Anteprima
Vedrai una selezione di 30 pagine su 145
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 1 Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 2
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 6
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 11
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 16
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 21
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 26
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 31
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 36
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 41
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 46
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 51
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 56
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 61
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 66
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 71
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 76
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 81
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 86
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 91
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 96
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 101
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 106
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 111
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 116
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 121
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 126
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 131
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 136
Anteprima di 30 pagg. su 145.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale II - Appunti Pag. 141
1 su 145
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LE GARANZIE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Concludiamo queste lezioni sulla libertà personale e sull’art. 13 della costituzione

affrontando il problema delle garanzie della libertà personale: è un problema che ha

molto attirato l’attenzione della dottrina, sollevando anche molte questioni di

costituzionalità perché la formulazione dell’art. 13 della costituzione (come già avevamo 1

accennato nella scorsa lezione) è molto costruita su un’enfatizzazione del sistema di

garanzie al punto che questo ha indotto a sottovalutare la portata contenutistica della

proclamazione della inviolabilità della libertà personale.

Tanto la costituzione è apparsa preoccupata di circoscrivere con precisione l’insieme

delle garanzie della libertà personale, tanto invece si è preoccupata poco di definire che

cosa debba intendersi (lo abbiamo visto ieri) per libertà personale e quindi qual è la sfera

della personalità tutelata dall’art. 13, il che ha posto (già nella scorsa lezione e ce ne

porrà altri nel seguito del discorso) tutta una serie di problemi per individuare con

precisione la linea di confine tra l’ambito di applicazione dell’art. 13 e l’ambito di

applicazione di altre norme costituzionali relative ai diritti (per esempio relative al

domicilio ovvero relative alla libertà di circolazione e soggiorno).

Ma veniamo appunto all’insieme delle garanzie: le garanzie della libertà personale (come

ben sari perché ne abbiamo anche accennato in modo molto stringato nelle ultime lezioni

dell’anno passato) si riassumono nella riserva di legge e nella riserva di giurisdizione.

Si tratta dunque di un doppio nucleo di garanzie, la disciplina dei casi e dei modi in cui la

libertà personale può essere ristretta è affidata alla legge (quindi si tratta di una riserva di

legge) ed il provvedimento che in concreto dispone una restrizione della libertà

personale deve essere invece un provvedimento dell’autorità giudiziaria (riserva di

giurisdizione).

Questo è molto chiaro dalla lettura dell’art. 13.2 ma risulta con chiarezza altresì dalla

lettura del comma successivo (il terzo) il quale introduce un’apparente deroga al regime

delle garanzie della libertà personale stabilite in via generale dal secondo comma per

ipotesi eccezionali di necessità e di urgenza nelle quali il provvedimento restrittivo della

libertà personale può essere anticipato dall’autorità di pubblica sicurezza la quale,

peraltro, deve comunicare entro le 48 ore successive il provvedimento adottato

all’autorità giudiziaria che nelle 48 ore successive deve convalidare il provvedimento

adottato in via provvisorio dall’autorità di pubblica sicurezza.

Ora, anche qui l’impianto delle garanzie della libertà personale ruota sulla riserva di

legge, i casi eccezionali di necessità e di urgenza che giustificano i provvedimenti

provvisori dell’autorità di pubblica sicurezza debbono essere tassativamente definiti dalla

legge sicché anche qui vi è una riserva di legge ed anche qui l’impianto delle garanzie

che si impernia inoltre sulla riserva di giurisdizione è sostanzialmente rispettato: questi

dell’autorità di pubblica sicurezza sono, infatti, provvedimenti anticipatori, provvedimenti

provvisori, che appunto restano in piedi solo se vengono convalidati entro le 96 ore

successive dall’adozione del provvedimento.

Questo ci pone una serie di problemi che ci faranno ritornare – come vedremo – alla

questione del contenuto della libertà personale e l’interrogativo di fondo è se il legame fra

i provvedimenti provvisori dell’autorità di pubblica sicurezza e l’intervento successivo

dell’autorità giudiziaria sia soltanto un legame di tipo procedimentale o sia anche

qualcosa di più.

In altre parole DOMANDA: Il terzo comma dell’art. 13 consente, nel rispetto di questo

meccanismo procedimentale, di riappropriazione del provvedimento da parte dell’autorità

giudiziaria? Consente di utilizzare questi provvedimenti provvisori per finalità che non

sono quelle legate ad una indagine di carattere giudiziario (e quindi, per esempio, per

motivi di polizia, per motivi di prevenzione) o no?

Come vedi ancora una volta le questioni non sono soltanto relative al procedimento ma

coinvolgono problemi più generali relativi alla configurazione complessiva della disciplina

della libertà personale. 1

Ora, la riserva di legge di cui all’art. 13 è una riserva assoluta (Ridola non spiega cosa

vuol dire riserva assoluta perché l’abbiamo già studiato l’anno scorso) ed il carattere

assoluto della riserva di cui all’art. 13 risulta da due argomentazioni concorrenti:

1. La PRIMA ARGOMENTO DI TIPO SISTEMATICO è quella che accennavamo ieri:

la giurisprudenza della corte costituzionale ha sempre ritenuto che la libertà

personale rappresenti – nel sistema costituzionale – un valore così prioritario, così

fortemente meritevole di tutela, che più volta la corte ha affermato che la riserva

dell’art. 13 è assoluta perché appunto l’art. 13 protegge un bene che nel sistema

costituzionale ha un valore di tutela assolutamente prioritario;

2. Tuttavia con questo argomento di tipo sistematico coincide anche un SECONDO

ARGOMENTO DI TIPO TESTUALE: la riserva di legge dell’art. 13 è formulata in

maniera tale da non lasciare adito a molti dubbi interpretativi sul suo carattere

assoluto.

Quando nell’art. 13.2, infatti, è statuito che la libertà personale può essere ristretta

nei soli casi e modi previsti dalla legge, qui evidentemente si tratta di una

formulazione molto intensa della riserva di legge o, ancora, nell’art. 13.3 è statuito

che i casi eccezionali di necessità e di urgenza che consentono i provvedimenti

provvisori dell’autorità di pubblica sicurezza debbono essere indicati

tassativamente dalla legge: ebbene, questa sottolineatura del carattere tassativo

della disciplina legislativa – lo ripetiamo – incoraggia proprio a ritenere che queste

riserve di cui all’art. 13 della costituzione siano riserve di tipo assoluto.

Sono anche (e questo è un punto fondamentale perché poi lo scrutinio di costituzionalità

sulle leggi che sono intervenute in questa materia si è svolto molto proprio su questo

terreno) delle riserve di carattere rinforzato: una riserva rinforzata si ha quando la

costituzione indica alcuni criteri che debbono guidare il legislatore nello sviluppare la

riserva di legge fissata dalla costituzione; ora, questo carattere rinforzato della riserva di

legge di cui all’art. 13 è agevolmente percepibile con riferimento all’art. 13.3 perché in

fondo anche il riferimento della tassatività della indicazione legislativa può intendersi

come un rafforzamento della riserva Che i casi nei quali l’autorità di pubblica sicurezza

può disporre in via provvisoria, per esempio, un arresto, debbano essere indicati

tassativamente dalla legge può voler dire due cose:

1. Può voler dire che solo la legge (e non, per esempio, il regolamento governativo,

un atto normativo di Governo) può intervenire a disciplinare questa materia e i casi

sono quelli solo riconducibili tassativamente ad una disposizione di legge (quindi

riserva assoluta);

2. ma può voler dire che la indicazione dei casi nei quali la libertà personale può

essere provvisoriamente ristretta non possono essere contemplati in modo

generico dalla legge, deve essere un disposto legislativo formulato in modo

tassativo.

Ecco dunque che quel tassativamente, dunque apre degli spiragli, delle finestre, sia sul

carattere assoluto della riserva di cui all’art. 13, sia sul carattere rinforzato: è un vincolo

posto alla discrezionalità del legislatore il quale non può spogliarsi della disciplina della

materia a favore di fonti subordinato ma non può neppure fermarsi ad una disciplina di 1

tipo generico perché appunto lo preclude quel vincolo che pone l’art. 13 alla tassatività

della indicazione legislativa.

Il rafforzamento della riserva qui poi è ulteriormente chiaro attraverso la indicazione da

parte della norma costituzionale delle situazioni che il legislatore deve contemplare per

poter prevedere dei provvedimenti provvisori dell’autorità di pubblica sicurezza: si tratta

di casi eccezionali di necessità e di urgenza, il che vuol dire che non supererebbe lo

scrutinio di costituzionalità (non sarebbe cioè compatibile con l’art. 13.3) una legge la

quale attribuisse all’autorità di pubblica sicurezza poteri restrittivi della libertà personale

senza che ricorrano quelle situazioni, quei casi eccezionali di necessità e di urgenza.

Ritorneremo su questo perché è un punto molto importante per valutare poi quello che è

successo in sede legislativa sia con riferimento al processo penale (che è il terreno sul

quale questa materia trova le sue applicazioni più significative), sia sul terreno della

legislazione di polizia.

Ma per completare il discorso sulla riserva di legge va detto che è evidentemente

assoluta la riserva dell’art. 13.2 (casi e modi stabiliti dalla legge): anche qui, tuttavia, la

riserva di cui all’art. 13.2 (anche se questo forse è meno appariscente ad una prima

lettura della norma costituzionale) oltre ad essere una riserva di tipo assoluto è altresì una

riserva rinforzata nel senso che il legislatore in questa materia non può limitari a fissare un

titolo di carattere generico di restrizione della libertà personale ma il legislatore è

vincolato nella sua discrezionalità a disciplinare – nell’assolvere proprio alla riserva di cui

all’art. 13.2 – i casi e i modi in cui la libertà personale può essere ristretta, in quali casi

dunque e con quali modalità può essere ristretta Anche qui, dunque, una riserva

particolarmente penetrante perché è assoluta nel senso che si tratta di materia sulla

quale solo il legislatore può intervenire e si tratta di una riserva di tipo rinforzato.

Per chiudere su questo problema delle riserve di legge dell’art. 13 della costituzione, va

detto che qualche perplessità può sorgere con riferimento alla questione se atti del

Governo aventi forza di legge possano intervenire in questa materia.

Qui se noi ragioniamo da un punto di vista della gerarchia formale delle fonti potremmo

dire che nel caso del de

Dettagli
Publisher
A.A. 2009-2010
145 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher albertovadala di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Ridola Paolo.