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Materiali tesi al "Cesare Alfieri" con C.F.

Testi costituzionali stranieri tradotti in italiano

  • Costituzione federale degli Stati Uniti (1787)
  • Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca (1949)
  • Costituzione della Repubblica francese (1958)
  • Costituzione del Regno di Svezia (1975)
  • Costituzione del Regno di Spagna (1978)
  • Costituzione federale svizzera (2000)

Documenti costituzionali Italia

La Costituzione di Finlandia (2000)

La Costituzione del Sudafrica (1996)

Testi costituzionali stranieri tradotti in italiano (aggiornati al luglio 2003)

“Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una Costituzione”

Art. 16 della Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789

Istruzioni per l'uso

Ai fini di uno studio di Diritto pubblico comparato, è importante attingere ai testi delle costituzioni. Per questo, sia utilizzando mio precedente materiale sia elaborazioni messe a punto dal collega prof. Stefano Ceccanti di Roma (Università La Sapienza) metto qui a disposizione estratti (piuttosto ampi) di alcune costituzioni straniere in lingua italiana.

Questo sussidio può indurvi anche, al di là dell’uso in sede di esame, a impostare sin da prima lo studio avendo presenti alcuni articoli-chiave delle Costituzioni e non solo concetti vaghi e categorie astratte, di cui pure vi è bisogno. Per questo trovate qui, nell’ordine cronologico di entrata in vigore, brani delle Costituzioni degli Usa, della Germania, della Francia, della Svezia, della Spagna e della Svizzera. Inoltre per le due costituzioni di Finlandia (2000) e Sudafrica (1996) vai all’Indice qui sopra e clicca.

Per l’Italia vi consiglio di scaricare il testo aggiornato sul sito www.cortecostituzionale.it, o sul sito www.quirinale.it o su www.camera.it o su altri istituzionali (vedi anche i “Links utili, spiegati” dalla Home page).

Costituzione federale degli Stati Uniti (1787)

“Il sistema americano è più simile a un labirinto che a una strada ben ordinata, più simile alle viuzze di Trastevere che ad una autostrada” (Walther F. Murphy, giurista emerito dell’Università di Princeton, Usa)

Stesa in due mesi e approvata dalla Convenzione di Filadelfia il 17 settembre 1787, entrò in vigore quando il nono degli allora 13 stati l’ebbe ratificata (come essa stessa prevedeva), cioè nel 1789. Si sostituì al testo degli Articoli di confederazione che avevano seguito la Dichiarazione di indipendenza (dal Regno Unito) che risale a sua volta al 4 luglio 1776. È dunque la carta costituzionale vigente scritta da più lungo tempo e ha subito una serie di 27 emendamenti dal 1791 al 1992.

Sostanzialmente questi sono stati:

  • Il c.d. Bill of Rights cioè il complesso di ben 10 emendamenti del 1791 cui, secondo gli accordi, era stato rinviato il riconoscimento dei diritti di libertà dei cittadini.
  • Una serie di emendamenti (qui riportati) relativi alla forma di governo: modalità di elezione del presidente, ruolo del vicepresidente, composizione del Senato.
  • Tre emendamenti volti a rendere davvero uguale per tutti il diritto di voto.
  • Altri che si possono considerare di minore impatto.

Preambolo

Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di perfezionare ulteriormente la nostra Unione, di garantire la giustizia, di assicurare la tranquillità all'interno, di provvedere alla comune difesa, di promuovere il benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i nostri posteri il dono della libertà, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione degli Stati Uniti d'America.

Articolo I

Sezione 1. - Tutti i poteri legislativi conferiti col presente atto sono delegati ad un Congresso degli Stati Uniti, composto da un Senato e da una Camera dei Rappresentanti.

Sezione 2. - La Camera dei Rappresentanti sarà composta di membri eletti ogni due anni dal popolo dei vari Stati, e gli elettori di ciascuno Stato dovranno avere i requisiti richiesti per essere elettori della Camera più numerosa del Parlamento dello Stato. Non può essere Rappresentante chi non abbia raggiunto l'età di 25 anni, non sia da sette anni cittadino degli Stati Uniti e non sia, nel periodo delle elezioni, residente nello Stato in cui sarà eletto.

I Rappresentanti e le imposte dirette saranno ripartiti fra i diversi Stati che facciano parte della Unione secondo il numero dei loro abitanti; numero che verrà determinato aggiungendo al totale degli uomini liberi - compresi quelli sottoposti a prestazioni di servizio per un periodo limitato ed esclusi gli indiani non soggetti ad imposte - tre quinti del rimanente della popolazione (ossia "tre quinti degli schiavi" n.d.t.).

Il censimento deve essere fatto entro tre anni dalla prima riunione del Congresso degli Stati Uniti, e successivamente ogni dieci anni, secondo le norme che verranno stabilite per legge. Il numero dei Rappresentanti non supererà quello di uno per ogni trentamila abitanti, però ciascuno Stato avrà almeno un Rappresentante; e fino a che quel computo non sarà effettuato, lo Stato del New Hampshire avrà il diritto di eleggere tre Rappresentanti, il Massachusetts otto, il Rhode Island e le Piantagioni di Providence uno, il Connecticut cinque, lo Stato di New York sei, quello del New Jersey quattro, la Pennsylvania otto, il Delaware uno, il Maryland sei, la Virginia dieci, la Carolina del Sud cinque, la Georgia tre.

Quando nella rappresentanza di uno Stato rimarranno seggi vacanti, già organi del Potere esecutivo indiranno le elezioni per ricoprire tali seggi. La Camera dei Rappresentanti eleggerà il suo Presidente e le altre cariche ed essa sola avrà il potere di mettere in stato di accusa il Presidente o i membri del Congresso.

Sezione 3. - Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due Senatori per ogni Stato, eletti dalla Legislatura locale per un periodo di sei anni; ed ogni Senatore disporrà di un voto.

Immediatamente dopo la riunione successiva alla prima elezione, i Senatori saranno divisi in tre classi, in numero possibilmente eguale. I seggi dei Senatori della prima classe diverranno vacanti allo scadere del secondo anno, quelli della seconda classe allo scadere del quarto anno, quelli della terza allo scadere del sesto anno, in modo che ogni due anni venga rieletto un terzo del Senato; e ove nell'intervallo tra le sessioni della Legislatura di ciascuno Stato, in seguito a dimissioni o per altra causa qualsiasi, alcuni seggi rimangano vacanti, l'Esecutivo potrà procedere a nomine provvisorie fino alla successiva sessione della Legislatura, che conferirà i seggi vacanti.

Non potrà essere Senatore chi non abbia compiuto l'età di 30 anni, non sia da nove anni cittadino degli Stati Uniti, e non sia, nel periodo della elezione, residente nello Stato in cui sarà eletto. Il Vicepresidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato, ma non avrà voto, salvo nel caso di pareggio dei voti.

Il Senato nominerà le altre sue cariche, come pure un Presidente pro tempore, il quale presiederà in assenza del Vicepresidente, o quando questi svolga le funzioni di Presidente degli Stati Uniti. Il Senato avrà il potere esclusivo di giudicare nei casi d'impeachment. Ove si riunisca per tale scopo, i suoi membri presteranno giuramento o impegneranno la loro parola. Ove si debba giudicare il Presidente degli Stati Uniti, presiederà il Presidente della Corte Suprema; nessun accusato potrà essere dichiarato colpevole senza una maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Le condanne pronunziate in tali casi non avranno altro effetto se non di allontanare l'accusato dalla carica che occupa e di interdargli, negli Stati Uniti, l'accesso a qualsiasi carica onorifica, di fiducia, o retribuita; ma il condannato potrà, nondimeno, essere soggetto, e sottoposto, ad incriminazione, processo, giudizio e punizione secondo le leggi ordinarie.

Sezione 4. - La data, i luoghi e le modalità delle elezioni dei Senatori e dei Rappresentanti saranno fissati in ogni Stato dalle relative Legislature; ma il Congresso federale potrà in qualsiasi momento emanare o modificare queste norme, salvo per quanto riguarda i luoghi in cui i Senatori debbono essere eletti. Il Congresso si riunirà almeno una volta all'anno e tale riunione dovrà aver luogo nel primo lunedì di dicembre, a meno che non venga fissato per legge un altro giorno.

Sezione 5. - Ciascuna delle due Camere sarà giudice delle elezioni, delle rielezioni e dei requisiti dei propri membri. Il numero legale per ciascuna delle due Camere sarà costituito dalla metà più uno; qualora non si raggiunga il numero legale, ciascuna Camera potrà aggiornare la seduta di giorno in giorno, ed essere autorizzata a costringere i membri assenti ad intervenire, ricorrendo a quei mezzi e comminando quelle sanzioni cui essa riterrà di ricorrere.

Ciascuna Camera elaborerà il proprio regolamento, punirà i suoi membri per condotta scorretta, e potrà, a maggioranza di due terzi, procedere ad espulsioni. Ciascuna Camera redigerà un verbale delle proprie sedute e lo pubblicherà periodicamente, ad eccezione di ciò che crederà debba rimanere segreto; i voti favorevoli e contrari dei membri di ciascuna Camera, sopra una qualsiasi questione, saranno, su domanda di un quinto dei membri presenti, inseriti a verbale.

In tali casi, però, i voti di entrambe le Camere debbono essere espressi con appello nominale, e i nomi dei votanti pro e contro saranno annotati nei verbali delle rispettive Camere. Se entro dieci giorni (escluse le domeniche) dal momento in cui gli sarà stato presentato, il Presidente non restituirà un progetto di legge, questo acquisterà forza di legge come se egli lo avesse firmato, a meno che il Congresso, aggiornandosi, non renda impossibile che il progetto stesso gli sia rinviato; nel qual caso il progetto non acquisterà forza di legge.

Tutte le decisioni, le deliberazioni o i voti, per i quali sia necessario il concorso delle due Camere (salvo che si tratti di aggiornamenti) debbono essere sottoposti al Presidente degli Stati Uniti, e da lui approvati prima che entrino in vigore; oppure, se egli li respinge, debbono nuovamente essere approvati dai due terzi delle due Camere, conformemente a quanto prescritto per i progetti di legge.

Sezione 6. - I Senatori e i Rappresentanti riceveranno per le loro funzioni un'indennità, che verrà determinata per legge e pagata dal Tesoro degli Stati Uniti. In nessun caso, salvo che per tradimento, fellonia e turbamento della quiete pubblica, essi potranno essere arrestati, sia durante la sessione, sia nel recarsi a questa o nell'uscirne; né, per i discorsi pronunziati o per le opinioni sostenute nelle rispettive Camere, potranno essere sottoposti ad interrogatori in alcun altro luogo.

Nessun Senatore e Rappresentante, per tutto il periodo per cui è stato eletto, potrà essere chiamato a coprire un qualsiasi ufficio civile alle dipendenze degli Stati Uniti, che sia stato istituito, o la cui retribuzione ne sia stata aumentata, durante detto periodo; e nessuno, che abbia un impiego alle dipendenze degli Stati Uniti, potrà essere membro di una delle due Camere anche conservi tale impiego.

Sezione 7. - Tutti i progetti di legge relativi all'imposizione di tributi debbono avere origine nella Camera dei Rappresentanti; il Senato, però, può concorrervi, come per gli altri progetti di legge, proponendo emendamenti. Qualsiasi progetto di legge che abbia ottenuto l'approvazione del Senato e della Camera dei Rappresentanti, deve essere presentato, prima di divenire legge, al Presidente degli Stati Uniti. Questi, qualora lo approvi, vi apporrà la firma; in caso contrario, lo rinvierà con le sue osservazioni alla Camera da cui è stato proposto, e questa inserirà integralmente a verbale tali osservazioni e discuterà di nuovo il progetto. Se dopo questa seconda discussione, due terzi dei membri della Camera interessata si dichiarano in favore del progetto, questo sarà mandato, insieme con le osservazioni del Presidente, all'altra Camera, da cui verrà discusso in maniera analoga; e se anche in questa sarà approvato con una maggioranza di due terzi, acquisterà valore di legge.

Tutte le decisioni, le deliberazioni o i voti, per i quali sia necessario il concorso delle due Camere (salvo che si tratti di aggiornamenti) debbono essere sottoposti al Presidente degli Stati Uniti, e da lui approvati prima che entrino in vigore; oppure, se egli li respinge, debbono nuovamente essere approvati dai due terzi delle due Camere, conformemente a quanto prescritto per i progetti di legge.

Sezione 8. - Il Congresso avrà facoltà:

  • Di imporre e percepire tasse, diritti, imposte e dazi;
  • Di pagare i debiti pubblici e di provvedere alla difesa comune e al benessere generale degli Stati Uniti. I diritti, le imposte, le tasse e i dazi dovranno, però, essere uniformi in tutti gli Stati Uniti;
  • Di contrarre prestiti per conto degli Stati Uniti;
  • Di regolare il commercio con le altre Nazioni, e fra i diversi Stati e con le tribù indiane (c.d. "commerce clause": n.d.t.);
  • Di fissare le norme generali per la naturalizzazione, e le leggi generali in materia di fallimento negli Stati Uniti;
  • Di battere moneta, di stabilire il valore della moneta stessa e di quelle straniere, e di fissare i vari tipi di pesi e di misure;
  • Di provvedere a punire ogni contraffazione dei titoli e della moneta corrente degli Stati Uniti;
  • Di stabilire uffici e servizi postali;
  • Di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, garantendo per periodi limitati agli autori e agli inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e sulle loro scoperte;
  • Di costituire tribunali di grado inferiore alla Corte Suprema;
  • Di definire e di punire gli atti di pirateria e di fellonia compiuti in alto mare, nonché le offese contro il diritto delle genti;
  • Di dichiarare la guerra, di concedere permessi di preda e rappresaglia e di stabilire norme relative alle prede in terra e in mare;
  • Di reclutare e mantenere eserciti; nessuna somma, però, potrà essere stanziata a questo scopo per più di due anni;
  • Di creare e mantenere una Marina militare;
  • Di stabilire regole per l'amministrazione e l'ordinamento delle forze di terra e di mare;
  • Di provvedere a che la milizia sia convocata per dare esecuzione alle leggi dell'Unione, per reprimere le insurrezioni e per respingere le invasioni;
  • Di provvedere a che la milizia sia organizzata, armata e disciplinata e di disporre di quella parte di essa che possa essere impiegata al servizio degli Stati Uniti, lasciando ai rispettivi Stati la nomina degli ufficiali e la cura di addestrare i reparti secondo le norme disciplinari prescritte dal Congresso;
  • Di esercitare esclusivo diritto di legiferare in qualsiasi caso in quel distretto (non eccedente le dieci miglia quadrate) che per cessione di Stati particolari, e per consenso del Congresso, divenga sede del governo degli Stati Uniti;
  • Di esercitare analoga autorità su tutti i luoghi acquistati, con l'assenso della Legislatura dello Stato in cui si trovano, per la costruzione di fortezze, di depositi, di arsenali, di cantieri e di altri edifici di utilità pubblica;
  • Di fare tutte le leggi necessarie ed adatte per l'esercizio dei poteri di cui sopra, e di tutti gli altri poteri di cui la presente Costituzione investe il governo degli Stati Uniti, o i suoi dicasteri ed uffici (c.d. "implied powers clause": n.d.t.).

Sezione 3. - L'immigrazione o l'introduzione di quelle persone che gli Stati attualmente esistenti possono ritenere conveniente di ammettere (leggi "schiavi": n.d.t.) non potrà essere vietata dal Congresso prima dell'anno 1808; ma può essere imposta sopra tale introduzione una tassa o un diritto non superiore ai dieci dollari per persona.

Il privilegio dell'habeas corpus non sarà sospeso se non quando, in caso di ribellione o d'invasione, lo esiga la sicurezza pubblica. Non potrà essere approvato alcun decreto di limitazione dei diritti del cittadino, né alcuna legge penale retroattiva. Non potrà essere imposto testatico, o altro tributo diretto, se non in proporzione del censimento e della valutazione degli averi di ciascuno, che dovranno essere effettuati come disposto più sopra nella presente legge.

Nessuna tassa e nessun diritto potrà essere stabilito sopra merci esportate da uno qualunque degli Stati. Nessuna preferenza dovrà essere data dai regolamenti commerciali o fiscali ai porti di uno Stato rispetto a quelli di un altro; e le navi dirette ad uno Stato o provenienti dai suoi porti non potranno essere costrette ad entrare in quelli di un altro Stato o di pagarvi alcun diritto.

Nessuna somma dovrà essere prelevata dal Tesoro, se non in seguito a stanziamenti decretati per legge; e dovrà essere pubblicato periodicamente un rendiconto delle spese pubbliche. Nessun titolo di nobiltà sarà conferito dagli Stati Uniti: e nessuna persona che detenga una carica retribuita o di fiducia presso gli Stati Uniti, senza il consenso del Congresso, potrà accettare doni, emolumenti, cariche o titoli da un Re, da un Principe o da uno Stato estero.

Nessuno degli Stati potrà stipulare trattati, alleanze o confederazioni; concedere permessi di preda e rappresaglia; battere moneta; emettere cambiali di credito; adottare per il pagamento di debiti monete diverse da monete d'oro e d'argento; approvare alcuna legge che permetta il diritto di rappresaglia, o che preveda il sequestro per debiti; o approvare alcuna legge che preveda la prigionia per debiti, al di fuori di quanto è consentito dal diritto delle genti.

Nessuno degli Stati potrà, senza il consenso del Congresso, imporre alcuna imposta sulle navi in base al tonnellaggi, mantenere truppe o navi da guerra in tempo di pace, concludere trattati o unioni con altri Stati o con Potenze straniere, o impegnarsi in una guerra, salvo in caso di invasione o di pericolo così imminente da non ammettere alcun indugio.

Articolo II

Sezione 1. - Il Presidente degli Stati Uniti d'America sarà investito del potere esecutivo. Egli rimarrà in carica per il periodo... (testo incompleto)

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli o del prof Frosini Tommaso Edoardo.
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