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Stato: nozioni introduttive

Potere politico

Il potere politico è la capacità di influenzare il comportamento di altri individui. Si divide in diversi tipi a seconda del mezzo impiegato:

  • Potere economico: si avvale di certi beni per indurre coloro che non li possiedono a seguire una determinata condotta.
  • Potere ideologico: si avvale di certe forme di sapere per esercitare un’azione di influenza sui membri di un gruppo, inducendoli a compiere certe azioni.
  • Potere politico: per imporre la propria volontà può ricorrere alla forza, il cui uso è tolto ai soggetti privati e dato allo Stato, con il compito di assicurare la pacifica coesistenza degli individui in una determinata società.

Il potere politico si basa anche sulla legittimità: esso, per evitare di distruggere le libertà che deve tutelare, è sottoposto a limiti giuridici (Stato di diritto) ed è legittimato dal consenso popolare, espresso tramite le elezioni.

Diritto costituzionale

Ha dovuto predisporre mezzi giuridici ed istituzionali per garantire che il potere politico derivi dal popolo sovrano, senza conflitti tra interessi sociali e per evitare che il consenso popolare legittimi la tirannia della maggioranza. A questo scopo, sono stati previsti alcuni istituti:

  • Rigidità della Costituzione
  • Giustizia costituzionale
  • Diritti sociali
  • Referendum
  • Tecniche organizzative di rafforzamento del potere di governo

Recentemente, il diritto costituzionale ha dovuto affrontare l'asimmetria tra la dimensione nazionale del potere politico e la dimensione sovranazionale dell'economia e dei mercati, con la progressiva costituzione di organizzazioni sovranazionali (es. Unione Europea), cui sono trasferite funzioni che in origine appartenevano agli Stati.

Stato

Lo Stato è una particolare forma storica di organizzazione del potere politico, che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo. Lo Stato moderno si afferma in Europa tra il XV e il XVII secolo e si differenzia dalle precedenti forme di organizzazione per:

  • Concentrazione del potere di comando legittimo in capo ad un’unica autorità
  • Presenza di un apparato amministrativo, in cui opera una burocrazia professionale

La sua nascita risponde al bisogno di assicurare un ordine sociale dopo secoli di instabilità.

Sovranità

La sovranità presenta due aspetti:

  • Interno: supremo potere di comando in un determinato territorio, che non riconosce alcun potere al di sopra di sé
  • Esterno: indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati

Ci sono tre teorie su chi esercita realmente il potere sovrano:

  1. Sovranità della persona giuridica Stato: lo Stato è una persona giuridica cioè un vero e proprio soggetto di diritto, titolare della sovranità. Tale tesi è sorta con due funzioni:
    • Dava legittimazione oggettiva allo Stato in paesi di recente unità nazionale
    • Risolveva, occultandolo, il conflitto tra due principi politici: monarchico e popolare
  2. Sovranità della nazione: dopo la rivoluzione francese, lo Stato viene identificato con la nazione, a cui si appartiene perché accomunati da valori, ideali, legami di sangue e tradizioni. Tale tesi è sorta con due funzioni:
    • Contrastare la sovranità del re
    • Contrastare la divisione in ordini e ceti sociali: ci sono solo cittadini uguali unificati nella nazione
  3. Sovranità popolare: secondo J.J. Rousseau la sovranità coincide con la volontà generale, cioè la volontà del popolo sovrano (insieme dei cittadini considerati come ente collettivo); il popolo deve esercitare direttamente la sua sovranità, senza ricorrere a rappresentanti.

Il “costituzionalismo” del 1900 (opposto all’“assolutismo”) ha conosciuto la generalizzata affermazione del principio della sovranità popolare. Esso, tuttavia, ha perso il suo carattere di assolutezza a causa di tre circostanze:

  • La sovranità si esercita attraverso un sistema rappresentativo basato sul suffragio universale. Ad ogni modo, il potere politico è esercitato sulla base del consenso popolare, quale condizione di legittimazione dello Stato
  • Si sono diffuse le costituzioni rigide, di rango superiore alla legge e modificabili solo attraverso procedure complesse. La preminenza della costituzione è garantita anche dall’operato di una Corte Costituzionale
  • Si sono affermate organizzazioni internazionali: processo di limitazione giuridica della sovranità esterna degli Stati, per garantire la pace e i diritti umani (ex: Trattato istitutivo ONU, Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, le varie Comunità Europee, l’Unione Europea) gli Stati membri hanno trasferito loro funzioni rilevanti, riconoscendo sia il potere di adottare decisioni in origine riservate agli Stati, sia la competenza a produrre norme giuridiche.

Territorio

La sovranità è esercitata su un determinato territorio; perciò il diritto internazionale ha elaborato regole per delimitare l’esatto ambito territoriale di ciascuno Stato. Il territorio è costituito da:

  • Terraferma: porzione di territorio delimitata da confini naturali o artificiali
  • Acque interne comprese entro i confini
  • Mare territoriale: fascia di mare costiero interamente sottoposta alla sovranità statale; il limite corrisponde a 12 miglia marine (per quasi tutti gli Stati)
  • Piattaforma continentale: costituita dal cosiddetto “zoccolo continentale”; parte dal fondo marino di profondità costante, fondo che circonda le terre emerse prima che la costa sprofondi negli abissi marini
  • Spazio atmosferico sovrastante
  • Navi e aeromobili che battono la bandiera dello Stato, quando si trovano in spazi non soggetti alla sovranità di alcuno Stato
  • Sedi diplomatiche all’estero

Oggi il rapporto tra sovranità e territorio non è più così radicato come in passato; lo Stato ha perso il controllo di alcuni fattori presenti sul suo territorio e la possibilità che tali fattori superino i confini non dipende dalla sua volontà (es. capitali, merci).

Cittadinanza

La cittadinanza è uno status cui la Costituzione riconduce una serie di diritti e di doveri. Essa è la condizione per l’esercizio dei diritti connessi alla titolarità della sovranità da parte del popolo (soprattutto diritti politici), ed è fondamento di alcuni doveri costituzionali (espressione della solidarietà esistente tra i consociati).

La cittadinanza italiana:

  • È acquisita
    • Con la nascita per:
      • Ius sanguinis: figlio di padre o madre in possesso della cittadinanza italiana
      • Ius soli: chi è nato in Italia da genitori ignoti o apolidi; chi, nato in Italia da cittadini stranieri, non ottiene la cittadinanza dei genitori in base alla legge dello Stato cui questi appartengono
    • Dallo straniero nato in Italia, che vi ha risieduto legalmente in modo continuativo fino al compimento della maggiore età (se entro 1 anno dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana)
    • Dall’interessato con istanza rivolta al sindaco del Comune di residenza; in particolare:
      • Dal coniuge di un cittadino italiano, qualora ricorrano determinate condizioni
      • Dallo straniero avente un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado che sia cittadino italiano per nascita
      • Dallo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente nel territorio nazionale da almeno 5 anni successivi all’adozione
      • Dallo straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato per almeno 5 anni
      • Dallo straniero dopo almeno 10 anni di regolare residenza in Italia
  • Si perde
    • Per rinuncia volontaria
    • Automaticamente in presenza di determinate condizioni (es. cittadino che, svolgendo funzioni alle dipendenze di uno Stato estero, intende conservare questa posizione nonostante l’intimazione del Governo italiano a cessare tale rapporto di dipendenza)

Cittadinanza dell’Unione Europea

Il Trattato sull’Unione Europea del 1992 (c.d. “Trattato di Maastricht”) ha introdotto l’istituto della cittadinanza dell’Unione Europea, il cui presupposto è la cittadinanza di uno Stato membro. Essa integra la cittadinanza nazionale e non la sostituisce: i diritti di cittadinanza individuali devono essere integrati con le situazioni giuridiche soggettive di cui al Trattato:

  • Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
  • Tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di uno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di questo Stato
  • Diritto di elettorato attivo/passivo alle elezioni comunali nello Stato membro in cui si risiede, nonché alle elezioni del Parlamento Europeo nello Stato membro in cui si risiede; i cittadini U.E. che intendono partecipare alle elezioni devono chiedere l’iscrizione in un’apposita lista elettorale

Inoltre, l’U.E. s’impegna a rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. È previsto un sistema di tutela giurisdizionale: può adire la Corte di Giustizia, con riferimento agli atti comunitari ritenuti contrari ai propri diritti fondamentali.

Stato come apparato organizzativo

Lo Stato si caratterizza per la presenza di un apparato organizzativo amministrativo, in cui opera una burocrazia professionale. Tale organizzazione è:

  • Stabile nel tempo
  • Impersonale, perché esiste indipendentemente dalle persone preposte al suo funzionamento

La complessa attività dell’apparato è scomposta in numerosi compiti minori, ciascuno dei quali è esercitato da strutture minori. Il funzionamento dell’apparato presuppone la presenza di una burocrazia professionale, formata da soggetti che prestano la loro opera professionale a favore dello Stato, eseguendo compiti amministrativi nel rispetto di determinate regole tecniche.

Stato come persona giuridica

La dottrina giuridica tedesca del XIX secolo per inquadrare giuridicamente l’apparato dello Stato impiegò la nozione di persona giuridica = figura soggettiva cui l’ordinamento attribuisce capacità di agire in modo giuridicamente rilevante e di costituire autonomi centri di imputazione di effetti giuridici. Questo consente di impedire l’identificazione dell’apparato con la volontà delle persone fisiche preposte ai singoli uffici e assicurare alla volontà statale il carattere dell’obbiettività.

Oggi, tuttavia, spesso si afferma che lo Stato ha personalità giuridica; è errato in quanto esso non agisce mai unitariamente (es., nelle controversie parte processuale non è lo Stato in sé ma un Ministro/un dirigente; la responsabilità civile riguarda non lo Stato in quanto tale ma un organo). Lo Stato va definito come organizzazione disaggregata.

Enti pubblici

Gli enti pubblici possono essere definiti come quegli apparati costituiti dalle comunità per il perseguimento di propri fini, riconosciuti come persone giuridiche o come soggetti giuridici istituiti per soddisfare gli interessi comuni ad una determinata comunità, cioè gli interessi pubblici. Spesso si parla di eterogeneità degli interessi pubblici, in quanto spesso sono in conflitto tra loro.

Le persone giuridiche private invece costituiscono strumenti offerti all'autonomia privata delle persone fisiche per perseguire i propri interessi privati.

Potestà pubblica

Stato ed enti pubblici sono collocati in una posizione di supremazia rispetto ai soggetti privati; gli effetti giuridici dei loro atti derivano esclusivamente dalla loro manifestazione di volontà, essendo irrilevante il consenso/dissenso del destinatario.

La potestà pubblica o potere di imperio è il potere di determinare unilateralmente effetti giuridici nella sfera del destinatario dell’atto (a prescindere dal suo consenso); tali potestà devono essere attribuite dalla legge e devono essere esercitate in modo conforme al modello legale.

Uffici ed organi

Ogni apparato minore è congegnato in modo da soddisfare gli interessi pubblici per la cui cura è stato previsto; opera secondo regole prestabilite, che delineano una particolare struttura organizzativa. In particolare:

  • Ufficio: unità strutturale elementare dell’organizzazione; è un servizio prestato da persone, ma è considerato in astratto, prescindendo dalle persone fisiche che vi sono preposte in concreto
  • Organo: categoria di uffici, di cui si serve l’organizzazione per instaurare rapporti giuridici con altri soggetti; l’organo è qualificato da una norma come idoneo a esprimere la volontà della persona giuridica e ad imputarle l’atto ed i relativi effetti. La persona giuridica può avere molti uffici, ma solo gli organi possono compiere atti giuridici.

Classificazione degli organi:

  • Organi rappresentativi: Le persone preposte sono elette direttamente dal corpo elettorale (o comunque sono istituzionalmente collegate ad organi elettivi); es., Parlamento
  • Organi burocratici: Le persone preposte prestano professionalmente la loro attività esclusivamente a favore dello Stato o altro ente pubblico, senza rapporti con il corpo elettorale
  • Organi attivi: Hanno funzione deliberativa e decidono per l’apparato di cui sono parte
  • Organi consultivi: Hanno funzione consultiva e forniscono pareri agli organi attivi sul modo di esercitare il potere decisionale
  • Organi di controllo: Hanno funzione di controllo e verificano la conformità (legittimità) o l’opportunità (merito) di atti di altri organi

I pareri espressi dagli organi consultivi si distinguono in:

  • Facoltativo: organo deliberativo ha la facoltà di richiederlo, ma non l’obbligo
  • Obbligatorio: deve essere obbligatoriamente richiesto dall’organo deliberativo
  • Vincolante: deve essere obbligatoriamente seguito dall’organo deliberativo; i pareri sono vincolanti solo se previsti come tali espressamente dalla legge

Organi costituzionali

Gli organi costituzionali si distinguono dagli altri non solo per funzione, ma soprattutto per una loro posizione particolare, in quanto individuano lo Stato in un determinato momento storico. Sono:

  • Necessari: la mancanza di uno di essi determina l’arresto dell’attività statale
  • Indefettibili: non possono essere soppressi o sostituiti senza che ciò comporti un mutamento della forma di Stato
  • Costituzionali: la loro struttura di base è interamente dettata dalla Costituzione
  • Paritari: è in condizione di parità giuridica con gli altri organi costituzionali

Forme di stato

Forma di stato e forma di governo

Forma di Stato: modo in cui si strutturano i rapporti tra Stato e società civile; rapporto intercorrente tra autorità dotate di potestà di imperio e società civile, nonché insieme dei principi e valori a cui lo Stato s’ispira (es., Stato assoluto, liberale, di democrazia pluralista, totalitario, socialista).

Forma di Governo: modo in cui il potere politico è distribuito tra gli organi di uno Stato e insieme di rapporti che intercorrono tra essi; esistono varie forme di governo, a seconda del modo in cui il potere è ripartito tra gli organi costituzionali (es., nello Stato di democrazia pluralista, si possono avere le forme di governo parlamentare, neo-parlamentare, presidenziale, semipresidenziale, direttoriale).

Le diverse tipologie di forma di stato e di governo sono ideal-tipi elaborati da dottrina costituzionalistica, ossia modelli ricavati attraverso la comparazione di più esperienze costituzionali e l’individuazione di elementi comuni.

Stato assoluto

La prima forma dello Stato moderno nasce in Europa tra 1400-1500 e si afferma nei due secoli successivi. Caratteristiche:

  • Esistenza di un apparato autoritario separato dalla società
  • Affermazione di un potere sovrano attribuito interamente al Re o, più correttamente, alla Corona (organo dello Stato che si distingue dal re; è dotato dei requisiti di impersonalità e continuità)

La Corona è titolare di:

  • Funzione legislativa
  • Funzione esecutiva
  • Funzione giudiziaria (esercitata da tribunali/corti, formati da giudici nominati dal Re)

La volontà del Re è la fonte primaria del diritto; quindi ciò che egli vuole deve avere efficacia di legge. Il suo potere assoluto non incontra limiti, in quanto ritenuto di origine divina; perciò non può essere condizionato dai desideri dei sudditi.

Stato liberale

Forma di Stato che nasce tra la fine del 1700 e la prima metà del 1800, a seguito della crisi dello Stato assoluto, sviluppo del modo di produzione capitalistico, affermazione della borghesia. La crisi dello Stato assoluto è dovuta soprattutto a problematiche finanziarie, che portano ad un peso fiscale ritenuto insopportabile dalla classe borghese. Lo stato liberale si afferma in:

  • Francia con la Rivoluzione Francese del 1789, che porta all’approvazione della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
  • Inghilterra dopo l’opposizione al Re da parte del Parlamento inglese, il quale contesta il potere regale di imporre tasse

In sintesi, lo Stato liberale si distingue per il riconoscimento delle libertà fondamentali e la limitazione del potere del sovrano attraverso la legge. La sua affermazione rappresenta un passo significativo verso la costruzione di istituzioni democratiche e il rispetto dei diritti dei cittadini.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Avv. Gabriele Pellicioli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Scienze giuridiche Prof.
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