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CORSO DI

DIRITTO PUBBLICO GENERALE

PROFESSOR DAVIDE MONEGO

Lezione 1 – 05.10.22 INTRODUZIONE

Di che cosa tratta il Diritto Pubblico?

Il Diritto Pubblico è un commento alla Costituzione, che ne è il testo base, nonostante sia relativamente

sintetico. Consta nello studio di due grandi temi: l’organizzazione dei poteri pubblici, e atti pubblici e tutela

dei diritti. Non essendo “comparato”, riguarda l’interno.

Questo corso tratterà due blocchi:

1) Le forme di stato

Si differenziano sulla base di due aspetti strettamente legati

il rapporto che intercorre tra l’apparato governato ed i soggetti governanti (noi) = il

o rapporto tra autorità e libertà. Questo porta al tema dei diritti, che vengono riconosciuti in

un certo sistema a partire dalla Costituzione; vengono riconosciuti ai singoli non solo tra

di loro, ma soprattutto nei confronti delle autorità governative.

la finalità delle politiche pubbliche, che un certo stato si premette di raggiungere

o

2) Le forme di governo

È lo studio degli organi costituzionali, gli organi di vertice del nostro sistema, gli organi che esercitano

e adottano le decisioni politiche e che vengono poi imposte a una certa collettività

Esempio Parlamento, Governo organi di indirizzo politico

A livello statale, ci troviamo in una forma di tipo decentrato: oltre al soggetto “Stato”, *essere in grado di

esprimere e

che ha un apparato organico governante, ci sono anche altri enti politici, dotati di adottare decisioni

autonomia politica* La

(enti territoriali: regioni, province, comuni e città metropolitane). politiche differenti

funzione politica è ripartita, distribuita tra questi enti. da quelle centrali.

Es. le regioni sono

Le 3 funzioni principali sono: amministrate da

 la funzione normativo-legislativa, maggioranze

 la funzione amministrativa (associata al potere esecutivo) politiche differenti

da quelle a livello

 la funzione giurisdizionale. nazionale

Lo Stato unitario invece, concentra tutte le principali funzioni in unico apparato. (n.b. :

non significa concentrarle in un unico organo, si intende distribuirle, ma gestite ed esercitate da un

unico organo centrale)

Dall’altro lato ci sono gli Stati composti, tra cui Italia: queste o alcune di queste funzioni non fanno a

capo solamente ad organi dello Stato centrale, ma sono distribuite tra Stato centrale e altri organi.

L’Italia è uno Stato regionale, applica il principio del decentramento politico (non di tutte e tre le

funzioni, solo alcune).

 In Italia, la giurisdizione è una funzione puramente statale, così come i suoi organi (non esistono

giudici regionali, organi di giurisdizione comunali, ecc.)

Negli USA ci sono giudici statali e “generali”: grazie al diritto positivo, ognuno può fare quello

che crede.

 L’organo legislativo è statale e regionale; province, comuni e città metropolitane non hanno

competenze legislative.

 La funzione realmente distribuita tra tutti gli enti è quella amministrativa

Esiste una forma di governo dello Stato, formato da n. organi, ma esistono anche forme di governo

all’interno dei vari enti. Questo corso si concentra su quello statale: ci si concentra sui vertici statali,

cosa sono, cosa fanno e sul tipo di relazione che intercorrono fra questi organi.

In Italia abbiamo una forma di governo parlamentare (attenzione: il Parlamento c’è in ogni democrazia,

;

non c’è democrazia se l’organo legislativo non è almeno primariamente nelle mani di un organo rappresentativo)

la particolarità italiana è la relazione, il nesso tra Parlamento e Governo, che ad esempio in USA

non esiste. Nei parlamentarismi esiste la relazione fiduciaria: il Governo, in quanto organo non elettivo,

per entrare in carica e per rimanervi deve disporre, ottenere e mantenere per i 5 anni della legislatura,

la fiducia parlamentare . Un Governo a cui viene tolta la fiducia, si deve

(l’appoggio delle camere)

dimettere, provocando quindi una crisi di governo. Se manca una relazione fiduciaria, i due vertici

dell’indirizzo politico sono reciprocamente e necessariamente indipendenti (ad esempio, in USA il

Congresso non interferisce con la figura del Capo dello Stato, non può abbattere politicamente il

presidente come lui non può sciogliere il Congresso). Ovviamente devono avere delle visioni comuni

affinché ci sia la fiducia. Negli USA, a metà mandato viene rinnovato il congresso, il che può essere

un problema. In Italia, “interferisce” anche la figura del Capo dello Stato, che è un organo*.

Attenzione: un conto è dire che il Capo dello Stato, nell’esercizio delle sue funzioni,

*N.B. le scelte di

indirizzo politico compie delle scelte e delle azioni che impattano il funzionamento degli altri organi; un

sono scelte libere; altro conto è dire che i suoi ruoli sono la formazione del Governo e scioglimento delle

è la possibilità di Camere, stabiliti dalla Costituzione. È conosciuto come il garante della Costituzione,

scegliere quali garantisce il rispetto della Costituzione degli altri organi (ad esempio, presiede il

sono le direzioni Consiglio della magistratura). Non è un organo attivo, all’interno di una repubblica il

per governare la suo ruolo è rappresentativo, a differenza delle monarchie. Ne consegue che le

collettività Costituzioni repubblicane conferiscono al Capo di Stato poteri non di indirizzo politico.

rappresentatività vs organo elettivo: il Capo dello Stato è elettivo di secondo grado (noi eleggiamo

chi elegge il capo dello stato) I. LO STATO

Che cos’è lo Stato? Ricollegandosi a prima, di Stato se ne parla anche nella Costituzione. Ci sono più modi di

definirlo:

 è una persona giuridica pubblica. Di norma le regole sono rivolte alle persone fisiche; le persone

giuridiche sono delle creazioni del diritto, non esistono in natura. Le persone giuridiche hanno una

capacità pressoché analoga a quella delle fisiche; sono centri di imputazione dei rapporti giuridici.

Esistono varie persone giuridiche pubbliche, tutte create dall’ordinamento (alcune nella

Costituzione, altre da leggi); ci sono quelle del diritto privato (le società commerciali, ecc.).

In cosa si differenziano quelle del pubblico? Innanzitutto, per la finalità. Sono pensate per

soddisfare degli interessi collettivi. Quando si parla di Stato in senso stretto si può dire questo: per

quanto importante, è una persona giuridica, ma non è l’unica. Questo spiega il perché ci possano

essere delle controversie fra Stato e altre persone giuridiche.

 in senso ampio, è una sintesi di tutti gli altri enti, li include. Le varie figure non sono più dei

singoli, ma sono elementi che uniti creano. L’unico soggetto del diritto internazionale è lo Stato,

non si vede un’alterità tra i vari enti. “Lo Stato è un’organizzazione disaggregata, un congiunto

organizzato di amministrazioni diverse” M.S. Giannini

Sicuramente è un’organizzazione, un apparato governante, che esercita il potere politico all’interno di

un dato territorio, con riferimento a una certa collettività.

Quando si legge la Costituzione si deve riflettere al senso in cui è usato il termine stato, in base al contesto.

Elementi costitutivi del concetto di Stato:

1) Non c’è Stato senza un territorio, è considerato l’elemento materiale. È l’ambito spaziale delimitato

da confini, a cui fanno riferimento le decisioni. Non è solo terraferma, ma anche mare territoriale

(porzione che si estende per 12 miglia marine dalla costa, stabilito dalla convenzione di Montego Bay 1982),

spazio aereo e altri elementi extraterritoriali come consolati, ambasciate, ecc.

2) Non c’è Stato senza popolo. È l’insieme delle persone che hanno la cittadinanza: è una relazione di

appartenenza tra persona fisica e una certa realtà statale; quindi, non ha importanza la residenza. C’è

una normativa ad hoc che prevede il voto a chi risiede all’estero.

Popolo non va confuso con popolazione, che è l’insieme di coloro che risiedono nello Stato. Altro

concetto è la nazionalità, che condividono le persone con stessa lingua, cultura, tradizioni…

3) Non c’è Stato senza che vi sia un apparato governante che esercita *principio di legalità: nei sistemi

funzioni governanti su quella collettività e su quel territorio. Questo adotta democratici le potestà pubbliche,

decisioni che si impongono unilateralmente ai destinatari, che devono con le relative attività

conformarsi spontaneamente o coattivamente (potestà pubblica*). Tutte e amministrative, devono poggiare

tre le funzioni sono finalizzate a tutelare determinati interessi pubblici, su norme giuridiche, perché

questo comporta che il rapporto fra p. fisiche e p. giuridiche private ed provengono da organi elettivi. In

autorità pubblica è un rapporto asimmetrico, in cui noi siamo in una ultima analisi, è il popolo che

tramite il Parlamento riconosce

posizione di sottomissione. (Il diritto privato riguarda i rapporti tra i soggetti una certa potestà pubblica.

privati (fisici e giuridici), dove il rapporto è paritario)

4) Qualifica della sovranità

Aspetto storico

Lo Stato è un fenomeno storico, nasce in un certo momento. Quando si parla di Stato moderno si ritiene che si

sia affermato a quello nato nel 1400-1500.

Lo si considera come il superamento del feudalesimo, una situazione in cui l’ordinamento politico è

estremamente frammentato (clero, ceti, corporazioni, feudi, ecc..). Era basato sulla frammentazione delle

decisioni tra una pluralità di entità. L’ordinamento feudale era in realtà una sommità di ordinamenti; ciascuno

di questi gruppi sociali aveva un certo status, determinati diritti e doveri che si differenziavano dagli altri. Era

quindi una sommatoria di microelementi in base al gruppo a cui si apparteneva. La dispersione del potere e le

guerre che sconvolsero l’Europa tra il XVI e il XVII secolo crearono il bisogno di assicurare un ordine sociale

dopo secoli di insicurezza.

Lo Stato supera questa situazione. Le prime furono le monarchie assolute, basate sull’accentramento, la

concentrazione del potere normativo esecutivo e giurisdizionale (dove c’era), in capo alla corona.

Obiettivo: creare delle burocrazie centrali (concentrazione del potere), degli apparati che fanno a capo a un

potere centrale. Le prime furono l’esercito regio e la burocrazia fiscale.

La cittadinanza

La cittadinanza è una relazione di appartenenza, uno status: il cittadino vanta un insieme di diritti e di doveri.

La sua disciplina non è inserita nella Costituzione, ciò implica la modificabilità o meno delle norme; nonostante

ciò, all’art. 22 viene enunciato che nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici. La

legislazione della cittadinanza è ordinaria, viene lasciata al Parlamento.

Nel 1912 si sottoscrive la prima legge sulla cittadinanza

Quali sono i meccanismi di acquisizione della cittadinanza italiana?

Automatici

o  Affiliazione (ius sanguinis)

 Luogo di nascita (ius soli, nasce in un contesto di migrazione)

L’attuale legge sulla cittadinanza utilizza lo ius soli come criterio residuale, viene applicato in certe

particolari situazioni, per evitare il grande problema dell’apolidia (mancanza di cittadinanza); la

pluripolidia è incentivata/apprezzata. Viene quindi applicata in casi di genitori non noti - genitori

apolidi - genitori noti e con cittadinanza, ma nel loro Stato non si segue la cittadinanza per affiliazione.

Elettivi, su richiesta

o  lo straniero di seconda generazione che vive continuativamente nel nostro paese fino al

compimento della maggiore età può, entro un anno, diventare cittadino italiano

 in caso di matrimonio, a certe condizioni

 matrimonio + permanenza triennale se si ha residenza estera

 matrimonio + permanenza biennale se si ha residenza in Italia

 matrimonio duraturo fino alla pubblicazione ufficiale di cittadinanza (2anni) + figli:

termini dimezzati

adozione bambino cittadino italiano + 5 anni di residenza in Italia dopo adozione

o straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato per almeno 5 anni

o straniero con genitore o ascendente in linea retta di secondo grado che sia cittadino italiano z

o

z per nascita

in caso di lunga permanenza (dipende): se si ha cittadinanza dell’UE la normativa prevede 4

o

anni di residenza in territorio italiano; per l’apolide 5 anni e 10 anni per il non-comunitario.

L’ultima proposta circa i metodi di acquisizione della cittadinanza italiana è lo ius scholae: una soluzione che

favorirebbe l’acquisto della cittadinanza ad uno straniero residente in Italia da quando era minore di 12 anni,

che ha completato un ciclo di studi di almeno 5 anni.

Lezione 2 – 11.10.22

La cittadinanza si perde:

per rinuncia, per scelta;

o Implica la previa acquisizione di un’altra cittadinanza, non si può essere apolidi. È una decisione del

singolo.

 automaticamente

Ci sono due ipotesi, una vecchia e una molto recente.

 risalente alla legge del 1912;

Un cittadino italiano che assume una posizione lavorativa, militare o civile, presso

l’amministrazione di uno Stato diverso, al quale lo Stato italiano intima di abbandonare

quell’occupazione. Se a questo presupposto di intimazione non segue un comportamento in

conformità, a quel punto la cittadinanza può essere tolta come sanzione (con l’attenzione a non

ledere i diritti fondamentali).

Le situazioni potrebbero essere: il conflitto tra due Stati; il soggetto colleziona informazioni

sensibili o importanti e le condivide quando non doveva (ad esempio in ambito militare)

 la più recente risale al 2018.

Il primo decreto sicurezza D.l.113 (Salvini) ha introdotto un nuovo

articolo sulla legge sulla cittadinanza. La novità in questo caso è *non è suscettibile a essere

l’ipotesi di revoca della cittadinanza, quando un cittadino italiano condizionata. Una sentenza

diventa definitiva quando si

viene condannato in via definitiva* entro 3 anni per determinati reati percorre tutto l’iter

che in sostanza hanno finalità di terrorismo. Qual è il punto dolente giudiziario previsto; oppure,

sotto il punto di vista del diritto costituzionale? Quest’ipotesi non vale la persona perde e decide di

per tutti i cittadini italiani, vale solo per coloro che l’hanno acquisita. non impugnare entro un

Questa disciplina pone un problema che sembra abbastanza evidente: certo termine di decadenza.

l’uguaglianza, espressa dall’art. 3 della Costituzione; a base di una

differenziazione ci deve sempre essere una giustificazione.

A cosa serve la cittadinanza?

Certamente non si può dire “se non sei cittadino non hai alcun diritto”. Anzi, negli Stati multiculturali sarebbe

impensabile. La cittadinanza segna una distinzione in ambito di diritti politici: riguarda la possibilità di votare

ed essere votati (elettorato attivo e passivo). Sono fondamentali perché si delinea la classe dirigente. Lo

straniero, in quanto tale, è privato dei diritti legati alla sovranità statale. Ovviamente si creano tutta una serie

di problemi. C’è una parziale eccezione, che riguarda i cittadini UE: la cittadinanza europea è uno status

aggiuntivo alle cittadinanze nazionali:

Limitata capacità elettorale all’elezione del Parlamento dell’Unione Europea (unico organo elettivo

o dell’UE, a legittimazione democratica). Un bulgaro può votare la rappresentanza italiana nel Parlamento

Europeo (ovvio che può votare anche la bulgara)

Riguarda i comuni italiani: il comunitario con residenza in Italia può votare per il consiglio comunale;

o non per il sindaco.

La protezione diplomatica viene garantita al comunitario nel caso in cui si trovi in uno Stato dove la

o sua rappresentanza nazionale non c’è. In quanto cittadino europeo, si ha il diritto di rivolgersi a organi

di altri stati comunitari.

Tutto ciò determina una differenziazione elettore anche all’interno della categoria degli stranieri

Ci sono ambiti dove la cittadinanza è un requisito fondamentale: organi di magistratura, forze dell’ordine….

La sovranità

È un concetto che è un tutt’uno con il concetto di Stato. Ha due aspetti: interna ed esterna.

Sovranità interna: con riferimento alla collettività stanziata in un determinato territorio, la potestà

decisionale dello Stato non è soggetta a vincoli giuridici, a condizionamenti. Il potere è tanto forte da

non riconoscere alcun potere al di sopra di sè. Ad esempio, le competenze delle regioni son quelle

costituzionalmente previste e possono essere cambiate. La Costituzione delinea i settori messi a competenza

dalle regioni e li distingue da quelli statali. Il Parlamento può modificare la Costituzione, può cambiare le regole

sulla competenza, le regioni viceversa no.

Sovranità esterna: si parla della posizione dello stato nella situazione internazionale. Giuridicamente

parlando, gli Stati sono in una posizione di reciproca indipendenza; se uno stato dipendesse dalle

decisioni di un altro, non sarebbe sovrano. Il concetto di sovranità nasce in un certo momento storico

e nasce per dire che all’interno del proprio ordinamento “ogni Stato fa quello che vuole”.

A chi spetta la sovranità? Nel manuale pag. 9 si approfondiscono le differenze tra i vari Stati.

L’aspetto che li accomuna è il retropensiero riguardo il fatto che il titolare è un soggetto illimitato e non subisce

limiti nell’adozione delle proprie decisioni. La sovranità di oggi funziona un po’ diversamente. Nessuno mette

in di

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher emmab1201 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico generale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Monego Davide.
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