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Ministeri italiani
Solidarietà Sociale - Ministero della (ministro: P. Ferrero)
Ministri senza portafoglio - Famiglia - Politiche per la (ministro: R. Bindi)
Parlamento e le Riforme Istituzionali - Rapporti col (ministro: V. Chiti)
Affari Regionali e le Autonomie Locali - Dipartimento per gli (ministro: L. Lanzillotta)
Politiche Giovanili e le Attività Sportive (ministro: G. Melandri)
Riforme e l'Innovazione (ministro: L. Nicolais)
Pari Opportunità - Dipartimento dei diritti e le (ministro: B. Pollastrini)
Attuazione del Programma di Governo (ministro: G. Santagata)
Ministeri non presenti
Altri ministeri esistiti in passato (elenco non completo):
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (oggi delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali)
Ministro dell'Ambiente e delle Aree Urbane (oggi dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)
Ministero del Bilancio (oggi parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Ministeri italiani
- Ministero del Commercio con l'Estero (oggi parte del Ministero del Commercio Internazionale e delle Politiche Europee)
- Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile (oggi Dipartimento della Protezione Civile, parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
- Ministero di Grazia e Giustizia (oggi senza la denominazione Grazia)
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, MIUR (prima diviso in Pubblica istruzione e Università e Ricerca, poi riaccorpato, oggi diviso; in passato il ministero era unico e si chiamava della pubblica istruzione)
- Ministero della Marina Mercantile
- Ministero delle Partecipazioni Statali (istituito il 22/12/1956, soppresso dal referendum popolare del 15/04/1993)
- Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (oggi delle Comunicazioni)
- Ministero della Sanità (oggi della Salute, per ragioni legate al trasferimento di competenze alle regioni con la riforma del titolo V della parte II della Costituzione)
La Costituzione italiana stabilisce:
i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Detta formula evidenzia, in primo luogo, che qualsiasi provvedimento giurisdizionale deve essere fondato sul dettato legislativo, che il giudice è chiamato ad interpretare ed applicare. In secondo luogo, l'avverbiosoltantorimanda, innanzitutto, al concetto di indipendenzaesternadel giudice, vale a dire all'indipendenza da qualsiasi interferenza estranea alla legge. Il giudice è, in altre parole, libero di decidere il caso concreto in piena autonomia di giudizio e coscienza. D'altro canto, l'avverbio in esame vuole richiamare, altresì, l'indipendenzainternadel giudice, ossia l'assenza di vincoli e condizionamenti derivanti dalle precedenti decisioni della giurisprudenza. Invero, nei paesi a tradizione romanistica, la previa decisione giurisprudenziale, sebbene possa costituire un autorevole nonché
persuasivo precedente interpretativo di normeesistenti, non è capace di vincolare in senso proprio il giudice che, successivamente, sarà chiamato a decidere in ordine ad una questione di diritto analoga. Questi potrà pertanto discostarsi dalla precedente decisione, debitamente motivandone le ragioni.
L'art. 107 della Costituzione italiana stabilisce, inoltre, che i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni (funzione giudicante propria del giudice e funzione requirente propria del pubblico ministero). Ciò implica che, con riferimento a quanto detto poc'anzi circa l'indipendenza "interna", la Magistratura sia priva di una organizzazione gerarchica in senso tecnico, essendo il potere giudiziario esercitato in modo "diffuso" da ciascun magistrato nell'ambito della funzione svolta.
Ulteriore corollario dell'indipendenza della magistratura è, altresì, la regola
Il principio dell'inamovibilità dei magistrati implica che essi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni, se non a seguito di decisioni assunte dal Consiglio Superiore della Magistratura. Di conseguenza, nessuno può scegliersi il giudice da cui venire giudicato ("nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge"), né il giudice può scegliere i soggetti da giudicare.
In base a questo articolo, non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali ex post (come previsto dall'articolo 102). Tuttavia, all'articolo 103, si fa una deroga costituzionale a tale principio con l'istituzione di giudici speciali (amministrativi, tributari, contabili e militari). Non sarà possibile istituirne altri: i giudici non potranno mai essere straordinari, dato che devono essere "precostituiti per legge".
La legge. Categorie
I magistrati ordinari togati sono nominati per concorso, sulla base della valutazione delle conoscenze tecniche possedute. Esistono anche magistrati onorari, come il giudice di pace, il vice procuratore onorario ed il giudice onorario di tribunale. Inoltre, l'art. 106 della Costituzione italiana stabilisce che l'ufficio di consigliere di cassazione può anche essere affidato, per meriti insigni, a docenti universitari in materie giuridiche nonché ad avvocati con almeno quindici anni di esercizio che siano iscritti negli albi per le giurisdizioni superiori.
I magistrati si distinguono in magistrati ordinari (civili e penali), magistrati amministrativi, magistrati speciali.
Nel nostro ordinamento, i magistrati amministrativi (Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali) hanno giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione e, in materie particolari indicate per legge, anche dei diritti.
soggettivi. Fanno parte della magistratura anche la Corte dei Conti ed i tribunali militari. L'autorità giudiziaria dispone della polizia giudiziaria.
Consiglio Superiore della Magistratura
Il (CSM) è l'organo di autogoverno della Magistratura; tramite la previsione del CSM i costituenti hanno teso a garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello stato, in particolare da quello esecutivo.
Il Consiglio è un Organo Costituzionale in quanto previsto dalla Costituzione italiana negli articoli 104, 105, 106 e 107. Viene nominato per la prima volta all'articolo 4 della legge 511 del 1907, che lo istituisce presso il ministero della Giustizia, sostanzialmente come organo consultivo, e amministrativo riguardo alle nomine di alcune cariche entro la magistratura.
Pochi mesi dopo, il governo Giolitti firma la legge 689 dello stesso anno nel quale definisce e inquadra il nuovo organo creato.
dal niente, anche se ovviamente, agendo la magistratura in nome del Re, i suoi componenti si configurano sostanzialmente come dipendenti del governo. Le sue funzioni rimasero grossomodo invariate fino alla costituzione Repubblicana, che ne trasformava radicalmente i poteri da organo consultivo-amministrativo presso un ministero, ad organo di auto-governo della Magistratura, che oggi ha sede a Palazzo dei Marescialli a Roma, in Piazza dell'Indipendenza 6.
Funzioni
Le funzioni di autogoverno del Consiglio Superiore della Magistratura si esplicano concretamente con la competenza del CSM, rispetto ai Magistrati, di:
- assumere (sempre tramite concorso pubblico);
- assegnare ad un incarico;
- promuovere;
- trasferire;
- concedere sussidi ai magistrati e alle loro famiglie;
- infliggere sanzioni disciplinari;
- nominare i magistrati di Cassazione;
- nominare e revocare i magistrati onorari.
Contro tali provvedimenti è ammesso il ricorso in Cassazione.
Composizione
Il Consiglio Superiore della Magistratura è
presiede effettivamente le sedute e svolge le funzioni di rappresentanza del Consiglio. Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è un organo costituzionale italiano, presieduto dal Presidente della Repubblica che vi partecipa di diritto. Con uguale diritto ne fanno parte anche il Primo Presidente e il Procuratore della Corte di Cassazione. Gli altri componenti sono eletti per i 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti a tutte le componenti della magistratura (membri togati) e per 1/3 dal Parlamento riunito in seduta comune tra i professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni (membri laici). Con la presenza di questi ultimi i costituenti vollero impedire che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura si trasformasse nella creazione di una specie di casta separata da tutti i poteri dello Stato e gelosa dei suoi privilegi. La stessa ragione ha spinto ad attribuire la presidenza del collegio al Capo dello Stato, anche se bisogna aggiungere che tale presidenza ha prevalentemente carattere formale e simbolico, visto che il CSM elegge, tra i membri laici, un vicepresidente che presiede effettivamente le sedute e svolge le funzioni di rappresentanza del Consiglio.svolge concretamente tutti i compiti connessi alla presidenza del collegio. La costituzione non stabilisce direttamente quanti devono essere i componenti del CSM ma si limita a stabilirne la composizione percentuale. Nel 2002 è stata approvata una riforma della composizione del CSM e delle modalità di elezione (legge 44/2002). Attualmente i membri togati sono 16 (2 sono giudici di Cassazione, 4 sono giudici requirenti, 10 sono giudici di merito) e quelli laici sono 8. Il CSM è complessivamente composto da 27 membri. La carica elettiva ha la durata di 4 anni (senza possibilità di rinnovo) ed è incompatibile con quella di parlamentare o di consigliere regionale.
Ruolo politico
Il Consiglio Superiore della Magistratura non è titolare di funzioni di indirizzo politico e quindi non svolge alcun ruolo politico, propriamente inteso. Ed invero, il C.S.M. non fissa e non persegue obiettivi politici, ma è titolare, per Costituzione, de