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POTERI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Per quanto concerne l’impugnazione delle leggi statali da parte

della regione e delle leggi regionali da parte dello Stato dinanzi

alla Corte Costituzionale, lo Stato può impugnare la legge regionale

non solo se supera le proprie competenze ma per qualsiasi altro

vizio, cioè se viola i principi costituzionali. Anche la regione può

impugnare una legge statale e la può impugnare immediatamente

senza rinvio, inoltre non ha effetto sospensivo e la regione può far

valere solo vizi attinenti alla competenza, cioè se la legge statale ha

invaso la propria competenza, come dicono gli artt. 117, 118 e 119.

Nel 1999 la Costituzione viene modificata introducendo

l’applicazione di un nuovo ricorso diretto che ha trasformato lo

statuto delle regioni ordinarie che prima del 1999 veniva attuato con

leggi del Parlamento. Infatti a partire dal 1999 lo statuto regionale

diviene fonte regionale che si distingue dalla normale legge

regionale ed essa è sottoposta ad un controllo nei riguardi della

legittimità costituzionale di cui prima non c’era bisogno, essendo

precedentemente approvata con legge statale. L’impugnazione

dello statuto ha carattere preventivo e, come dice l’ART.123,

ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con

la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi

fondamentali di organizzazione e funzionamento e si è posto il

dubbio su cosa significasse il sintagma “armonia con la

Costituzione” e secondo alcuni significava rispettare i principi

generali della Costituzione mentre secondo altri significava

rispettare interamente ogni singolo della Costituzione e la Corte

Costituzionale ha dato retta a questa seconda interpretazione

aggiungendo che bisogna rispettare anche lo spirito della

Costituzione. Inoltre nel 1999 si apre una seconda fase degli statuti,

diversa dalla prima in cui la regione ideava uno statuto che

sottoponeva al Parlamento, tuttavia la Corte Costituzionale, a

differenza di quanto riteneva la maggior parte dei commentatori,

stabilisce che lo statuto può essere cambiato anche in parte

rispetto a com’era precedentemente. Nel giudizio in via incidentale

non ci sono soggetti interessati, cioè chi va davanti alla Corte lo fa

per l’interesse pubblico, invece nel caso dell’impugnazione da parte

dello Stato su leggi regionali ci sono un ricorrente ed un resistente,

dunque c’è un’influenza delle parti nel volere che la legge venga

dichiarata incostituzionale. Se il ricorrente rinuncia alla volontà di

ricorrere alla Corte Costituzionale, quest’ultima estingue il giudizio

senza entrare nel merito, invece si parla di cessata materia del

contendere se vi è una decisione tipica che si prende quando si

ritiene che per i fatti sopravvenuti non ci sia più un giudizio delle

parti nel procedere. Nel 2001, con la riforma del titolo V, c’è un

nuovo ART. 127 che elimina il rinvio con richiesta di riapprovazione

e la regione, al pari dello Stato, può impugnare la legge statale

dinanzi alla Corte Costituzionale, inoltre viene eliminato il carattere

preventivo mentre riguardo ai vizi si stabilisce che lo Stato, in

quanto portatore dell’interesse generale, può impugnare la legge

regionale per qualsiasi vizio invece la regione può impugnare la

legge statale solo in merito alla competenza. Con la legge La

Loggia si introduce un istituto nuovo per cui la Corte ritiene che, se

l’esecuzione dell’atto impugnato può comportare un rischio

all’ordinamento giuridico della Repubblica o ai diritti dei cittadini, la

Corte su decisione d’ufficio o su richiesta del ricorrente possa

sospendere il giudizio. Per quanto riguarda le regioni speciali, esse

hanno dei statuti speciali e Sardegna, Valle d’Aosta e Friuli Venezia

Giulia avevano il controllo previsto dall’ART. 127 ma, una volta che

questo articolo è stato modificato, è stato deciso che le maggiori

autonomie per le regioni ordinari devono valere anche per le regioni

speciali che abbiano minori margini di autonomia. Per quanto,

invece, concerne il Trentino Alto Adige, essa ha la possibilità di

impugnare una legge per lesione al principio di parità dei gruppi

linguistici ed è possibile impugnare da parte dello Stato le leggi

regionali del Trentino per mancato adeguamento, cioè alcune leggi

statali valgono anche per l leggi speciali e il Trentino ha sei mesi

per adeguarsi, altrimenti lo Stato può ricorrere alla Corte

Costituzionale. La Sicilia, invece, ha uno statuto anteriore alla

Costituzione approvato nel 1946 dato l’alto rischio di secessione ed

essa ha avuto l’Alta Corte siciliana fino al 1956 e oggi anche la

Sicilia ha le stesse regole delle altre regioni a statuto ordinario. Per

quanto riguarda il confitto di attribuzione, ci può essere un

conflitto tra vertici dello Stato, cioè il conflitto tra poteri dello Stato, e

il conflitto di attribuzione tra Stato e regione. Il conflitto deve

riguardare la rivendicazione di una funzione da parte di un soggetto

rispetto ad un altro soggetto, ossia la vindicatio potestatis, mentre il

“cattivo uso del potere” sta ad indicare un ricorso attraverso il quale

si riconosce che il cattivo uso del potere di un soggetto ha

negativamente influenzato le funzioni di un altro soggetto. Per

quanto riguarda il conflitto tra poteri dello Stato, per molti anni non

ci sono conflitti risolti nel merito, infatti molti ritenevano

inimmaginabile vedere due poteri dello Stato dinanzi alla Corte

Costituzionale ma ci sono stati vari conflitti tra poteri dello Stato.

Limitatamente al potere legislativo le Camere rappresentano

l’organo di vertice del potere legislativo ma il ricorso alla Corte può

avvenire anche da singoli membri delle Camere, invece, per quanto

riguarda il potere esecutivo, il governo rappresenta l’organo di

vertice ma anche il singolo ministro può essere potere dello Stato,

ad esempio nel caso in cui un ministro venga sfiduciato, come nel

caso di Mancuso. Per il potere giurisdizionale, invece, alcuni hanno

individuato l’organo di vertice di questo potere nella Corte di

Cassazione mentre altri nel CSM, infine la Corte Costituzionale ha

stabilito che la magistratura non ha alcun soggetto al vertice

rispetto agli altri, dato il principio di indipendenza interna, ma ogni

giudice rappresenta il potere giudiziario e per questo si parla di

potere diffuso tra i giudici. Oggi si fa un utilizzo piuttosto cospicuo

del ricorso per conflitti tra poteri e nel 90% dei casi uno dei soggetti

è la magistratura. 30/11/15

Un caso di confitto tra poteri dello Stato è quello del Presidente

della Repubblica, più specificatamente nel caso di Cossiga quando

era già terminato il proprio mandato. In un altro caso la Corte

Costituzionale ha ritenuto legittimato il Comitato promotore del

referendum abrogativo a sollevare un conflitto di attribuzione tra

poteri. Oggetto del conflitto di attribuzione può essere una

competenza garantita a livello nazionale che può essere rivendicata

sia per un atto legislativo, qualora esso superi le proprie

competenze, sia per un atto amministrativo di alta amministrazione

sia per un atto parlamentare sia per la sentenza di un giudice se il

potere esecutivo o legislativo hanno ritenuto che le proprie

competenze fossero state invase. Ci sono due fasi distinte durante

il ricorso al conflitto di attribuzione: la prima è l’ammissibilità del

conflitto durante la quale la Corte Costituzionale stabilisce se il

ricorso è ammissibile o meno a seconda che siano presenti o meno

gli elementi oggettivi, se non vi è ammissibilità il processo si ferma,

se, invece, la Corte stabilisce l’ammissibilità, si apre la seconda

fase, ossia quella del processo costituzionale. Quando si va a

risolvere il conflitto tra poteri nel merito, la Corte Costituzionale

dichiara se spetta o meno compiere un determinato atto o

esercitare una determinata funzione a quel potere o all’altro,

diversamente nei conflitti tra Stato e regione lo Stato può

impugnare una legge regionale o la regione può impugnare una

legge statale oppure si può ricorrere alla Corte se si ritiene che una

delle due parti abbia superato le competenze invadendo quelle

dell’altra parte e il conflitto può essere anche tra regioni. Oggetto di

un conflitto tra Stato e regione non può essere una legge in quanto

il ricorso alla Corte per via principale è un’altra competenza, si deve

anche escludere un atto giurisdizionale in quanto la giurisdizionale

è solo ed esclusivamente dello Stato, invece oggetto del conflitto

può essere un atto amministrativo con il quale Stato o regione

regolano aspetti amministrativi o finanziari. In molti casi la regione

ha impugnato la sentenza di un giudice che, secondo la regione,

aveva disturbato e violato le competenze della regionale, dunque

nei casi di cattivo uso del potere giudiziario. Per quanto riguarda il

processo, attraverso la trasformazione da conflitto di vindicatio a

interferenza, la regione, come detto precedentemente, ha

impugnato una sentenza di un giudice che rappresenta lo Stato e

che dinanzi alla Corte Costituzionale è rappresentato dal

Presidente del Consiglio ma davanti ad essa può presentarsi anche

il giudice stesso che ha emanato la sentenza. L’ultima competenza

della Corte Costituzionale è il GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA’ DEL

REFERENDUM ABROGATIVO che è lo strumento che rappresenta

al massimo grado il principio di sovranità popolare e di democrazia

diretta ma, quando interviene il corpo elettorale, è difficile

modificare successivamente questa decisione. Il controllo viene

svolto prima dalla Corte di Cassazione ma è un controllo

meramente di legittimità per valutare i requisiti formali, ad esempio

se le firme sono tutte o se sono rispettati i tempi, successivamente

è la Corte Costituzionale che giudica sull’ammissibilità verificando

che il referendum si svolga secondo i principi costituzionali, non si

possono attuare referendum per amnistia e indulto, trattati

internazionali e leggi tributarie, dunque la Corte Costituzionale

prima valuta se il referendum viene richiesto per questi casi che

costituiscono i limiti espressi nell’ART. 75. Ad un certo punto il

referendum è stato abusato come strumento di minoranza e ciò ha

portato la Corte a costituire dei limiti non previsti dalla Costituzione

ma ricavati dal sistema, in primis il divieto di proporre referendum

sui principi costituzionali, sulle leggi costituzionali, sulle leggi a

contenuto costituzionalmente vincolato, ossia leggi che derivano

dir

Dettagli
A.A. 2015-2016
28 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher farouk_perrone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Romboli Roberto.