Appunti di diritto costituzionale
Prof. Paolo Ridola
Libro di testo: Diritti fondamentali. Un’introduzione (P. Ridola)
1° lezione: 1 marzo ’10
I diritti fondamentali, per il prof, sono il cuore del diritto costituzionale. 2 moduli didattici: Schillaci, sulla libertà di coscienza e religione; Buratti, sulla libertà di associazione e i partiti politici.
Modulo Schillaci
Libertà di coscienza e laicità dello stato anche negli altri stati e a livello comunitario. Due aree tematiche: esposizione dei simboli religiosi in luoghi pubblici ed esposizione dei simboli religiosi sulla persona. (Orario di ricevimento Schillaci: giovedì dalle 9:00 alle 11:00).
Quella dei diritti dell’uomo (per ora chiamiamoli così) non è una categoria atemporale ma vive e si è sviluppata nella storia. Occorre avere sempre presenta il contesto storico. Questi diritti hanno avuto una lenta maturazione il cui periodo centrale è fra il XVII e il XVIII secolo, periodo che va sotto il nome di modernità. “I diritti sono il prodotto della modernità”.
Lo studio del diritto rinvia a visioni antropomorfe prevalentemente della cultura europea occidentale. È tra il XVII e il XVIII secolo che si collocano tre grandi rivoluzioni che hanno segnato lo sviluppo del costituzionalismo moderno: quella inglese, quella americana e quella francese. Ma ciò non vuol dire che prima non ci sia stato nulla. Abbiamo influenze dall’umanesimo e dal rinascimento (per esempio da parte di Macchiavelli) e prima ancora c’è la lunga elaborazione del pensiero cristiano e la riflessione del pensiero filosofico del mondo greco-romano.
Tutto ciò sfocia nelle tre rivoluzione e nella positivizzazione: Bill of Rights -> Bill of Rights del 1689 insieme alla Tollerations Acts. Con i Bill of Rights si aprono le costituzioni delle 13 colonie americane proclamatesi indipendenti. Questi stati non faranno subito un catalogo federale dei diritti (negli ordinamenti federali i diritti sono prima degli stati e poi si trasferiscono in modo sempre più incisivo allo stato federale), solo in seguito si ebbero i primi 11 emendamenti alla Costituzione Americana ai quali si aggiunsero, dopo la guerra civile: la clausola della eguale protezione di fronte alla legge e delle garanzie del processo. In Germania il processo federale è ancora più lento, bisognerà attendere la costituzione di Waimer per imbatterci in un catalogo generale dei diritti. La positivizzazione dei diritti non si svolge solo nello stato federale ma anche nelle sue articolazioni. Clausola di omogeneità costituzionale degli stati.
Problema del rapporto tra i diritti dello stato e le competenze regionali ampliate dopo la riforma del 2001. Non si può più sostenere che solo la legge statale possa dare sviluppo ai principi costituzionali ma anche quella regionale tramite clausole di omogeneità costituzionale (art 117 Cost, secondo comma lettera m). Inoltre non si può prescindere dalla struttura europea di protezione dei diritti => costruzione di un catalogo di diritti fondamentali dell’UE.
Processo di estensione dei diritti
Sviluppo del principio di democraticità. Diritti di partecipazione politica e diritti atti a superare squilibri e disuguaglianze di fatto all’interno della società. Diritti negativi (anche se il prof non condivide il termine) come diritti di difesa. Poi vi sono diritti sociali che si configurano come diritti a prestazioni positive da parte dei poteri pubblici.
Per quanto riguarda la storia costituzionale europea del XX secolo essa è il c.d. “volto luciferino della politica” (come dice il prof) da cui sono nati i totalitarismi e che dopo hanno fatto capire che non sempre lo stato è la dimensione adatta per tutelare i diritti e si è arrivati alle dichiarazioni universali dei diritti dell’uomo. Dopo la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1868 oggi i diritti sono tutelati da trattati internazionali o convenzioni regionali (per regionali intendendosi convenzioni che riguardano aree geografiche estese). Poi ci sono i diritti che derivano dalla partecipazione degli stati ad organizzazioni internazionali com’è il caso dell’Italia con l’Unione Europea.
Art 6 Trattato sull’UE dopo la riforma di Lisbona. La Carta dei Diritti è distinta dai trattati ma ha la stessa natura giuridica. Il cuore dell’art 6 è il richiamo a tradizioni comuni degli stati: ai principi comuni riconosciuti dagli stati civili. Tradizioni costituzionali che diventano diritto vivente.
I diritti sono stati legati a quella cultura di riferimento degli stati e a quei diritti che, proprio per le tradizioni, non erano tutelati dagli stati. I pericolo sono due: è davvero possibile individuare un patrimonio comune di diritti in Europa? Vi dev’essere un bilancio tra il ruolo degli stati. La dimensione della statualità ha avuto un ruolo importante. Toinberg: “Il legame fra la costituzione e lo stato non esiste più. C’è una costituzione globale che si muove su un terreno trans-nazionale e non più statale”. È una costituzione che si muove sul soft-law con i pregi e difetti di questo.
Da questo quadro risulta che i diritti sono stati terreno di idee e non possono essere studiati se non con una profonda riflessione sull’individuo e sull’uomo. Bisogna risalire ai classici della filosofia e della politica. Oggi c’è un diritto in vario modo vigente.
- Occorre sempre guardare indietro.
- Bisogna guardare alla Norme-Principio.
Caso giurisprudenziale
1905 Corte Suprema USA. Una legge di New York impone limiti all’orario di lavoro dei panettieri. La legge solleva delle polemiche che si basano sulla concezione secondo la quale il potere pubblico non può imporsi alla libertà negoziale. La legge viene quindi dichiarata incostituzionale con la famosa sentenza Locked. Un giudice della corte però si dissocia, il giudice Holmes, sostenendo che lo scopo della costituzione “è quello di tenere insieme persone dalle vedute diverse”.
Questa categoria di diritti dell’uomo non si sviluppa fuori dal tempo, come tutte le categorie del discorso giuridico e forse con una carica più forte, si tratta di una categoria che vive e si è sviluppata nella storia. Questa dimensione storica occorre tenerla presente nonostante la massima parte del corso sarà dedicata ad una sorta di commento dei principali articoli della Costituzione dedicati ai diritti. Questa categoria ha avuto una lenta maturazione, il cui periodo centrale si può collocare tra XVII e XVIII, nell’epoca di grandi rivolgimenti di pensiero, religione, economia, società, scienza che vanno comunemente sotto il nome di modernità.
Non occorre mai trascurare che lo studio dei diritti rinvia ad immagini dell’uomo, a visioni antropologiche profondamente differenti. Pretendere di spalmare una stessa immagine dell’uomo su culture, società, tradizioni molto differenti è non solo un’illusione ma un errore dal punto di vista scientifico. Si dovrà lasciare da parte, salvo alcuni riferimenti, il modo in cui il problema dei diritti si è posto in società nelle quali si è formata un’immagine dell’uomo profondamente diversa da quella europea occidentale. Dire che nel XVII-XVIII si compie una lenta maturazione del discorso sui diritti non vuol dire che prima non ci sia stato nulla, anzi in questa fase convergono suggestioni ed influenze che provengono da molto lontano, da umanesimo e rinascimento italiano. Ma occorre andare ancora più indietro, all’elaborazione del pensiero cristiano che in qualche modo si colloca in un momento di svolta della riflessione sulla libertà e sui diritti, recepisce alcuni elementi del pensiero filosofico classico ma li rielabora profondamente. Oltre evidentemente il mondo greco romano classico.
Questa lenta maturazione nella modernità sfocia nelle prime positivizzazioni. Bill of rights (quelli degli Stati Uniti non confluiscono subito a livello federale, in un primo momento compaiono a livello statale, come anche in Germania). Il discorso sulla positivizzazione non si svolge soltanto a livello dello stato centrale, ma ha coinvolto storicamente anche le articolazioni federali. Via via che lo stato federale ha assunto la fisionomia di una struttura unitaria i cataloghi dei diritti hanno avuto valore assorbente verso quelli degli stati interni.
Vedremo che un discorso sui diritti nell’ordinamento italiano non può oggi prescindere dalla dimensione europea di protezione dei diritti, sia quella riferibile alla convenzione europea dei diritti dell’uomo 1950 sia quella riferibile all’ordinamento dell’Unione Europea.
Con lo sviluppo del principio democratico si ha un imponente processo di estensione del catalogo dei diritti rispetto ai modelli ereditati dallo stato liberale, di tipo elitario. Si ha in due direzioni, diritti della partecipazione politica e diritti finalizzati a superare diseguaglianze di fatto presenti all’interno della società.
Protezione statale dei diritti all’interno di una protezione che trascende i confini degli Stati. La presa in carico della protezione dei diritti, anche da parte della comunità internazionale, non ha risolto il discorso sui diritti. Partendo dalle sfide dei movimenti degli anni 60 contro emarginazione sociale (femministe, omosessuali, ecologisti), fino ad i conflitti identitari che dominano lo scenario dei diritti nelle società multiculturali. La domanda è: rispetto a tutte queste sfide che provengono da società che sono sempre più complesse, rispetto a tutte queste nuove domande di libertà, la dimensione statale è ancora adeguata?
Fine 1° ora
La protezione dei diritti fondamentali si svolge oggi in un quadro caratterizzato da crescenti interdipendenze tra ordinamenti costituzionali degli Stati. Non è racchiusa entro i confini impenetrabili degli Stati. Convenzioni internazionali (alcune a carattere generale: ONU, altre a carattere settoriale), convenzioni e sistemi di protezione regionali (Convenzione europea diritti dell’uomo) che hanno tra l’altro dato vita a dei veri e propri ordinamenti istituzionali di tutela dei diritti dell’uomo, condizionamenti che derivano per il livello statale di protezione dalla partecipazione degli Stati ad organizzazioni sovranazionali (come nel nostro caso UE). Nozione di Stato costituzionale aperto.
Questo quadro apre una serie di problemi, anche se porta potenzialità come quelle che derivano dall’allentamento di questo cordone ombelicale che storicamente ha tenuto i diritti uniti alla dimensione della statualità. Ciò ha prodotto storicamente strumenti importantissimi di tutela dei diritti, tecniche di protezione dei diritti (come la riserva di legge), ma sul piano dei contenuti questo legame tra diritti e dimensione esclusiva della statualità ha prodotto anche esclusione sul terreno dei diritti, finendo per legare i diritti a quelle culture di riferimento dello stato nazionale.
I problemi sono fondamentalmente due. Il primo si ricollega alla domanda: è davvero possibile individuare un patrimonio comune di diritti in europa? Vi sono degli elementi che hanno caratterizzato un percorso costituzionale comune ma vi sono diversità profonde, come il contenuto dei diritti (sul terreno dei diritti sociali non ci sono percorsi comuni).
Il secondo problema. Il discorso sullo stato costituzionale aperto rinvia ad un bilancio sul ruolo giocato dagli stati nella tutela dei diritti, che non può essere risolto in modo radicale. La dimensione della statualità nella tutela dei diritti è stata per certi versi un fattore di esclusione, sacrificando domande di libertà, però sotto altri versi ha svolto un ruolo importante sul terreno dell’affinamento delle tecniche di garanzia, sul terreno che ha portato gli stati a farsi come garanti di una condizione di equilibrio tra le diverse componenti che convivono all’interno di una società. Non c’è dubbio che la dimensione della statualità rispetto ai diritti sia stata storicamente, molto spesso, al servizio della costruzione di egemonie sociali, ma il rischio non è meno forte nel momento in cui si immagina che aree estese possano essere governate da una costituzione che prescinde completamente dai confini degli stati e dalla dimensione della statualità. Il rischio può essere la formazione di potentissime egemonie globali, con tutti i pericoli di omologazione culturale, politica, sociale, contrastanti con un discorso sui diritti.
Metodo
Da questo quadro risulta che i diritti sono stati terreno di idee. Non possono essere studiati che avendo presente una conoscenza del pensiero filosofico e politico sulla libertà dell’uomo, rapporto tra individuo e comunità, comunità politicamente organizzata. Si deve quindi risalire ai grandi classici del pensiero filosofico e politico. I diritti sono stati poi terreno di scontri politici, soprattutto nell’epoca moderna. Oggi i diritti sono oggetto di un diritto in vario modo vigente. Ci occuperemo dei diritti come vigente nel nostro ordinamento. Ma porsi in questa prospettiva non significa dimenticarsi che i diritti sono stati oggetto di formazione di grandi idee. Lo studio dei diritti, anche circoscritto in un determinato ordinamento, va condotto con attenzione a questo profilo interdisciplinare.
I diritti come oggetto di diritto vigente
Si pone un problema, nascente dal fatto che il diritto costituzionale sui diritti è formato in gran parte sui principi, norme principio che sono dotate di una eccedenza di contenuto ontologico. Le norme costituzionali sui diritti sono norme principio, questo pone due ordini di problemi. Nelle democrazie pluraliste le costituzioni pongono principi orientati in modo diverso, spesso in conflitto. L’armonizzazione di tali principi è uno dei temi principali. Lavoreremo sui bilanciamenti in materia dei diritti.
Caso giurisprudenziale
1905, corte suprema federale USA. Una legge di New York aveva considerato il lavoro dei panettieri come particolarmente disagevole, imponendo limiti al loro orario di lavoro. Fu chiamata la corte a pronunciarsi sulla costituzionalità di questa legge. La costituzione degli USA garantisce in modo forte l’autonomia privata. Si disse che il potere pubblico non può sovrapporsi all’autonomia privata, imponendo un orario di lavoro. La corte dichiarò incostituzionale la legge. La sentenza sul caso Lockner ha una dissenting opinion (opinione dissenziente del giudice Holmes) che critica la decisione della maggioranza perché lo scopo di una costituzione non è quello di incorporare una determinata dottrina politica o economica, ma di tenere insieme in modo ragionevole persone dalle vedute diverse. Holmes rimase sconfitto, di lì a qualche anno la Corte suprema federale avrebbe accolto la dottrina del giudice Holmes, aprendo la strada all’idea dei bilanciamenti. Questa via è stata imposta dal pluralismo su cui si fondano le costituzioni.
2° lezione: 2 marzo ’10
Nei trattati internazionali c’è un richiamo espresso alle radici religiose degli stati. Due sentenze della Corte Costituzionale (la 348 e la 349 del 2007) affrontano il problema dell’efficacia della convenzione dei diritti dell’uomo e dell’efficacia nel diritto interno delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo. C’era la tendenza a disapplicare le norme interne contrastanti con l’interpretazione della convenzione.
Il tema dei diritti è stato al centro di grandi movimenti filosofici. I diritti non vivono isolati ma in un sistema di fortissime interdipendenze. Libertà pubbliche (traduzione dal francese “libertè publique”, oggi “drua fondamentaux” o dal tedesco “diritti pubblici soggettivi”). Queste definizioni hanno in comune il “pubblico” ossia la convinzione che ci sia una sfera di libertà del potere privato. Fondamentale è l’influenza della tradizione liberale e quindi degli aspetti tipici dello stato liberale. Questi diritti hanno un nucleo il cui scopo è quello di mettere al riparo la sfera di libertà privata dalla ingerenza dei poteri pubblici. L’Habeas Corpus ha un nucleo liberale molto forte che protegge l’individuo da arresti arbitrati (art 13 Cost). Libertà intesa come assenza di interventi arbitrari nella sfera privata da parte dei poteri pubblici. Questi diritti, con una nozione ampia, furono definiti diritti di difesa perché individuano un contenuto di diritti difeso da ingerenze.
L’idea che i diritti liberali siano azionabili nei confronti dei poteri pubblici si basa sull’idea liberale che vede tra pubblico e privato un insuperabile antagonismo, Schmitt parla di diritti dell’uomo contro lo stato. Da qui si arriva alla teoria dei diritti pubblici soggettivi ad opera della dottrina non più francese ma tedesca dell’800. Nella seconda metà del ‘700 c’è l’idea che i diritti pubblici fossero diritti riflessi e quel che resta della sfera di autonomia individuale. Poi vi fu l’innesto nei diritti pubblici dello stato di diritto e del principio di legalità. C’è quindi uno stato che agisce. La dottrina comincia a parlare di autolimitazione dello stato titolare di diritti e obblighi. Negli ultimi decenni del ‘900 c’è stata una lunga crescita di diritti pubblici. Questi diritti si traducono in una pretesa di azioni da parte del popolo. In particolare in Italia la teoria dei diritti pubblici soggettivi ha avuto grande influenza ma nei successivi sviluppi.
Altra locuzione è quella dei diritti fondamentali che ha origini risalenti e deriva da una ritorsione dell’idea di diritti del costituzionalismo. Bill of Rights della Virginia del 1776: “i diritti sono base e
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.