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La formazione del governo
La formazione del governo della Repubblica Italiana, segue l'iter procedurale disciplinato dall'articolo 92 della Costituzione. Tale articolo disciplina la formazione del Governo con una formula semplice in cui "Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri". Quindi la formazione del Governo non sembrerebbe sia frutto di un vero e proprio procedimento. Invece, nella prassi, la sua formazione si compie mediante un complesso ed articolato processo, nel quale si può distinguere la fase delle consultazioni, da quella dell'incarico, fino a quella che caratterizza la nomina.
LA FASE PREPARATORIA: Questa fase consiste nelle consultazioni che il Presidente svolge, per prassi costituzionale, per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un governo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del Parlamento. Questo meccanismo viene attivato,
Ogniqualvolta si determini una crisi di governo per il venir meno del rapporto di fiducia o per le dimissioni del Governo in carica.
L'INCARICO: Il Presidente conferisce l'incarico direttamente alla personalità che, per indicazione dei gruppi di maggioranza, può costituire un governo ed ottenere la fiducia dal Parlamento. L'istituto del conferimento dell'incarico ha una radice consuetudinaria, che risponde ad esigenze di ordine costituzionale. Nella risoluzione delle crisi si ritiene che il Capo dello Stato non sia giuridicamente libero nella scelta dell'incaricato, essendo vincolato. L'incarico è conferito in forma esclusivamente orale, al termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica e la personalità prescelta. Del conferimento dell'incarico dà notizia, con un comunicato alla stampa.
LA NOMINA: L'incaricato, che di norma accetta con riserva, dopo un breve giro di consultazioni, si reca nuovamente dal capo
dello Stato per sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva. Quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente
IL GIURAMENTO E LA FIDUCIA: Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento. Entro dieci giorni dal decreto di nomina, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia. Il Presidente del Consiglio e i Ministri assumono le loro responsabilità sin dal giuramento e, quindi, prima della fiducia.
QUANDO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCIOGLIE ANTICIPATAMENTE LE CAMERE: Il potere di scioglimento delle Camere è affidato, dall'art. 88 della Cost, al Presidente della Repubblica. Lo scioglimento delle Camere avviene alla scadenza naturale della legislatura, e cioè decorsi i cinque anni di durata in carica delle Camere. Tuttavia, le Camere potrebbero essere sciolte anche anticipatamente, e cioè prima della scadenza naturale di esse. Il dettato costituzionale,
infatti, non limita il potere del Presidente della Repubblica alle sole ipotesi di scadenza naturale delle Camere, ma lascia ampio spazio di discrezionalità al Capo dello Stato.Il potere di scioglimento delle Camere passa inizialmente dall'audizione dei Presidenti delle Camere soggette a scioglimento. L'art. 88 Cost. stabilisce l'obbligo, in capo al Presidente della Repubblica, di sentire i Presidenti delle Camere che intende sciogliere, i quali esprimono un loro parere, ritenuto obbligatorio ma non vincolante.
Il potere di scioglimento anticipato di entrambe le Camere è però da ritenersi una scelta finale affidata dal Presidente della Repubblica qualora si versi in uno stato di crisi politica ed istituzionale irrimediabile. Tale potere è ormai relegato alle ipotesi di crisi di governo non componibili, soltanto qualora, in caso di crisi di governo, il Parlamento non sia in grado di esprimere alcuna maggioranza, e pertanto non si possa formare nessun
Governo che goda del sostegno della maggioranza parlamentare, il Presidente della Repubblica potrà procedere allo scioglimento anticipato delle Camere e indire nuove elezioni per il rinnovo delle stesse. La decisione del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere deve essere volta esclusivamente a superare uno stallo istituzionale che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla vita dei consociati e non può quindi essere guidata da esigenze o scelte politiche. LE CRISI DI GOVERNO L'espressione crisi di governo indica la situazione nella quale un governo presenta le proprie dimissioni, e in particolare del presidente del consiglio, a causa della rottura del rapporto di fiducia con il Parlamento. Si considera crisi di governo ormai anche la mancata formazione di una maggioranza all'inizio di una legislatura che impedisce la formazione di un nuovo governo e pertanto protrae quello della legislatura precedente. La prassi consiste nel fatto che il presidenteconvochi il Consiglio dei Ministri per annunciare il suo intento, ma non è richiesta alcuna deliberazione, le dimissioni essendo un atto individuale. La minaccia di farvi ricorso costituisce uno degli strumenti principali di influenza politica del presidente del consiglio per persuadere i membri del governo e le forze politiche parlamentari che lo sostengono a seguire le sue direttive. - Scioglimento delle Camere ed elezioni anticipate: il Presidente della Repubblica, verificata l'impossibilità di perseguire altre strade, scioglie le Camere ed indice nuove elezioni. I DIVERSI PROCEDIMENTI LEGISLATIVI: Il procedimento legislativo è quel determinato procedimento, il cui risultato finale consiste nell'adozione di una legge. Il procedimento legislativo si articola in più fasi: quella dell'iniziativa, quella della discussione, quella della promulgazione e in fine quella della pubblicazione. La fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte dideterminati soggetti del potere di sottoporre progetti di legge redatti in articoli al Parlamento. La Costituzione riconosce tale potere: - Ai membri del Parlamento. Sia i gruppi parlamentari che il singolo deputato o senatore possono sviluppare proposte di legge di modo da essere titolari appieno di questa funzione aderendo alle proprie idee e progetti di partito. - Al Governo. Esso utilizza il suo diritto di iniziativa legislativa per sviluppare il suo programma e può essere titolare di questa sua funzione solo in sede collegiale; inoltre ogni sua proposta di legge prima di passare al Parlamento deve essere autorizzata dal Presidente della Repubblica. Il governo ha dei campi nei quali le sue proposte sono essenziali all'attuazione del programma e, perciò, vengono con alta probabilità accettate in Parlamento, dove il governo stesso può contare sui parlamentari che gli hanno dato la fiducia. In questo caso il progetto di legge prende il nome di disegno di legge.non va confuso con atti aventi forza di legge, dal momento che questi ultimi sono atti esecutivi. Il testo di legge può essere proposto: - Al corpo elettorale mediante iniziativa legislativa popolare, sulla base dell'art. 71 della Costituzione. - Ai Consigli Regionali. - Al CNEL; generalmente questo consiglio svolge una funzione consultiva, ma la Costituzione gli attribuisce la facoltà di proporre leggi. - Agli organi ed enti cui sia comunque conferito suddetto potere da legge costituzionale. Per quanto riguarda la fase della Discussione, la Camera che riceve la proposta di legge la esamina, la discute, la modifica eventualmente, infine la mette ai voti per l'eventuale approvazione. Successivamente il testo di legge passa nell'altra camera dove esso viene esaminato, discusso, eventualmente modificato, infine messo ai voti. Se ci sono modifiche, il testo di legge deve ritornare alla prima Camera affinché queste modifiche siano approvate da tutte e due le Camere. Nella fase della promulgazione èIl Presidente della Repubblica è competente nel processo di promulgazione delle leggi. Infatti, secondo la Costituzione, è suo compito firmare le leggi dopo che sono state approvate dal Parlamento.
Se il Presidente ritiene che la nuova legge rispetti la Costituzione, allora la promulga, cioè la firma. Altrimenti, può rifiutare la promulgazione e rinviarla al Parlamento. In questo caso, il Parlamento ha la libertà di modificare la legge, accogliendo i suggerimenti del capo dello Stato, oppure di confermarla senza apportare modifiche.
Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. La legge entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione. Questo periodo di tempo serve a far conoscere la nuova legge ai cittadini, in quanto vige il principio per cui la legge non ammette ignoranza.
Le commissioni d'inchiesta sono regolate dall'articolo 82 della Costituzione italiana e possono essere create appositamente per svolgere indagini e ricerche su determinate materie.
argomenti di interesse pubblico, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria; esse le fanno attraverso missioni e sopralluoghi, con audizioni di ministri, attraverso l'approvazione di relazioni e più in generale un accurato lavoro di studio e documentazione. Possono essere di vario tipo: bicamerali, formate tramite legge e composte da deputati e senatori, o monocamerali, per la cui costituzione basta una deliberazione della camera o del senato. In entrambi i casi l'atto istitutivo include: gli scopi, la composizione, poteri e limiti, disciplina del segreto, organizzazione interna. L'istituzione di una commissione deve essere seguita dalla sua effettiva costituzione, con la nomina dei membri da parte dei singoli gruppi. Con l'approvazione di relazioni da parte delle commissioni dovrebbe portare il parlamento a presentare ed eventualmente approvare i necessari atti in linea con il contenuto del documento. Per esempio il casodella commissione d'inchiesta del senato sulla ricostruzione dell'Aquila, deliberata a novembre del 2016 mai realmente costituita.LA DISCIPLINA DEI REATI MINISTERIALI:
I reati ministeriali sono una tipologia di reati previsti dall'ordinamento giuridico italiano, così detti perché commessi dai membri del governo italiano. Si tratta di reati commessi nell'esercizio delle funzioni ministeriali. Le indagini preliminari sono affidate a un collegio composto da tre magistrati, ove l'autorizzazione venga concessa. Il tribunale del capoluogo del distretto competente per territorio è giudice naturale di primo grado.
Se emerge un dissenso fra tribunale dei ministri e camera competente in ordine alla natura ministeriale del reato perseguito, la Corte Costituzionale ha stabilito che l'unico rimedio sia per la camera sollevare il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato: pertanto, alla sola Corte spetta dirimere il contenzioso.
Fino al 1989 la
giudizio di costituzionalità delle leggi.