CORSO DI
DIRITTO PUBBLICO GENERALE
PROFESSOR DAVIDE MONEGO
Lezione 1 – 05.10.22 INTRODUZIONE
Di che cosa tratta il Diritto Pubblico?
Il Diritto Pubblico è un commento alla Costituzione, che ne è il testo base, nonostante sia relativamente
sintetico. Consta nello studio di due grandi temi: l’organizzazione dei poteri pubblici, e atti pubblici e tutela
dei diritti. Non essendo “comparato”, riguarda l’interno.
Questo corso tratterà due blocchi:
1) Le forme di stato
Si differenziano sulla base di due aspetti strettamente legati
il rapporto che intercorre tra l’apparato governato ed i soggetti governanti (noi) = il
o rapporto tra autorità e libertà. Questo porta al tema dei diritti, che vengono riconosciuti in
un certo sistema a partire dalla Costituzione; vengono riconosciuti ai singoli non solo tra
di loro, ma soprattutto nei confronti delle autorità governative.
la finalità delle politiche pubbliche, che un certo stato si premette di raggiungere
o
2) Le forme di governo
È lo studio degli organi costituzionali, gli organi di vertice del nostro sistema, gli organi che esercitano
e adottano le decisioni politiche e che vengono poi imposte a una certa collettività
Esempio Parlamento, Governo organi di indirizzo politico
A livello statale, ci troviamo in una forma di tipo decentrato: oltre al soggetto “Stato”, *essere in grado di
esprimere e
che ha un apparato organico governante, ci sono anche altri enti politici, dotati di adottare decisioni
autonomia politica* La
(enti territoriali: regioni, province, comuni e città metropolitane). politiche differenti
funzione politica è ripartita, distribuita tra questi enti. da quelle centrali.
Es. le regioni sono
Le 3 funzioni principali sono: amministrate da
la funzione normativo-legislativa, maggioranze
la funzione amministrativa (associata al potere esecutivo) politiche differenti
da quelle a livello
la funzione giurisdizionale. nazionale
Lo Stato unitario invece, concentra tutte le principali funzioni in unico apparato. (n.b. :
non significa concentrarle in un unico organo, si intende distribuirle, ma gestite ed esercitate da un
unico organo centrale)
Dall’altro lato ci sono gli Stati composti, tra cui Italia: queste o alcune di queste funzioni non fanno a
capo solamente ad organi dello Stato centrale, ma sono distribuite tra Stato centrale e altri organi.
L’Italia è uno Stato regionale, applica il principio del decentramento politico (non di tutte e tre le
funzioni, solo alcune).
In Italia, la giurisdizione è una funzione puramente statale, così come i suoi organi (non esistono
giudici regionali, organi di giurisdizione comunali, ecc.)
Negli USA ci sono giudici statali e “generali”: grazie al diritto positivo, ognuno può fare quello
che crede.
L’organo legislativo è statale e regionale; province, comuni e città metropolitane non hanno
competenze legislative.
La funzione realmente distribuita tra tutti gli enti è quella amministrativa
Esiste una forma di governo dello Stato, formato da n. organi, ma esistono anche forme di governo
all’interno dei vari enti. Questo corso si concentra su quello statale: ci si concentra sui vertici statali,
cosa sono, cosa fanno e sul tipo di relazione che intercorrono fra questi organi.
In Italia abbiamo una forma di governo parlamentare (attenzione: il Parlamento c’è in ogni democrazia,
;
non c’è democrazia se l’organo legislativo non è almeno primariamente nelle mani di un organo rappresentativo)
la particolarità italiana è la relazione, il nesso tra Parlamento e Governo, che ad esempio in USA
non esiste. Nei parlamentarismi esiste la relazione fiduciaria: il Governo, in quanto organo non elettivo,
per entrare in carica e per rimanervi deve disporre, ottenere e mantenere per i 5 anni della legislatura,
la fiducia parlamentare . Un Governo a cui viene tolta la fiducia, si deve
(l’appoggio delle camere)
dimettere, provocando quindi una crisi di governo. Se manca una relazione fiduciaria, i due vertici
dell’indirizzo politico sono reciprocamente e necessariamente indipendenti (ad esempio, in USA il
Congresso non interferisce con la figura del Capo dello Stato, non può abbattere politicamente il
presidente come lui non può sciogliere il Congresso). Ovviamente devono avere delle visioni comuni
affinché ci sia la fiducia. Negli USA, a metà mandato viene rinnovato il congresso, il che può essere
un problema. In Italia, “interferisce” anche la figura del Capo dello Stato, che è un organo*.
Attenzione: un conto è dire che il Capo dello Stato, nell’esercizio delle sue funzioni,
*N.B. le scelte di
indirizzo politico compie delle scelte e delle azioni che impattano il funzionamento degli altri organi; un
sono scelte libere; altro conto è dire che i suoi ruoli sono la formazione del Governo e scioglimento delle
è la possibilità di Camere, stabiliti dalla Costituzione. È conosciuto come il garante della Costituzione,
scegliere quali garantisce il rispetto della Costituzione degli altri organi (ad esempio, presiede il
sono le direzioni Consiglio della magistratura). Non è un organo attivo, all’interno di una repubblica il
per governare la suo ruolo è rappresentativo, a differenza delle monarchie. Ne consegue che le
collettività Costituzioni repubblicane conferiscono al Capo di Stato poteri non di indirizzo politico.
rappresentatività vs organo elettivo: il Capo dello Stato è elettivo di secondo grado (noi eleggiamo
chi elegge il capo dello stato) I. LO STATO
Che cos’è lo Stato? Ricollegandosi a prima, di Stato se ne parla anche nella Costituzione. Ci sono più modi di
definirlo:
è una persona giuridica pubblica. Di norma le regole sono rivolte alle persone fisiche; le persone
giuridiche sono delle creazioni del diritto, non esistono in natura. Le persone giuridiche hanno una
capacità pressoché analoga a quella delle fisiche; sono centri di imputazione dei rapporti giuridici.
Esistono varie persone giuridiche pubbliche, tutte create dall’ordinamento (alcune nella
Costituzione, altre da leggi); ci sono quelle del diritto privato (le società commerciali, ecc.).
In cosa si differenziano quelle del pubblico? Innanzitutto, per la finalità. Sono pensate per
soddisfare degli interessi collettivi. Quando si parla di Stato in senso stretto si può dire questo: per
quanto importante, è una persona giuridica, ma non è l’unica. Questo spiega il perché ci possano
essere delle controversie fra Stato e altre persone giuridiche.
in senso ampio, è una sintesi di tutti gli altri enti, li include. Le varie figure non sono più dei
singoli, ma sono elementi che uniti creano. L’unico soggetto del diritto internazionale è lo Stato,
non si vede un’alterità tra i vari enti. “Lo Stato è un’organizzazione disaggregata, un congiunto
organizzato di amministrazioni diverse” M.S. Giannini
Sicuramente è un’organizzazione, un apparato governante, che esercita il potere politico all’interno di
un dato territorio, con riferimento a una certa collettività.
Quando si legge la Costituzione si deve riflettere al senso in cui è usato il termine stato, in base al contesto.
Elementi costitutivi del concetto di Stato:
1) Non c’è Stato senza un territorio, è considerato l’elemento materiale. È l’ambito spaziale delimitato
da confini, a cui fanno riferimento le decisioni. Non è solo terraferma, ma anche mare territoriale
(porzione che si estende per 12 miglia marine dalla costa, stabilito dalla convenzione di Montego Bay 1982),
spazio aereo e altri elementi extraterritoriali come consolati, ambasciate, ecc.
2) Non c’è Stato senza popolo. È l’insieme delle persone che hanno la cittadinanza: è una relazione di
appartenenza tra persona fisica e una certa realtà statale; quindi, non ha importanza la residenza. C’è
una normativa ad hoc che prevede il voto a chi risiede all’estero.
Popolo non va confuso con popolazione, che è l’insieme di coloro che risiedono nello Stato. Altro
concetto è la nazionalità, che condividono le persone con stessa lingua, cultura, tradizioni…
3) Non c’è Stato senza che vi sia un apparato governante che esercita *principio di legalità: nei sistemi
funzioni governanti su quella collettività e su quel territorio. Questo adotta democratici le potestà pubbliche,
decisioni che si impongono unilateralmente ai destinatari, che devono con le relative attività
conformarsi spontaneamente o coattivamente (potestà pubblica*). Tutte e amministrative, devono poggiare
tre le funzioni sono finalizzate a tutelare determinati interessi pubblici, su norme giuridiche, perché
questo comporta che il rapporto fra p. fisiche e p. giuridiche private ed provengono da organi elettivi. In
autorità pubblica è un rapporto asimmetrico, in cui noi siamo in una ultima analisi, è il popolo che
tramite il Parlamento riconosce
posizione di sottomissione. (Il diritto privato riguarda i rapporti tra i soggetti una certa potestà pubblica.
privati (fisici e giuridici), dove il rapporto è paritario)
4) Qualifica della sovranità
Aspetto storico
Lo Stato è un fenomeno storico, nasce in un certo momento. Quando si parla di Stato moderno si ritiene che si
sia affermato a quello nato nel 1400-1500.
Lo si considera come il superamento del feudalesimo, una situazione in cui l’ordinamento politico è
estremamente frammentato (clero, ceti, corporazioni, feudi, ecc..). Era basato sulla frammentazione delle
decisioni tra una pluralità di entità. L’ordinamento feudale era in realtà una sommità di ordinamenti; ciascuno
di questi gruppi sociali aveva un certo status, determinati diritti e doveri che si differenziavano dagli altri. Era
quindi una sommatoria di microelementi in base al gruppo a cui si apparteneva. La dispersione del potere e le
guerre che sconvolsero l’Europa tra il XVI e il XVII secolo crearono il bisogno di assicurare un ordine sociale
dopo secoli di insicurezza.
Lo Stato supera questa situazione. Le prime furono le monarchie assolute, basate sull’accentramento, la
concentrazione del potere normativo esecutivo e giurisdizionale (dove c’era), in capo alla corona.
Obiettivo: creare delle burocrazie centrali (concentrazione del potere), degli apparati che fanno a capo a un
potere centrale. Le prime furono l’esercito regio e la burocrazia fiscale.
La cittadinanza
La cittadinanza è una relazione di appartenenza, uno status: il cittadino vanta un insieme di diritti e di doveri.
La sua disciplina non è inserita nella Costituzione, ciò implica la modificabilità o meno delle norme; nonostante
ciò, all’art. 22 viene enunciato che nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici. La
legislazione della cittadinanza è ordinaria, viene lasciata al Parlamento.
Nel 1912 si sottoscrive la prima legge sulla cittadinanza
Quali sono i meccanismi di acquisizione della cittadinanza italiana?
Automatici
o Affiliazione (ius sanguinis)
Luogo di nascita (ius soli, nasce in un contesto di migrazione)
L’attuale legge sulla cittadinanza utilizza lo ius soli come criterio residuale, viene applicato in certe
particolari situazioni, per evitare il grande problema dell’apolidia (mancanza di cittadinanza); la
pluripolidia è incentivata/apprezzata. Viene quindi applicata in casi di genitori non noti - genitori
apolidi - genitori noti e con cittadinanza, ma nel loro Stato non si segue la cittadinanza per affiliazione.
Elettivi, su richiesta
o lo straniero di seconda generazione che vive continuativamente nel nostro paese fino al
compimento della maggiore età può, entro un anno, diventare cittadino italiano
in caso di matrimonio, a certe condizioni
matrimonio + permanenza triennale se si ha residenza estera
matrimonio + permanenza biennale se si ha residenza in Italia
matrimonio duraturo fino alla pubblicazione ufficiale di cittadinanza (2anni) + figli:
termini dimezzati
adozione bambino cittadino italiano + 5 anni di residenza in Italia dopo adozione
o straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato per almeno 5 anni
o straniero con genitore o ascendente in linea retta di secondo grado che sia cittadino italiano z
o
z per nascita
in caso di lunga permanenza (dipende): se si ha cittadinanza dell’UE la normativa prevede 4
o
anni di residenza in territorio italiano; per l’apolide 5 anni e 10 anni per il non-comunitario.
L’ultima proposta circa i metodi di acquisizione della cittadinanza italiana è lo ius scholae: una soluzione che
favorirebbe l’acquisto della cittadinanza ad uno straniero residente in Italia da quando era minore di 12 anni,
che ha completato un ciclo di studi di almeno 5 anni.
Lezione 2 – 11.10.22
La cittadinanza si perde:
per rinuncia, per scelta;
o Implica la previa acquisizione di un’altra cittadinanza, non si può essere apolidi. È una decisione del
singolo.
automaticamente
Ci sono due ipotesi, una vecchia e una molto recente.
risalente alla legge del 1912;
Un cittadino italiano che assume una posizione lavorativa, militare o civile, presso
l’amministrazione di uno Stato diverso, al quale lo Stato italiano intima di abbandonare
quell’occupazione. Se a questo presupposto di intimazione non segue un comportamento in
conformità, a quel punto la cittadinanza può essere tolta come sanzione (con l’attenzione a non
ledere i diritti fondamentali).
Le situazioni potrebbero essere: il conflitto tra due Stati; il soggetto colleziona informazioni
sensibili o importanti e le condivide quando non doveva (ad esempio in ambito militare)
la più recente risale al 2018.
Il primo decreto sicurezza D.l.113 (Salvini) ha introdotto un nuovo
articolo sulla legge sulla cittadinanza. La novità in questo caso è *non è suscettibile a essere
l’ipotesi di revoca della cittadinanza, quando un cittadino italiano condizionata. Una sentenza
diventa definitiva quando si
viene condannato in via definitiva* entro 3 anni per determinati reati percorre tutto l’iter
che in sostanza hanno finalità di terrorismo. Qual è il punto dolente giudiziario previsto; oppure,
sotto il punto di vista del diritto costituzionale? Quest’ipotesi non vale la persona perde e decide di
per tutti i cittadini italiani, vale solo per coloro che l’hanno acquisita. non impugnare entro un
Questa disciplina pone un problema che sembra abbastanza evidente: certo termine di decadenza.
l’uguaglianza, espressa dall’art. 3 della Costituzione; a base di una
differenziazione ci deve sempre essere una giustificazione.
A cosa serve la cittadinanza?
Certamente non si può dire “se non sei cittadino non hai alcun diritto”. Anzi, negli Stati multiculturali sarebbe
impensabile. La cittadinanza segna una distinzione in ambito di diritti politici: riguarda la possibilità di votare
ed essere votati (elettorato attivo e passivo). Sono fondamentali perché si delinea la classe dirigente. Lo
straniero, in quanto tale, è privato dei diritti legati alla sovranità statale. Ovviamente si creano tutta una serie
di problemi. C’è una parziale eccezione, che riguarda i cittadini UE: la cittadinanza europea è uno status
aggiuntivo alle cittadinanze nazionali:
Limitata capacità elettorale all’elezione del Parlamento dell’Unione Europea (unico organo elettivo
o dell’UE, a legittimazione democratica). Un bulgaro può votare la rappresentanza italiana nel Parlamento
Europeo (ovvio che può votare anche la bulgara)
Riguarda i comuni italiani: il comunitario con residenza in Italia può votare per il consiglio comunale;
o non per il sindaco.
La protezione diplomatica viene garantita al comunitario nel caso in cui si trovi in uno Stato dove la
o sua rappresentanza nazionale non c’è. In quanto cittadino europeo, si ha il diritto di rivolgersi a organi
di altri stati comunitari.
Tutto ciò determina una differenziazione elettore anche all’interno della categoria degli stranieri
Ci sono ambiti dove la cittadinanza è un requisito fondamentale: organi di magistratura, forze dell’ordine….
La sovranità
È un concetto che è un tutt’uno con il concetto di Stato. Ha due aspetti: interna ed esterna.
Sovranità interna: con riferimento alla collettività stanziata in un determinato territorio, la potestà
decisionale dello Stato non è soggetta a vincoli giuridici, a condizionamenti. Il potere è tanto forte da
non riconoscere alcun potere al di sopra di sè. Ad esempio, le competenze delle regioni son quelle
costituzionalmente previste e possono essere cambiate. La Costituzione delinea i settori messi a competenza
dalle regioni e li distingue da quelli statali. Il Parlamento può modificare la Costituzione, può cambiare le regole
sulla competenza, le regioni viceversa no.
Sovranità esterna: si parla della posizione dello stato nella situazione internazionale. Giuridicamente
parlando, gli Stati sono in una posizione di reciproca indipendenza; se uno stato dipendesse dalle
decisioni di un altro, non sarebbe sovrano. Il concetto di sovranità nasce in un certo momento storico
e nasce per dire che all’interno del proprio ordinamento “ogni Stato fa quello che vuole”.
A chi spetta la sovranità? Nel manuale pag. 9 si approfondiscono le differenze tra i vari Stati.
L’aspetto che li accomuna è il retropensiero riguardo il fatto che il titolare è un soggetto illimitato e non subisce
limiti nell’adozione delle proprie decisioni. La sovranità di oggi funziona un po’ diversamente. Nessuno mette
in di
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