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Mozione di sfiducia→ art. 94 ultimo comma = è un documento firmato dal almeno 1/10 dei componenti di una camera
nel quale si espongono i motivi per cui viene sottratta la fiducia al governo. La mozione è votata con scrutinio palese e
se viene approvata il governo è tenuto a dimettersi.
Questione di fiducia→ uno strumento a disposizione del governo che esso può porre su una determinato
provvedimento. Il parlamento allora si trova in una situazione complessa, o approva la proposta del governo oppure la
respinge causando la crisi dello stesso e le conseguenti dimissioni (non sono obbligatorie).
La votazione della proposta su cui è stata posta la questione di fiducia avviene con scrutinio palese.
Crisi di governo.
La dottrina le divide in parlamentari→ sono dovute alla mancanza di fiducia del parlamento; extra-parlamentari→ tutti i
casi in cui le dimissioni non sono dovute alla sfiducia del parlamento. Vi è però una tendenza alla parlamentarizzazione
della crisi poiché anche le crisi dovute alle dimissioni del governo che non sono causate dal parlamento devono essere
discusse in parlamento. In relazione alla discrezionalità del governo possiamo distingure crisi→ obbligatoria, facoltativa
e di cortesia; in relazione agli effetti a cui danno luogo→ danno vita ad un nuovo governo, portano allo sciglimento del
parlamento poiché non è in grado di esprimere una maggioranza, viene ridata la fiducia al governo dimissionario; in
base alle cause che l'hanno prodotta→ conflitto comportato dall'orientamento politico del governo e del parlamento,
divisioni interne del governo, rottura del patto di coalizione tra le forze che hanno portato alla maggioranza; in base al
modo in cui si apre→ dimissioni del presidente, dimissioni di ministri, mancanza di approvazione di leggi significative
ai fini della realizzazione del programma politico. Le dimissioni di un ministro non portano alla crisi del governo e
viene nominato un nuovo ministro; possono verificarsi casi di rimpasto del governo, cioè avviene una diversa
distribuzione degli incarichi all'interno dello stesso governo per migliorare le funzionalità dello stesso. Nel momento in
cui si apre la crisi con l'accettazione delle dimissioni da parte del presidente della repubblica, egli deve avviare le
procedure per la soluzione della crisi.
Formazione di un nuovo governo.
Il procedimento è regolato prevalentemente da convenzioni costituzionali, solo la parte conclusiva è regolata dalla
costituzione. Il presidente della repubblica avvia una serie di consultazioni→ presidente della camera e del senato,
rappresentati delle forze politiche, presidenti dei gruppi parlamentari e in casi particolari sente anche i rappresentati
delle maggior forze economiche e sociali. In caso di crisi particolarmente complesse il presidente affida ai presidenti
delle camere o agli ex capi di stato un mandato espolaritivo per avere altri elementi su cui basarsi. Una volta terminate
le consultazioni il presidente da l'incarico a procedere con la costituzione di un nuovo governo ad una persona anche
esterna al parlamento→ presidente incaricato. Il presidente incaricato accetta l'incarico con riserva e inizia un ciclo di
consultazione con i rappresentati delle forze politiche in modo da garantirsi una maggioranza, provvede alla
composizione del governo e al programma. Una volta concluse queste procedure si ripresenta innanzi al presidente della
repubblica il quale scioglie la riserva.
Art. 92→ il presidente della repubblica nomina il presidente e su richiesta di esso i ministri.
Art. 93→ il presidente e i ministri giurano nelle mani del presidente della repubblica = inizia ad esercitare il potere.
Art. 94→ il governo deve presentarsi davanti alle camere entro 10 giorni per avre la fiducia.
Organi.
É un organi complesso formato da molti organi, l'art. 92 prevede tre organi→ presidente, consiglio e ministri. La legge
400 del 1988 disciplina la distribuzione delle competenze all'interno del governo.
Presidente del consiglio→ dirige la politica generale del governo e ne è responsabile davanti alle camere; mantiene
l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo; promuove e coordina l'attività dei ministri; propone i ministri al
presidente della repubblica; preside il consiglio dei ministri, lo convoca e definisce l'ordine del giorno.
Consiglio dei ministri→ composto dal presidente del consiglio che lo presiede e dai ministri, le sue regole e il suo
funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno deliberato dallo stesso consiglio, l'art. 2 della legge 400
attribusice espressamente il compito di determinare la politica generale del governo e l'indirizzo generale dell'azione
amministrativa; delibera sugli atti del governo = decreti legge, legislativi, disegni di legge, regolamenti governativi,
progetti di bilancio. L'art. 4 della legge 400 prevede che esso deliberi sul regolamento interno emanato dal presidente
del consiglio e pubblicato sulla gazzetta ufficiale.