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R ISERVA RINFORZATA
tecnica cui sono posti ulteriori vincoli al legislatore.
R ISERVA RINFORZATA PER CONTENUTO
la disciplina della materia può e deve essere regolata sì dalla legge ordinaria,
ma con contenuti specifici
scopo di limitare il potere del legislatore;
EX: legislatore può dettare regole meno rigide per le ispezioni domiciliari, ma
soltanto motivi di sanità e di incolumità pubblica».
«per
R ISERVE RINFORZATA PER PROCEDIMENTO
la disciplina della materia può e deve essere regolata sì dalla legge ordinaria,
ma seguendo un procedimento legislativo aggravato
scopo di limitare il potere della maggioranza politica nei confronti delle
minoranze.
EX: i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica pox. essere modificati solo previo
accordo tra le parti (in assenza del quale Parlamento non può procedere).
R (rare)
ISERVE A FAVORE DI ALTRI ATTI DIVERSI DALLA LEGGE
L
EGGE COSTITUZIONALE
EX: adozione degli Statuti delle Regioni speciali.
R EGOLAMENTI PARLAMENTARI
VIII) FONTI DELL’ORDINAMENTO ITALIANO: STATO
Ⓐ COSTITUZIONE
C 1948
La rappresenta il vertice della gerarchia delle fonti dell’ordinamento
OSTITUZIONE DEL
italiano.
Essa è il fondamento di validità delle fonti primarie di cui detta la disciplina ed è rigida.
per modificarla con o per approvare
LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI
previste per la sua integrazione, è necessario un procedimento particolare “aggravato”.
Principi fondamentali Tra cui:
(artt. 1-12) principi personalista; di uguaglianza; lavorista; autonomista.
Parte I – Tra cui:
Diritti e doveri dei rapporti civili; etico-sociali; economici; politici.
cittadini
Parte II – In particolare:
Ordinamento della Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo; Magistratura;
Repubblica Regioni, Province, Comuni; Garanzie costituzionali.
Ⓑ
LEGGI COSTITUZIONALI Rigidità Costituzione
PROCEDIMENTO
- L’art. 138 Cost. disciplina il procedimento per l’adozione delle :
LEGGI COSTITUZIONALI LEGGI DI
e .
REVISIONE COSTITUZIONALE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI
Iniziativa legislativa è = a quella prevista per legge ordinaria.
Sono previste due deliberazioni successive da parte di ciascuna Camera .
1) La prima deliberazione è a maggioranza relativa. Le Camere possono apportare al
∀
progetto di L.Cost. emendamento: il testo è destinato a viaggiare tra Camera e Senato
tante volte quante sono necessarie per ottenere il voto favorevole di entrambe;
2) La seconda deliberazione può essere effettuata solo dopo almeno tre mesi dalla prima:
se la L.Cost. è approvata dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti di ciascuna
Camera, essa è perfezionata, viene promulgata dal Presidente della Repubblica e non può
essere sottoposta a referendum costituzionale;
se la L.Cost. è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera,
essa è perfezionata, viene promulgata dal Presidente della Repubblica e può essere
sottoposta a referendum costituzionale.
Entro 3 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, può essere chiesto un
referendum costituzionale da :
una minoranza politica (1/5 dei membri di una Camera).
una minoranza territoriale (5 Consigli regionali);
una minoranza del corpo elettorale (raccolta di 500.000 firme).
Per la validità del referendum non è richiesto un quorum minimo di votanti.
La L.Cost. è promulgata se è approvata dalla maggioranza dei voti validi (i voti
favorevoli superano i voti sfavorevoli).
LIMITI
- Non tutta la Costituzione può essere oggetto di revisione costituzionale.
Infatti, sono previsti dei limiti alla possibilità di revisionare il testo costituzionale:
Art. 139 : non può essere oggetto di revisione cost.».
- «La
(limite esplicito) FORMA REPUBBLICANA
Giur. interpretazione estensiva della norma:
nella repubblicana» deve essere compreso non solo il carattere elettivo
«forma
del Capo dello Stato, ma anche il principio della sovranità popolare.
è esclusa la possibilità di revisionare tutti i principi indispensabili x definire
un ordinamento come democratico.
Art. 2: Repubblica riconosce e garantisce i '
- «La ».
DIRITTI INVIOLABILI DELL UOMO
Giur. è esclusa la possibilità di revisionare tutte le libertà elencate negli artt. 13 ss.
(libertà personale, di domicilio, libertà e segretezza corrispondenza, dir. di difesa).
Art. 5: Repubblica [è]
- «La ».
UNA E INDIVISIBILE
Giur. è esclusa la possibilità di revisionare il principio di unità ed indivisibilità,
introducendo hp legali di secessione o divisione dello Stato.
- “PRINCIPI SUPREMI” DELL’ORDINAM. COSTITUZIONALE “
Corte Cost. riconosce pacificamente l’esistenza nel nostro ordinam. costituzionale di PRINCIPI
” , suscettibili di resistere alla revisione costituzionale e non derogabili.
SUPREMI
Nell’ambito delle norme costituzionali, si può tracciare una gerarchia materiale:
inderogabili,
PRINCIPI SUPREMI da parte di norme
derogabili
NORME COSTITUZIONALI DI DETTAGLIO europee contrastanti
Ⓒ LEGGE FORMALE ORDINARIA
- NOZIONE
L = atto normativo prodotto dalla deliberazione delle Camere e promulgato dal
EGGE FORMALE Presidente della Repubblica;
con tale espressione si indica sia la (= grado gerarchico
LEGGE COSTITUZIONALE
della Cost.) sia la (grado gerarchico immediatam. <).
LEGGE FORMALE ORDINARIA
La “forma” della legge è data dal particolare procedimento prescritto dalla Costituzione per
.
la sua formazione
A = atto normativo non prodotto dalla deliberazione delle Camere, ma
TTO CON FORZA DI LEGGE equiparato alla legge formale ordinaria perché il Parlamento
partecipa alla loro formazione; è emanato dal Presidente della
Repubblica.
- TASSATIVITÀ E TIPICITÀ FONTI PRIMARIE
L e costituiscono insieme le .
FONTI PRIMARIE
EGGI FORMALI ORDINARIE ATTI CON FORZA DI LEGGE
Legge formale ordinaria Regola funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due
Camere (art. 70); esercitata in “forma” legislativa;
Atto con forza di legge Eccezione funzione legislativa non esercitata in “forma” legislativa.
È la stessa Cost. ad indicare quali sono gli principio di tassatività e
ATTI CON FORZA DI LEGGE
tipicità fonti primarie: (art. 75); (art. 76); -
REFERENDUM ABROGATIVO DELLE LEGGI DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO DECRETO LEGGE
(art. 77); G (art. 78); S
DECRETI DEL OVERNO IN CASO DI GUERRA DECRETO DI ATTUAZIONE DELLO TATUTO DELLE
R .
EGIONI SPECIALI
* Eventuali innovazioni all’elenco possono essere introdotte solo con legge costituzionale.
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
Il procedimento legislativo si compone di I ;
NIZIATIVA LEGISLATIVA
D C ;
ELIBERAZIONE LEGISLATIVA DELLE AMERE
P .
ROMULGAZIONE
Iniziativa legislativa
α = presentazione di un progetto di legge ad una Camera (art. 71)
”
Il progetto di legge si chiama “ se presentato dal Governo, “ ”
DISEGNO DI LEGGE PROPOSTA DI LEGGE
negli altri casi. Si compone di due parti: il testo dell’articolato; la relazione che accompagna
l’articolato.
iniziativa legislativa
L’ è riservata ad alcuni soggetti tassativamente indicati dalla Costituzione:
Iniziativa governativa: Governo è unico soggetto con potere di iniziativa su tutte le materie.
La formazione del disegno di legge è organizzata in un procedimento:
iniziativa 1/+ Ministri; deliberazione del CdM; autorizzazione del
Presidente della Repubblica.
Iniziativa parlamentare: ogni Deputato/Senatore può presentare proposta di legge alla
Camera cui appartiene ;
(salvo materie riservate alla iniziativa Governo)
spesso le proposte sono collettive.
Iniziativa popolare: proposta di legge può essere presentata da almeno 50.000 elettori;
non ci sono limiti particolari all’iniziativa popolare (salvo materie riservate
alla iniziativa Governo).
Iniziativa regionale: proposta di legge può essere presentata dai Consigli regionali;
non ci sono limiti particolari all’iniziativa regionale; nel caso delle
Regioni speciali, l’iniziativa è subordinata all’ “interesse regionale”.
Iniziativa del CNEL: proposta di legge può essere presentata dal CNEL;
non ci sono limiti particolari.
L’iniziativa legislativa non crea un obbligo di deliberare per il Parlamento:
Il progetto di legge presentato è distribuito ai membri della Camera. La Conferenza dei capigruppo
valuta se inserire la sua discussione nei programmi di lavoro della Camera.
Deliberazione legislativa delle Camere =
β approvazione del progetto di legge (art. 72)
La Costituzione vieta che un progetto di legge sia direttamente discusso dalla Camera: prima deve
C
essere esaminato dalla .
OMMISSIONE PERMANENTE COMPETENTE PER MATERIA
procedimenti legislativi
Si distinguono tre principali :
Procedimento ordinario per Commissione “referente”
Commissione
Il P C individua la C .
RESIDENTE DELLA AMERA OMMISSIONE PERMANENTE COMPETENTE PER MATERIA
Il P C / da lui incaricato espone le linee generali della progetto di
RESIDENTE DELLA OMMISSIONE RELATORE
legge, provocando una discussione generale su di esso.
Si effettua la discussione articolo per articolo (la discussione di eventuali emendamenti) e la loro
votazione.
Si ha l’approvazione finale dell’intero testo di legge (accompagnato da una relazione finale).
viene nominato un che ha l’incarico di riferire all’Aula.
RELATORE Camera
In A la discussione procede per tre letture (rispecchiano le fasi in Commissione):
ULA
I. La 1^ lettura è introdotta dal e consiste nella discussione generale.
RELATORE
in caso negativo, si chiude con il voto di un “ordine del giorno di non passaggio agli
articoli”: esso sancisce la conclusione negativa del procedimento.
II. La 2^ lettura consiste nella discussione articolo per articolo (la discussione di eventuali
emendamenti) e la votazione del testo definitivo di ogni articolo.
III. La 3^ lettura consiste nell’approvazione finale dell’intero testo di legge (così come esso
risulta a seguito dell’esame articolo per articolo).
Modo di voto si procede per voto palese mediante procedimento elettronico;
è richiesta la maggioranza semplice.
Proce