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Dignità umana nella Carta di Nizza Pag. 1
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La questione della gerarchia dei valori

Questi aspetti innovativi pongono però la questione se esista una gerarchia travalori o se invece siano da considerarsi come agenti sullo stesso piano. Inquest'ultima ipotesi sarebbe caso per caso la decisione del giudice a stabilirel'esatto bilanciamento tra i valori. In opposizione a questa tesi un'altra letturasostiene che il valore della dignità si trovi in una posizione di prevalenza suglialtri cinque, facendo riferimento al fatto che il concetto di inviolabilità èutilizzato dalla Carta solamente in relazione alla dignità, rendendolo quindidifficilmente bilanciabile con gli altri. Questa interpretazione in realtà sembra essere in contrasto con il secondoparagrafo del Preambolo, nel quale si afferma che l'Unione si fonda sui "valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e disolidarietà". Il carattere di indivisibilità farebbe risultare

impossibile>>l'esistenza di una gerarchia tra i valori. Però nelle note esplicative del Presidiumper l'art.1 si chiarisce che la dignità della persona umana non è soltanto un<<diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei dirittifondamentali.... Ne consegue, in particolare, che nessuno dei diritti sanciti dallapresente Carta può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e che ladignità della persona umana fa parte della sostanza stessa dei diritti sancita nellaCarta. Non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di undiritto . Queste note non sono vincolanti ai fini interpretativi, ma vi possiamo>> 1trovare indicazioni sufficientemente chiare dalle quali trarre una conclusione: ilvalore della dignità umana può essere considerato la base di tutti i dirittifondamentali, cioè un contenuto essenziale , che l'art. 52.1 sottraead ogni<< >>limitazione, anche da parte degli altri valori. Una interpretazione che sottrae al bilanciamento un valore astratto come la dignità umana necessita di una individuazione più concreta delle situazioni e dei beni posti sotto tutela dall’art. 3.2, soprattutto per chiarire eventuali conflitti che potrebbero insorgere nell’interpretazione di altri articoli, in particolare per quanto riguarda il secondo ed il quarto principio (il divieto delle pratiche eugenetiche ed il divieto della clonazione riproduttiva di essere umani). Concretizzazione e superamento della relatività della dignità umana Il problema fondamentale è la definizione del significato giuridico del concetto della dignità. Essendo un concetto in continuo cambiamento in relazione ai mutamenti della società e alle accezioni semantiche questo problema sembra essere difficile da risolvere, e sembra ancora più difficile quando questo concetto viene

Il termine "dignità umana" viene utilizzato in riferimento al campo della biologia o della medicina. Risulta essere quindi un principio che dal punto di vista giuridico non può essere definito a priori.

Nella Carta la dignità umana sembrerebbe configurata come una norma di diritto oggettivo, data la impossibilità di definirne il significato in maniera precisa e determinata, anche se qualche interpretazione dell'art. 1 ritiene che essa abbia anche un valore come norma soggettiva. L'ipotesi che abbia solamente un valore oggettivo è però confermata nella Carta dal collegamento della dignità con gli altri diritti del Capo I, che sono una sua diretta concretizzazione. Si deve notare che ammettendone il carattere soggettivo e quindi l'autonomia, la dignità si svuoterebbe di contenuti, e la si esporrebbe a determinazioni esterne alla persona interessata.

Accettando interpretazioni che vanno al di là del testo della Carta e più precisamente degli articoli del

Capo I

Risulterebbe improponibile la tesi per cui la dignità sarebbe prevalente sugli altri diritti. In riferimento al testo della legge fondamentale tedesca, della quale l'art. 1 è molto simile all'art. 1 della Carta, bisogna notare che quello tedesco non ha però negli articoli successivi uno sviluppo quale quello fornito dagli artt. 2, 3, 4, 5 della Carta, e per questo motivo risulta meno evidente la natura oggettiva della norma che sancisce la tutela della dignità.

Art. 1, par 1, Legge Fondamentale per la Repubblica Federale di Germania: La dignità dell'uomo è "intangibile". È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla.

Dignità umana e diritto alla vita

Il valore della dignità umana, come abbiamo detto, ha carattere di prevalenza sugli altri valori, e anche gli altri articoli del Capo I, essendo le concretizzazioni dell'art. 1, non dovrebbero essere oggetto di bilanciamento.

Per quanto riguardai diritti sanciti dall'art. 4 (proibizione della tortura e delle pene inumane odegradanti) e dall'art. 5 (proibizione della schiavitù e del lavoro forzato), l'assoluta priorità risulta facilmente dimostrabile e applicabile, ma con l'art. 2 (diritto alla vita) e l'art. 3 (diritto all'integrità della persona) possono sorgere dei problemi. Nel caso del diritto alla vita è difficile asserire che la conservazione della vita non rappresenti un diritto prevalente sugli altri, ma la situazione cambia se si valutano altre pretese che tradizionalmente riguardano il diritto alla vita: la pretesa all'acquisizione della vita e la pretesa di rinunciare alla vita. Nel primo caso la questione è riferita in particolare al diritto alla vita del feto. Se vita viene intesa una condizione che si realizza con la nascita, allora il diritto del feto alla vita rimane solo una pretesa, se invece il feto viene considerato in

vita anche prima della nascita, allora si deve parlare non più di pretesa ma di diritto alla conservazione della vita. Proseguendo il ragionamento con la stessa impostazione si potrebbe arrivare alla stessa conclusione anche per quanto riguarda gli embrioni, però le conseguenze potrebbero essere l'ostacolo ad importanti sviluppi nella ricerca genetica. Queste questioni non sono risolvibili dal punto di vista giuridico, ma presuppongono scelte e interventi pregiuridici, e l'ambiguità dei termini utilizzati, che sia voluto o no, lascia spazio all'intervento degli Stati, che possono affrontare così il problema secondo la situazione della loro realtà sociale. La questione dell'analisi letterale del testo della Carta è però un fatto da non sottovalutare: la Carta nell'art. 2 riconosce il diritto alla vita all'individuo, mentre in altri casi attribuisce la tutela alla persona (art. 3.2), e questo fa riflettere.

sulla libertà personale), che prevede la possibilità di limitare l'esercizio dei diritti in determinati casi. In ogni caso, è importante sottolineare che la Carta non si pronuncia in modo esplicito sulla questione della vita e della sua tutela, lasciando quindi spazio all'interpretazione dei singoli Stati membri.
Dettagli
Publisher
A.A. 2007-2008
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lillaby di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale Progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Celle Pierangelo.