizzare l'estradizione di cittadini stranieri. Inoltre, il Presidente della Repubblica rappresenta l'Italia a livello internazionale e svolge funzioni di rappresentanza e di promozione delle relazioni diplomatiche con gli altri Paesi. È importante sottolineare che il Presidente della Repubblica agisce sempre nel rispetto della Costituzione e dei principi democratici, e non può interferire con l'indipendenza degli altri poteri dello Stato.pertanto: - presiede il Consiglio Superiore della Magistratura; - nomina 5 giudici della Corte Costituzionale
In qualità di rappresentante dell'unità nazionale il PdR: - rappresenta lo Stato; - gode del potere di esternazione; - può concedere la grazia.
L'art. 89 Cost. prevede il c.d. istituto della "controfirma ministeriale disponendo che "nessun atto del PdR è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità". Il Governo (di cui i ministri fanno parte) viene così a essere l'unico responsabile politico di tali atti nei confronti del Parlamento.
La cessazione dall'ufficio di Presidente può avvenire per morte, fine del settennato, dimissioni (l'atto di dimissione del PdR è atto personalissimo e non richiede la controfirma ministeriale). Le dimissioni una volta presentate, sono irrevocabili, non possono essere sottoposte a termini o a condizione, ed hanno
efficacia dal momento della comunicazione al Parlamento, indipendentemente dall'accettazione di quest'ultimo. Altre cause di cessazione sono: l'impedimento permanente, la destituzione a seguito della condanna per alto tradimento o attentato alla Costituzione, ad opera della Corte Costituzionale. La Costituzione, nel fissare le norme per l'elezione del PdR si è ispirata al criterio di evitare o ridurre al massimo la proroga dei poteri del Presidente uscente. Il Parlamento, nella composizione prescritta, viene riunito dal Presidente della Camera, trenta giorni prima che scada il termine dei sette anni per il Presidente in carica. 2.5. La Corte costituzionale È l'organo che svolge funzioni di controllo e garanzia della rispondenza delle leggi ai principi dell'ordinamento costituzionale. La Corte costituzionale si compone di 15 giudici, nominati per 1/3 dal Parlamento, per 1/3 dal Presidente della Repubblica e per 1/3 dalle Magistrature (ordinarie, amministrative, finanziarie).contabili), tra professori, avvocati e magistrati. I Giudici restano incarica 9 amni e non sono rieleggibili; tra di essi viene eletto il Presidente che ha unmandato di 3 anni. II Presidente e i Giudici nell'esercizio delle loro funzioni sonoaiutati da assistenti di studio.
Svolge in forma giurisdizionale i seguenti compiti:
- controllo di costituzionalità delle leggi e degli atti con forza di legge in via incidentale (su iniziativa di un giudice nel corso di un processo) e in via principale (su ricorso dello Stato avverso leggi delle Regioni e su ricorso di una Regione, avverso leggi dello Statoo di altra Regione);
- risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni, e fra le Regioni;
- giudizio di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo;
- giudizio sulle accuse per alto tradimento o per attentato alla Costituzione promosse contro il Presidente della Repubblica.
2.6. Il P