Costituzionale lezione di lunedì 24-10-2011
Parlando delle libertà abbiamo detto che esse vengono girate in parte al legislatore che le deve tutelare e completare.
Articolo 2
Art 2: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."
L’articolo 2 ci offre lo spunto per chiudere il nostro discorso sul regime giuridico delle libertà fondamentali. Qual è l’elemento più qualificante della norma? L’inviolabilità ossia un diritto che non riconosce l’opposizione di terzi. Inoltre i diritti fondamentali non possono essere tolti dal testo costituzionale, cioè non possiamo non riconoscerli all’uomo. Questi non sono diritti alla pari di tutti gli altri diritti costituzionali e quindi non si prestano a una procedura di revisione. È il caso dell’articolo 139:
Articolo 139
Art 139: "La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale."
Dunque l’inviolabilità indicava l’irrivedibilità di tali diritti. Ma tutte le norme costituzionali non possono essere riviste dalla legislazione ordinaria perché abbiamo una costituzione rigida. Ma tutte le norme costituzionali possono essere oggetto del procedimento di revisione? No, perché c’è l’eccezione del 139, ma questo limite si estende anche ai diritti inviolabili secondo l’Art. 2 perché sono inviolabili. Questa fu una decisione della Corte Costituzionale che sostenne che però non tutta la norma dell’art. 2 fosse irrivedibile quindi non sottoposte all’articolo 138.
Articolo 138
Leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4]. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Articolo 21
Invece vogliamo ora vedere se l’articolo 21 (quello delle libertà) è in una parte rivedibile e cioè che se rivisto non si intacchi sulla struttura sulla quale si è composta la costituzione e il nostro ordinamento. Quindi dobbiamo capire cosa è importante e cosa non lo è perché quello che non è importante può essere oggetto di revisione.
Art 21 comma I: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione."
Art 21 comma II: "La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure." Questa parte non è modificabile perché se sottoposta a censura la stampa verrebbe meno la libertà di parola dell’individuo che è un diritto inviolabile.