Diritto all'informazione
La libertà d'informazione, nota come libertà di stampa, identifica complessivamente il duplice ordine di situazioni oggettive connesse sia:
- Attività acquisitiva di conoscenze (informarsi)
- Comportamento attivo di espressione (informare)
È una garanzia costituzionale. Libertà di espressione secondo l'articolo 21 della Costituzione: "Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione". (Democrazia formata sull’opinione pubblica - ambiguo)
Informazione = potere
Informazione = libertà dei cittadini di apprendere e partecipare al potere.
Libertà d'informazione
Innovativa rispetto a quella liberale dell'800. Si è passati da "diritto del popolo di conoscere".
Manifestazione del pensiero
La libertà d'informazione è un prolungamento del diritto all'educazione. Come la conseguenza della manifestazione del pensiero è la libertà d'informazione (art. 21), insufficiente poiché sarebbe sia il mero risultato di un'espressione altrui. Sarebbe difficile escludere che il soggetto manifestante operi una discriminazione fra i destinatari delle sue espressioni.
- Acquisizione di notizie
- Raccolta dei dati
Serie di comportamenti di cognizione/informazione e osservazione degli avvenimenti come funzione di controllo: la tutela costituzionale, tutela la persona, che libertà d'informazione, recepisce le fonti, cioè (l'operatore conoscitivo). Le conferenze, interviste, fonti documentali sono messe a disposizione degli organi di stampa.