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CEDULa Convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali all'art. 13 riconosce a ogni individuo il diritto a un ricorso effettivo davanti a un tribunale nazionale.

Il meccanismo previsto dalla CEDU ha un ruolo sussidiario rispetto alla tutela nazionale delle libertà fondamentali, perché solo dopo l'esaurimento dei ricorsi interni si può aderire al giudice sovranazionale.

Dall'art. 6 CEDU deriva che la garanzia giurisdizionale per permettere l'effettiva tutela dei diritti si basa sul diritto di difesa, sul giusto processo e sulla precostituzione del giudice naturale.

Per il diritto alla difesa è necessario che le parti godano del diritto di accesso al giudizio e del diritto di godere dell'assistenza di un difensore.

Per il principio del giusto processo si parte dal presupposto che, oltre all'effettività del diritto di difesa, ci sia il pieno riconoscimento del contraddittorio e la ragionevole durata del giudizio.

È fondamentale anche la pubblicità delle udienze. Il contraddittorio poggia anche sulla garanzia data all’imputato di poter esporre le proprie ragioni, e solo successivamente il giudice potrà pronunciarsi. Il contraddittorio comporta il principio della parità delle armi, che esige che ciascuna parte si veda offrire la ragionevole possibilità di agire in giudizio in condizioni che non la pongano in una situazione di svantaggio rispetto all’avversario processuale.

Il giusto processo comporta anche il rispetto del principio della ragionevole durata del processo, che deve essere valutata facendo riferimento al comportamento del ricorrente e delle autorità competenti, guardando al principio di buona amministrazione della giustizia.

Per quel che riguarda la precostituzione del giudice naturale, essa è intesa come strumento fondamentale di imparzialità, terzietà e indipendenza del giudice.

Le garanzie giurisdizionali della tutela

dei diritti fondamentali nel sistema dell'UE Nel sistema di tutela dei diritti dell'Unione Europea, l'art. 47 della Carta di Nizza riconosce ad ogni individuo il diritto a un ricorso effettivo per la tutela dei suoi diritti e libertà fondamentali. La norma afferma che ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, in udienza pubblica e da un giudice naturale, indipendente e imparziale. L'art. 47 riconosce, inoltre, il diritto di farsi consigliare, difendere e rappresentare, anche con patrocinio gratuito, se ciò sia necessario. L'art. 48 riconosce la presunzione di innocenza dell'imputato fino a che non sia provata la sua colpevolezza e il diritto di difesa. La tutela internazionale dei diritti fondamentali Le dichiarazioni e i trattati internazionali sui diritti fondamentali nel secondo dopoguerra La Carta delle Nazioni Unite del 1945, nell'enunciare le finalità generali dell'ONU, allude espressamente alStato sovrano sono limitati e spesso inefficaci. L'ONU può solo fare raccomandazioni e non ha il potere di imporre sanzioni o azioni coercitive nei confronti degli Stati che violano i diritti umani. In secondo luogo, ci sono differenze significative nella percezione e nell'applicazione dei diritti umani tra i vari Stati. Alcuni paesi potrebbero interpretare i diritti umani in modo diverso o potrebbero avere leggi nazionali che sono in contrasto con i principi sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Inoltre, l'interesse nazionale e la sovranità degli Stati spesso prevalgono sulla protezione dei diritti umani. Gli Stati possono essere riluttanti a intervenire negli affari interni di altri paesi per paura di interferenze o di danneggiare le relazioni diplomatiche. Infine, l'assenza di un organo giudiziario internazionale con giurisdizione universale per i diritti umani limita la possibilità di perseguire e punire i responsabili di violazioni dei diritti umani a livello internazionale. Nonostante queste contraddizioni, l'internazionalizzazione dei diritti fondamentali ha comunque contribuito a promuovere la consapevolezza e la diffusione dei principi dei diritti umani a livello globale. Ha anche fornito uno strumento per denunciare le violazioni dei diritti umani e per mobilitare la comunità internazionale a intervenire.oggetto una violazione di un diritto fondamentale da parte di una istituzione europea o di un atto di uno Stato membro adottato in attuazione di una normativa europea. La Carta non estende il suo ambito di applicazione al di là delle competenze che il Trattato le riconosce, né può attribuire all'Unione competenze nuove; ogni disposizione della Carta non può essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti fondamentali delle Costituzioni degli Stati membri.

In passato, quando l'UE non aveva un proprio catalogo dei diritti, si era discusso di una sua adesione alla CEDU. Così, l'art. 6, comma 2, del TUE afferma che "l'Unione europea aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", e specifica che tale adesione non comporta alcuna modificazione alle competenze dell'Unione. Nel caso in cui i diritti tutelati dalla Carta corrispondano a diritti tutelati

Anche dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla convenzione. L'impegno che l'Unione si assume è quello di evitare ogni potenziale conflitto con la Corte europea dei diritti dell'uomo, tranne nell'ipotesi in cui il diritto dell'UE conferisca ai diritti una tutela maggiore.

L'interpretazione dell'art. 2 della Costituzione

Introduzione

L'art. 2 Cost. afferma: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Il riferimento alla Repubblica deve intendersi ricondotto, nell'ottica del riconoscimento e della tutela dei diritti inviolabili, sia all'insieme degli istituti caratterizzanti lo "Stato-apparato", sia quelli dello "Stato-comunità".

2 non si riferisce solo ai cittadini, ma fa riferimento a tutti gli uomini, individuati come portatori di valori individuali e sociali preesistenti alla stessa organizzazione statale. L'art. 2 Cost. esprime il principio personalista, e sottolinea la centralità dei diritti umani, non dei diritti della persona considerata in astratto.

Critica alla tesi che ricostruisce l'art. 2 come norma a fattispecie aperta. Si sostiene che l'ar. 2 Cost. sia una norma "a fattispecie aperta", cioè riferibile alla tutela di diritti che all'epoca non potevano essere espressi nella Costituzione in quanto frutto di una evoluzione della coscienza sociale. Questa tesi è stata criticata con diverse obiezioni. In primo luogo, essa non è supportata da basi testuali; in secondo luogo, le ipotesi di diritti non previsti dalla Costituzione sono più limitate di quanto questa tesi lasci intendere, perché molti diritti che verrebbero costituzionalizzati.

Grazie all'art. 2 potrebbero in realtà essere espressamente riconosciuti da altri diritti costituzionali. Il dibattito sull'inviolabilità dell'art. 2 Cost. La lettura dell'art. 2 Cost. porta a valorizzare il concetto di inviolabilità dei diritti, inteso come divieto di revisione anche con il procedimento di revisione costituzionale. Questa visione è stata condivisa dalla Corte costituzionale, e la tesi secondo cui non esistono dei limiti alla revisione di questa legge è rimasta poco condivisa. Il problema della definizione dei limiti alla revisione costituzionale si pone in quanto l'art. 138 Cost. non dice nulla su questo argomento, e soltanto l'art. 139 Cost. stabilisce che non può essere modificata, nemmeno con procedura di revisione costituzionale, la forma repubblicana dello Stato.

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
91 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bradnill di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Ventura Luigi.