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I PRINCIPI DELLO STATO DEMOCRATICO SOCIALE (pluralismo

democratico) *

La Costituzione è sovraordinata rispetto agli atti dell'ordinamento ed è

limite invalicabile alla volontà del Parlamento. Diviene una Costituzione

molto più forte e diventa intangibile, immodificabile.

• I diritti della persona

-Eguaglianza sostanziale e diritti sociali: (prima criticato,

eguaglianza formale, poichè è un principio meramente formale che

non si verifica sempre di fatto, e riafferma le disparità della società).

In tutte le esperienze del secondo dopoguerra l'eguaglianza

sostanziale afferma che a tutti devono essere garantite le pari

possibilità nel godimento dei diritti, quindi devono essere superate

tutte le circostanza che impediscono il pieno godimento dei diritti.

Che tipo di circostanze? Tutte, economiche, fisico (disabilità),

garantire a tutti l'eguaglianza il diritto -legato alla volontà- allo

studio. Gli impedimenti non diventino un ostacolo insuperabile al

godimento voluto di un diritto: questo è il passaggio dall'eguaglianza

formale a quella sostanziale (pilastro liberale e pilastro della

democrazia pluralistica). L'impegno a garantire la parità di chances

45 iniziale non nei risultati.L'uno non può stare senza l'altro -> Art 3:

diviso in due commi (capoversi con un enunciato linguistico),

comma 1 principio eguaglianza formale (innanzi alla legge) e comma

2 principio di eguaglianza sostanziale (ha matrice nell'esperienza

degli stati di democrazia pluralistica) -> superando gli ostacoli

economico e sociale si devono avere pari possibilità di godere dei

diritti. Il compito della Repubblica (non solo dello Stato apparato ma

di tutta la comunità). Sullo sviluppo dell'eguaglianza sostanziale si

sviluppano 'nuovi' diritti, i cosidetti diritti sociali, (la prospettiva

liberale del godimento dei diritti si collocava in quadro nel quale

l'intervento dello Stato era limitato,componente nella sussistenza

della collettività con una convivenza pacifica, non promuove nè

reprime le libertà individuali; in questa prospettiva si arricchiscono

anche di altre situazioni giuridiche soggettive come la libertà

personale, di circolazione, di riunione, di associazione e di

pensiero,meno lo stato interveniva nella libertà più questa cresce (per

la libertà dello Stato liberale) -> questo nucleo è denominato come

libertà negative poichè si nega l'intervento dello Stato. Le libertà

nascono da una prospettiva di limitazione dell'intervento dello Stato

su queste stesse libertà), la possiblità che lo stato intervenga nella

libertà nasce dai diritti sociali che prima non esistevano, la cui piena

realizzazione si pone sul crocevia tra eguaglianza sostanziale e

formale. Poichè per eliminare gli impedimenti, lo Stato deve

occuparsi il più possibile di questi diritti. Tra i diritti sociali esiste il

diritto al lavoro, Art 4:a prescindere da una considerazione di

collocazione topografica/sistematica (norma collocata tra le prime

dopo il riconoscimento della natura repubblicana italiana, e l'art 3

46 con principio di eguaglianza e l'art 2), le sistuazioni giuridiche

soggettive*, si è titolari di un diritto soggettivo quando l'ordinamento

riconosce all'individuo una piena facoltà di agire in una determinata

situazione, un diritto che trova una tutela anche davanti

all'ordinamento nel raggiungimento del suo obbiettivo, è una

situazione 'azionabile' ovvero, il diritto soggettivo è accompagnata da

una tutela giudiziaria ovvero si può agire in giudizio -> il soggetto

titolare di una situazione giuridica la fa valere per ottenere tale

situazione. ( l'onere della prova =verificare e provare di avere delle

prove, quando si porta in processo).

Tutti i diritti quindi devono avere una tutela giudiziaria = con

l'esperienza dello stato sociale sono entrati nell'apprezzameno dei

giuristi entrano nell'ottica anche altri diritti senza tutela come il

diritto al lavoro.Questo diritto infatti non consegue un'immediata

tutela giuridica, i diritti sociali sono dunque collegati alla fattispecie

dell'eguaglianza sostanziale, c'è un obbligo della Repubblica a

predisporre tutte quelle strutture necessarie per realizzare il pieno

godimento di quel diritto.

Organizzare e promuovere il diritto al lavoro : se il governo ha la

possibilità di scegliere tra due politiche economiche, l'obbligo del

governo è quello di garantire e approvare quella che favorisce

maggiormente il lavoro(come il diritto alla salute).

Quindi rientrano nei diritti sociali e non sono immediatamente

azionabile MA ci sono delle sfumature che sono immediatamente

azionabili come il diritto a non essere licenziati senza giustificato

motivo (così è anche il diritto alla salute -idoneamente curati-).

Il secondo comma: di fronte ad una norma soggettiva a favore, il

47 'dovere' sembra contraddittorio, 'concorra al progresso' è un fondato

del significato dell'articolo.

APPROFONDIMENTO: Art 1: fondata sul lavoro -> genesi

particolare della norma se si tiene conto di una serie di emendamenti

non approvati, di stampo comunista "di lavoratori" con un richamo

marcato degli stati socialisti (vedi Togliatti), fondata sul lavoro non è

"di lavoratori" poichè non è una repubblica socialista.

Art3: pari dignità sociale come l'abolizione dei titoli nobiliari ed il

disconoscimento dei ceti MA se mettiamo insieme la previsione della

dignità sociali con l'Art 4, la dignità sociale è fondata sul lavoro ed è

in questa prospettiva che il lavoro diviene un diritto fondamentale del

lavoro.

-Pluralismo democratico

1) di idee e di valori, nucleo irrinunciabile (dignità della persona). Il

'terzo stato' chiede rappresentanza e questo porta ad una vastità di

idee, ideologie; l'entità statuale nasce nella sovranità assoluta

nell'idea che ci sia un soggetto che esercita la sovranità ed è

legittimato poichè individuato come capace di individuare il bene

generale unico. Nell'esperienza dello stato liberale si arriva ad una

disarticolazione tra l'esercizio e l'individuazione del bene generale,

l'organo che sintetizza il bene è il Parlamento e sullo sfondo c'è

sempre l'idea che il bene sia uno per tutti. Con l'esperienza della

pluriclasse nasce una nuova idea: non esiste un bene comune da

perseguire ma tanti diversi e meritevoli di essere tutelati,promossi e

raggiunti -> nella democrazia pluralistica si sviluppa questa idea.

Così anche il bene di determinate categorie diventa il bene che tutti

devono promuovere pur essendocene tanti. ATTENZIONE la

48 diversità di situazioni e idee (etnie, costumi e religione) che hanno

esigenze diverse era un esperienza conosciuta anche dall'esperienza

liberale ma con l'esperienza della democrazia pluralistica c'è uno

stacco: si passa dalla tolleranza alla promozione,si passa dalla

pluralità al pluralismo ,la prospettiva del pluralismo vive e si fonda

sulla diversità.(pluralità-tolleranza del diverso- e pluralismo-favorire

il diverso, accogliere e valorizzare la diversità- sono diverse) La

prospettiva dell 800 era di carità mentre la Costituzione parla di

diritti e doveri per quanto riguarad il bisogno e l'aiuto. Ma fino a

dove si può perseguire il pluralismo? poichè la diversità può portare

ad un punto di rottura con la Costituzione infatti l costituzioni delle

democrazie pluralistiche prevedono degli strumenti di difesa come la

dodicesima disposizione transitoria -> Vedi Art 49 l'affermazione

della diversità va tramite il metodo democratico e non tramite la

forza e ha forza tramite la dodicesima disposizione transitoria: non

è costituzionalemte compatibile la nascita di una formazione politica

che predichi la violenza come metodo o come metodologia da

raggiungere. Questi sono esempi al limite del pluralismo

democratico, la violenza non è compatibile con i nostri valori

costituzionale, la violenza fisica offende infatti la dignità della

persona ed ecco il nucleo centrale inoltre l'irreversibilità ad esempio

chi si ricrede da una certa fede religiosa ma chi aderisce ad una

religione che prevede mutilazioni fisiche è fuori dal pluralismo,

irreversibile perchè itagli fisici non si possono sanare.

2) di formazioni sociali e politiche (pluripartitismo).

Pluralismo non è tolleranza ma valorizzazione della diversità.

• La limitazione del potere

49 -Stato interventista: deve interventire, esiste la diversità rispetto alla

prospettiva liberale. Non si evoca lo stato totalitario(!), negli stati

totalitari c'era un solo bene unico collettivo ed un potere ad

individuarlo. Lo stato interventista deve intervenire tutelando le

diversità.

-Suffragio universale:con lo stato democratico sociale si ha il diritto

di voto a tutti. Diritto di voto eguale per tutti. 2 giugno 1946 le donne

votano per la prima volta.

-Separazione dei poteri: riaffermato questo principio organizzativo è

dissolta la sovranità monolitica e viene suddivisa tra una pluralistà di

organi costituzionali, di funzioni. Prima la divisione era duplice,

parlamento-re c'è chi pone la regola e poi chi porta la regola ad

attuazione ovvero il potere esecutivo (nel liberale) si porta lo

strumento giudiziario e l'applicazione amministrativa ovvero

attraverso l'apparato amministrativo, la burocrazia che poi passa

all'esecutivo che porta tale regola ad esecuzione. All'origine queste

due diverse sfumature dell'esecuzione della regola non erano

distinguibili MA ciò che le tiene tutt'ora distinte(esecutiva e

giudiziaria) è non tanto la natura delle funzioni ma 1 la qualità del

soggetto che esercita la funzione giudiziaria e 2 modo in cui questa

funzione viene applicata. Si applica una regola da parte del

magistrato indipendente e imparziale attraverso il processo dove ci si

può difendere, diversamente dalle decisioni del re e del parlamento.

Quindi: teorica generale Montesqui:creo la regola e applico la

regola; due funzioni con atto legislativo e atto esecutivo;

i due soggetti non si devono influenzare perchè la separazione dei

poteri è garanzia per i destinatari della regola.

50 L'applicazione della regola del sovrano è diversa da quella fatta

attraverso un procedimento giudiziario. Qui entra in gioco l'esigenza

di

Dettagli
A.A. 2015-2016
88 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gloriamacaluso di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Giurisprudenza Prof..