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Il sistema politico tedesco
Dal 2005 la maggioranza parlamentare a sostegno del Cancelliere ripropone la formula della Große Koalition tra CDU-CSU e SPD. La semplificazione del quadro politico deriva anche dal sistema elettorale per il Bundestag (rinnovato ogni 4 anni) → sistema misto → PROPORZIONALE PERSONALIZZATO: primo voto di tipo maggioritario (50% dei seggi è attribuito nei collegi uninominali, in base a un sistema a turno unico con formula plurality) + secondo voto che va ad una lista bloccata (gli altri seggi sono attribuiti ai candidati inseriti nelle liste di partito, sino al raggiungimento del numero di seggi complessivamente spettanti a ciascuna lista sulla base dello scrutinio proporzionale). Lo scrutinio proporzionale di lista è quello decisivo perché solo dal secondo voto dipende la composizione del Bundestag. La Sperrklausel assicura effetti di governabilità del sistema e di semplificazione del quadro politico. La forma di governo federale è fortemente
razionalizzata soprattutto attraverso le disposizioni costituzionali che disciplinano il procedimento di elezione e nomina del Cancelliere e quelle sui procedimenti fiduciari. Le prime hanno la funzione prioritaria di assicurare al Cancelliere una solida maggioranza all'interno del Bundestag (l'Assemblea politica con la quale intercorre il rapporto fiduciario), le seconde hanno la funzione di irrigidire le condizioni alle quali la Dieta federale può votare la sfiducia nei confronti del Cancelliere, costringendolo alle dimissioni. Il Presidente federale viene eletto dall'Assemblea federale (Bundestag + pari numero di membri eletti con criterio proporzionale dalle assemblee elettive dei Länder) e rimane in carica per 5 anni (è ammessa una sola rielezione consecutiva); i suoi atti sono controfirmati dal Cancelliere o dal ministro federale competente (eccezione: art. 58) e ha il potere di sciogliere il Bundestag in ipotesi tassative. Il Governo è composto dal
Cancelliere e dai ministri:
- CANCELLIERE: viene eletto senza dibattito dal Bundestag su proposta del Presidente federale, in prima votazione, se ottiene la maggioranza assoluta; la sua posizione è poi rafforzata dalla mozione di sfiducia costruttiva → Bundestag può esprimere la sfiducia al Cancelliere solo eleggendo a maggioranza un successore e chiedendo al Presidente di revocare il Cancelliere. Fissa le direttive politiche generali e ne assume la responsabilità. Ha una posizione di preminenza nei rapporti con i ministri.
- MINISTRI FEDERALI: nominati e revocati dal Presidente federale su proposta del Cancelliere.
L'accentuata razionalizzazione della forma di governo parlamentare tedesca ha lo scopo di favorire l'insediamento di un Cancelliere sorretto dalla maggioranza assoluta della Dieta federale.
Art. 81 GG: dichiarazione dello stato di emergenza legislativa.
Il quadro federale
Il sistema federale tedesco costituisce il principale modello di federalismo cooperativo.
solidale e di esecuzione (contrapposto al modello duale e competitivo statunitense). La forma di Stato tedesca, anche a causa della FÖDERALISMUSNOVELLE 2006, ha finito per incorporare sempre più significativi elementi di competitività e asimmetria. Art. 50 GG: attraverso il Bundesrat i Länder collaborano alla legislazione e all'amministrazione del Bund e agli affari dell'UE. Il modello del Consiglio federale (Bundesrat) assicura ai soggetti periferici la più ampia garanzia di esprimere una rappresentanza di tipo territoriale. Art. 51 GG: Il Bundesrat è composto di membri dei Governi dei Länder, che li nominano e li revocano. Ogni Land ha almeno 3 voti; i Länder con più di 2 milioni di abitanti ne hanno 4; quelli con più di 6 milioni di abitanti ne hanno 5; quelli con più di 7 milioni di abitanti ne hanno 6. Ogni Land può delegare tanti membri quanti sono i suoi voti. I voti di ciascun Land possono essere espressi
soltanto in blocco.Art. 77 GG: le leggi federali sono approvate dal Bundestag. Tuttavia il Bundesrat può, entro 3 settimane dal ricevimento del testo di legge approvato, richiedere la convocazione di una Commissione composta da membri del Bundestag e Bundesrat per un esame comune dei testi. – Nel caso sia necessaria per una legge l'approvazione (Zustimmung) del Bundesrat, il Bundestag e il Governo federale possono parimenti chiedere la convocazione della Commissione → ipotesi nella quale al Bundestrat è attribuito un vero e proprio potere di veto (regola prima della Föderalismusnovelle). 37 Il riformato art. 84 GG consente al legislatore federale di approvare leggi incidenti sull'organizzazione e sul procedimento amministrativo dei Länder senza necessità di Zustimmung del Bundesrat, accordando tuttavia ai legislatori periferici la facoltà di discostarsi da, o derogare a, tali leggi federali in una logica di accentuata asimmetria. – Se
Per l'approvazione di una legge federale non sia necessaria la Zustimmung, il Bundesrat può sollevare opposizione contro la legge deliberata dal Bundestag → veto sospensivo: se l'opposizione è deliberata con la maggioranza dei voti del Bundesrat, essa può essere respinta da una deliberazione della maggioranza dei membri del Bundestag. Nel caso il Bundesrat abbia deliberato l'opposizione con una maggioranza di almeno 2/3 dei suoi voti, il Bundestag può respingerla con la maggioranza di almeno 2/3 dei votanti (art 77).
Autonomia costituzionale dei soggetti periferici (art. 28): l'ordinamento costituzionale dei Länder deve essere conforme ai principi dello Stato di diritto repubblicano, democratico e sociale. Nei Länder, nei Distretti e nei Comuni il popolo deve avere una rappresentanza che emerga da elezioni generali, dirette, libere, uguali e segrete. Si tratta di una clausola di omogeneità che non ha impedito ai Länder di
Elaborare costituzioni contenenti un'articolata disciplina della forma di Stato e di governo, assistite da una garanzia giurisdizionale affidata a Tribunali Costituzionali Regionali.
BUNDESRECHT BRICHT LANDESRECHT = il diritto federale prevale sul diritto del Land, ma solo se conforme a Costituzione → principio di preferenza della fonte federale competente. → clausola di supremazia (art. 31)
Art. 30 GG → clausola dei poteri residui: l'esercizio delle competenze statali e l'adempimento dei compiti statali spettano ai Länder, salvo che la presente Legge fondamentale non disponga altrimenti o non conceda una diversa regolazione, che viene precisata all'art. 70: i Länder hanno il diritto di legiferare nella misura in cui la presente Legge fondamentale non riservi alla Federazione le competenze legislative.
Art. 73 GG: elenco di materie nelle quali la Federazione ha competenza legislativa esclusiva → affari esteri, la difesa, la cittadinanza
federale, la libertà di circolazione e l'immigrazione, il sistema valutario e monetario, poste e telecomunicazioni....
Art. 72 GG: competenza legislativa concorrente. Il legislatore costituzionale del 1994 ha modificato questo articolo introducendo un'esplicita affermazione della competenza del Tribunale Costituzionale a controllare la legittimità della legislazione federale concorrente, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti giustificativi → la revisione costituzionale non ha solo sostituito la Bedürfnisklausel (nelle materie di legislazione concorrente ex art. 74 il legislatore federale poteva intervenire in presenza del bisogno [Bedürfnis] di una disciplina legislativa federale per garantire unità giuridica o economica) con la Erforderlichkeitsklausel (è ammesso l'intervento del Bund nelle materie di cui all'art. 74 qualora esso sia reso necessario [erforderlich] dalla realizzazione di condizioni di vita equivalenti).
nel territorio federale o al fine di tutelare l'unità giuridica o economica), passando dall'uniformità all'equivalenza delle condizioni di vita, ma ha anche attribuito espressamente al Tribunale Costituzionale Federale la competenza a sindacare la legislazione federale in riferimento a tale nuovo parametro costituzionale. In tutte le materie non inserite negli elenchi relativi alla competenza legislativa federale esclusiva, concorrente o di cornice, i Länder, in virtù della clausola residuale, esercitavano la loro competenza legislativa in via esclusiva. La novella costituzionale del 2006 ha introdotto importanti novità nella disciplina del riparto delle competenze legislative; in particolare la disciplina della legislazione concorrente è stata oggetto di una profonda riorganizzazione → 3 IPOTESI:
- ART. 72, C.1: la legislazione federale concorrente non è soggetta ai presupposti di cui all'art. 2 e opera in virtù di
Quanto previsto dal c.1 → nell'ambito della competenza legislativa concorrente, i Länder hanno il potere di legiferare solo fino a quando e nella misura in cui la Federazione non abbia esercitato con una legge la propria competenza legislativa;
2) ART. 72, C.2: l'esercizio della legislazione concorrente da parte del Bund è subordinato ai presupposti già indicati nel testo precedente, secondo il previgente modello, ma solo nell'ambito di determinate materie individuate. La novella costituzionale ha introdotto al c.2, art. 93 GG la possibilità per il Bundesrat, il Governo o il Parlamento di un Land di promuovere il giudizio del Tribunale Costituzionale Federale affinché accerti se sia venuta meno la necessità di una disciplina legislativa federale → ha rafforzato il principio della riespansione delle attribuzioni regionali in conseguenza del venir meno dei presupposti giustificatici dell'intervento legislativo federale.
3) ART. 72,
C.3: forma di legislazione concorrente in deroga rispetto a una serie di materie, in una logica di inedita asimmetria → se la Federazione fa uso del suo diritto di legiferare, i Länder possono adottare disposizioni in deroga nelle materie: […]. la legislazione federale in tali materie non entra in vigore prima dei 6 mesi che seguono la promulgazione, se non viene diversamente stabilito con approvazione del Bundesrat. Nelle materie del primo periodo in caso di divergenza tra la legislazione federale e quella dei Länder prevale la normativa adottata per ultima.
Riparto delle attribuzioni AMMINISTRATIVE → federalismo di esecuzione:
Art. 83 GG: i Länder danno esecuzione alle leggi federali a titolo di competenza propria.
Art. 84 GG: se “ “ “ “ “ “ “ ““, spetta a loro disciplinare l'organizzazione degli uffici e il procedimento amministrativo; se le leggi federali dispongono di