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La funzione di controllo del Parlamento sul Governo

• DA NON CONFONDERE CON L'ORDINE DEL GIORNO IN AMBITO DI PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI – approvato in ambito di procedimento legislativo – atto che impegna il Governo ad adottare un determinato indirizzo in futuro sulla materia oggetto della legge in discussione. SOLO GLI STRUMENTI DEL RAPPORTO FIDUCIARIO HANNO CONSEGUENZE EFFETTIVE rispetto alla sorte del Governo. Di conseguenza mozione, risoluzione ed ordine del giorno non hanno effetti vincolanti nei confronti del Governo.

LA FUNZIONE DI CONTROLLO

Il Parlamento esercita una funzione di controllo sul Governo, al fine di verificarne l'operato • e conoscerne gli intendimenti.

La funzione di controllo viene operata da:

forze di maggioranza:

  • queste verificano se l'azione esecutiva del Governo corrisponde al programma sul quale il governo ha ricevuto la fiducia del Parlamento.
  • queste forze generalmente dimostrano la bontà del governo

forze di opposizione:

  • utilizzano gli strumenti di controllo

Al fine di rilevare come il governo abbia affrontato questioni di interesse generale, con l'evidente scopo di segnalarne l'inadeguatezza.

Interrogazione ed interpellanza sono gli strumenti usati dal Parlamento per effettuare il controllo:

Interrogazione:

  • Con una domanda, il parlamentare può chiedere al Governo, in forma scritta o orale, informazioni o spiegazioni in merito ai provvedimenti che il Governo ha adottato o intende adottare.
  • Il governo può rispondere per iscritto o oralmente, in aula o in commissione.

Con le riforme regolamentari di camera e senato del 1983 e 1988 si è introdotta l'interrogazione a risposta immediata:

  • Contraddittorio che si svolge una volta a settimana.
  • Circa argomenti di rilievo generale connotati d'urgenza o particolare attualità politica.
  • Avviene in tempi molto serrati.
  • Viene trasmesso in diretta televisiva.

Interpellanza:

  • Uno o più parlamentari possono richiedere al Governo di intervenire su una determinata questione.
  • Il Governo è tenuto a rispondere entro un termine stabilito.

chiedono al Governo le ragioni che lo hanno portato o lo porteranno ad agire in una determinata maniera circa un singolo fatto o una specifica situazione.– Differenze con l'interrogazione :

  1. oggetto noto
  2. strumentale a rendere pubbliche le ragioni delle azioni del Governo → per questo si svolgono in Assemblea, in ragione della loro rilevanza politica.

Procedura :

  1. presentazione dell'interpellanza
  2. svolgimento in aula del parlamentare
  3. risposta del governo
  4. replica eventuale del parlamentare e presentazione di una mozione circa una linea politica diversa da quella governativa.

A causa del contesto in cui viviamo, questi istituti trovano rara applicazione, cono diventati mere ritualità.

GLI STRUMENTI CONOSCIUTIVI DEL PARLAMENTO

Il Parlamento non è dotato di una vera e propria funzione conoscitiva, ma possiede alcuni strumenti che permettono di acquistare informazioni, non a mero scopo conoscitivo ma sempre strumentale all'esercizio

delle altre funzioni descritte.

  • Sono strumenti conoscitivi: interrogazioni ed interpellanze → strumenti con cui il parlamento effettua un controllo del governo
  • commissioni di inchiesta
  • svolte su qualsiasi materia

strumentali a diverse funzioni:

  • controllo su governo e altri poteri statali
  • legislativa, nel caso in cui le informazioni raccolte diano spunto per regolamentare l'oggetto argomento dell'inchiesta.

Commissioni d'inchiesta monocamerali = con la delibera della singola Camera

Commissioni d'inchiesta bicamerali = con la delibera delle due Camere, ma devono essere previste dalla legge

Obbiettivi della commissione d'inchiesta:

  • acquistare informazioni
  • suggerire possibili interventi alle Camere
  • rilevare responsabilità politiche

L'attività della Commissione si conclude con una relazione (che può essere una relazione di minoranza)

Rapporti tra commissioni d'inchiesta e autorità

giudiziaria: le finalità e l'esito delle due attività sono diversi:

Commissione parlamentare: accerta fatti dai quali potrebbero desumersi responsabilità di tipo politico (relazione)

autorità giudiziaria: accerta le responsabilità giuridiche individuali (sentenza)

Audizioni e indagini conoscitive:

  • indagini conoscitive → con le quali le commissioni possono ottenere informazioni da tutti i cittadini esperti circa l'oggetto dell'indagine in questione previa intesa con il Presidente d'Assemblea
  • audizioni → da svolgere con ministri e funzionari della pubblica amministrazione

CAPITOLO VII
IL GOVERNO

SEZ. I – LA FORMAZIONE DEL GOVERNO

1. Introduzione

La Costituzione detta poche regole sul Governo:

la disciplina si ritrova in soli 5 articoli, dal 92 al 96 Cost., contenuti nel titolo III della parte II del testo Costituzionale.

La ricostruzione dei poteri, l'organizzazione e il funzionamento del Governo

richiedono lo studio della prassi: convenzioni e consuetudini costituzionali e leggi e norme che succedono queste. Art 95, comma 3 Cost., legge che prevede: - la determinazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio - l'individuazione del numero, attribuzioni e organizzazione dei Ministri. In virtù dell'art 95, il Governo è l'organo costituzionale che: - determina l'indirizzo politico del Paese - detiene la titolarità di alcune funzioni amministrative - è dotato di poteri normativi = decreto-legge, decreto legislativo e regolamenti. 2. La disciplina costituzionale e la prassi Art. 92 Cost.: (Comma I) Governo della Repubblica = Consiglio dei Ministri = Presidente della Repubblica (Giuseppe Conte) + Ministri (Comma II) Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di quest'ultimo, i ministri. Il Presidente della Repubblica esercitaIl tuo compito è formattare il testo fornito utilizzando tag html. ATTENZIONE: non modificare il testo in altro modo, NON aggiungere commenti, NON utilizzare tag h1; Il potere di nomina del Governo, dopo le elezioni per la formazione delle Camere. "Crisi di Governo" = il Governo presenta le dimissioni prima del termine della legislatura. • → il PdR nomina un nuovo Governo anche durante il corso della legislatura. In questi casi, prima di nominare il Presidente del Consiglio, il PdR deve eseguire una serie di attività consolidate nella prassi → consuetudine costituzionale. Il procedimento si articola in diversi momenti: I) CONSULTAZIONI: il PdR svolge delle consultazioni per comprendere il quadro generale della situazione politica e individuare il soggetto più adatto e capace a formare un Governo in grado di ottenere una maggioranza parlamentare. La scelta delle persone da consultare è rimessa alla discrezionalità del Presidente, in particolare molto utili sono le indicazioni di partiti e gruppi parlamentari. (verificare lo stato dei fatti) II) ricorso al MANDATO ESPLORATIVO: strumento di cui si avvale ilPdR e che permette di approfondire lo stato dei fatti politici, qualora le consultazioni non siano stati efficaci al loro scopo. Il Presidente affida il mandato ad una personalità super partes (solitamente uno dei due presidenti delle camere) cui il compito è quello di individuare un soggetto adatto a formare un governo, attraverso ulteriori colloqui. Talvolta il Presidente ha circoscritto la portata del mandato al fine di individuare una particolare maggioranza o un limitato programma di governo. (si tratta di una fase eventuale e non necessaria) III) :PRE – INCARICO il Presidente incarica colui che ipotizza adatto a formare e guidare un Governo. Di conseguenza, l'eletto comprenderà se sarà veramente in grado di fare ciò e coagulare una maggioranza. La scelta tra mandato e pre – incarico è a discrezionalità del PdR, basato sulla situazione politica del momento. La ' del procedimento :FLESSIBILITA Il procedimento diindividuazione del soggetto (nascita di un governo) è un procedimento molto flessibile. Infatti il presidente può: - decidere di tentare più strade - concedere molto tempo alle forze politiche per individuare un soggetto - Al termine del procedimento di ricerca e selezione: - se il soggetto NON viene individuato → scioglimento delle Camere (da parte del PdR) - se il soggetto viene individuato → conferimento dell'incarico di formazione del Governo (dal PdR) Ma prima di procedere all'incarico, è necessario avere la certezza che l'incaricato possa disporre della maggioranza parlamentare e della fiducia iniziale tra parlamento e governo. Il conferimento della carica è orale (dal 1958). L'eletto accetta l'incarico, per consuetudine, con "riserva": il premier incaricato svolge una serie di consultazioni tra le forze politiche in parlamento. Dopo ciò, il premier si presenta al Quirinale per

sciogliere la riserva:

positivamente, se riesce ad aggregare un consenso attorno ad un programma e ad una lista dei ministri da proporre al PdR, con l'aspettativa di ricevere fiducia dal Parlamento

negativamente, se tutto ciò non accade

V) LA NOMINA DEI MINISTRI

se la riserva viene sciolta positivamente dall'incaricato, il PDR nomina con decreto il Presidente del Consiglio e i ministri, da quest'ultimo proposti (art 92, comma 2, cost).

La proposta dei singoli ministri spetta al Presidente del Consiglio, mentre la scelta delle singole personalità può essere condizionata dalla volontà dei partiti, decisivi alla concessione di fiducia.

VI) Il GIURAMENTO

Art 93 cost, il Presidente del Consiglio e i ministri devono prestare giuramento nelle mani del PDR.

Solo dopo, la fase di formazione del Governo può dirsi conclusa.

Il Governo che non ha ancora ricevuto la fiducia è detentore di soli poteri di ordinaria amministrazione, sebbene sia

difficile individuare quali siano.

VII) La FIDUCIA INIZIALE

Art 94, comma 3 cost

Il Governo deve presentarsi alla Camere per ottenere la mozione di fiducia entro 10 giornidalla sua formazione.

La mozione viene votata separatamente dalle Camere a seguito del discorsoprogrammatico del Presidente del Consiglio ad entrambe.

Art 94, comma 5 cost

la mozione di sfiducia deve essere approvata da almeno 1/10 dei componenti della Camera enon può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

3. Il ruolo del Presidente della Repubblica

L'elasticità del procedimento di formazione

Il procedimento di formazione del Governo (nomina, da parte del PDR, del Presidente del Consiglioe dei Mini

Dettagli
A.A. 2019-2020
161 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Martina_Marzorati di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof D'Amico Marilisa.