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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Materia disciplinata dagli articoli 83-91 della Costituzione. Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale, è eletto per sette anni dal Parlamento integrato dai rappresentanti delle Regioni. Può essere eletto Presidente della Repubblica un qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni, e che sia in possesso dei diritti politici e civili. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica, ciò non vuol dire che il soggetto con altre cariche sia ineleggibile, egli dovrà però nel caso venga eletto scegliere quale carica rifiutare e quale accettare. Per l'elezione è richiesta nelle prime tre votazioni la maggioranza dei due terzi, per le successive è sufficiente quella assoluta.

Lo Stato Italiano si concentra tutto nella figura del presidente della Repubblica il quale lo rappresenta ovunque, tanto nei rapporti internazionali.

quanto in quelli interni.Il Presidente è eletto dal Parlamento, come prevede la forma di governo della Repubblica parlamentare. Il Parlamento è riunito in seduta comune ma l'integrazione dei rappresentanti regionali sta ad indicare quanto il Presidente sia espressione dell'intera comunità nazionale, considerata nelle sue articolazioni territoriali.

La carica di Presidente dura 7 anni, e compre quindi due legislature, questo per creare un organo più stabile e di collegamento tra una legislatura e l'altra, è una garanzia che il Presidente non sia di parte. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi ed eventualmente con quella assoluta per evidenziare come egli sia il Presidente di tutti. Le votazioni avvengono con voto segreto perché in questo modo il Parlamento è più libero di scegliere secondo coscienza, così veramente si esprime la volontà comune..Prima di assumere le funzioni, il

Presidente è tenuto a prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione. Da quel momento sarà responsabile solo di reati penali come "alto tradimento" e "attentato alla Costituzione" e non per gli altri atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente si ricordi che è politicamente responsabile nel momento in cui firma l'atto si assume la responsabilità dello stesso. In caso di impedimento temporaneo il Presidente della Repubblica è sostituito dal Presidente del Senato, la sua sarà però una supplenza parziale. Nel caso di impedimento permanente, invece, rimarrà provvisoriamente alla carica il Presidente del Senato ma intento saranno indette nuove elezioni per eleggere un nuovo Presidente della Repubblica. Trenta giorni prima della scadenza del suo mandato, il Presidente della Camera dei deputati indice le elezioni per il nuovo Presidente, quello uscente.

Rimane rieleggibile senza limiti. Ogni ex Presidente può godere della carica di senatore a vita.

I poteri del Presidente nella funzione normativa: egli promulga le leggi, emana i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti, indice referendum, autorizza il Governo alla presentazione dei disegni di legge, nomina cinque senatori a vita, indice le elezioni per le nuove camere e fissa la loro prima riunione, può convocarle straordinariamente e scioglierle quando ritiene opportuno.

I poteri del Presidente nella funzione di Governo: nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri, riceve il giuramento e accetta dimissioni.

Nei rapporti internazionali: ratifica i trattati, accredita i rappresentanti diplomatici dell'Italia all'estero, accoglie i rappresentanti degli Stati esteri in Italia.

Ha il comando delle forze armate, presiede il consiglio supremo di difesa e dichiara lo stato di guerra.

Sul piano amministrativo provvede con proprio decreto a: nomina i

più alti funzionari civili e militari, annullamento atti amministrativi illegittimi di qualunque autorità, riconoscimento persone giuridiche, scioglimento Consigli Regionali.

I poteri del Presidente nella giustizia: egli presiede il Consiglio superiore della Magistratura, nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale, concede grazia o commuta le pene.

Gran parte di questi poteri sono tuttavia "atti dovuti" in quanto la funzione legislativa spetta alle due camere, la funzione esecutiva al Governo, la giustizia è esercitata dai magistrati. Il presidente emana gli Atti che in realtà sono frutto del lavoro del Governo, è capo delle forze armate ma il potere effettivo spetta al Governo, non può impedire se non in particolari situazioni il disegno di legge del Governo, non può sottrarsi alla promulgazione delle leggi (salvo richiedere una sola volta il rinvio), all'indire le elezioni e i referendum, alla dichiarazione dello

stato di guerra già deliberato dalle Camere…Secondo l'art. 88 della Costituzione il Presidente può, dopo aver consultato i Presidenti delle Camere, sciogliere le camere, con data anticipata rispetto alla normale scadenza.Tale scioglimento non può avvenire nel semestre bianco, ovvero negli ultimi sei mesi del suo mandato, per evitare che egli voglia facilitare la sua rielezione, puntando su camere nuove, eventualmente a lui più favorevoli. Per avanzare lo scioglimento anticipato deve comunque presentare le dovute giustificazione, prima tra tutte il caso in cui venga a mancare la maggioranza di Governo, o nel caso in cui il procedimento legislativo risulti paralizzato a causa del contrasto tra le due camere (situazione che sempre si riconduce alla mancanza di una maggioranza). Sebbene questo compito sia esclusivamente presidenziale egli è comunque tenuto a consultare il Governo per agire.Per quanto riguarda la promulgazione delle leggi, è

un atto dovuto ma egli disponetuttavia di uno strumento denominato veto sospensivo, per mezzo del quale il Presidente può rinviare una legge alle Camere per una seconda approvazione nel caso ritenga la stessa legge incostituzionale. Se il testo viene approvato nella stessa forma dalle Camere, egli è tenuto a promulgare l'atto, a meno che avanzi le sue dimissioni per attentato alla Costituzione. Nel suo agire si ricordi sempre che il Presidente non ha funzione di indirizzo politico, egli è al di sopra delle parti politiche.

Al Presidente spetta il compito di nominare senatori a vita 5 cittadini che abbiano illuminato la patria per altissimi meriti, così come gli compete la nomina di 5 giudici della Corte Costituzionale.

Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Superiore della Magistratura con una presidenza effettiva e non solo nominale.

Il Presidente della Repubblica agisce con i suoi poteri nominali o effettivi come garante del funzionamento delle

istituzioni alla guida dello Stato e della tutela dei cittadini.

GOVERNO

Secondo l'art. 95 della Costituzione, il Governo è un organo che comprende: il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri. Presidente e Ministri formano insieme il Consiglio dei Ministri. Esistono poi altri organi secondari, sempre facenti parte del Governo ma che non sono figure necessarie per la sua esistenza (ministri senza portafoglio, sottosegretari, vice-Presidenti...). Il Governo è composto solo da uomini della coalizione di maggioranza, i membri non devono essere necessariamente parlamentari, ma devono essere uomini di partito (vedi ministri tecnici, nominati perché esperti anche se non parlamentari).

Al Presidente della Repubblica spetta la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e poi, su consiglio di questo, dei Ministri. Il Presidente è tenuto a scegliere un Governo che per la sua composizione, e per il suo programma possa riscuotere la fiducia della

maggioranza parlamentare. Il Presidente, prima di nominare, procede dunque a consultazioni dei Segretari dei partiti e dei Presidenti dei gruppi parlamentari. Una volta nominati, i membri del Governo giurano nelle mani del Presidente della Repubblica di essere fedeli alla Repubblica e di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le loro funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Da questo momento entra in carica il nuovo Governo. La materia del Governo è disciplinata dalla legge n. 400 del 1988, essa gli dà una disciplina organica, ne disciplina infatti gli organi che prima esistevano solo nella prassi e erano regolati da vecchie leggi. Il compito essenziale del Presidente del Consiglio è quello di garantire l'unità dell'azione di governo, egli è responsabile della politica di Governo davanti al Parlamento. Egli dirige la politica generale di Governo, i suoi poteri sono infatti essenzialmente di direzione e coordinamento, egli

gode però del potere di indurre i ministri a seguire la sua linea, in caso contrario può minacciare di dimettersi aprendo così una crisi di governo. Se invece è un Ministro a dimettersi, egli viene semplicemente sostituito (si ha il cosiddetto rimpasto del Governo). Il Presidente comunica alle Camere la composizione del governo ed ogni eventuale modifica, pone la questione di fiducia, presenta alle camere i disegni di legge governativi, emana il regolamento interno del Consiglio, assegna incarichi ai Ministri con e senza portafoglio. Il Presidente dl Consiglio nomina anche i ministri che partecipano al Consiglio di Gabinetto, il quale svolge prevalentemente un'attività preparatoria delle riunioni del Consiglio, è privo dunque di poteri formali.

Al Consiglio dei Ministri spetta il compito fondamentale di deliberare decreti-legge nelle situazioni di necessità e urgenza, e decreti legislativi su delega del Parlamento; deliberare i disegni di legge,

deliberare il proprio regolamento interno, assegnare l'incarico di vicepresidente, la nomina di commissari straordinari, la deliberazione degli incarichi da assegnare ai ministri, controllare le leggi regionali... Il consiglio dei ministri è il massimo organo del potere esecutivo e quindi dell'intera Pubblica Amministrazione. Le singole amministrazioni statali sono organizzate per ministeri, che trovano il loro vertice nei singoli Ministri. Essi sono elemento di collegamento tra politica e amministrazione e devono assicurare che l'attività della Pubblica amministrazione sia conforme all'indirizzo politico del Governo. Con la legge n.400 si è affermata anche la figura del Ministro senza portafoglio, nominato dal Presidente della Repubblica, che non è a capo di nessun ministero ma che fa comunque parte del Consiglio, a lui sono affidate questioni politiche e non amministrative. La figura dei Ministri senza portafoglio indirettamente serve.

a dare posizione a tutte le componenti partitiche di Governo.

Quando decisioni di Governo coinvol

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Pizzetti Federico Gustavo.