Il governo
Il governo è l'organo costituzionale al vertice del potere esecutivo con finalità di direzione politica e di cura degli interessi concreti dello stato. Per tali finalità ha attribuzioni sia di carattere politico che amministrativo senza alcuna subordinazione nei confronti degli altri organi statali.
Caratteristiche del governo
È un organo:
- Costituzionale
- Complesso: più organi costituiti al suo interno con competenze autonome. Alcuni necessari, altri no.
Art. 92 Cost. sono previsti esplicitamente dallo non necessari. Quelli sono il vicepresidente del consiglio, i ministri senza portafoglio, commissari straordinari, sottosegretari di stato, comitati interministeriali, consiglio di gabinetto, conferenza di legge 23 agosto 1988 n. 400.
La legge disciplinando l'attività di governo precisa la posizione e le attribuzioni di entrambe le categorie di organi.
Di parte: esprime, infatti, la volontà delle forze politiche di maggioranza che lo sostengono mediante la fiducia.
Ha funzioni politiche (partecipa alla direzione politica del paese attuando l'indirizzo segnato dalla maggioranza legislativa parlamentare), (può emanare leggi in senso materiale - regolamenti - o formale - leggi delegate e decreti esecutivi legge), (al vertice del potere esecutivo e ai singoli ministeri fanno capo tutti i settori amministrativi dello stato), di controllo (sulla attività di tutti gli organi amministrativi).
Il governo è, quindi, quel complesso di organi cui è affidata la funzione d'individuare e tradurre in concreti programmi d'azione l'indirizzo politico espresso dal corpo elettorale (prima) e dal Parlamento (poi) e di curare l'attuazione di tali programmi in tutti i modi in cui essa sia configurabile.
Il Governo, nel sistema costituzionale italiano, è un organo complesso, in quanto costituito al suo interno da più organi con competenze autonome. Alcuni di tali organi sono espressamente previsti dalla Costituzione (Consiglio dei Ministri, Ministri, Presidente del Consiglio), altri, invece non lo sono e sono disciplinati da legge ordinaria.
Funzioni del governo
Il Governo ha funzioni:
- Politiche: in quanto partecipa della direzione politica del paese, nell'ambito dell'indirizzo indicato dalla maggioranza parlamentare.
- Legislative: esso, infatti, può emanare norme giuridiche mediante atti aventi forza di legge ex arti. 76 e 77 Cost. (decreti legislativi e decreti legge).
- Esecutive (o amministrative lato senso): in quanto è al vertice del potere esecutivo, e ai singoli ministeri fanno capo tutti i settori amministrativi dello Stato; inoltre spetta al Governo la cd. funzione di "alta amministrazione".
- Di controllo: tale funzione viene esercitata sull'attività di tutti gli organi amministrativi centrali anche se adesso con minor incisività che in passato.
Il presidente del consiglio
La figura del Presidente del Consiglio è di grande importanza in quanto ad esso è affidata la funzione di coordinare e dirigere l'attività del Consiglio dei Ministri.
È nominato dal Presidente della Repubblica in seguito ad una particolare procedura che consiste in una serie di consultazioni con i segretari dei partiti e i presidenti delle Camere al termine della quale viene conferito l’incarico governativo.
Il Presidente del Consiglio a sua volta forma il Governo, nominando i Ministri e stendendo il programma di Governo. La sua posizione giuridica rispetto ai Ministri è di supremazia poiché egli li sceglie come suoi collaboratori e ne propone la nomina al P.d.R., ne dirige e ne vigila l'attività, ed è responsabile per tutti gli atti posti in essere dal Gabinetto.
La L. 400/1988 ha rafforzato la figura del Presidente del Consiglio, non solo potenziandone le funzioni di indirizzo e coordinamento ma conferendogli anche la facoltà di sospendere l'adozione di atti da parte dei Ministri competenti in ordine a questioni politico-amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri.
Le attribuzioni costituzionali del Presidente del Consiglio possono così riassumersi:
- Direzione della politica generale del Governo.
- Mantenimento dell'unità di indirizzo politico e amministrativo del Governo.
- Promozione dell'attività dei Ministri.
- Rapporti con il Presidente della Repubblica.
- Rapporti con la Corte costituzionale, con la UE, con le Regioni.
Inoltre il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio dei Ministri; presiede quasi tutti i Comitati interministeriali; dirige l'ufficio della Presidenza del Consiglio; esercita, infine, tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge; può avvalersi dei servizi di sicurezza.
I ministri
I ministri possono essere scelti anche fra i cittadini non appartenenti alle Camere. Essi svolgono funzione politica, in quanto partecipano collegialmente all'indirizzo politico del governo, e amministrativa, perché sono posti a capo dei singoli ministeri.
I ministri in particolare svolgono le seguenti funzioni costituzionali:
- L'esercizio dell'iniziativa legislativa mediante la presentazione al Consiglio dei ministri dei disegni di legge da sottoporre al Parlamento.
- La partecipazione alle riunioni e all'attività del governo mediante le delibere del Consiglio dei Ministri.
Inoltre, riguardo alle funzioni amministrative, i ministri provvedono ad emanare atti amministrativi di varia natura, atti di alta amministrazione e regolamenti.
Il consiglio dei ministri
I ministri (compresi quelli senza portafoglio) e il presidente del Consiglio, unitamente al vice presidente, al sottosegretario della presidenza del Consiglio, formano il Consiglio dei ministri. Alle sedute del Consiglio, che è un organo collegiale, partecipano anche i presidenti delle Regioni a statuto speciale quando si tratti di materie che riguardino le stesse.
Le funzioni del Consiglio dei ministri consistono:
- Nella determinazione della politica generale del governo e dell'indirizzo generale dell'azione amministrativa. Esso delibera anche su questioni relative all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere.
- Nelle decisioni sulla politica normativa del governo. A esso, infatti, spetta di deliberare sui disegni di legge di iniziativa del governo da presentare alle Camere, sui decreti legislativi, i decreti legge e i regolamenti governativi da emanare con decreto del Capo dello Stato.
- Nella soluzione delle divergenze politiche o dei conflitti di attribuzione fra i ministri.
- Nella decisione sulla politica del governo nel rapporto con le Regioni.
Fra gli organi che costituiscono il governo in senso lato, particolare importanza assumono i comitati interministeriali, il commissario del governo, i commissari straordinari e il Consiglio di gabinetto.
Formazione e vicende del governo
La formazione di un nuovo governo nasce dalla crisi del governo in carica. Si apre la crisi quando il governo perde la fiducia del parlamento e non è più in grado di funzionare normalmente. Si parla di crisi parlamentare quando vi è una esplicita mozione di sfiducia delle camere (art. 94 Cost.) o anche tacita. In genere il governo preferisce presentare subito le dimissioni qualora si renda conto della mancanza della maggioranza.
Si parla anche di crisi extraparlamentare quando l'attività del governo si paralizza a causa di un evento straordinario e accidentale.