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UNIONE EUROPEA
Coordinate:
- Tutela dei diritti che riguarda le lesioni derivanti da atti che promanano dalle fonti di diritto derivato dell'Ue;
- Criterio è separazione per materie, solo materie di competenza dell'Ue.
Coordinate che sono collegate alla ratio che porta a questo livello di tutela, che è il silenzio dei trattati, che non contemplano una tutela dei diritti fondamentali, quindi si cerca di sopperire a ciò. In realtà questo è vero in parte, indubbiamente i trattati istitutivi non prevedono diritti fondamentali, solo libertà economiche; ma per altro verso non è vero, è una proiezione postuma vedere questa lacuna nei trattati istitutivi dell'Ue, è ovvio che se il vuoto c'è è perché mentalmente lo si comincia a pensare come tale quando l'integrazione europea inizia a svilupparsi, soprattutto a partire dall'affermazione del principio del primato del diritto comunitario.
su quello interno, che si può far valere direttamente con la disapplicazione della legge interna e applicazione diretta della legge europea, nelle materie di competenza dell'Ue. Quindi anno è 1974, a partire dalla sentenza 170 (vedi) che afferma questo principio. Ci sarebbe il controllo dei controlimiti, ma in realtà era un controllo interno, da parte dei giudici. Da questo punto di vista, già emergono quelle due coordinate viste all'inizio. Possiamo dividere questo processo in due fasi: I fase pretoria (ante 2000) fase che precede la Carta di Nizza del 2000, natura giurisdizionale della tutela; II fase della codificazione (post 2000) proclamata Carta di Nizza; La I fase pretoria non si afferma con molta facilità, alla fine degli anni '50 sentenza Friedrich Storkla dà una risposta negativa riguardo alla tutela dei diritti fondamentali. Cambiamento si ha alla fine degli anni '60 con la sentenza Stauder, la quale afferma che inMancanza di un catalogo scritto di questi diritti fondamentali, essi si dice derivino dalle tradizioni costituzionali comuni, e quindi che siano parte integrante del diritto dell'Unione (stessa posizione spettante di diritto ai trattati istitutivi). Questo presuppone una presa di posizione in tema di rapporti interordinamentali, tra ordinamento interno del singolo Stato e ordinamento europeo, presa di posizione che innova anche rispetto a quella che era la considerazione in materia all'interno dei singoli Stati, fino a quel momento si riteneva che gli ordinamenti degli Stati membri e quello europeo fossero separati, benché coordinati. Corte di giustizia mostra di andare ben oltre, afferma che poiché UE è un'organizzazione sovranazionale, si deve necessariamente riconoscere che tra questi ordinamenti esiste una vera e propria compenetrazione. Quindi adesso è facile ricavare come conseguenza che anche Costituzioni interne possono travasare i loro
Principi nell'UE, soprattutto in tema di diritti fondamentali; travaso che ovviamente non può avvenire sentenza Nold, automaticamente. Successivo passo avanti con la in cui si parla di un vincolo dell'UE, che è tenuta ad assumere come punto di partenza queste tradizioni costituzionali comuni, non è una scelta discrezionale. Ma in realtà la formulazione è contraddittoria: "è tenuta", - Da un lato si usa il verbo che allude al vincolo giuridico; "ispirarsi", - Dall'altro si usa quindi non proprio vincolo. sentenza Rutili, Altra tappa fondamentale accanto alle tradizioni costituzionali comuni, come bacino cui attingere per i diritti fondamentali, deve essere posta anche la CEDU. UE non è più unione di stampo esclusivamente economico-monetario, ma diventa un'Unione propriamente politica (laddove si garantiscono tutele dei diritti del cittadino e si è chiamati a fare delle scelte l'Unione si.
Caratterizza dicerto come politica). Questa è la punta di iceberg di un'evoluzione politica, in seno alle istituzioni politiche, infatti è un'evoluzione che dura da ben 25 anni. Il punto di partenza di queste modifiche è il momento in cui la caratura politica dell'Ue inizia a delinearsi, quando il Parlamento europeo diventa democraticamente legittimato perché si introduce la sua elezione popolare (?), aspetto politico e democratico dell'Ue. Proprio il Parlamento poi si esprime nel senso della necessità di porre alla base dell'Ue un catalogo di diritti fondamentali, così come afferma nella dichiarazione del 1977. Fino alla risoluzione del 1989 (vero e proprio antenato Carta di Nizza), affiancata dalla Carta dei diritti sociali dei lavoratori. passaggio vero e proprioalle clausole giuridicamente vincolanti. Nel frattempo era accaduto (1992) nell'89 caduta muro di Berlino, maggiore coesione.
Leggi art. f dalfile. Questo passaggio non viene lasciato privo da corollari giuridici, contemplati nel trattato di Amsterdam e nel trattato di Nizza. Vedi nelfile.
RAPPORTI TRA LIVELLO EUROPEO E LIVELLO NAZIONALE
Dobbiamo tenere presente che esiste una separazione e una dicotomia tra:
- Protezione appartenente a livello europeo;
- Protezione appartenente al livello statale.
Controllo affidato alla Corte di giustizia. Schema essenziale di questi rapporti, che però subisce delle eccezioni, ne abbiamo due in particolare.
La prima è l'ipotesi in cui i garanti all'interno degli stati membri difendono diritti lesi da atti europei categoria dei controlimiti, che spezza la dicotomia: subiamo l'ingresso di una posizione di primazia del diritto comunitario, però al contempo l'ordinamento si riespande per far valere quel nocciolo duro di diritti inviolabili e fondamentali. Questa teoria dei controlimiti ha avuto successo nell'ambito degli
Altri ordinamenti europei, viene mutuata dall'ordinamento tedesco, che la fa sentenza Solanghe I propria nel '74 nella motivazione della nota come (significa "fintantoché"), parte della motivazione della sentenza costituzionale tedesca che dà questo titolo ha un passaggio che sentenzariecheggia quello della Corte Costituzionale italiana. 1987, Solanghe II, passaggio in cui si dice che fintantoché l'Ue si conforma alla tutela dei diritti fondamentali il tribunale costituzionale tedesco si ritene soddisfatto. Corte Costituzionale italiana è più coerente, 170/1984, sentenza Granital, Corte non rinuncia al suo ruolo di giudice ultimo, riafferma la teoria dei controlimiti. Chi ha ragione emerge dalla sentenza Maastricht, tribunale tedesco deve rimangiarsi la Solanghe II e ritornare alla I. Corte Costituzionale italiana è invece rimasta ferma, ha addirittura con grande precisione e consapevolezza introdotto il
Sistema attraverso cui realizzare questo controllo, nella sentenza 232/1989, controlimiti si possono azionare, anche se la Corte non ha giurisdizione caso sugli atti dell'Ue. E la Corte costituzionale è stata lungimirante, Taricco, prima volta che è stato azionato questo strumento dei controlimiti. A lungo si è discusso sulla necessità di tenere ancora in piedi la dottrina dei controlimiti, chiedendosi se non fosse stata superata dal diritto dell'Unione. Questo insieme di controlimiti, attraverso le tradizioni costituzionali comuni, si stava stratificando in seno all'ordinamento europeo, viene introiettato all'interno di quest'ultimo e attraverso ciò determinava un processo che trasformava la stessa compagine normativa dell'UE. Controlimiti difendono i principi fondamentali da eventuali lesioni europee, ma questo discorso non ha più senso nel momento in cui UE si contamina con tradizioni costituzionali comuni. Caso Taricco
delle tutele dei diritti fondamentali può portare a una sorta di "corsa al ribasso", in cui gli Stati membri potrebbero ridurre i loro standard di protezione dei diritti fondamentali per adeguarsi al livello più basso presente in un altro Stato membro. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di adottare un approccio bilanciato, in cui si tiene conto sia dei principi e dei diritti presenti in tutte le Costituzioni degli Stati membri, sia dei livelli più alti di protezione dei diritti fondamentali. In questo modo, si potrebbe garantire un adeguato livello di tutela dei diritti fondamentali senza ridurre eccessivamente la discrezionalità degli Stati membri. In conclusione, è importante che la guardia non sia stata abbassata e che si adotti un approccio equilibrato nella interpretazione delle "tradizioni costituzionali comuni", al fine di garantire una tutela efficace dei diritti fondamentali nell'Unione Europea.dipositivistica-comtiana, tutela parte da una premessa quasi come se i diritti fossero entità materiali misurabili, e non sempre è così in materia di diritti, spesso forme, strumenti, portata dei diritti dipende dalla cultura diffusa (es. velo per noi occidentali è una degradazione della dignità della donna, magari per una donna mediorientale è un vessillo di appartenenza ad una determinata comunità). Quindi categoria dei controlimiti è opportuno sia stata conservata dalla Corte costituzionale italiana, perché tradizioni costituzionali comuni non si identificano con la Costituzione italiana, né con le altre Costituzioni degli Stati membri; sono un insieme che si discosta da tutte le Costituzioni, insieme che viene riempito a discrezione della Corte di giustizia, quindi non possiamo dire che c'è una corrispondenza esatta con le costituzioni degli Stati membri. Un ultimo punto, il mantenimento dei controlimiti nonè un arroccamento nazionalistico contro la tutela dei diritti a livello europeo; la tutela dei diritti può tornare nel nostro ordinamento anche con un salto di qualità, con una maggiore tutela arricchita dagli altri ordinamenti. La seconda ipotesi è l'ipotesi in cui il garante Ue può colpire atti nazionali per garantire i diritti propri introdotti all'interno dell'ordinamento europeo, ipotesi speculare a quella precedente. Questa seconda deroga prende il nome di dottrina dell'incorporation. I primi casi in cui questo può verificarsi sono messi a punto dalla stessa Corte di giustizia, in cui essa estende il proprio controllo agli atti statali: essenzialmente quando gli atti statali trattano materie di competenze europee, ad esempio le leggi di.