Lezioni di giustizia costituzionale
Cap. 1: Giudizio diffuso e accentrato
Il controllo giudiziario di legittimità costituzionale delle leggi (giudizio di legittimità costituzionale) può svolgersi secondo due meccanismi:
- Giudizio diffuso: attribuzione a ogni giudice del sindacato sulla costituzionalità della legge.
- Giudizio accentrato: attribuzione di tale sindacato in modo esclusivo a un organo dotato dello specifico potere di dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge.
Gli elementi di differenziazione non attengono necessariamente alla qualificazione del soggetto, ma risiedono nell’esclusività della competenza e nell’effetto particolare che dall’esercizio di tale competenza deriva a fronte di leggi ritenute incostituzionali.
Giudizio diffuso in USA
Nasce per la prima volta in USA, alla luce del fatto che la Costituzione americana non prevede l’esistenza di qualsivoglia sindacato di legittimità costituzionale. Tale principio di sindacato affidato ai giudici fu enunciato per la prima volta dalla famosa sentenza della Corte Suprema del 1803 (caso Marbury vs Madison). Il giudice che si trovi a dover applicare una legge al caso concreto, deve verificare preliminarmente che essa non contrasti con la Costituzione. Mentre il contrasto tra due leggi è deciso con il criterio cronologico (lex posterior derogat priori) nell'ipotesi di contrasto con legge costituzionale, la legge ordinaria non può modificare la costituzionale. Il giudice dovrà disapplicare quella norma e utilizzarne un’altra sulla base dei criteri di analogia.
La disapplicazione è strumento singolare, in quanto vale solamente per la specifica controversia che ne costituisce l’oggetto. Ciò potrebbe causare problemi con altre interpretazioni di altri giudici, dunque la soluzione è trovata con il principio dello stare decisis, secondo il quale le decisioni della Corte Suprema sono formalmente vincolanti nei confronti di tutti i giudici. Le norme ritenute incostituzionali dalla Corte Suprema non vengono annullate ma continuano ad esistere nell’ordinamento: si tratta di “death laws”, esistenti ma non più vigenti.
Giudizio accentrato in Italia
In Italia, la scelta dell’Assemblea costituente fu per un giudizio di legittimità costituzionale accentrato, affidato all’organo Corte Costituzionale. Tale organo, previsto dagli articoli 134–137 della Costituzione del 1947, entrò in funzione solo nel 1956. La scelta di tale sistema di giudizio fu:
- L’inesistenza in Italia del principio dello “stare decisis”. Le sentenze di Cassazione infatti hanno influenza nei confronti degli altri giudici ma non sono vincolanti nei loro confronti.
- La preoccupazione di non squilibrare la posizione reciproca dei poteri dello Stato, attribuendo esclusivamente al potere giurisdizionale la funzione di bloccare l’operatività delle leggi.
Scelta dei membri della Corte Costituzionale: ex art. 135 Cost. è composta da 15 giudici. 1/3 nominati dal presidente della Repubblica, 1/3 dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative, ma anche tra professori ordinari di università o avvocati con almeno 20 anni di esercizio, 1/3 dal Parlamento in seduta comune. I giudici sono nominati attualmente per 9 anni e non possono essere nuovamente nominati; alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica, risultando dunque abrogato l’istituto della prorogatio. L’ufficio del giudice è incompatibile con quello di membro del Parlamento, Consiglio regionale o con l’esercizio della professione di avvocato. I giudici della Corte Costituzionale sono insindacabili e non perseguibili per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Godono di immunità accordata dall’art. 86 Cost.
La Corte elegge il Presidente che rimane in carica per 3 anni ed è rieleggibile. L’art. 14 della legge 84 del 1953 attribuisce alla Corte autonomia regolamentare ed autonomia finanziaria. Il principio della “autodichia” stabilisce che la Corte è competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti.
Le competenze della Corte Costituzionale sono le seguenti:
- Giudizio sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti (aventi forza di legge) dello Stato e Regioni;
- Giudizio sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quello tra Stato e Regioni e tra Regioni;
- Giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica (ex Cost.);
- Giudizio di inammissibilità sulle richieste di referendum abrogativo ex art. 75 Cost.
Cap. 2: Giudizio di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti (aventi fdl) dello Stato e delle Regioni
Si ha illegittimità originaria quando il contrasto si verifica nei confronti di norme di grado superiore già esistenti; si ha illegittimità sopravvenuta quando il contrasto si verifica nei confronti di norme di grado superiore create successivamente rispetto all’atto (che nasce legittimo e diventa illegittimo successivamente). Si possono avere vizi sostanziali, che attengono al contenuto dell’atto, e vizi formali che attengono al mancato rispetto delle norme di grado superiore sul procedimento di formazione dell’atto nel suo complesso.
Oggetto del giudizio Possono essere gli atti, le disposizioni che li compongono, o le norme che dalle disposizioni si ricavano per via interpretativa. L’elencazione tassativa dell’art. 134 esclude che oggetto del giudizio possano essere tutti quegli atti normativi che non siano leggi o che siano “atti privi della forza di legge”. Esclude che possano essere oggetto del giudizio le fonti fatto. La disposizione esclude implicitamente che possano essere oggetto del giudizio fonti-fatto (in riferimento alle norme consuetudinarie, dovuto alla mancanza di forza di legge). Il controllo deve però essere ammesso nei confronti dello jus non scriptum quando esso non è creato da una fonte-fatto ma da una fonte-atto (esempio l’ordine di esecuzione delle clausole di un trattato internazionale).
Ipotesi particolare di sindacato sulla leggi costituzionali ricorre a proposito delle leggi costituzionali (art. 116) che hanno adottato gli statuti delle 5 Regioni ad autonomia speciale. Si ritiene che il loro particolare e circoscritto contenuto limiti la loro capacità derogativa alle disposizioni del titolo V della Costituzione. Le suddette leggi costituzionali potranno essere sindacate dalla Corte sia per vizi formali, violazione dei limiti della revisione costituzionale, sia per violazione di una qualsiasi disposizione della Costituzione, titolo V.
Forza di legge In merito alla definizione di forza di legge, la giurisprudenza della Corte Costituzionale è carente. Principali teorie in tema di forza di legge:
- Le caratteristiche sarebbero: primarietà rispetto alle altre fonti, raffrontabilità in termini di equipollenza alla legge (capacità di operare nell’ambito attribuito dalla Costituzione alla legge).
- Atti con forza di legge sarebbero quelli autorizzati da una norma costituzionale a disciplinare determinate materie ad essi riservate e sulle quali deve ritenersi escluso l’intervento della legge stessa.
- Il concetto di forza di legge risulterebbe dall’integrazione delle due tesi: atti con forza di legge sarebbero tutti gli atti normativi primari che siano insindacabili da parte di qualsiasi autorità all’infuori della Corte Costituzionale. La definizione della forza di legge come forza attiva e passiva presuppone il principio della gerarchia come regolatore dei rapporti tra atti normativi.
I decreti legislativi adottati ai sensi dell’art. 76 Cost. non comportano alcun problema. Per quanto riguarda invece i decreti legge il discorso è diverso poiché essi hanno esistenza precaria, poiché se non vengono convertiti in legge entro 60 giorni decadono sin dall’inizio.
- Se il decreto non viene convertito l’atto decade retroattivamente, come mai esistito quale fonte del diritto. Negli ultimi anni la Corte ha ammesso di poter trasferire la questione di costituzionalità del decreto legge impugnato e non convertito alla identica norma contenuta nel decreto legge reiterato. L’avvento della reiterazione fece creare vere e proprie catene normative. Attualmente la reiterazione è decisamente ridimensionata ma non cessata del tutto. La Corte afferma che la reiterazione altera la natura provvisoria della decretazione d’urgenza, rimandando di fatto il termine di 60 giorni per la conversione in legge.
- Se il decreto viene convertito in legge, l’impugnativa si trasferisce automaticamente alla legge di conversione, anche se occorre distinguere a seconda del tipo di vizio denunciato: trasferimento pacifico per vizi sostanziali dell’atto; trasferimento d’urgenza per vizi formali. La Corte inizialmente ha ritenuto che la conversione in legge assorbisse e sanasse ogni vizio formale possibile; recentemente invece ha cambiato la sua posizione in merito, affermando che la “preesistenza di una situazione di fatto che comporta la necessità e l’urgenza di provvedere tramite l’utilizzo dello strumento eccezionale (il decreto legge) costituisce un requisito di validità per l’adozione dell’atto stesso, in modo che l’eventuale mancanza dei pr
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