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Estratto del documento

RIDOLA:

Collocazione gerarchica della legge che dà esecuzione alla convenzione, o utilizzazione della convenzione

come canone di interpretazione delle norme costituzionali?

Secondo punto che emerge dalla relazione: il ruolo delle decisioni della corte europea dei diritti dell’uomo.

C’è un monopolio riconosciuto a questa nell’interpretazione della convenzione? Altro problema aperto.

Sullo sfondo la questione sulla portata del I Comma art.117.

Sentenze 348-349/2007 sarebbero la parola definitiva della corte europea, nell’applicabilità del diritto

CEDU nel nostro ordinamento. Queste decisioni rinnovano la giurisprudenza precedente. Dovute da un

fatto storico da metà anni 90 fino alle sentenze.

Nelle corti italiane i giudici avevano cominciato, in caso di antinomia tra norme nazionali e CEDU, a

disapplicare le norme nazionali ed applicare CEDU, sostenendo la sovraordinazione delle norme CEDU

rispetto a quelle nazionali.

Nel caso 348 il giudice rimettente si trova nella situazione in cui la parte ricorrente aveva preteso la

disapplicazione della normativa degli espropri e l’applicazione della norma del 1865 che sarebbe stata

conforme al diritto della CEDU. In questo caso non si avrebbe solo un problema di disapplicazione del

diritto vigente, ma di creazione di un nuovo diritto fondato non sulla volontà del legislatore ma sugli

obblighi internazionali assunti dal nostro paese.

La cassazione, presentando ricorso alla corte costituzionale, ritiene dipenda dal legislatore italiano

l’adeguamento alla convenzione, nonostante in medesima materia la decisione della corte fosse

proceduta da altre censure contro l’italia operata dalla corte di strasburgo. Si dimostra la cassazione ostile

20

alla tesi della diretta applicabilità del diritto cedu ed applicazione di una nuova norma in nome del diritto

della cedu.

La corte nega sia avvenuta una comunitarizzazione del diritto della CEDU, l’art.6 II comma maastricht

prevedeva le norme della cedu sarebbero diventati principi generali dell’ordinamento comunitario.

Tuttavia la cassazione nega che questo diventare principi costituirebbe una vera e propria trasformazione

della CEDU in una norma comunitaria (cita una sentenza corte giustizia comunità europee del 97 in cui

l’avvocatura generale dell’allora comunità europee sostiene che la corte di giustizia non è competente a

giudicare qualora tali norme fuoriescano dal campo di applicazione del diritto comuniario).

In materia di art.10 la cass. aveva negato potesse aver peso nel caso, sosteneva che questo riguarda solo

le norme consuetudinarie e non le norme pattizie. La parte ricorrente sosteneva la CEDU fosse

direttamente applicabile, per principio di sussidiarietà dell’art.35 Convenzione, che permette di ricorrere

alla CEDU in casi di inadempimento dello stato membro da parte dei cittadini. Inoltre vengono portate

dalla parte privata due risoluzioni 2000/2004 in cui il consiglio d’europa chiede diretta applicabilità delle

norme CEDU e sentenze della corte europea diritti dell’uomo nei diritti nazionali, per evitare che la corte

di strasburgo sia chiamata ad esprimersi su casi simili.

Altro argomento della parte privata è che la corte europea dei diritti dell’uomo può essere chiamata a

giudicare anche su violazioni dei diritti dell’uomo operate dalle autorità dei paesi membri. Per principio di

sussidiarietà le materie devono essere giudicabili anche dai singoli giudici nazionali. Il giudice nazionale

deve disapplicare la legge nazionale che ha permesso la violazione ed applicare la CEDU.

Altro problema. In precedenza la cass. aveva riconosciuto alle norme cedu una speciale resistenza

passiva, le eventuali leggi successive all’ordine di esecuzione nonostante dovrebbero avere sopravvento

su tale legge non l’hanno. Aveva argomentato che il giudice doveva disapplicare il diritto nazionale

posteriore a favore del diritto CEDU. Si profilerebbe una serie di norme cedu come self-executing nel

nostro ordinamento. La corte nega che ciò sia possibile, chiude alle richieste della parte privata.

Qualunque tentativo di assimilare diritto CEDU a quello dell’UE sarebbe improprio. Il contenuto dell’art.11

impone di uniformarsi nel proprio operato negli obblighi comunitari (di diretta efficacia) e obblighi

internazionali (di efficacia obbligatoria, tocca al legislatore adeguarsi a questi). Il giudice nazionale, una

volta chiamato a giudicare una situazione in cui lo stato è inadempiente nell’applicare cedu deve

rimettersi alla corte costituzionale.

RIDOLA:

due punti su cui riflettere.

1, questa posizione della corte nelle sentenze che ha sostanzialmente distinto i vincoli nascenti dalla cedu

da quelli nascenti dall’ordinamento comunitario. In base ad un argomento che è il seguente. Nella cedu si

è di fronte ad un trattato internazionale, nell’ordinamento comunitario di un sistema istituzionale con un

suo spessore di tipo organizzativo. Si raccomanda questo passaggio

2, ridola è stato critico di queste sentenze sotto diversi aspetti. Non dimentichiamo tuttavia la svolta che

rappresentano rispetto alla giurisprudenza che riteneva la cedu avesse rango di legge ordinaria, arrivare

alla soluzione che il contrasto tra legge interna e convenzione possa dar luogo ad una questione di

costituzionalità attraverso la mediazione della norma interposta è una svolta importante.

3, riferimento alla sussidiarietà giurisdizionale, un tentativo di ricostruire la vicenda alla luce di questo

principio, con una tracimazione di questo sul terreno del rapporto tra giurisdizioni. È un passaggio

interessante. 6 lezione: 16 marzo ’10: dalle 11:30 alle 13:30

Primo comma art 117 Cost.

Ci sono delle norme nella Convenzione Europea sui diritti dell’uomo che possono essere

recepite come norme consuetudinarie di diritto internazionale quindi non tramite una legge di

esecuzione del trattato ma tramite l’art 10 Cost che gli conferisce quindi il rango costituzionale,

o meglio: sottoposte alla Costituzione ma sopra la legge ordinaria (norme interposte). Un

esempio di norma interposta è la legge di delega dell’art 76 Cost.

Sentenza 28/2010 Corte Costituzionale, contiene un’apertura significativa.

Dottrina del margine di apprezzamento: quando la Corte Europea misura i livelli di tutela

degli stati deve tener conto dei margini dipendenti dalle tradizioni degli stati e ciò comporta

un’applicazione flessibile.

Le sentenze del 2007 sono state seguite da due sentenze del 2008 che dichiararono

incostituzionali delle norme interne contrastanti il CEDU tramite l’art 117 Cost ->

costituzionalismo multilivello: protezione dei diritti su più livelli (legge ordinaria, costituzione,

convenzione…).

Il vero problema è quello di un inasprirsi dei rapporti fra Corte Costituzionale e Corte Europea

dei Diritti dell’Uomo.

Inviolabilità dei diritti.

Art 2 Cost: “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”.

Altri articoli proclamano inviolabili alcuni diritti: artt 13, 14, 15, 24 … 21

I diritti sono inviolabili perché sono un pilastro dell’ordinamento costituzionale costituto.

L’inviolabilità è collegata anche al significato dei diritti anche per quanto riguarda il controllo di

costituzionalità delle leggi che ha una valenza oggettiva. In quanto inviolabili questi diritti sono

sottratti al procedimento di revisione dell’articolo 138 Cost.

Ma quali sono e quanti sono questi diritti inviolabili? L’articolo 2 Cost proclama diversi diritti

inviolabili ma la Costituzione riferisce l’inviolabilità solo ad alcuni. Bisognerebbe guardare la

scala di valori retrostanti ai diritti.

La conclusione a cui è arrivata la corte con le due sentenze cerca di mettere ordine in indirizzi precedenti

oscillanti. L’oscillazione aveva evidenziato 3 posizioni diverse. 1, quella più tradizionale e legata ad una

interpretazione di tipo formalistico del rango della convenzione europea diritti dell’uomo, resa esecutiva

con legge ordinaria nell’ordinamento interno, le norme hanno rango di legge ordinaria. Rispetto a leggi

successive opera i principi della successione delle leggi nel tempo.

2, sentenza rimasta sostanzialmente isolata del 93 che aveva tentato di costruire il rango della legge che

ha dato esecuzione alla convenzione europea dei diritti dell’uomo in modo diverso, come fonte atipica,

dotata quindi di una forza atipica rispetto quella delle altre leggi ordinarie.

3, terzo indirizzo al quale si era rifatta la giurisprudenza, risolvere il problema dei rapporti tra convenzione

e ordinamento interno, a livello interpretativo. È ciò che sostanzialmente ha fatto la corte costituzionale

quando prima delle sentenze del 2007 aveva interpretato il parametro costituzionale alla luce della

convenzione europea dei diritti dell’uomo e della giurisprudenza della CEDU. Ciò è accaduto per tutta

quella giurisprudenza che aveva anticipato la riforma dell’art.111 cost e l’introduzione dei principi del

giusto processo.

Per ridola si poteva arrivare alle stesse conclusioni della corte con motivazione diversa. Mentre per chi è

in dissenso dalla linea argomentativa della corte costituzionale, questa giurisprudenza precedente segna

un itinerario molto fruttuoso per risolvere il rapporto tra ordinamento interno e convenzione. Non a caso

questa strada è stata seguita in un contesto che pur da un punto di vista formale è molto simile a quello

italiano. Nell’ordinamento tedesco la convenzione europea ha il rango della legge interna che l’ha

recepita, ma la giurisprudenza della corte costituzionale tedesca ha preferito muoversi su una linea

diversa, l’armonizzazione in via interpretativa.

Parola ai relatori

Rapporti tra cedu e cost, mediante sentenze 2007 si è visto come si sia allegato a tali disposizioni rango

costituzionale, prima era rango di legge ordinario.

Ci sono singole disposizioni che possono essere recepite come norme di diritto internazionale generale, es

art.3 cedu divieto di tortura. Tale tipo di divieto ha contenuto coincidente con norme consuetudinarie,

l’adattamento quindi avviene mediante art.10 I comma.

Tuttavia apparte questi singoli casi, queste norme godono di particolare restistenza passiva alla

legislazione successiva, considerate come norme subordinate dalla costituzione ma a metà strada tra

essa e la legge ordinaria. Vengono considerate norme interposte, tutte le leggi confliggenti con tale tipo di

disposizione dovrebbero essere dichiarate incostituzionali.

Ma quando si parla di contrasto tra convenzione e costituzione si deve considerare che si fa riferimento a

supposizioni teoriche, tutti i diritti riconosciuti dalla convenzione hanno analogo riconoscimento nella

costituzione. La cedu cerca di dare tutela minima a tutti gl

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A.A. 2012-2013
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anacleto21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Ridola Paolo.