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La legge comunitaria
L'Unione europea emana norme direttamente obbligatorie nei singoli stati membri. Quando queste ultime vengono adottate con lo strumento del "regolamento comunitario", esse si applicano automaticamente nello stato membro. Quando sono adottate con lo strumento della "direttiva" la loro applicazione è condizionata all'attuazione che ciascuno stato è tenuto ad assicurare al proprio interno. Le direttive vincolano gli Stati membri nel risultato da raggiungere, lasciando libertà di adottare misure di attuazione più consone all'ordinamento.
La legge comunitaria non è una fonte del nostro ordinamento comunitario, ma una legge dello Stato italiano del 9 marzo 1989 n. 89, meglio nota come "LEGGE LA PERGOLA", che con cadenza annuale, dà attuazione alle direttive comunitarie con vari strumenti normativi. Entro il 31 gennaio il Governo deve, ogni anno, presentare alle Camere il disegno di legge comunitaria.
Legge comunitaria
La promulgazione della legge ha varie funzioni:
- Funzione documentale solenne, laddove si riproduce il testo della legge che dovrà essere successivamente pubblicato;
- Funzione intimatoria, laddove si ordina ai soggetti pubblici di porre in essere i successivi adempimenti necessari ed ai destinatari di porvi osservanza.
La promulgazione incontra dei limiti:
- Limite relativo: esercizio da parte del presidente della Repubblica del potere di rinvio alle camere per nuova deliberazione (art. 74);
- Limiti assoluti: ricavabili dal sistema; ad esempio si desume dall'art. 90 Cost. secondo il quale il presidente della Repubblica è responsabile per alto tradimento o attentato alla Costituzione. Egli è dunque tenuto a non promulgare leggi che configurino gli estremi previsti dall'art. 90.
L'art. 73 inoltre stabilisce un termine di promulgazione della legge entro un mese dalla loro approvazione. Se però le camere ne
Dichiarano l'urgenza la legge è promulgata entro il termine da essa stabilito.
Dies a quo: il dies a quo coincide sempre con il giorno dell'approvazione della legge da parte della Camera che interviene per ultima.
Pubblicazione della legge. Procedimento disciplinato dall'art. 73 Cost. Le leggi possono essere pubblicate dopo la promulgazione ed entrano in vigore entro il 15esimo giorno dopo la pubblicazione, ma ci sono casi in cui le leggi stabiliscono un termine diverso (carattere della variabilità).
La procedura per la pubblicazione delle leggi è così articolata: gli originali delle leggi sono trasmessi al ministro di giustizia che vi appone il sigillo dello Stato. La legge, oltre a essere inserita e pubblicata nella Raccolta ufficiale degli atti normativi, è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.
Nell'attuale ordinamento repubblicano non sussiste alcuna traccia della tesi che includevala pubblicazione nel procedimento di formazione della legge.
La pubblicazione, unitamente alla vacatio legis, è uno dei momenti nei quali si articola la fase dell'integrazione dell'efficacia della legge.CAP. 4 : Atti con forza di legge
La nostra costituzione prevede l'esistenza di atti con forza di legge, atti formalmente diversi dalla legge che si pongono sullo stesso piano delle leggi ordinarie. In dottrina, le espressioni "valore di legge" e "forza di legge" sono utilizzate: la prima in riferimento al regime giuridico al quale la legge è sottoposta nel nostro ordinamento – la seconda in riferimento alla capacità della legge. In merito alla "forza di legge" ci sono dei problemi: accertare se gli atti con forza di legge siano solo quelli previsti dalla Costituzione (decreti legge – legislativi) o anche altri atti normativi. Tesi riguardo la definizione di forza di legge (fdl): - Il presupposto della fdl è il concetto di fonte primaria, fonte che non ha al di sporasoggezione gerarchica): un atto normativo per avere forza di legge deve essere in grado di operare nell'ambito attribuito dalla Costituzione alla legge e deve possedere la stessa efficacia, in termini di capacità abrogativa, della legge stessa. Gli elementi caratteristici degli atti con forza di legge sarebbero quindi la "primarietà" e la "raffrontabilità" rispetto alla legge. La nostra Costituzione ha modificato questa impostazione poiché la legge non ha più una forza omogenea e non è più un atto a competenza generale o illimitata. Il legislatore ordinario non ha più la competenza come potenze sotto un duplice aspetto: non può intervenire su oggetti disciplinati da norme costituzionali e non può disciplinare materie riservate da norme costituzionali a fonti diverse dalla legge costituzionale e ordinaria. Definizione di fdl (criterio della soggezione gerarchica): un atto normativo per avere forza di legge deve essere in grado di operare nell'ambito attribuito dalla Costituzione alla legge e deve possedere la stessa efficacia, in termini di capacità abrogativa, della legge stessa. Gli elementi caratteristici degli atti con forza di legge sarebbero quindi la "primarietà" e la "raffrontabilità" rispetto alla legge.competenza) : atti con fdl sarebbero quelli autorizzati da una norma costituzionale a disciplinare determinate materie ad essi riservate e sulle quali deve ritenersi escluso l'intervento della legge stessa.
Altre tesi:
- atti con fdl sarebbero tutti gli atti normativi primari, sotto il profilo della gerarchia e competenza, che siano insindacabili da parte di qualsiasi autorità della Corte Cost.
Giurisprudenza della Corte cost. in tema di fdl
La Corte non ha mai compiuto una scelta netta in ordine alle tesi suddette, né ha proceduto ad un'autonoma elaborazione del concetto di "atto avente fdl".
La Corte ha ritenuto che possano costituire oggetto del giudizio di legittimità cost. anche i decreti legislativi di attuazione degli Statuti delle 5 regioni ad autonomia speciale.
La Corte ha escluso la sindacabilità dei regolamenti amministrativi, parlamentari e del regolamento da essa adottato.
Decreti legislativi: motivi del ricorso alle delegazioni
legislativaIl Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
L'istituto della delegazione legislativa è uno strumento del quale le camere spesso si servono quando alla volontà di disciplinare una determinata materia con norme di grado legislativo non corrisponde l'opportunità, la capacità o la volontà delle Camere di approvare la relativa legge.
Accanto a leggi di delega il cui contenuto riguarda esclusivamente la concretizzazione per il singolo caso delle norme di cui all'art. 76 Cost., nella prassi si riscontrano spesso "leggi di delega miste" in quanto prescriventi, oltre alle disposizioni che disciplinano la delega vera e propria, anche disposizioni di immediata applicazione riferite alla stessa o diversa materia rispetto a quella oggetto della delega.
Limiti generali delle leggi di delega legislativa
E' opinione diffusa escludere dalla possibilità di
Delega tutte quelle ipotesi caratterizzate dall'esistenza di un rapporto di controllo tra le Camere ed il Governo, quali la conversione in legge dei decreti-legge, l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dello Stato. Un particolare limite all'intervento tanto delle leggi di delega quanto dei decreti legislativi è stato stabilito dall'articolo 1 legge 27 luglio 2000, secondo il quale l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
Formazione dei decreti legislativi: I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 Cost. sono emanati dal presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti.
dalla legge di delegazione. L'emanazione deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione. Quando il termine eccede i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere alle sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalla commissioni permanenti nelle Camere. Esaminato il parere, il Governo esamina e ritrasmette alle commissioni epr il parere definitivo. Sindacato della Corte Cost. sull'eccesso di delega In un primo momento la Corte esaminò l'ammissibilità della questione in relazione alla propria competenza, poiché il decreto legislativo non contrastava in modo diretto con alcuna norma costituzionale ma soltanto con una legge ordinaria. La Corte affermò la propria competenza, precisando che la violazione di una norma costituzionale può avvenire sia in modo diretto che indiretto. In modo indiretto troviamo la fattispecie dell'"eccesso di delega legislativa", poiché ildecreto legislativo, violando i limiti contenuti nella legge di delega, viola indirettamente anche l'art. 76 Cost., che impone alla legge di delega di fissare determinati limiti e al decreto legislativo di rispettare quanto da essa stabilito. La legge di delegazione è pertanto qualificata come norma "interposta". Riguardo l'ammissibilità di un parere non soltanto obbligatorio ma anche vincolante da parte dei vari tipi di commissioni parlamentari, la Corte Cost. ha preso posizioni a riguardo: - Una prima tesi afferma ammissibile la previsione di un parere vincolante in vista di "uso ripetuto di delega". - Una seconda tesi è sempre favorevole al parere vincolante, ma ritiene il parere vincolante illegittimo quando fosse attribuito alla competenza di organi estranei alla funzione legislativa. - Una terza tesi, PREFERIBILE, ESCLUDE l'ammissibilità di pareri a carattere vincolante sulla base dei seguenti argomenti: perché sitrasferirebbe ad un organo non abilitato dalla Costituzione l'esercizio del potere legislativo, per di più mediante una nuova forma di legiferazione; perché vi sarebbe il rischio di un'elusione della riserva di legge di Assemblea.
La competenza della Corte sussiste anche nei confronti del decreto legislativo in caso di violazione dei limiti derivanti dal rispetto delle norme di grado costituzionale e dei limiti posti dalle leggi di delegazione.
Divieto di subdelegazione legislativa
Il fenomeno si verifica quando una norma del decreto legislativo delega a sua volta una parte della disciplina delegata ad un successivo decreto legislativo o ad un successivo regolamento amministrativo (subdelegazione parlamentare).
Limiti della subdelegazione parlamentare: la legge 400 anno 1988 ha stabilito che possono essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi - l'attuazione e integrazione delle leggi e decreti.
legislativi.In dottrina spesso si è parlato di delegh