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L'autonomia delle regioni ordinarie

L'autonomia delle regioni ordinarie viene vista secondo 4 prospettive, le quali concorrono a definire il livello di autonomia delle regioni ordinarie, ad ognuna corrispondono norme costituzionali:

Autonomia politica (art 123)

- Contenuto e procedimento dello statuto regionale, fonte con cui si esprime l'autonomia politica della regione. - Lo statuto si configura come una legge regionale (statuto regioni speciali è una legge statale). - L'articolo afferma: a. Libera formazione del governo regionale (rapporto tra organi regionali che esercitino il potere): generalmente però tutte usano una elezione diretta del presidente della regione e del consiglio regionale + premio di maggioranza. b. Libera organizzazione e funzionamento. c. La regione può esercitare un iniziativa legislativa, il referendum, la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi. d. Lo statuto è subordinato alla Costituzione. La forma di

Governo regionale:

  1. Giunta regionale: formata dal presidente e dagli assessori (= Consiglio dei Ministri)

  2. Presidente della regione: rappresenta la regione. Funzioni di governo e rappresentanza

  3. Consiglio regionale: rappresenta i cittadini regionali. Funzione legislativa monocamerale

  4. Consiglio delle autonomie locali: potere consultivo. Risieduto dai sindaci delle città regionali

Procedura statuaria, volta all'approvazione dello statuto:

  1. Fase iniziativa: Può essere proposta o modificato dal Consiglio regionale

  2. Fase di approvazione:

    • È necessaria una doppia deliberazione del consiglio regionale entro 2 mesi
    • Maggioranza assoluta
  3. Pubblicazione:

    • In 30gg il governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla corte costituzionale. (se esito positivo entra in vigore e viene pubblicata)
    • In 3 mesi 1/5 degli elettori o dei consiglieri regionali possono chiedere un referendum. (se esito positivo entra in vigore e viene pubblicata)

Autonomia legislativa (art 117)

Questa norma riguarda sia le regioni sia lo Stato (non si dovrebbe trovare in questi articoli ma in quelli di riferimento di entrambi).

Parifica il legislatore statale e quello regionale (stesso potere legislativo).

Individua 3 limiti generali (che di base dovrebbero già essere chiariti):

  1. Limite costituzionale (è limitato dalla costituzione dato che è sub costituzionale).
  2. Limite dell'ordinamento comunitario (bisogna conformarsi alle norme internazionali).
  3. Limite degli obblighi internazionali.
  4. Limite territoriale delle regioni (implicito).

Ripartizione materiale della potestà legislativa:

Stato Regione
Esclusiva (può intervenire solo lo stato): ha competenza solo nelle materie previste dall'art 117 c 2. Concorrente (possono intervenire sia lo stato che le regioni): ha competenza generale (art 117 c 3) (immigrazione, mercati finanziari + determina i livelli dei diritti civili e sociali)

Definisce i principi fondamentali. StatoResiduale nelle materie non presenti nel comma 2 e 3. La potestà legislativa in materie non espressespetta alle regioni.

Autonomia amministrativa (art 118)- Vengono chiamati tutti gli enti componenti della repubblica (Province, Metropoli, regioni estato)- L’autonomia amministrativa generale viene definita a livello dei Comuni.- Salvo che per esercizio unitario (se tt i comuni possono svolgerla) possa essere spostatal’amministrazione in capo alle province, metropoli, regioni o Stato.- L’allocazione è una decisione dello Stato o delle Regioni, in base a 3 principi:

  1. Principio di sussidiarietà: vicino al cittadino.
  2. Principio di adeguatezza: in base all’ente più adeguato.
  3. Principio di differenziazione: può essere allocata a diversi enti.

Es. smaltimento dei rifiuti, viene realizzato dai comuni, ma se questi sono troppo piccoli lodovranno affidare alle province.

se le province non sono in grado lo affidano alle regioni e così via.- La potestà regolamentare spetta allo stato nelle materie di competenza legislativa esclusiva.(art 117 c 2)- La potestà regolamentare spetta alle regioni nelle materie di competenza concorrente e residuale (esercitata dalla giunta o dal consiglio regionale)- La potestà regolamentare spetta ai Comuni e Province in ordine all'organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Autonomia finanziaria (art 119)- Attualmente questo articolo non viene più effettivamente attuato: per i tributi è necessaria comunque una legge, quindi l'entrata non è libera.- Principio di autonomia di entrata (tributi e possibilità di compartecipare al gettito di tributi erariali) e di spesa (libera scelta di come utilizzare le risorse disponibili) per Comuni, Province, Metropolitane e Regioni nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

tributaria.- Riserva di legge per l'istituzione di un fondo perequativo:
a. Destinato ai territori con minor capacità fiscale.
b. Devono finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

L'ultimo comma afferma che i comuni possano creare un indebitamento

Lezione 17: L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Titolo 4 Sezione 1: Art 101-110

Riguarda le norme che regolano la Magistratura (La magistratura è un ordine, non un potere)

La magistratura esercita la funzione giurisdizionale, attività pubblica statuale di individuazione, interpretazione, applicazione della legge. Art 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

- Principio di sovranità popolare: La giustizia è amministrata dal popolo.

- I giudici sono autonomi (facoltà di autogoverno) e indipendenti (non soggetta ad altri), soggetti solo alla legge:

a. Indipendenza esterna: riferita ad ogni altro potere, come quello politico (es.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme (cfr. art. 108) sull'ordinamento giudiziario (cfr. art. 25 c.1). Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

giurisdizioni già previste in costituzione, o già presenti prima della costituzione)

  1. Creare giudici straordinari
  2. Creare giudici speciali: istituiti dopo un accaduto, devono giudicare un fatto già accaduto.

Altri tipi di giurisdizioni straordinarie sono (art. 103), erano preesistenti alla creazione della costituzione, per cui non sono stati rimossi:

  • Amministrativa: legislativa (giurisdizione per materia) si occupano di questioni materiali
  • Contabile: conti (giurisdizione per materia)
  • Tributaria: imposte (giurisdizione per materia)
  • Militare: forze dell'ordine (si occupa di questioni di competenza personale, soggetti militari)

Possono essere istituite sezioni specializzate, che si occupano di specifiche questioni (hanno maggiore competenza) (es. per minorenni, brevetti)

Prevedono:

  • Una maggiore specializzazione tecnico-materiale
  • Integrazione con esperti tecnici

La magistratura ordinaria:

Organi giudicanti: risolvono le controversie in ambito civile ed in ambito

penale (Giudici)

Funzioni:

  • Giurisdizione civile: concerne i rapporti di diritto privato e a tutela di interessi privati.
    1. Organi giudicanti civili di 1° grado: Giudice di pace e tribunale
    2. Organi giudicanti civili di 2° grado: Corte d'appello
  • Giurisdizione penale: ha per oggetto il reato, le pene e le misure di sicurezza.
    1. Organi giudicanti penali di 1° grado: Giudice di pace e tribunale, Corte d'assise.
    2. Organi giudicanti civili di 2° grado: Corte d'appello, Corte d'assise d'appello.

Organi requirenti: esercizio delle funzioni proprie dei Pubblici Ministeri (PM) (non risolvono le controversie): Rappresentano lo stato, difende l'interesse pubblico.

Funzioni:

  • Processo civile a tutela dell'interesse pubblico.
  • Processo penale esercita l'azione penale.

L'accesso alla magistratura:

  • Cittadinanza
  • Inesistenza di cause interdittive
  • (tutela cautelare che limita il potere della persona ma non la sua libertà di
  • Laurea in giurisprudenza e la frequenza di scuole di specializzazione. Accesso per concorso pubblico (eccezione per giudice di pace, giudici onorari e consiglieri di cassazione) Indipendenza di giudizio. Principio dell'inamovibilità e corrispondente divieto di trasferimento automatico (art 107): non possono essere sollevati dal proprio incarico Progressione automatica delle carriere dal punto di vista retributivo, previa valutazione dell'operato del giudice. (legge 111): possibilità di un aumento dello stipendio, e miglioramento del proprio status di giudice. La polizia giudiziaria (corpi di pubblica sicurezza) dipende dall'Autorità giudiziaria (ufficio del procuratore o sostituti) (art 109) Consiglio superiore della magistratura: Organo costituzionale a cui è affidata la funzione di garanzia dell'indipendenza esterna della magistratura ordinaria. Durata di 4 anni Presieduta

    Dal Presidente della Repubblica (art 87 e 104)

    • Il consiglio elegge il vicepresidente, il quale ne dirige gli effettivi lavori.

    Composizione mista: 27 membri

    • 3 di Diritto: PDR, Procuratore generale della corte di Cassazione (organo requirente) primo presidente della corte di cassazione (organo giudicante).
    • 16 membri eletti da magistrati ordinari (TOGATI)
    • 8 membri eletti dal parlamento in seduta comune (NON TOGATI)

    (Elezione: è richiesta la maggioranza 3/5 dei componenti per le prime 3 votazioni e la maggioranza dei 3/5 dei votanti nelle successive)

    Funzioni:

    • Assunzioni, assegnazioni e ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati
    • Nomina e revoca dei magistrati onorari
    • Nomina onoraria in Cassazione
    • Valutazioni di professionalità
    • Concessione di sussidi
    • Proposte su m
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
38 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Elisapella di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Orofino Marco.