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LE GARANZIE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
Concludiamo queste lezioni sulla libertà personale e sull’art. 13 della costituzione
affrontando il problema delle garanzie della libertà personale: è un problema che ha
molto attirato l’attenzione della dottrina, sollevando anche molte questioni di
costituzionalità perché la formulazione dell’art. 13 della costituzione (come già avevamo 1
accennato nella scorsa lezione) è molto costruita su un’enfatizzazione del sistema di
garanzie al punto che questo ha indotto a sottovalutare la portata contenutistica della
proclamazione della inviolabilità della libertà personale.
Tanto la costituzione è apparsa preoccupata di circoscrivere con precisione l’insieme
delle garanzie della libertà personale, tanto invece si è preoccupata poco di definire che
cosa debba intendersi (lo abbiamo visto ieri) per libertà personale e quindi qual è la sfera
della personalità tutelata dall’art. 13, il che ha posto (già nella scorsa lezione e ce ne
porrà altri nel seguito del discorso) tutta una serie di problemi per individuare con
precisione la linea di confine tra l’ambito di applicazione dell’art. 13 e l’ambito di
applicazione di altre norme costituzionali relative ai diritti (per esempio relative al
domicilio ovvero relative alla libertà di circolazione e soggiorno).
Ma veniamo appunto all’insieme delle garanzie: le garanzie della libertà personale (come
ben sari perché ne abbiamo anche accennato in modo molto stringato nelle ultime lezioni
dell’anno passato) si riassumono nella riserva di legge e nella riserva di giurisdizione.
Si tratta dunque di un doppio nucleo di garanzie, la disciplina dei casi e dei modi in cui la
libertà personale può essere ristretta è affidata alla legge (quindi si tratta di una riserva di
legge) ed il provvedimento che in concreto dispone una restrizione della libertà
personale deve essere invece un provvedimento dell’autorità giudiziaria (riserva di
giurisdizione).
Questo è molto chiaro dalla lettura dell’art. 13.2 ma risulta con chiarezza altresì dalla
lettura del comma successivo (il terzo) il quale introduce un’apparente deroga al regime
delle garanzie della libertà personale stabilite in via generale dal secondo comma per
ipotesi eccezionali di necessità e di urgenza nelle quali il provvedimento restrittivo della
libertà personale può essere anticipato dall’autorità di pubblica sicurezza la quale,
peraltro, deve comunicare entro le 48 ore successive il provvedimento adottato
all’autorità giudiziaria che nelle 48 ore successive deve convalidare il provvedimento
adottato in via provvisorio dall’autorità di pubblica sicurezza.
Ora, anche qui l’impianto delle garanzie della libertà personale ruota sulla riserva di
legge, i casi eccezionali di necessità e di urgenza che giustificano i provvedimenti
provvisori dell’autorità di pubblica sicurezza debbono essere tassativamente definiti dalla
legge sicché anche qui vi è una riserva di legge ed anche qui l’impianto delle garanzie
che si impernia inoltre sulla riserva di giurisdizione è sostanzialmente rispettato: questi
dell’autorità di pubblica sicurezza sono, infatti, provvedimenti anticipatori, provvedimenti
provvisori, che appunto restano in piedi solo se vengono convalidati entro le 96 ore
successive dall’adozione del provvedimento.
Questo ci pone una serie di problemi che ci faranno ritornare – come vedremo – alla
questione del contenuto della libertà personale e l’interrogativo di fondo è se il legame fra
i provvedimenti provvisori dell’autorità di pubblica sicurezza e l’intervento successivo
dell’autorità giudiziaria sia soltanto un legame di tipo procedimentale o sia anche
qualcosa di più.
In altre parole DOMANDA: Il terzo comma dell’art. 13 consente, nel rispetto di questo
meccanismo procedimentale, di riappropriazione del provvedimento da parte dell’autorità
giudiziaria? Consente di utilizzare questi provvedimenti provvisori per finalità che non
sono quelle legate ad una indagine di carattere giudiziario (e quindi, per esempio, per
motivi di polizia, per motivi di prevenzione) o no?
Come vedi ancora una volta le questioni non sono soltanto relative al procedimento ma
coinvolgono problemi più generali relativi alla configurazione complessiva della disciplina
della libertà personale. 1
Ora, la riserva di legge di cui all’art. 13 è una riserva assoluta (Ridola non spiega cosa
vuol dire riserva assoluta perché l’abbiamo già studiato l’anno scorso) ed il carattere
assoluto della riserva di cui all’art. 13 risulta da due argomentazioni concorrenti:
1. La PRIMA ARGOMENTO DI TIPO SISTEMATICO è quella che accennavamo ieri:
la giurisprudenza della corte costituzionale ha sempre ritenuto che la libertà
personale rappresenti – nel sistema costituzionale – un valore così prioritario, così
fortemente meritevole di tutela, che più volta la corte ha affermato che la riserva
dell’art. 13 è assoluta perché appunto l’art. 13 protegge un bene che nel sistema
costituzionale ha un valore di tutela assolutamente prioritario;
2. Tuttavia con questo argomento di tipo sistematico coincide anche un SECONDO
ARGOMENTO DI TIPO TESTUALE: la riserva di legge dell’art. 13 è formulata in
maniera tale da non lasciare adito a molti dubbi interpretativi sul suo carattere
assoluto.
Quando nell’art. 13.2, infatti, è statuito che la libertà personale può essere ristretta
nei soli casi e modi previsti dalla legge, qui evidentemente si tratta di una
formulazione molto intensa della riserva di legge o, ancora, nell’art. 13.3 è statuito
che i casi eccezionali di necessità e di urgenza che consentono i provvedimenti
provvisori dell’autorità di pubblica sicurezza debbono essere indicati
tassativamente dalla legge: ebbene, questa sottolineatura del carattere tassativo
della disciplina legislativa – lo ripetiamo – incoraggia proprio a ritenere che queste
riserve di cui all’art. 13 della costituzione siano riserve di tipo assoluto.
Sono anche (e questo è un punto fondamentale perché poi lo scrutinio di costituzionalità
sulle leggi che sono intervenute in questa materia si è svolto molto proprio su questo
terreno) delle riserve di carattere rinforzato: una riserva rinforzata si ha quando la
costituzione indica alcuni criteri che debbono guidare il legislatore nello sviluppare la
riserva di legge fissata dalla costituzione; ora, questo carattere rinforzato della riserva di
legge di cui all’art. 13 è agevolmente percepibile con riferimento all’art. 13.3 perché in
fondo anche il riferimento della tassatività della indicazione legislativa può intendersi
come un rafforzamento della riserva Che i casi nei quali l’autorità di pubblica sicurezza
può disporre in via provvisoria, per esempio, un arresto, debbano essere indicati
tassativamente dalla legge può voler dire due cose:
1. Può voler dire che solo la legge (e non, per esempio, il regolamento governativo,
un atto normativo di Governo) può intervenire a disciplinare questa materia e i casi
sono quelli solo riconducibili tassativamente ad una disposizione di legge (quindi
riserva assoluta);
2. ma può voler dire che la indicazione dei casi nei quali la libertà personale può
essere provvisoriamente ristretta non possono essere contemplati in modo
generico dalla legge, deve essere un disposto legislativo formulato in modo
tassativo.
Ecco dunque che quel tassativamente, dunque apre degli spiragli, delle finestre, sia sul
carattere assoluto della riserva di cui all’art. 13, sia sul carattere rinforzato: è un vincolo
posto alla discrezionalità del legislatore il quale non può spogliarsi della disciplina della
materia a favore di fonti subordinato ma non può neppure fermarsi ad una disciplina di 1
tipo generico perché appunto lo preclude quel vincolo che pone l’art. 13 alla tassatività
della indicazione legislativa.
Il rafforzamento della riserva qui poi è ulteriormente chiaro attraverso la indicazione da
parte della norma costituzionale delle situazioni che il legislatore deve contemplare per
poter prevedere dei provvedimenti provvisori dell’autorità di pubblica sicurezza: si tratta
di casi eccezionali di necessità e di urgenza, il che vuol dire che non supererebbe lo
scrutinio di costituzionalità (non sarebbe cioè compatibile con l’art. 13.3) una legge la
quale attribuisse all’autorità di pubblica sicurezza poteri restrittivi della libertà personale
senza che ricorrano quelle situazioni, quei casi eccezionali di necessità e di urgenza.
Ritorneremo su questo perché è un punto molto importante per valutare poi quello che è
successo in sede legislativa sia con riferimento al processo penale (che è il terreno sul
quale questa materia trova le sue applicazioni più significative), sia sul terreno della
legislazione di polizia.
Ma per completare il discorso sulla riserva di legge va detto che è evidentemente
assoluta la riserva dell’art. 13.2 (casi e modi stabiliti dalla legge): anche qui, tuttavia, la
riserva di cui all’art. 13.2 (anche se questo forse è meno appariscente ad una prima
lettura della norma costituzionale) oltre ad essere una riserva di tipo assoluto è altresì una
riserva rinforzata nel senso che il legislatore in questa materia non può limitari a fissare un
titolo di carattere generico di restrizione della libertà personale ma il legislatore è
vincolato nella sua discrezionalità a disciplinare – nell’assolvere proprio alla riserva di cui
all’art. 13.2 – i casi e i modi in cui la libertà personale può essere ristretta, in quali casi
dunque e con quali modalità può essere ristretta Anche qui, dunque, una riserva
particolarmente penetrante perché è assoluta nel senso che si tratta di materia sulla
quale solo il legislatore può intervenire e si tratta di una riserva di tipo rinforzato.
Per chiudere su questo problema delle riserve di legge dell’art. 13 della costituzione, va
detto che qualche perplessità può sorgere con riferimento alla questione se atti del
Governo aventi forza di legge possano intervenire in questa materia.
Qui se noi ragioniamo da un punto di vista della gerarchia formale delle fonti potremmo
dire che nel caso del de