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Le decisioni della Corte
Le decisioni della Corte possono assumere la forma di sentenze o ordinanze.
Ordinanze di manifesta infondatezza: adottate quando, senza bisogno di verifiche, la Corte non ravvisa alcun argomento a sostegno dell'incostituzionalità della norma.
Ordinanze d'inammissibilità: individuano l'esistenza di una causa che impedisce una decisione in merito alla questione (insufficiente motivazione da parte del giudice a quo riguardo l'accertamento della rilevanza). Tale ordinanza individua in taluni casi motivi di preclusione insanabili (mancanza di fdl) e motivi di preclusione sanabili. La questione eventualmente riproposta dal giudice a quo, dopo aver sanato i precedenti motivi di preclusione, va considerata come questione del tutto nuova.
Ordinanze di restituzione degli atti al giudice a quo: la Corte preferisce utilizzare ordinanze di inammissibilità, ricorrendo a quelle di restituzione quando la fattispecie che ha dato origine alla causa...
Pendente di fronte al giudice viene disciplinata da una nuova norma rispetto a quella originaria. La restituzione ha lo scopo di consentire al giudice di stabilire se la norma originaria è ancora applicabile (abrogazione non retroattiva) o se non lo è più (abrogazione retroattiva).
Ordinanze istruttorie: servono ad acquisire notizie, documenti o tutto il necessario per consentire la decisione della Corte.
Sentenze di rigetto: rigettano la questione di legittimità costituzionale sottoposta alla Corte in via incidentale o principale. Il rigetto può avvenire per infondatezza della questione, inammissibilità o cessazione della materia del contendere. L'oggetto di tali sentenze è sempre negativo e mai positivo.
Effetti della sentenza di rigetto:
- la Corte non è vincolata dalle proprie sentenze di rigetto;
- le parti possono riproporla in un nuovo giudizio e in un grado diverso; la questione di legittimità costituzionale rigettata dalla Corte non
può essere nuovamente riproposta negli stessi termini nel medesimo giudizio a quo, né lo Stato o regione possono ripresentare il medesimo ricorso.
qualsiasi altro soggetto sia parte in un giudizio diverso può riproporre la questione;
Sentenze di accoglimento
Accolgono la questione sottoposta e dichiarano la illegittimità cost. della disposizione. Tali sono definite anche come sentenze di annullamento: definitiva eliminazione dall'ordinamento della norma dichiarata incostituzionale.
Le sentenze di accoglimento hanno effetti retroattivi: la dichiarazione di illegittimità della norma opera dal momento in cui si è determinata la incostituzionalità della stessa; travolgono tutti i rapporti "medio tempore" sorti sulla base della norma successivamente dichiarata incostituzionale.
Fanno eccezione i rapporti cosiddetti "esauriti", definitivamente chiusi dal punto di vista giuridico. Un rapporto "esaurito" sussiste
Nei casi in cui l'esercizio di un diritto sia sottoposto a termine di decadenza o prescrizione, e tale termine sia scaduto. Eccezione all'eccezione è costituita, in materia penale, dalle sentenze di accoglimento che determinano una pena più favorevole al reo rispetto a quello previsto dalla suddetta norma.
La Corte, negli anni '80, ha provveduto a contenere gli effetti retroattivi di tali sentenze, utilizzando la categoria della "incostituzionalità sopravvenuta" con due ipotesi:
- illegittimità costituzionale sopravvenuta in senso stretto;
- bilanciamento dei valori.
Una disciplina conforme all'inizio alla Costituzione può diventare incostituzionale al sopravvenire di fatti nuovi, per cui è solo da tale momento che l'effetto della dichiarazione di incostituzionalità deve decorrere.
Alla seconda categoria vanno ricondotte le ipotesi in cui la Corte tempera l'efficacia retroattiva della propria pronuncia.
indicando un termine dal quale cominciano a decorrere gli effetti della sentenza.Sentenze monitorie
Tali possono essere tanto di accoglimento che di rigetto. In ambedue i casi sono caratterizzate da un "ammonimento" al Governo o Parlamento a provvedere, con atti confdl o leggi, in ordine alla situazione determinatasi a seguito di una sentenza di accoglimento o in ordine alla modifica di norme che la Corte, pur adottando per il momento una sentenza di rigetto, fa capire di considerare incostituzionali.
Sentenze interpretative
Create dalla Corte a fronte di disposizioni polisense, e per far fronte a due esigenze: evitare lacune nell'ordinamento e non consentire la permanenza di norme incostituzionali.
"Interpretative di rigetto": la questione viene rigettata in quanto la disposizione non era incostituzionale se interpretata in un certo modo.
"Interpretative di accoglimento": la questione viene dichiarata illegittima poiché interpretata in un certo modo.
indicato dalla motivazione. Sentenze additive Dichiarano l'incostituzionalità dell'omessa previsione di qualcosa, che avrebbe dovuto essere previsto dalla legge. L'annullamento opera nella parte in cui la disposizione non dice nulla. Sentenze manipolative Il giudice a quo, nell'ordinanza di remissione, deve indicare in modo preciso ed a pena di inammissibilità sia la disposizione cui dovrebbe inerire la valenza normativa mancante, sia il verso dell'addizione richiesta. La Corte esclude l'ammissibilità di interventi additivi quando l'aggiunta non risulti imposta dalla logica del sistema costituzionale o legislativo. L'addizione non consiste in una creazione in libera forma (come fa il legislatore) ma si limita ad individuare la norma, già implicita nel sistema, mediante la quale colmare la lacuna. I limiti agli interventi manipolativi diventano stringenti in particolari ambiti: materia penale, nella quale non èpossibile aggiungere frammenti di norme che prevedano fattispecie direato o di pena.Sentenze sostitutiveUtilizzate quando una legge prevede una determinata cosa, mentre – costituzionalmente – dovrebbe prevederne un’altra.CAP. 3 : Giudizio sui conflitti di attribuzioneIl conflitto di attribuzioni può definirsi come una controversia che riguarda una lesione dellacompetenza (garantita dalla costituzione) di un soggetto da parte di un altro soggetto.L’invasione di competenza, che costituisce la forma più grave di lesione, si verifica inpresenza di un atto adottato da un soggetto nell’esercizio di una competenza spettante adun altro soggetto ma rivendicata dal primo: questo è il tipico esempio di rivendicazionedella competenza (vindicatio potestatis), nella quale entrambi affermano di esserecompetenti ad adottare un determinato atto.Lesione della competenza può avvenire anche in presenza di atti che, seppur rientrantinella competenzadi un soggetto, sono adottati da questo in modo illegittimo o a seguito di comportamenti omissivi. Conflitti tra Stato e Regioni Il giudizio della Corte cost. sui conflitti tra Stato e Regioni presenta varie analogie: - azionato su ricorso; - proposto dagli stessi soggetti; - per motivi attenenti ad una lesione di competenza Stato e Regione possono ricorrere alla Corte in sede di conflitto di attribuzioni soltanto qualora la lesione di competenza sia stata determinata da un atto che non sia una legge o un atto con forza di legge. E' ammissibile il ricorso nei confronti di regolamenti amministrativi, atti amministrativi e decisioni giurisdizionali. Lo Stato può ricorrere alla Corte contro una legge regionale non solo per violazione di norme parametro sulla competenza, ma anche per violazione di qualsiasi altra norma parametro. La regione può invece ricorrere contro la legge o atto con fdl dello Stato soltanto per lesione della propria competenza. Il termine per proporre il ricorso:è di 60gg a decorrere dalla pubblicazione. Il ricorso per regolamento della competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione especificare l’atto dal quale sarebbe stata invasa la competenza. Nel caso di comportamento concludenti non estrinsecatisi in atti formali il termine decorre dall’avvenuta conoscenza del comportamento. Comportamenti omissivi: uno dei soggetti lamenta la lesione della propria competenza a causa della mancata adozione di un determinato atto da parte dell’altro soggetto. E’ necessario che la lesione di competenza sia attuale e concreta; il conflitto deve avere come base un interesse a ricorrere attuale e concreto; sono ammissibili soltanto i conflitti reali, inammissibili quelli virtuali. Le norme parametro per giudicare sono “le disposizioni Costituzionali che hanno la funzione di integrare le competenze stabilite a livello costituzionale”. Conflitti tra poteri dello Stato Il problema maggiore è di tipo soggettivo.Riguardando i criteri atti ad identificare quali siano in concreto i poteri dello Stato ai quali fa riferimento l'art. 134 Cost., la tesi secondo cui i "poteri dello Stato" di cui all'art. 134 equivalevano a "organicostituzionali dello Stato" fu presto abbandonata.
Un ruolo importante ebbe l'art. 37 della legge 87 anno 1953, secondo la quale il "conflitto tra poteri dello Stato" è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali (concezione espansiva del conflitto tra poteri).
La Corte, al fine di determinare la soggettività nei conflitti, ha enunciato delle caratteristiche imprescindibili e cioè deve trattarsi di organi:
- che siano quantomeno menzionati nella Costituzione;
- che godano di una sfera di attribuzioni
Costituzionali
- che compaiano atti in posizione di autonomia ed indipendenza;
- che pongano in essere atti imputabili allo Stato.
Pertanto, è stata riconosciuta la soggettività del conflitto a:
- Presidente della Repubblica
- Corte Costituzionale
- ad ogni giudice nell'esercizio di una effettiva "protestasi decidendi"
- alla Corte dei conti
- all'ufficio per il referendum
- ad una singola Camera, riguardo le funzioni proprie
- alle Camere nel complesso, in ragione delle competenze collettive
- alle commissioni parlamentari d'inchiesta
- al CSM, a tutela delle proprie attribuzioni costituzionali
- al Governo nel complesso
- al singolo ministro, quando sia messa in discussione la sua posizione da una mozione disfiducia individuale.
Per quanto riguarda gli atti sindacabili da parte della Corte in sede di conflitto tra poteri dello Stato occorre osservare che i poteri dello Stato, a differenza di Stato e Regioni, nonh