Diritto costituzionale
Nasce come limite al potere. Il diritto → leggi + costituzione. Per dare senso alle leggi e per interpretare nel modo corretto serve la giurisprudenza → interpretazione dei giudici. Ogni caso che deve essere regolato da norme specifiche è detto fattispecie. Ci sono norme di vario tipo sia per contenuto che per forza e, essendo moltissime, a volte sembra si contraddicono. Dietro ad ogni legge c’è un’esperienza storica e dei principi che portano all’approvazione.
La costituzione
La costituzione (sta al disopra della legge del parlamento) è nata per limitare il potere, a favore del parlamento. Prima il sovrano aveva tutto il potere nelle sue mani e faceva quello che voleva. Essa è il frutto di una specifica esperienza storica e sono norme giuridiche che separano i poteri e tutelano i diritti. Non c’è costituzione se i poteri non sono divisi e così i diritti non vengono tutelati → idea nata con Montesquieu nel ‘700 per diffidenza nell’uomo che quando ha il potere tende ad abusarne → bisogna limitare il potere separandolo tra più organi e prevedendo dei reciproci controlli e possono collaborare.
La costituzione è rigida (caratteristica delle costituzioni post-guerra) a causa della corte costituzionale e del procedimento aggravato → procedimento molto lungo per modificare la costituzione, ma ci sono i principi fondamentali che non possono essere modificati. Noi rinunciamo ad un po’ di libertà in cambio della tutela dei nostri diritti (vita, proprietà privata…). La costituzione (legge fondamentale) difende i principi fondamentali indipendentemente dalla posizione politica al potere.
- Norme precettive → indicano un comando
- Norme programmatiche → indicano un fine e programma da attuare per raggiungerlo. Entrambe le norme sono vincolanti.
Storia delle costituzioni
Prima le costituzioni erano flessibili (statuto albertino) → la maggioranza al potere in quel momento la poteva cambiare con una legge (ha portato al fascismo). Prima lo stato era liberale → lo statuto albertino tutelava le prime libertà (vita, proprietà privata) su cui lo stato non poteva intervenire e si votava per censo.
Lo statuto albertino, ispirato alla monarchia costituzionale francese, fu concesso dal re di Sardegna il 4/3/1848. I poteri erano divisi:
- Parlamento (camera del senato)
- Governo del re ma chiamato a soddisfare le richieste del parlamento → equilibrio stabilito nello stato ma che cambia nel tempo (le classi chiedono più diritti e il parlamento si rafforza a favore del sovrano)
- Sovrano → concede i diritti perché non sono riconosciuti
Il governo diventa sempre più autonomo dal re → passaggio da monarchia costituzionale a monarchia parlamentare. 1922-’28 = leggi fasciste che modificano la struttura dei poteri fondamentali → istituito il gran consiglio del fascismo che erode il potere del parlamento. 1923 = legge acerbo → modifica sistema elettorale (partito unico). 1925-’26 = parlamento ha meno potere → non più separazione dei poteri. 1939 = soppressione camere dei deputati (ramo del parlamento eletto dal popolo) sostituta con la camera dei fasci. 1943 = revoca di Mussolini dalla carica di presidente del consiglio da parte del re Vittorio Emanuele III (voto di sfiducia da parte del gran consiglio del fascismo).
Viene nominato dal re il Governo Badoglio e si ripristinano le istituzioni statutarie e anche il re, ma il comitato di liberazione nazionale si oppone → composto dalle forze partigiane e dagli alleati. Il comitato pone la questione istituzionale nel ‘44 (chi governa l’Italia?) → patto di Salerno → atto fondativo sul piano formale (nascita della costituzione). Prevede il rinvio della questione che sarà affrontata dall’assemblea costituente eletta dal popolo (anche donne) che scriverà la costituzione per sciogliere il nodo delle istituzioni (il popolo voterà se monarchia o repubblica) → 2/6/1946 gli italiani votano per l’assemblea e vince di pochissimo la repubblica.
I partiti in azione
- Socialista
- Democrazia cristiana
- Comunista
- Liberale
- Nazione
- Dell’uomo qualunque
13/6/’46 Alcide De Gasperi (democrazia cristiana) prende temporaneamente il potere ma viene subito sostituito da Enrico De Nicola (liberale) → primo capo del governo provvisorio. L'assemblea dà alla commissione dei 75 il compito del progetto costituzione → approvata nel 1947 e entrata in vigore nel 1948. Nel post-guerra arrivano le costituzioni di seconda generazione che sono più rigide e con più diritti (diritto di voto, di salute, all’istruzione… e lo stato deve intervenire per chi ha bisogno) → costituzioni lunghe.
Sempre nel post-guerra sono nati i partiti di massa (classe operaia) accompagnati dalla crisi economica che porterà poi alle dittature fascista e nazista. La divisione dei poteri dipende dalle singole costituzioni e dai doveri tutelati. In Italia i poteri furono divisi (legislativo, esecutivo che collaborano e giudiziario a parte → forma di governo parlamentare) in modo da tutelare e garantire i diritti → pilastri della costituzione.
Il parlamento e le leggi
Il parlamento è composto da camera e senato. La legge di bilancio (per decidere come spendere i soldi dello Stato) è proposta dal governo ma regolata dal parlamento (collaborano). L’approvazione di questa legge, entro il 31/12 ci fa capire se parlamento e governo riescono a collaborare. Come attuare e regolare i diritti spetta alle leggi approvate dal parlamento che devono comunque rispettare la costituzione perché è al di sopra (inviolabile).
La corte costituzionale (composta da 15 giudici → 5 nominati dal presidente della repubblica, 5 dalle supreme magistrature di cui 3 dalla corte di cassazione, 1 dalla corte dei conti, 1 dal consiglio di stato, e 5 dal parlamento ma devono essere o avvocati con almeno 20 anni di servizio o professori universitari di materie giuridiche al vertice della carriera) ha il compito di controllare che la Costituzione sia rispettata dalle leggi del parlamento. I 15 giudici sono scelti per le loro capacità e conoscenza del diritto e non per posizione politica. I ⅔ dei giudici eletti dal parlamento devono avere i dei voti. Se viene eletto un giudice troppo politico c’è il veto di un altro (veto incrociato). Decidono insieme se intervenire se interpellati o da giudici o dallo stato o dalle regioni. Se intervengono svolgono lo scrutinio di incostituzionalità.
Se il parlamento approva una legge (rappresenta la volontà della popolazione in quanto deputati e senatori sono eletti dal popolo) che va contro la costituzione, interviene la corte costituzionale → se la costituzione non è rispettata, la legge può essere dichiarata incostituzionale e la si può cancellare.
Fonti sulla produzione e fonti di produzione
L'ordinamento stabilisce come si produce il diritto attraverso le c.d fonti sulla produzione (o «norme di riconoscimento): esse indicano il soggetto, la procedura e l'atto attraverso cui è possibile introdurre regole giuridiche (es. gli artt. 70, 71, 72, 73 sono fonti sulla produzione perché demandano alle Camere secondo un apposito iter l'approvazione di leggi). «Fonti di produzione» sono invece quelle abilitate ad introdurre direttamente le regole giuridiche, proprio perché richiamate (riconosciute) da una fonte sulla produzione (es. le leggi approvate secondo il procedimento di cui agli art. 70, 71, 72, 73 Cost.).
Le fonti sulla produzione sono importanti perché ci consentono di fare ordine tra le varie categorie di fonti del diritto, consentono di riconoscere con che tipo di fonte ci stiamo relazionando. Gerarchicamente sovraordinate a quelle di produzione che entrano nell’ordinamento, criterio estremamente importante per capire quale fonte si applica.
Le fonti sulla produzione
Esse stanno al piano sovraordinato rispetto alle fonti di produzione. Il livello più alto è la costituzione, essa contiene delle fonti sulla produzione che fanno entrare nell’ordinamento fonti di produzione che stanno un gradino sotto che sono alla base della piramide: vertice (rubinetto costituzioni), centrale (fonti) e la base (regolamenti del governo). La costituzione si chiama fonte superprimaria, stando al di sopra di tutto, infatti attraverso le fonti legittime che si chiamano fonti di livello primario (legge, decreto…) queste ultime possono legittimare le fonti di livello secondario (i regolamenti governativi trovano la propria disciplina nella legge). I DPCM erano al livello secondario perché la fonte sulla produzione è contenuta sul testo unico della protezione civile, per tanto devono stare al di sotto della legge.
Perché la costituzione è al livello super primario? La legge rappresenta la volontà generale del popolo, infatti siedono al parlamento dei rappresentanti che discutono delle leggi, creando maggioranze e minoranze. Si pensava che, partendo dal pensiero di Rousseau che aveva elaborato la teoria del contratto sociale il quale era un contratto tra tutti i membri della comunità dove accettavano di perdere un pezzo dei propri diritti, la legge deve avere una volontà assoluta. La costituzione viene dopo che si realizza che la legge ha bisogno di limiti, per questo si chiama legge superprimaria.
Ogni costituzione è fornita dal costrutto storico di un certo momento, quella italiana è nata post-guerra e dittatura fascita, infatti reduci di questa esperienza si capì che era necessario limitare i poteri della maggioranza. Fu stata scritta da molteplici rappresentati dei vari partiti per trovare un compromesso (assemblea costituente) e fu stata eletta dal popolo e a suffragio universale femminile, 2.06.1946, due decreti- repubblica o monarchia e- assemblea costituente.
Nelle norme costituzionali troviamo questa radice di reazione alle cose perpetuate dal periodo fascista. Sono state scritte perché queste mancanze non avvengano più e per limitare i poteri della maggioranza, dando il diritto soprattutto anche alle minoranze. Costituzione frutto di un compromesso. Il fondamento ultimo della costituzione è di tipo storico (materiale) e coincide con l’accordo delle forza politiche di dar vita ad un nuovo ordine democratico.
Apologia del fascismo - comportamenti di promozione del fascismo, sono puniti se rivolti alla ricostruzione del partito.
Le fonti di cognizione
Non producono diritto, ma permettono di conoscere l'esistenza e il contenuto delle fonti di diritto, es. le gazzette ufficiali.