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FATTO).
La sanzione è più severa perché, oltre a riguardare il futuro, essa riguarda anche il passato. La nostra
Costituzione poggia su due perni:
- la rigidità: divieto della legge ordinaria di contraddire la Costituzione
- la garanzia: rappresentata dalla Corte Costituzionale nel caso in cui la maggioranza dovesse
prevaricare i suoi poteri.
La Costituzione è una legge unica nel suo genere, rigida per far si che la maggioranza politica sia costretta
a rispettare i principi e le norme poste a tutela della minoranza.
Rigidità costituzionale:
Art. 1, co. 2 —> la sovranità popolare ha dei limiti. Fino all’800 c’era una Costituzione flessibile e mentre
• prima maggioranza assorbiva tutta la legittimità del potere, ora deve rispettare dei limiti. La modalità
attraverso cui si esprime la rigidità costituzionale è incarnata nell’art. 138. Tale rigidità è però RELATIVA
in quanto la Costituzione in molte parti si può cambiare ma per farlo occorre un procedimento
aggravato (non si può utilizzare dunque una legge ordinaria).
Uno degli “aggravamenti” è il tempo [(devono passare almeno 3 mesi per la prima approvazione e altri 3
per la seconda, poi va al Senato, che approva, e occorrono altri 3 mesi per una seconda approvazione del
Senaro). Sono necessarie 4 approvazioni e non 2 come per una legge ordinaria: 1° approvazione camera -
1° approvazione Senato - 2° approvazione Camera - 2° approvazione Senato].
Per quanto riguarda la legge ordinaria invece: deve essere approvata col medesimo testo, sia alla
Camera che al Senato; se emendata, passa all’altra camera per essere riapprovata e se in quest’ultima
“passa”, il testo di legge è definitivamente approvato. Nel caso di Legge Costituzionale gli emendamenti
possono essere presentati solo nelle prime fasi: Camera approva, Senato modifica e si procede fino a
doppia votazione conforme delle due camere; a questo punto, dopo 3 mesi, si procede alle seconde
delibere delle due camere (e in quest’ultima non sono consentiti emendamenti).
Nella seconda votazione (3° e 4° approvazione) è necessario che la legge costituzionale sua approvata
dalla maggioranza assoluta di ciascuna aula (50% + 1 dei “componenti” l’assemblea).
Ulteriore ostacolo —> possibilità di richiedere un referendum popolare, che può essere richiesto da 500
mila elettori, da 1/5 dei membri di una camera o da 5 consigli regionali.
Tale referendum non è “abrogativo” (cioè non elimina una legge già esistente) ma è “oppositivo” —>
quesito referendario è: volete che questa legge entri in vigore? (Vuole impedire che una legge entri in
vigore).
Ci sono 3 mesi di tempo per poter chiedere un referendum altrimenti la legge viene promulgata dal Capo di
Stato, pubblicata ed entra in vigore. Il referendum previsto dal 138 non prevede un quorum per la sua
validità, può anche andare a votare un numero esiguo di elettori. C’è anche la possibilità che la legge
costituzionale venga approvata dai 2/3 dei componenti di ciascuna camera e in tal caso non è possibile
richiedere il referendum (art. 1389, co. 3).
- maggioranza dei presenti/relativa (50% + 1 dei presenti)
Ripasso Maggioranze: - maggioranza assoluta (50% + 1 dei componenti)
- maggioranza qualificata (2/3 dei componenti)
INTRO:
Collegamento tra Art. 1 co. 2 e Art. 138
Una costituzione può essere svuotata rimanendo formalmente in vigore —> es. il Fascismo svuotò lo
Statuto Albertino pur facendo rimanere in vigore.
DOMANDA —> Come si modifica la costituzione e quasi sono i limiti alla revisione costituzionale?
L’art. 139, insieme all’1 e al 138 fanno sistema.
A norma del 138, la forma di Stato repubblicano non può essere messa in discussione nemmeno da una
legge costituzionale. Fu infatti il popolo a scegliere direttamente tale regime con il quale al tempo stesso
autolimitava i propri poteri. L’emancipazione della Costituzione, segua il passaggio tra due fasi storiche e
tra due situazioni giuridiche diverse. Con la Costituzione si esaurisce il potere costituente (definito come
“potere libero”, del tutto libero nel fine con nessuna regola preesistente che lo vincola, un potere che si
afferma con la forza (materaile o di coinvolgimento) ed il potere costitutivo (che si basa sulla costituzione,
infatti il Paramento desume i suoi poteri e i suoi limiti dalla stessa).
Ancora oggi si suppone quella scelta valuta, a meno di ribellioni del popolo (sulle quali le competenze e
decidere spetta alla Corte Costituzionale).
La Costituzione repubblicana si basa dunque su una reciproca fedeltà con i cittadini: essa vale fino al
momento in cui noi crediamo ancora nella forma repubblicana. A norma del 139, quindi, la forma di Stato
(scelta tramite referendum) non può essere oggetto di modifiche. Secondo sempre il 139 (per via
interpretativa) si desume che la Costituzione può essere modificata tutta o in parte, eccetto che per la
forma repubblicana.
In realtà così non è: il dilemma che nasce tra esigenze di cambiamento di una costituzione rigida e il
concetto di permanenza della stessa, trova la sua soluzione nei cosiddetti “principi supremi”, ma non
modificabili neanche attraverso il procedimento aggravato previsto dal 138. La libertà, infatti, può
sopravvivere solo se ci sono alcune garanzie immutabili.
Quali sono dunque i “limiti” alla revisione costituzionale?
C’è un limite esplicito sancito dall’art 139 e che riguarda la forma repubblicana; ci sono poi dei limiti
impliciti, rappresentati dai principi supremi della Costituzione:
- indipendenza dalla magistratura
- presenza della Corte Costituzionale
- l’azione penale è obbligatoria (non può essere l’esecutivo a stabilire la priorità con la quale perseguire i
vari reati
- le libertà e i diritti sanciti dalla Costituzione e gli organi che li difendono
Repubblica Parlamentare —> scelte politiche fatte dal governo sulla base della fiducia che il
• Parlamento ripone nello stesso. Il governo in questo sistema, ha una sua indipendenza in quanto se
viene meno la fiducia del parlamento decadono entrambi.
Repubblica presidenziale —> le principali scelte politiche vengono assunte dal Capo dello stato che è
• anche Capo del Governo, il quale non è legittimato dal Parlamento ma dal voto popolare. Poteri di
Camera e Capo dello Stato sono autonomi e derivano entrambi dal voto. Si determina una
semplificazione del sistema politico e istituzionale (Repubblica vs democratici e viceversa)
Sarebbe possibile secondo la nostra Costituzione passare ad un regime di presidenzialismo? SI!
ART. 4
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro…(Art. 1). Ci fu una proposta di modifica che
andava nel senso di inserire “fondata sulla libertà”.
Tale proposta fu avanzata dai liberali e dai cattolici, i quali erano critici per il fatto che tale espressione
richiamava alla costituzione dei paesi socialisti.
Tuttavia era una banalità dire che l’Italia si fondava sulla libertà dal momento che la costituzione venne
redatta dopo una dittatura. Il problema vero che si poneva nel 1946 era invece quello di rifondare uno
Stato in cui tutti potevano riconoscersi in cui tutti potevano sentirsi uguali. Si ritenne così che fosse il
lavoro e incarnare meglio tale spirito, lavoro che rappresentava ciò che distingue l’uomo dagli animali e
che rende tutti uguali. I padri della Costituzione volevano parlare di uguaglianza ed hanno trovato nel
lavoro la radice della stessa.
L’art. 4 è, infatti, applicazione dell’art. 3 co. 2 del principio dello Stato Sociale.
Art. 4 co. 2 —> esprime il significato morale della 2repubblica fondata sul lavoro”
Art. 4 co. 1 —> la Repubblica riconosce il diritto al lavoro;è alla base dei diritti sociali perché senza lavoro
è difficile garantire condizioni di vita dignitose (lavoro è sia diritto che dovere)
(il cittadino deve pretendere la creazione delle condizioni che rendono effettivo l’esercizio del diritto al
lavoro).
Sulla base dell’art. 4, la repubblica si impegna a:
aiutare le imprese private, incentivandole affinché mantengano l’occupazione
• acquisire in proprio determinate industrie e gestirle come imprese pubbliche. Tuttavia lo Stato incontra i
• limiti del liberismo economico e dell’UE che vieta, in materia di libera concorrenza, agli Stati membri di
proteggere le loro imprese e impedire di fatto il libero commercio. Tuttavia l’art. 4 non tende alla piena
occupazione, dato che possono sopravvenire circostanze economiche sfavorevoli.
Art. 43 —> Intervento pubblico nell’economia serve a mantenere l’uguaglianza che sarebbe compromessa
dalle privatizzazioni.
Tutela del consumatore —> quelli che prima erano interessi protetti dallo Stato, adesso si da per scontato
che siano i consumatori a doversi tutelare (vedi Codice del Consumatore).
La libertà d’impresa è tutelata dalla Costituzione e quindi il capitalismo è accettato, ma, nell’ottica di
garanzia dei diritti sociali, può essere limitata dallo Stato.
Art. 41:
co. 1 —> libertà d’impresa
• co. 2 —> limiti alle libertà d’impresa (sicurezza, libertà, dignità)
• co. 3 —> la legge “determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e
• privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”
Come avviene l’intervento dello Stato in economia, secondo la Costituzione?
art. 1 —> repubblica fondata sul lavoro
• art. 4 —> diritto al lavoro
• art. 41, 42 e 43 —> intervento statale in economia
•
Democrazia diretta/rappresentativa
Cosa significa “democrazia popolare”? Vuol dire che tutti gli organi di potere sono legittimati, direttamente o
indirettamente, dal popolo. Il rapporto tra potere e cittadini è definito, direttamente e indirettamente dai
governanti.
La democrazia popolare diverge da quella diretta in quanto in essa viene svolta una funzione di delega.
Democrazia popolare —> locuzione che indica, secondo la teoria marxista-leninista, una forma di Stato in
cui il potere, apparentemente a tutti i lavoratori, viene esercitato dal partito comunista, con il proposito di
garantire gli interessi della maggioranza delle popolazioni. Le democrazie popolari sono sorte con lo scopo
di realizzare società socialiste.
Democrazia diretta —> la democrazia diretta o partecipativa è la forma di democraz