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Il riconoscimento dei diritti fondamentali
• In Gran Bretagna: Magna Charta (1215), Petition of Rights (1628), Bill of Rights (1689)
• Negli Stati Uniti: La Dichiarazione di Indipendenza americana (4 luglio 1776), Bill of Rights della Costituzione (1791)
• In Francia: Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del cittadino (1789) - primo organico riconoscimento delle libertà fondamentali - natura giuridica costituzionale sin dal 1791 ad oggi (1958)
Riproduzione riservata © 6 Prof. Salvatore Curreri - Corso di Diritto costituzionale II - I diritti fondamentali
I diritti fondamentali della persona
La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino: "I rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e dalla corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i...
diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo da poter essere in ogni istanza paragonati con il fine di ogni istituzione politica;... affinché i reclami dei cittadini, fondati da ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. In conseguenza, l'Assemblea nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'Essere Supremo, i seguenti Diritti dell'Uomo e del Cittadino...» Riproduzione riservata 7 Prof. Salvatore Curreri – Corso di Diritto costituzionale II – I diritti fondamentali
I diritti fondamentali della persona
Articolo 4 “La libertà consiste nel
poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: perciò, l'esercizio dei diritti naturali di ogni uomo non ha limiti se non quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti"
Articolo 5: "Tutto ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non comanda"
Riproduzione riservata© 8Prof. Salvatore Curreri – Corso di Diritto costituzionale II – I diritti fondamentali
I diritti fondamentali della persona
LA PROTEZIONE MULTILIVELLO DEI DIRITTI UMANI
Nazioni Unite
1948: Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
- discriminazioni razziali
- 1965: Dichiarazione sull'eliminazione
- 1967: Dichiarazione su eliminazione discriminazioni femminili
- 1971: Dichiarazione sui diritti dei minorati mentali
- 1976: Patti internazionali sui diritti economici, sociali e culturali
diritti civili e politici
- 1989: Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia
- 1990: Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti
- 1993: Regole per le pari opportunità delle persone disabili
Riproduzione riservata© 9Prof. Salvatore Curreri - Corso di Diritto costituzionale II - I diritti fondamentali
I diritti fondamentali della persona (1949)
Consiglio d'Europa
- Istituito per favorire la creazione di uno spazio democratico e giuridico comune in Europa, nel rispetto della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e di altri testi di riferimento relativi alla tutela dell'individuo.
- dagli iniziali 10 Stati fondatori agli attuali 47 (tranne Bielorussia)
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (1950)
Corte europea dei diritti dell'uomo (Strasburgo) giudica sulle violazioni dei diritti fondamentali sanciti
della CEDU suricorso degli Stati membri e - dal 1998 - dei singoli cittadini“dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne”Riproduzione riservata 10Prof. Salvatore Curreri – Corso di Diritto costituzionale II – I diritti fondamentali1 I diritti fondamentali della persona
Unione europea
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000)
- Adesione dell’U.E. alla CEDU, i cui diritti fondamentali fannoparte del diritto dell’U.E. in quanto principi generali (art. 6T.F.U.E. 2009) Riproduzione riservata 11Prof. Salvatore Curreri – Corso di Diritto costituzionale II – I diritti fondamentali1 I diritti fondamentali della persona
NATURA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
- Diritti soggettivi della persona
- In quanto fondamentali tali diritti sono inviolabili e pertanto:
- assoluti perché tutelabili erga omnes
- inalienabili
- irrinunciabili e indisponibili
- imprescrittibili
- immodificabili (Corte cost. 1146/1988)
interessi legittimi oltreché diritti soggettivi perfetti Riproduzione riservata© 12Prof. Salvatore Curreri – Corso di Diritto costituzionale II – I diritti fondamentali1 I diritti fondamentali della persona
I DIRITTI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
- I diritti civili dallo Stato liberale
- La Costituzione come garanzia dei diritti fondamentali
Statoi diritti politici nello i diritti sociali mediante lo Stato i diritti della persona
- La Costituzione come programma
Riproduzione riservata© 13Prof. Salvatore Curreri – Corso di Diritto costituzionale II – I diritti fondamentali1 I diritti fondamentali della persona
Le tecniche di garanzia dei diritti fondamentali
- Identificazione in Costituzione dei limiti
- Rigidità della Costituzione
- Riserva di legge: rinforzata, assoluta, relativa
- Riserva di giurisdizione
Riproduzione riservata© 14Prof. Salvatore Curreri – Corso di Diritto costituzionale II – I diritti
fondamentali1 I diritti fondamentali della persona
Le modalità d'acquisto della cittadinanza (legge n. 91/1992)
Nascita
- in base a:
- la cittadinanza di uno dei genitori: lo ius sanguinis come criterio generale
- il territorio se nato da genitori entrambi apolidi o ignoti: lo ius soli come criterio sussidiario
Estensione (iuris communicatio)
- es.: adozione adottato, matrimonio con cittadino italiano
Beneficio di legge
- agli stranieri nati in Italia o di origine italiana residenti ininterrottamente fino alla maggiore età
Concessione (c.d. naturalizzazione)
- straniero legalmente residente in Italia da almeno 10 anni (salvo specifiche eccezioni), con reddito sufficiente e senza precedenti penali
Riproduzione riservata© 15
Prof. Salvatore Curreri – Corso di Diritto costituzionale II – I diritti fondamentali
1 I diritti fondamentali della persona
Le modalità di perdita della cittadinanza
- Per espressa rinuncia italiano
residente in uno Stato estero di cui diventa cittadino diritto• Di militari o aventi rapporto di lavoro con uno Stato estero che, diffidati dallo Stato italiano, non vi rinuncinoRiproduzione riservata 16Prof. Salvatore Curreri – Corso di Diritto costituzionale II – I diritti fondamentali1 I diritti fondamentali della personaLo status di cittadino europeo(Trattato di Maastricht U.E. – 1992)Soggetto:• cittadini dell’U.E. residenti nel nostro paeseDiritto alla tutela• da parte dell’autorità diplomatica di uno Statomembro se si trova in un Paese terzoattivo e passivo• Diritto d’elettorato in elezioni (d.lgs.197/1996)europee comunali (esclusi Sindaco e Vice-Sindaco) circolare e soggiornare nel territorio degli Stati• Libertà dimembriAccordi Schengen (Sistema Informazione: 28 Stati) che include paesi UE (tranne GB e IRL) e no (ISL, NOR, CH)Riproduzione riservata 17Prof. Salvatore Curreri – Corso di
Diritto costituzionale II - I diritti fondamentali
I diritti fondamentali della persona
LO STRANIERO NELLA COSTITUZIONE
Articolo 10.2 Cost.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali
- Riserva di legge rinforzata
- Non clausola di deroga alla Costituzione
- Riferimento al diritto internazionale pattizio e consuetudinario
- Superamento della clausola di reciprocità (art. 16 preleggi) gli stranieri regolari possono comunque costituire o entrare a far parte di cooperative o intraprendere un'attività artigiana o commerciale (legge n. 39/1990)
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Prof. Salvatore Curreri - Corso di Diritto costituzionale II - I diritti fondamentali
I diritti riconosciuti dalla Costituzione ai soli cittadini
- Il principio di eguaglianza (art. 3): ma v. Corte cost. 62/1994
- La libertà di
circolazione e di soggiorno (art. 16)
Il diritto di riunione (art. 17)
Il diritto di associazione (art. 18), specie in partiti (art. 49)
Il diritto di petizione (art. 50)
Il diritto di voto (art. 48 Cost.)
Il diritto di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive (art.51 Cost.)
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LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO
OI cittadini extracomunitari
Un tempo il legislatore poteva legittimamente trattare in modo diverso gli stranieri regolarmente soggiornanti rispetto al cittadino nei diritti loro non costituzionalmente garantiti nell'interesse generale dello Stato (Corte cost. n. 104/1969) base a "differenze di fatto e di posizioni giuridiche" (Corte incost. n. 244/1974)
Esempio: limiti alla libertà di circolazione e di soggiorno è però
incostituzionale la legge regionale nella parte in cui riserva il diritto alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico ai soli invalidi civili di cittadinanza italiana (Cortecost. sentenza n. 432/2005) Riproduzione riservata © 20Prof. Salvatore Curreri – Corso di Diritto costituzionale II – I diritti fondamentali 1 I diritti fondamentali della persona- Oggi, invece, per la giurisprudenza costitu