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I PRINCIPI DELLO STATO DEMOCRATICO SOCIALE (pluralismo
democratico) *
La Costituzione è sovraordinata rispetto agli atti dell'ordinamento ed è
limite invalicabile alla volontà del Parlamento. Diviene una Costituzione
molto più forte e diventa intangibile, immodificabile.
• I diritti della persona
-Eguaglianza sostanziale e diritti sociali: (prima criticato,
eguaglianza formale, poichè è un principio meramente formale che
non si verifica sempre di fatto, e riafferma le disparità della società).
In tutte le esperienze del secondo dopoguerra l'eguaglianza
sostanziale afferma che a tutti devono essere garantite le pari
possibilità nel godimento dei diritti, quindi devono essere superate
tutte le circostanza che impediscono il pieno godimento dei diritti.
Che tipo di circostanze? Tutte, economiche, fisico (disabilità),
garantire a tutti l'eguaglianza il diritto -legato alla volontà- allo
studio. Gli impedimenti non diventino un ostacolo insuperabile al
godimento voluto di un diritto: questo è il passaggio dall'eguaglianza
formale a quella sostanziale (pilastro liberale e pilastro della
democrazia pluralistica). L'impegno a garantire la parità di chances
45 iniziale non nei risultati.L'uno non può stare senza l'altro -> Art 3:
diviso in due commi (capoversi con un enunciato linguistico),
comma 1 principio eguaglianza formale (innanzi alla legge) e comma
2 principio di eguaglianza sostanziale (ha matrice nell'esperienza
degli stati di democrazia pluralistica) -> superando gli ostacoli
economico e sociale si devono avere pari possibilità di godere dei
diritti. Il compito della Repubblica (non solo dello Stato apparato ma
di tutta la comunità). Sullo sviluppo dell'eguaglianza sostanziale si
sviluppano 'nuovi' diritti, i cosidetti diritti sociali, (la prospettiva
liberale del godimento dei diritti si collocava in quadro nel quale
l'intervento dello Stato era limitato,componente nella sussistenza
della collettività con una convivenza pacifica, non promuove nè
reprime le libertà individuali; in questa prospettiva si arricchiscono
anche di altre situazioni giuridiche soggettive come la libertà
personale, di circolazione, di riunione, di associazione e di
pensiero,meno lo stato interveniva nella libertà più questa cresce (per
la libertà dello Stato liberale) -> questo nucleo è denominato come
libertà negative poichè si nega l'intervento dello Stato. Le libertà
nascono da una prospettiva di limitazione dell'intervento dello Stato
su queste stesse libertà), la possiblità che lo stato intervenga nella
libertà nasce dai diritti sociali che prima non esistevano, la cui piena
realizzazione si pone sul crocevia tra eguaglianza sostanziale e
formale. Poichè per eliminare gli impedimenti, lo Stato deve
occuparsi il più possibile di questi diritti. Tra i diritti sociali esiste il
diritto al lavoro, Art 4:a prescindere da una considerazione di
collocazione topografica/sistematica (norma collocata tra le prime
dopo il riconoscimento della natura repubblicana italiana, e l'art 3
46 con principio di eguaglianza e l'art 2), le sistuazioni giuridiche
soggettive*, si è titolari di un diritto soggettivo quando l'ordinamento
riconosce all'individuo una piena facoltà di agire in una determinata
situazione, un diritto che trova una tutela anche davanti
all'ordinamento nel raggiungimento del suo obbiettivo, è una
situazione 'azionabile' ovvero, il diritto soggettivo è accompagnata da
una tutela giudiziaria ovvero si può agire in giudizio -> il soggetto
titolare di una situazione giuridica la fa valere per ottenere tale
situazione. ( l'onere della prova =verificare e provare di avere delle
prove, quando si porta in processo).
Tutti i diritti quindi devono avere una tutela giudiziaria = con
l'esperienza dello stato sociale sono entrati nell'apprezzameno dei
giuristi entrano nell'ottica anche altri diritti senza tutela come il
diritto al lavoro.Questo diritto infatti non consegue un'immediata
tutela giuridica, i diritti sociali sono dunque collegati alla fattispecie
dell'eguaglianza sostanziale, c'è un obbligo della Repubblica a
predisporre tutte quelle strutture necessarie per realizzare il pieno
godimento di quel diritto.
Organizzare e promuovere il diritto al lavoro : se il governo ha la
possibilità di scegliere tra due politiche economiche, l'obbligo del
governo è quello di garantire e approvare quella che favorisce
maggiormente il lavoro(come il diritto alla salute).
Quindi rientrano nei diritti sociali e non sono immediatamente
azionabile MA ci sono delle sfumature che sono immediatamente
azionabili come il diritto a non essere licenziati senza giustificato
motivo (così è anche il diritto alla salute -idoneamente curati-).
Il secondo comma: di fronte ad una norma soggettiva a favore, il
47 'dovere' sembra contraddittorio, 'concorra al progresso' è un fondato
del significato dell'articolo.
APPROFONDIMENTO: Art 1: fondata sul lavoro -> genesi
particolare della norma se si tiene conto di una serie di emendamenti
non approvati, di stampo comunista "di lavoratori" con un richamo
marcato degli stati socialisti (vedi Togliatti), fondata sul lavoro non è
"di lavoratori" poichè non è una repubblica socialista.
Art3: pari dignità sociale come l'abolizione dei titoli nobiliari ed il
disconoscimento dei ceti MA se mettiamo insieme la previsione della
dignità sociali con l'Art 4, la dignità sociale è fondata sul lavoro ed è
in questa prospettiva che il lavoro diviene un diritto fondamentale del
lavoro.
-Pluralismo democratico
1) di idee e di valori, nucleo irrinunciabile (dignità della persona). Il
'terzo stato' chiede rappresentanza e questo porta ad una vastità di
idee, ideologie; l'entità statuale nasce nella sovranità assoluta
nell'idea che ci sia un soggetto che esercita la sovranità ed è
legittimato poichè individuato come capace di individuare il bene
generale unico. Nell'esperienza dello stato liberale si arriva ad una
disarticolazione tra l'esercizio e l'individuazione del bene generale,
l'organo che sintetizza il bene è il Parlamento e sullo sfondo c'è
sempre l'idea che il bene sia uno per tutti. Con l'esperienza della
pluriclasse nasce una nuova idea: non esiste un bene comune da
perseguire ma tanti diversi e meritevoli di essere tutelati,promossi e
raggiunti -> nella democrazia pluralistica si sviluppa questa idea.
Così anche il bene di determinate categorie diventa il bene che tutti
devono promuovere pur essendocene tanti. ATTENZIONE la
48 diversità di situazioni e idee (etnie, costumi e religione) che hanno
esigenze diverse era un esperienza conosciuta anche dall'esperienza
liberale ma con l'esperienza della democrazia pluralistica c'è uno
stacco: si passa dalla tolleranza alla promozione,si passa dalla
pluralità al pluralismo ,la prospettiva del pluralismo vive e si fonda
sulla diversità.(pluralità-tolleranza del diverso- e pluralismo-favorire
il diverso, accogliere e valorizzare la diversità- sono diverse) La
prospettiva dell 800 era di carità mentre la Costituzione parla di
diritti e doveri per quanto riguarad il bisogno e l'aiuto. Ma fino a
dove si può perseguire il pluralismo? poichè la diversità può portare
ad un punto di rottura con la Costituzione infatti l costituzioni delle
democrazie pluralistiche prevedono degli strumenti di difesa come la
dodicesima disposizione transitoria -> Vedi Art 49 l'affermazione
della diversità va tramite il metodo democratico e non tramite la
forza e ha forza tramite la dodicesima disposizione transitoria: non
è costituzionalemte compatibile la nascita di una formazione politica
che predichi la violenza come metodo o come metodologia da
raggiungere. Questi sono esempi al limite del pluralismo
democratico, la violenza non è compatibile con i nostri valori
costituzionale, la violenza fisica offende infatti la dignità della
persona ed ecco il nucleo centrale inoltre l'irreversibilità ad esempio
chi si ricrede da una certa fede religiosa ma chi aderisce ad una
religione che prevede mutilazioni fisiche è fuori dal pluralismo,
irreversibile perchè itagli fisici non si possono sanare.
2) di formazioni sociali e politiche (pluripartitismo).
Pluralismo non è tolleranza ma valorizzazione della diversità.
• La limitazione del potere
49 -Stato interventista: deve interventire, esiste la diversità rispetto alla
prospettiva liberale. Non si evoca lo stato totalitario(!), negli stati
totalitari c'era un solo bene unico collettivo ed un potere ad
individuarlo. Lo stato interventista deve intervenire tutelando le
diversità.
-Suffragio universale:con lo stato democratico sociale si ha il diritto
di voto a tutti. Diritto di voto eguale per tutti. 2 giugno 1946 le donne
votano per la prima volta.
-Separazione dei poteri: riaffermato questo principio organizzativo è
dissolta la sovranità monolitica e viene suddivisa tra una pluralistà di
organi costituzionali, di funzioni. Prima la divisione era duplice,
parlamento-re c'è chi pone la regola e poi chi porta la regola ad
attuazione ovvero il potere esecutivo (nel liberale) si porta lo
strumento giudiziario e l'applicazione amministrativa ovvero
attraverso l'apparato amministrativo, la burocrazia che poi passa
all'esecutivo che porta tale regola ad esecuzione. All'origine queste
due diverse sfumature dell'esecuzione della regola non erano
distinguibili MA ciò che le tiene tutt'ora distinte(esecutiva e
giudiziaria) è non tanto la natura delle funzioni ma 1 la qualità del
soggetto che esercita la funzione giudiziaria e 2 modo in cui questa
funzione viene applicata. Si applica una regola da parte del
magistrato indipendente e imparziale attraverso il processo dove ci si
può difendere, diversamente dalle decisioni del re e del parlamento.
Quindi: teorica generale Montesqui:creo la regola e applico la
regola; due funzioni con atto legislativo e atto esecutivo;
i due soggetti non si devono influenzare perchè la separazione dei
poteri è garanzia per i destinatari della regola.
50 L'applicazione della regola del sovrano è diversa da quella fatta
attraverso un procedimento giudiziario. Qui entra in gioco l'esigenza
di