Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
POTERI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Per quanto concerne l’impugnazione delle leggi statali da parte
della regione e delle leggi regionali da parte dello Stato dinanzi
alla Corte Costituzionale, lo Stato può impugnare la legge regionale
non solo se supera le proprie competenze ma per qualsiasi altro
vizio, cioè se viola i principi costituzionali. Anche la regione può
impugnare una legge statale e la può impugnare immediatamente
senza rinvio, inoltre non ha effetto sospensivo e la regione può far
valere solo vizi attinenti alla competenza, cioè se la legge statale ha
invaso la propria competenza, come dicono gli artt. 117, 118 e 119.
Nel 1999 la Costituzione viene modificata introducendo
l’applicazione di un nuovo ricorso diretto che ha trasformato lo
statuto delle regioni ordinarie che prima del 1999 veniva attuato con
leggi del Parlamento. Infatti a partire dal 1999 lo statuto regionale
diviene fonte regionale che si distingue dalla normale legge
regionale ed essa è sottoposta ad un controllo nei riguardi della
legittimità costituzionale di cui prima non c’era bisogno, essendo
precedentemente approvata con legge statale. L’impugnazione
dello statuto ha carattere preventivo e, come dice l’ART.123,
ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con
la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento e si è posto il
dubbio su cosa significasse il sintagma “armonia con la
Costituzione” e secondo alcuni significava rispettare i principi
generali della Costituzione mentre secondo altri significava
rispettare interamente ogni singolo della Costituzione e la Corte
Costituzionale ha dato retta a questa seconda interpretazione
aggiungendo che bisogna rispettare anche lo spirito della
Costituzione. Inoltre nel 1999 si apre una seconda fase degli statuti,
diversa dalla prima in cui la regione ideava uno statuto che
sottoponeva al Parlamento, tuttavia la Corte Costituzionale, a
differenza di quanto riteneva la maggior parte dei commentatori,
stabilisce che lo statuto può essere cambiato anche in parte
rispetto a com’era precedentemente. Nel giudizio in via incidentale
non ci sono soggetti interessati, cioè chi va davanti alla Corte lo fa
per l’interesse pubblico, invece nel caso dell’impugnazione da parte
dello Stato su leggi regionali ci sono un ricorrente ed un resistente,
dunque c’è un’influenza delle parti nel volere che la legge venga
dichiarata incostituzionale. Se il ricorrente rinuncia alla volontà di
ricorrere alla Corte Costituzionale, quest’ultima estingue il giudizio
senza entrare nel merito, invece si parla di cessata materia del
contendere se vi è una decisione tipica che si prende quando si
ritiene che per i fatti sopravvenuti non ci sia più un giudizio delle
parti nel procedere. Nel 2001, con la riforma del titolo V, c’è un
nuovo ART. 127 che elimina il rinvio con richiesta di riapprovazione
e la regione, al pari dello Stato, può impugnare la legge statale
dinanzi alla Corte Costituzionale, inoltre viene eliminato il carattere
preventivo mentre riguardo ai vizi si stabilisce che lo Stato, in
quanto portatore dell’interesse generale, può impugnare la legge
regionale per qualsiasi vizio invece la regione può impugnare la
legge statale solo in merito alla competenza. Con la legge La
Loggia si introduce un istituto nuovo per cui la Corte ritiene che, se
l’esecuzione dell’atto impugnato può comportare un rischio
all’ordinamento giuridico della Repubblica o ai diritti dei cittadini, la
Corte su decisione d’ufficio o su richiesta del ricorrente possa
sospendere il giudizio. Per quanto riguarda le regioni speciali, esse
hanno dei statuti speciali e Sardegna, Valle d’Aosta e Friuli Venezia
Giulia avevano il controllo previsto dall’ART. 127 ma, una volta che
questo articolo è stato modificato, è stato deciso che le maggiori
autonomie per le regioni ordinari devono valere anche per le regioni
speciali che abbiano minori margini di autonomia. Per quanto,
invece, concerne il Trentino Alto Adige, essa ha la possibilità di
impugnare una legge per lesione al principio di parità dei gruppi
linguistici ed è possibile impugnare da parte dello Stato le leggi
regionali del Trentino per mancato adeguamento, cioè alcune leggi
statali valgono anche per l leggi speciali e il Trentino ha sei mesi
per adeguarsi, altrimenti lo Stato può ricorrere alla Corte
Costituzionale. La Sicilia, invece, ha uno statuto anteriore alla
Costituzione approvato nel 1946 dato l’alto rischio di secessione ed
essa ha avuto l’Alta Corte siciliana fino al 1956 e oggi anche la
Sicilia ha le stesse regole delle altre regioni a statuto ordinario. Per
quanto riguarda il confitto di attribuzione, ci può essere un
conflitto tra vertici dello Stato, cioè il conflitto tra poteri dello Stato, e
il conflitto di attribuzione tra Stato e regione. Il conflitto deve
riguardare la rivendicazione di una funzione da parte di un soggetto
rispetto ad un altro soggetto, ossia la vindicatio potestatis, mentre il
“cattivo uso del potere” sta ad indicare un ricorso attraverso il quale
si riconosce che il cattivo uso del potere di un soggetto ha
negativamente influenzato le funzioni di un altro soggetto. Per
quanto riguarda il conflitto tra poteri dello Stato, per molti anni non
ci sono conflitti risolti nel merito, infatti molti ritenevano
inimmaginabile vedere due poteri dello Stato dinanzi alla Corte
Costituzionale ma ci sono stati vari conflitti tra poteri dello Stato.
Limitatamente al potere legislativo le Camere rappresentano
l’organo di vertice del potere legislativo ma il ricorso alla Corte può
avvenire anche da singoli membri delle Camere, invece, per quanto
riguarda il potere esecutivo, il governo rappresenta l’organo di
vertice ma anche il singolo ministro può essere potere dello Stato,
ad esempio nel caso in cui un ministro venga sfiduciato, come nel
caso di Mancuso. Per il potere giurisdizionale, invece, alcuni hanno
individuato l’organo di vertice di questo potere nella Corte di
Cassazione mentre altri nel CSM, infine la Corte Costituzionale ha
stabilito che la magistratura non ha alcun soggetto al vertice
rispetto agli altri, dato il principio di indipendenza interna, ma ogni
giudice rappresenta il potere giudiziario e per questo si parla di
potere diffuso tra i giudici. Oggi si fa un utilizzo piuttosto cospicuo
del ricorso per conflitti tra poteri e nel 90% dei casi uno dei soggetti
è la magistratura. 30/11/15
Un caso di confitto tra poteri dello Stato è quello del Presidente
della Repubblica, più specificatamente nel caso di Cossiga quando
era già terminato il proprio mandato. In un altro caso la Corte
Costituzionale ha ritenuto legittimato il Comitato promotore del
referendum abrogativo a sollevare un conflitto di attribuzione tra
poteri. Oggetto del conflitto di attribuzione può essere una
competenza garantita a livello nazionale che può essere rivendicata
sia per un atto legislativo, qualora esso superi le proprie
competenze, sia per un atto amministrativo di alta amministrazione
sia per un atto parlamentare sia per la sentenza di un giudice se il
potere esecutivo o legislativo hanno ritenuto che le proprie
competenze fossero state invase. Ci sono due fasi distinte durante
il ricorso al conflitto di attribuzione: la prima è l’ammissibilità del
conflitto durante la quale la Corte Costituzionale stabilisce se il
ricorso è ammissibile o meno a seconda che siano presenti o meno
gli elementi oggettivi, se non vi è ammissibilità il processo si ferma,
se, invece, la Corte stabilisce l’ammissibilità, si apre la seconda
fase, ossia quella del processo costituzionale. Quando si va a
risolvere il conflitto tra poteri nel merito, la Corte Costituzionale
dichiara se spetta o meno compiere un determinato atto o
esercitare una determinata funzione a quel potere o all’altro,
diversamente nei conflitti tra Stato e regione lo Stato può
impugnare una legge regionale o la regione può impugnare una
legge statale oppure si può ricorrere alla Corte se si ritiene che una
delle due parti abbia superato le competenze invadendo quelle
dell’altra parte e il conflitto può essere anche tra regioni. Oggetto di
un conflitto tra Stato e regione non può essere una legge in quanto
il ricorso alla Corte per via principale è un’altra competenza, si deve
anche escludere un atto giurisdizionale in quanto la giurisdizionale
è solo ed esclusivamente dello Stato, invece oggetto del conflitto
può essere un atto amministrativo con il quale Stato o regione
regolano aspetti amministrativi o finanziari. In molti casi la regione
ha impugnato la sentenza di un giudice che, secondo la regione,
aveva disturbato e violato le competenze della regionale, dunque
nei casi di cattivo uso del potere giudiziario. Per quanto riguarda il
processo, attraverso la trasformazione da conflitto di vindicatio a
interferenza, la regione, come detto precedentemente, ha
impugnato una sentenza di un giudice che rappresenta lo Stato e
che dinanzi alla Corte Costituzionale è rappresentato dal
Presidente del Consiglio ma davanti ad essa può presentarsi anche
il giudice stesso che ha emanato la sentenza. L’ultima competenza
della Corte Costituzionale è il GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA’ DEL
REFERENDUM ABROGATIVO che è lo strumento che rappresenta
al massimo grado il principio di sovranità popolare e di democrazia
diretta ma, quando interviene il corpo elettorale, è difficile
modificare successivamente questa decisione. Il controllo viene
svolto prima dalla Corte di Cassazione ma è un controllo
meramente di legittimità per valutare i requisiti formali, ad esempio
se le firme sono tutte o se sono rispettati i tempi, successivamente
è la Corte Costituzionale che giudica sull’ammissibilità verificando
che il referendum si svolga secondo i principi costituzionali, non si
possono attuare referendum per amnistia e indulto, trattati
internazionali e leggi tributarie, dunque la Corte Costituzionale
prima valuta se il referendum viene richiesto per questi casi che
costituiscono i limiti espressi nell’ART. 75. Ad un certo punto il
referendum è stato abusato come strumento di minoranza e ciò ha
portato la Corte a costituire dei limiti non previsti dalla Costituzione
ma ricavati dal sistema, in primis il divieto di proporre referendum
sui principi costituzionali, sulle leggi costituzionali, sulle leggi a
contenuto costituzionalmente vincolato, ossia leggi che derivano
dir