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Estratto del documento

Un atto è Valido quando oltre ad essere perfetto, è esente da vizi formali o

sostanziali.

Un atto è Efficace quando è idoneo a produrre effetti, e li produce.

Vizi Formali: sono tali quando attengono al procedimento di formazione dell’atto.

Vizi Sostanziali: sono la Violazione di Legge, l’Incompetenza e l’Eccesso di Potere.

Violazione di Legge: è il contrasto dell’atto con una norma di legge (anche con la

Costituzione). È una categoria residuale, in cui confluisce tutto ciò che non è

Incompetenza o Eccesso di Potere.

Incompetenza: si ha quando l’atto è posto in essere da un organo o un ente che

non è legittimato a produrlo.

Incompetenza Assoluta: l’atto è stato prodotto da un organo che appartiene ad un

ramo dell’amministrazione diverso da quello al quale appartiene l’organo legittimato

(es. il MIUR che produce atti in materia di salute, che è di competenza del Ministero

della Salute).

Incompetenza Relativa: l’atto è stato posto in essere da un organo che appartiene

allo stesso ramo dell’organo legittimato (es. la Regione Calabria che pone in essere

atti di rilevanza statale).

Il vizio è valido anche per gli enti.

È un vizio ibrido, poiché oltre ad essere sostanziale è anche formale, poiché

riguarda anche l’organo o ente che lo ha posto in essere.

Eccesso di Potere: si ha quando l’atto è stato adottato per fini diversi da quelli per

cui era stato previsto. Questo schema può essere posto non solo nei confronti

dell’amministrazione, ma anche nei confronti della Legge.

Il giudizio di Ragionevolezza delle leggi nasce dai giudizi di eguaglianza.

La Corte Costituzionale valuta il principio di eguaglianza previsto nel comma 1

dell’articolo 3 della Costituzione in modo formale.

In una prima accezione la Costituzione è intesa come struttura dell’ordinamento

giuridico. Nello studio del Diritto Costituzionale la Costituzione è intesa in

prospettiva assiologica e prescrittiva, ed è la fonte praticata nel sistema normativo

che si occupa di determinati contenuti, ovvero la separazione dei poteri e i diritti

fondamentali.

Si distinguono in Costituzioni Corte o Lunghe.

Costituzioni Corte: contengono pochi principi fondamentali, solitamente Diritti e

Doveri.

Costituzioni Lunghe: contengono molti principi fondamentali, anche in materie

specifiche.

Un’altra distinzione da fare è tra Costituzione Bilancio e Costituzione

Programmatica.

Costituzione Bilancio: ha per fine quello di dare una forma giuridica ad una realtà

già esistente.

Costituzione Programmatica: ha per fine quello di sancire dei programmi per il

futuro.

Le Fonti del Diritto sono inserite all’interno del sistema secondo tre criteri: Criterio

Gerarchico, Criterio Cronologico e Criterio di Competenza.

Criterio Gerarchico: ordina le fonti del Diritto secondo una scala gerarchica, dove la

fonte di rango superiore ha più valore rispetto alla fonte di rango inferiore.

Criterio Cronologico: ordina le fonti per data di creazione ed entrata in vigore,

dando priorità alla fonte più nuova rispetto a quella più vecchia. Il criterio

cronologico si applica sulle fonti dello stesso rango.

Criterio di Competenza: ordina le fonti in base alle loro competenze, siano esse di

tipo territoriale (es. la legge regionale rispetto alla legge statale) o di tipo materiale

(il regolamento parlamentare rispetto alla legge ordinaria, se si applica all’interno

della Camera dei Deputati).

Le Fonti del Diritto sono dunque così ordinate secondo il criterio gerarchico:

Legge Ordinaria (o legge di 1°grado) in cui rientrano le leggi del Parlamento in

- senso formale, e gli atti aventi forza di legge (Decreto Legge e Decreto Legislativo).

Regolamenti, che possono essere governativi, statali non governativi, o regolamenti

- di organi costituzionali.

Consuetudini.

- Al di sopra di queste fonti si pone la Costituzione, che è la fonte massima

dell’ordinamento e, come definita da alcuni, “Fonte delle fonti”.

Vi sono inoltre delle fonti che si collocano in maniera particolare all’interno del

sistema gerarchico delle fonti, trovando garanzie all’interno della Costituzione,

come i Trattati Internazionali.

Trattati Internazionali: sono regolamenti tra stati che necessitano di un atto interno

di ratifica per diventare validi. Generalmente il Diritto Internazionale ha una

posizione gerarchica superiore alle leggi interne. Per il nostro ordinamento essi

sono Fonti Interposte

Fonte Interposta: è una fonte che non ha il rango di fonte costituzionale, che però si

pone in una posizione particolare rispetto la legge ordinaria, paragonandosi alla

fonte Costituzionale.

I Trattati Internazionali sono di due tipi: Consuetudinario, o Trattati nel senso proprio

del termine.

Tipo Consuetudinario: sono norme generali che sono garantite dall’articolo 10 della

Costituzione e non necessitano di un recepimento.

Trattati: sono norme in materia sovrannazionale che necessitano di un recepimento.

La CEE nasce con un obiettivo economico, quello di creare un mercato unico, ma è

intrinseco l’obiettivo di preservare la pace e la giustizia tra le nazioni. La Comunità

Europea ha un organo, chiamato Corte di Giustizia Europea, che ha stabilito che le

fonti della Comunità Europea (oggi UE) prevalgano sulle fonti nazionali, anche

quelle di rango costituzionale. La Corte Costituzionale ha individuato nell’articolo 11

della Costituzione il principio di primazia delle norme comunitarie sulle norme

interne.

Le fonti dell’Unione Europea sono di due tipi: i Regolamenti e le Direttive.

Regolamenti dell’UE: hanno tre caratteristiche: sono generali (si riferiscono a tutti gli

stati partner), sono direttamente applicati, e sono direttamente obbligatori.

Direttive dell’UE: a differenza dei regolamenti non sono generali, ma si riferiscono

solo al dato stato partner. Inoltre non sono direttamente obbligatorie. Esiste una

categoria di direttive particolari, dette “self-executive”, che si applicano

automaticamente al fine dei termini di prescrizione.

Per legge ordinaria (o di 1° grado) si intende la disposizione normativa posta in

essere dal Parlamento secondo il procedimento di formazione della legge, come

previsto dagli articoli 70 e seguenti della Costituzione. L’articolo 70 della

Costituzione sancisce inoltre il “bicameralismo perfetto”, ovvero la parità di funzioni

tra Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.

Il procedimento di formazione della legge è costituito da tre fasi: Iniziativa

Legislativa, Fase Costitutiva e Fase Integrativa dell’Efficacia.

Iniziativa Legislativa: È la fase in cui si da impulso al procedimento legislativo.

L’articolo 71 della Costituzione indica gli organi e i soggetti che possono dare

impulso al procedimento legislativo. L’iniziativa legislativa governativa prende il

nome di “disegno di legge”, poiché per ovvi motivi i progetti di legge del Governo

hanno molta più probabilità di essere approvati rispetto agli altri.

Una proposta di legge parlamentare solitamente mantiene il nome del parlamentare

che l’ha proposta. Gli altri organi e soggetti sono indicati espressamente in

Costituzione e sono:

Il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro)

- I consigli regionali

- I progetti di legge di questi organi sono limitati alle funzioni per le quali tali organi

esistono. Inoltre il comma 2 dell’articolo 71 sancisce che il popolo può presentare

progetti di legge, purché siano sottoscritti da almeno 50.000 elettori.

Fase Costitutiva: È la fase in cui si costituisce la legge, ed è regolata dall’articolo 72

della Costituzione.

I procedimenti attraverso i quali ciò avviene sono tre: Accentrato, Decentrato e

Misto.

Procedimento Accentrato: i progetti di legge vengono discussi nelle commissioni

parlamentari permanenti, che esprimono un parere, e successivamente il progetto

passa all’assemblea per la discussione, la votazione per articolo e la votazione

finale del testo. È un procedimento lungo, ma è anche garante della

rappresentatività dell’organo.

Ci sono alcune materie per cui è previsto obbligatoriamente il procedimento

accentrato, e sono:

L’approvazione delle leggi costituzionali

- L’autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali

- I procedimenti di delegazione legislativa

- L’approvazione della legge di bilancio

- Secondo il comma 2 dell’articolo 72 della Costituzione, i regolamenti parlamentari

stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è stata

dichiarata l’urgenza. Essi sono il Procedimento Decentrato e il Procedimento Misto.

Procedimento Decentrato: le commissioni parlamentari permanenti discutono e

approvano autonomamente le proposte di legge

Procedimento Misto: le commissioni operano in sede redigente, e il testo che ne

risulterà verrà direttamente affidato alla votazione delle camere.

Fase Integrativa dell’Efficacia: È la fase in cui si attribuisce ad un testo “perfetto” la

capacità di sortire effetti giuridici. Questa fase è costituita dalla promulgazione da

parte del Presidente della Repubblica, e dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nel momento in cui il Presidente della Repubblica riceve la legge approvata, egli

può promulgarla, oppure può rimandarla alle camere, motivandone il motivo.

Questa azione può essere compiuta solo una volta, dopo di ché sarà costretto a

promulgare la legge. Il Presidente della Repubblica dovrebbe rinviare la legge solo

quando presenta dei gravi problemi di incostituzionalità.

Una volta passata la fase di promulgazione, la legge entra in uno stato di

quiescenza, detto Vacatio Legis.

Vacatio Legis: periodo che dura quindici giorni a partire dalla pubblicazione della

legge in Gazzetta Ufficiale, nella quale la legge non sortisce alcun effetto.

Finito questo periodo la legge acquista efficacia, e da quel momento vige il principio

di intolleranza dell’ignoranza della legge (“Ignorantia Legis non excusat”).

Rispetto al procedimento di formazione della legge, la revisione della Costituzione,

delle leggi costituzionali e delle leggi di revisione costituzionale, richiedono un

procedimento aggravato, come indicato nell’articolo 138 della Costituzione.

Il processo di iniziativa legislativa è pressoché invariato rispetto al processo di

formazione della legge ordinaria. L’aggravamento si nota nella fase costitutiva.

Il corpo elettorale ha il potere di proporre alla camera un progetto di legge, purché

sia sottos

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
31 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Bigpasqual di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Morelli Alessandro.