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Struttura del Parlamento e Presidente della Repubblica

Titolo 2 parte 1 della costituzione:

Storia:

I parlamenti si sono presentati in maniera diversa a seconda del periodo storico e dei governi in atto. Ci sono tre tipi principali:

  1. Monocamerale: formati da un'unica assemblea
  2. Bicamerale: formati da due assemblee (come in Italia: Camera dei deputati e Senato)
  3. Pluricamerale: formato da una pluralità di camere (eccezione nella storia)

In Italia c'era la rappresentanza a Stati, tri-camerale: stato del clero, borghesia e nobiltà.

I parlamenti nascono in Inghilterra in forma bicamerale, originata da un'alleanza tra l'alto clero e l'alta nobiltà. In Inghilterra il clero e la nobiltà si uniscono nella Camera dei Lord, mentre la borghesia è rappresentata nella Camera dei Commons.

Il monocameralismo si afferma con la rivoluzione francese, concepito sulla base che la nazione non può essere rappresentata da due camere diverse, perché la divisione delle due camere è contronatura.

Tornano ad...

essere bicamerali con la restaurazione (900), con il ritorno della nobiltà, che si organizzata in Camera Alta e all'opposto c'erano ancora i rivoluzionari organizzati nella Camera Bassa. Scelta bicamerale in Italia: I comunisti volevano un parlamento monocamerale perché: 1. Volevano cambiare la società, e avere 2 camere poteva limitare questo processo. 2. Razionalismo: contrasta con il loro pensiero per cui è contronatura avere due camere. La democrazia cristiana voleva il sistema bicamerale, o per gli interessi o la diversificazione delle 2 comunità regionali. I 2 trovano un compromesso per cui nasce un sistema bicamerale ma si costruiscono 2 camere con pari poteri (bicameralismo perfetto). La forma bicamerale assume nuove funzioni: 1. Articolazione diversa della rappresentanza delle 2 camere. Es. modificando l'elettorato attivo (al senato avviene in un modo mentre alla camera avviene in un altro) 2. La seconda camera diventa una camera di

compensazione della decisione politica (hanno funzioni specifiche es. legislative)

3. La seconda camera rappresenta le comunità locali (Stati federali)

4. La seconda camera rappresenta gli interessi costituiti (le classi produttive sono rappresentate da gruppi specifici)

Forme di Bicameralismo:

Bi perfetto: le 2 camere hanno pari poteri

Bi imperfetto: le 2 camere hanno poteri diversi.

Bi più che perfetto: le 2 camere hanno pari poteri e uguale composizione. (Rallenta maggiormente il processo decisionale).

Oggi è ritenuto un disvalore, ma spesso funge utile quando ci sono decisioni importanti da prendere, il nostro sistema velocizzato sta ampliando il bi perfetto. Media la necessità decisionale e la scelta giusta da prendere rallentando il processo.

Nel sistema italiano bicamerale perfetto, entrambe le camere possono modificare il testo legislativo e per far entrare la legge in vigore è necessario che entrambe le camere deliberino il testo legislativo in egual modo.

Articolo 57: Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il Senato è eletto su base regionale: obbliga che ci sia un collegamento tra il Senato e la circoscrizione regionale (il sistema può essere uninominale o plurinominale). Ma la suddivisione in Senato del territorio, deve essere compatibile alla organizzazione regionale (se faccio i collegi devo farli all'interno della

regione). - Diversa età prescrittiva tanto per l’elettorato attivo e passivo (art 48,56, 58) - Il senato è composto da 315 senatori elettivi (diventerà 200) + un n variabile di Senatori a vita.(differenza numerica con la camera+ nella camera sono tt elettivi) - La maggioranza in Senato varia in base a quanti sono i senatori a vita.

Legislatura:Per legislatura si intende la durata in carica delle Camere, prevista per 5 anni, salvo scioglimentoanticipato. (Un tempo la Camera durava 6 anni e il Senato 5 anni, adesso entrambe di 5 anni)La legislatura può essere prorogata solo ed esclusivamente in caso di guerra (Art. 60, IstitutoProrogati). (Anche in caso della pandemia non sarebbe stato possibile prorogarle)Le Camere, se sciolte anticipariamente, rimangono in carica per gli affari urgenti: es. conversione diun decreto legge.Lo scioglimento anticipato della Legislatura è disposto dal PDR nel caso in cui sia impossibileformare un governo che goda

della fiducia delle Camere.

In seguito della creazione delle 2 Camere: (si articolano di consuetudini, ossia norme non scritte che si sono stabilizzate nel tempo.)

Ogni Camera elegge il proprio Presidente, il quale rappresenterà la camera e dirigerà lo svolgimento dei lavori parlamentari.

Viene eletto a maggioranza assoluta o con la maggioranza dei 2/3-2/5.-- Non partecipa alle votazioni successive, per non influenzare l'assemblea.

Ogni Camera elegge un gruppo di parlamentari che si occupino dell'Ufficio di Presidenza, ossia che assistono il Presidente nella sua attività.

Eletto in modo tale da rappresentare tutte le forze parlamentari.

Le camere si articolano di Gruppi Parlamentari: Proiezione dei partiti all'interno delle due assemblee.

Gli eletti di ciascun partito confluiscono all'interno delle camere. (Lega, Democratici, Forza Italia)

La grandezza del parlamento dipende dalla consistenza dei gruppi parlamentari.

L'iscrizione al

gruppo parlamentare è obbligatoria.- Devono essere composti da un minimo di 20 deputati per la camera e 10 senatori per il senato.Chi non si iscrive a un gruppo parlamentare viene inserito nel gruppo misto:- Svolgono attività di segreteria e ripartizione delle attività parlamentare (non hanno influenza sul voto, perché ognuno vota a scelta dato che fanno tutti parte di partiti diversi)- Quando si sciolgono i gruppi parlamentari si confluisce nel gruppo misto.

Funzioni parlamentari:

Il loro ruolo si svolge principalmente nelle Commissioni Parlamentari: organismi che svolgono l'attività preparatoria per le decisioni che verranno sottoposte all'Aula.

  • Composte in proporzione ai gruppi parlamentari.
  • Presiedute da un Presidente.
  • Costituite sulla base dei regolamenti parlamentari per materia.
  • Monocamerali o Bicamerali (=in caso abbiano membri derivanti da entrambe le camere).
  • Permanenti o Non permanenti (durano x tutta la legislatura).

(trattano argomenti specifici) - 14 alla camera dei deputati e 14 al senato (corrispondenza tra il ministro del governo e commissione parlamentare)

In aula si decide su tutte le materie, per cui c'è un sogg. Specifico x ogni partito che si occupa dello studio che verrà presentato e dice ai deputati come votare; mentre in commissione si decidono solo 1 o 2 materie specifiche per cui il singolo deputato deve voler presentare.

Le Commissioni Bicamerali sono composte di pari numero:

  • Commissione delle questioni Regionali (prevista x costituzione)
  • Commissione di Vigilanza dei servizi radiotelevisivi (rai)
  • Comitato per i Servizi di Informazione e di Sicurezza e per il Segreto di Stato. (ruolo del presidente del consiglio o del segretario del consiglio)

Commissioni di Inchiesta: (ex art. 74)

  • Non sono permanenti
  • Possono essere bicamerali o monocamerali
  • Vengono istituite al fine di indagare su una questione specifica da approfondire.
  • Hanno gli stessi poteri

dell'attività giudiziaria (possono interrogare le persone come la polizia).- Spesso Utilizzate x combattere la magistratura o affossare l'opposizione (metodo sbagliato).

Giunte parlamentari

  • Realizzate in proporzione ai gruppi
  • Monocamerali
  • Permanenti
  • Svolgono una funzione di controllo sul corretto svolgimento delle camere.
  • 3 alla Camera (Giunta per il regolamento; per le autorizzazioni; delle elezioni) e 2 al Senato (Giunta regolamento; elezioni e immunità parlamentari)

Parlamento in seduta comune: quando le 2 camere si uniscono congiuntamente in aula.

Possono riunirsi congiuntamente solo in casi espressamente previsti in Costituzione. (Per evitare che il bicameralismo diventasse un monocameralismo) questo può avvenire solo per:

  1. Elezione del PDR (integrati dai Rappresentanti Regionali) ed il suo giuramento.
  2. Elezione dei giudici costituzionali.
  3. Elezione dei membri del Consiglio Superiore.
  4. La messa in stato d'accusa del presidente.

La Costituzione italiana prevede che il Parlamento sia composto da due camere: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Il Parlamento ha il compito di rappresentare il popolo italiano e di esercitare le funzioni legislative.

Il Parlamento può essere convocato in seduta comune nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione. Tuttavia, la seduta comune non costituisce una terza camera, ma funge da collegio elettorale o collegio giudicante.

La seduta comune del Parlamento è presieduta dal Presidente della Camera dei Deputati, che adotta il Regolamento previsto dalla Camera. La scelta di riunirsi nella Camera dei Deputati è motivata dal fatto che è la camera più grande. Inoltre, il Presidente del Senato deve sostituire il Presidente della Repubblica in caso di impedimento nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Parlamento svolge le sue funzioni attraverso la discussione, l'esame delle proposte e il voto. Le modalità di votazione possono essere il scrutinio palese, in cui è riconoscibile il voto dei deputati, o il scrutinio segreto, in cui non c'è corrispondenza tra il parlamentare e il voto espresso. Il voto segreto viene utilizzato solo in casi particolari, come il voto del Presidente della Repubblica o quando è necessaria una maggioranza parlamentare. In questo modo, si garantisce una maggiore libertà di voto.

È importante sottolineare che i parlamentari hanno la libertà di esprimere il proprio voto in base alle proprie convinzioni, anche se divergenti dall'indirizzo del partito di appartenenza.

del gruppo. Meccanismo di espressione del voto: 1. Per votazione elettronica. (principalmente in aula) 2. Per appello nominale (quando si vuole un'espressiva riconoscibilità del parlamentare se è palese, mentre se è segreto è solo una modalità organizzativa dell'espressione del voto) 3. Per alzata di mano (principalmente in commissione) Modalità di deliberazione: modi in cui il voto viene espresso. - Avviene attraverso un quorum strutturale (o numero legale): se manca il numero legale la votazione è sospesa e la seduta riconvocata. (È presupposto che ci sia a meno che non se ne richieda il controllo). Il numero legale è una strategia di ostruzionismo: rallenta il lavoro dei parlamentari (se non voglio che passi una legge faccio uscire i parlamentari dall'aula). - Il quorum funzionale varia a seconda del tipo di maggioranza richiesta dalla costituzione.
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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Elisapella di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Orofino Marco.
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