Autonomia e Stato regionale
Art. 5 Cost. "La repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i metodi e i principi della sua amministrazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento".
In questo articolo compaiono alcuni concetti chiave per l'individuazione della forma di Stato che il legislatore ha inteso realizzare (da legare all'art. 114 Cost. modificato dalla L. 3/01 e 115 Cost. oggi abrogato dalla L. 3/01) = uno Stato regionale, una forma di stato in cui accanto all'ente pubblico sovrano "Stato" coesistono altri enti pubblici territoriali dotati di un certo grado di autonomia (sul grado di autonomia vedi oltre).
Riferimenti costituzionali all'autonomia
La Costituzione richiama in diverse parti la nozione di autonomia: art 5; art 33 (autonomia universitaria); art 104 (autonomia magistratura); art. 114 (enti autonomi).
La Costituzione non si riferisce ad una nozione unitaria di autonomia e non ne fornisce una definizione generale che consenta di individuarne i contenuti caratterizzanti. Si tratta infatti, di un concetto di relazione nel senso che l'autonomia di un ente o di un soggetto non può essere determinata a priori prescindendo dai rapporti che regolano la sua attività nei confronti degli altri soggetti dell'ordinamento.
Anche l'ampiezza e le caratteristiche dell'autonomia variano a seconda degli strumenti e degli istituti che l'ordinamento ha previsto nelle diverse ipotesi.
Significati di autonomia
I principali significati che si attribuiscono al termine autonomia:
- Autonomia normativa: si intende la capacità riconosciuta ad un ente di costituire il proprio ordinamento mediante l'emanazione di norme aventi la stessa natura e la stessa efficacia della normazione statale. (Così l'inosservanza della norma di autonomia può dare luogo a ricorso alla Corte di Cassazione per violazione di legge; la norma dichiarata incostituzionale può essere annullata ecc..).
Autonomia normativa: dettagli
In relazione all'autonomia normativa occorre precisare:
- I soggetti che ne sono titolari: nel nostro ordinamento l'autonomia normativa compete solo a quei soggetti cui è stata attribuita da apposita norma (c.d. norme di normazione). Ne sono titolari:
- Gli enti territoriali
- Le istituzioni di assistenza
- Molti enti nazionali
- Le fonti, ossia gli atti normativi con cui si manifesta, che, per quanto riguarda gli enti territoriali sono:
Fonti normative per le Regioni e gli enti minori
- Per le Regioni:
- Statuti
- Leggi
- Regolamenti
- Per gli enti minori:
- Statuti
- Regolamenti
Gli statuti e le leggi regionali rappresentano la più alta espressione di autonomia normativa; per la posizione di eccezionale rilievo, queste fonti di autonomia sono sempre state oggetto di esame separato rispetto alle trattazioni dedicate alla normale autonomia (potestà statutaria; potestà legislativa).
Nota bene: non vanno confuse le norme espressione di autonomia, che presuppongono nel soggetto che le emana la titolarità di un apposito potere normativo disciplinato dalla legge dello Stato, con le norme interne che qualsiasi istituzione (ente, istituto, ufficio) può emanare in forza del proprio potere di autoorganizzazione (es. i regolamenti interni delle Camere; dei musei, biblioteche ecc.).
Le norme interne non costituiscono diritto positivo e non sono rilevanti per l'ordinamento generale, tuttavia una certa rilevanza indiretta a fini particolari possono averla. Ad esempio, la violazione di norme interne può qualificare come colposo il comportamento di un funzionario ai fini dell'accertamento della sua responsabilità.
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