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MANCA TEORIA DEI CONTROLIMITI

I sistemi elettorali

Per sistemi elettorali si intendono i meccanismi attraverso i quali i voti espressi dagi

elettori si trasformano in seggi. I sistemi elettorali sembrano perpetrino due obiettivi

talvolta divergenti. Il primo obiettivo è quello della governabilità, ovvero la capacità di

rendere le assemblee elettive in grado di esprimere maggioranze stabili; il secondo è

quello della rappresentatività, ossia la capacità di rendere le assemblee elettive uno

specchio fedele delle diverse posizioni politiche presenti nel Paese. E' auspicabile e

quindi anche chiaro che ogni sistema elettorale miri a determinare un punto di

equilibrio fra questi due obiettivi. E' necessario un appunto sui sistemi elettorale e i

partiti. Infatti esiste una relazione bidirezionale tra sistema elettorale e sistema dei

partiti poichè l'operatività dei sistemi elettorali è fortemente influenzata dal sistema

partico; viceversa il modo in cui agiscono i partiti è influenzato dal sistema elettorale

(e.s. la scelta di raggrupparsi o meno in coalizioni in vista della competizione

elettorale. I sistemi elettorali si suddividono in maggioritari, proporzionali e misti.

Nel sistema maggioritario i seggi vengono attribuiti ai candidati che ottengono più

voti all'interno del collegio. Il vantaggio del sistema maggioritario è che, avendo

effetti selettivi, favorisce la formazione di maggioranze più stabili; invece lo

svantaggio sta nel fatto che il Parlamento rispecchia meno fedelmente tutti gli

orientamenti politici presenti nel Paese. Inoltre i sistemi maggioritari prevedono

generalmente che sia assegnato un solo seggio per collegio, si parla così di collegi

uninominali. I collegi e le circoscrizioni elettorali sono gli ambiti in cui viene diviso il

Paese al fine di attribuire i seggi. Solitamente si parla di collegi nel sistema

maggioriatrio (collegi uninominali), di circoscrizioni nel sistema proporzionale

(circoscrizioni plurinominali).

Nel sistema proporzionale i seggi vengono attribuiti in proporzione dei voti ricevuti

da ciascun partito. Il vantaggio di questo sistema sta nel fatto che rispecchia più

fedelmente gli orientamenti politici presenti nel Paese, consentendo anche alle

minoranze politiche l'accesso alle Assemblee elettive. Tuttavia il riscontro negativo è

quello a causa del quale, avendo effetti proiettivi, conducono alla formazione di

Assemblee politicamente più frammentate, mettendo a rischio la governabilità. I

sistemi proporzionali prevedono che siano attribuiti più seggi per circoscrizione. Le

circoscrizioni nel sistema proporzionale sono, quindi, plurinominali.

Al fine di attenuare i difetti dei sistemi elettorali puri, possono essere introdotti i c.d.

correttivi.

I correttivi del sistema proporzionale:

Soglia di sbarramento

Al fine di escludere i partiti meno rappresentativi, si prevede che partecipino alla

ripartizione dei seggi solo le forze politiche che hanno raggiunto una determinata

percentuale di voti.

Premio di maggioranza

Al fine di garantire magggiore governabilità, si attribuisce una quota di seggi

aggiuntiva alla forza politica che vince le elezioni o che raggiunge una determinata

percentuale di voti.

I correttivi del sistema maggioritario:

Introduzione del doppio turno

Nel secondo turno competono i candidati che hanno ricevuto al primo turno una

soglia minima di voti, oppure i due più votati. Nei sistemi maggioritari a doppio turno

l'elettore nel primo turno sceglie il candidato che preferisce; nel secondo turno

l'elettore, generalmente, sceglie il candidato meno lontano dalle proprie posizioni.

Costituzione, leggi elettorali e sistemi

Bisogna premettere che la nostra Costituzione non contiene indicazioni sul sistema

elettorale. Infatti l'Assemblea Costituente, pur manifestando, con l'approvazione di un

ordine del giorno, il favore per il sistema proporzionale nell'elezione dei membri della

Camera dei deputati, non intese irrigidire questa materia sul piano normativo,

costituzionalizzando una scelta proporzionalistica o disponendo formalmente in

ordine ai sistemi eletttorali, la configurazione dei quali resta affidata alla legge

ordinaria. I sistemi elettorali nella storia repubblicana vedono cinque cambi di

sistemi susseguirsi:

- Dal 1948 al 1993 sistema elettorale proporzionale pure

- Dal 1993 al 2005 sistema misto c.d. Mattarellum

- Dal 2005 al 2014 sistema proporzionale corretto c.d. Porcellum

- Sentenza Corte Cost. n.1 del 2014 consultellum per Camera e Senato

- Dal luglio 2016 Italicum per la Camera dei Deputati e Consultellum per Senato.

Il c.d. Mattarellum prevedeva che il 75% dei seggi, sia della Camera sia del Senato,

veniva attribuito con il sistema maggioritario. Il restante 25% dei seggi veniva

attribuito con il sistema proporzionale. Inoltre, alla Camera era previsto, per

l'assegnazione dei seggi con sistema proporzionale, una soglia di sbarramento del

4% come correttivo. Da qui, solo i partita che conseguivano almeno il 4% dei voti a

livello nazionale partecipavano all'assegnazione dei seggi. La peculiarità del c.d.

Mattarellum è il meccanismo dello scorporo, il quale constava di criteri diversi per il

Senato e per la Camera:

- Al Senato scorporo totale, ossia nei calcoli necessari all'attribuzione dei seggi con

metodo proporzionale (1/4 dei seggi), si sottraevano dalla somma di tutti i voti quelli

ottenuti dai candidati eletti con il sistema maggioritario valido per 3/4 dei seggi.

- Alla Camera scorporo parziale, ovvero nei calcoli necessari all'attribuzione dei seggi

con metodo proporzionale, si sottraevano dalla somma di tutti i voti quelli ottenuti

dai candidati arrivati secondi nel sistema maggioritario, con l'aggiunta di 1 (ossia i

voti che sono stati necessari a far vincere i candidati eletti)

Lo scorporo- nato con la finalità di impedire a chi prevaleva nell'attribuzione dei seggi

col sistema maggioritario di prevalere anche nell'attribuzione dei seggi col sistema

proporzionale- produceva l'effetto distorsivo di penalizzare i vincitori e di favorire gli

sconfitti.

Il c.d Porcellum, in forza della legge n.270 del 2005, prevedeva un sistema elettorale

proporzionale, ma con significativo premio di maggioranza per la lista o la

coalizione di partiti che otteneva più voti, senza che fosse necessario il

raggiungimento di una soglia minima di voti. Infatti il premio di maggioranza veniva

attribuito in modo diverse alla Camera e al Senato. Alla Camera venivano attribuiti

340 seggi (il 55% del totale) alla lista o alla coalizione di partiti che otteneva, a livello

nazionale, più voti (anche uno solo in più). Mentre al Senato, eletto su base regionale,

il 55% dei seggi attribuiti in ogni Regione veniva assegnato alla lista o coalizione che,

a livello regionale, otteneva più voti. Questo modello di attribuzione ha favorito la

formazione di ampie coalizioni, non sempre omogenee, con l'unico scopo di ottenere

il premio di maggioranza. A questo si aggiunge che la legge n.270 del 2005

prevedeva, inoltre, un complesso sistema di soglie di sbarramento congeniato in

modo da favorire la formazione di coalizioni. Oltre a questo spropositato premio di

maggioranza, il Porcellum prevedeva le liste bloccate: l'elettore non poteva esprimere

il voto di preferenza e i candidati venivano eletti esclusivamente in base alla

posizione occupata all'interno della lista, decisa dalla segreteria del partito.

E' necessario, tuttavia, rendere noto che la Corte di Cassazione ha sollevato una

questione di legittimità costituzionale sulla predetta legge con riferimento

all'assegnazione del premio di maggioranza, alla previsione del c.d. sistema delle

liste bloccate. Al contempo sono stati violati paramentri di costituzionalità quali il

principio di sovranità popolare, uguaglianza del voto e il libero mandato parlamentare.

Pertanto secondo la Cassazione, la legge, non prevedendo una soglia minima di voti

necessaria a far scattare il premio, renderebbe possibile che anche modeste

maggioranze relative di voti si trasformino in maggioranze assolute di seggi in

violazione dei principi di uguaglianza del voto e di rappresentanza democratica.

Inoltre, il meccanismo legislativo risulterebbe irragionevole in quanto:

- Incentiva gli accordi tra le liste, ma non assicura la governablità, infatti i partiti

coalizzati che ottengono il premio di maggioranza posso rompere il vincolo politico

anche all'indomani delle elezioni.

- Per il Senato, è la stessa attribuzione del premio a livello regionale a poter impedire

il raggiungimento dell'obiettivo della governabilità

Ai dubbi della Corte di Cassazione seguono le argomentazioni della Corte

costituzionale la quale asserisce che le disposizioni censurate non si limitano (...) ad

introdurre un correttivo (...) al sistema di trasformazione dei voti in seggi in ragione

proporzionale (...) in vista del legittimo obiettivo di favorire la formazione di stabili

maggioranze parlamentari e quindi di stabili governi, ma rovesciano la ratio della

formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005, che è quella di

assicurare la rappresentatività dell'assemblea parlamentare. In tal modo, dette

norme producono una eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della

rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e

della forma di governo parlamentare prefigurati dall Costituzione, e la volontà dei

cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di

manifestazione della sovranità popolare, secondo l'art.1, secondo comma, Cost. In

seguito, la stessa Corte comunica che le disposizioni in esame (...) consentono una

illimitata compressione della rappresentatività dell'assemblea parlamentare,

incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari

sono sedi esclusive della rappresentanza politica nazionale (art.67 Cost.), si fondano

sull'espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse

sono affidate funzioni fondamentali, dotati di una caratterizzazione tipica ed

infungibile. Ancòra, il meccanismo di attribuzione del premio di magggioranza

prefigurato dalle norme censurate, (...) in quanto combinato con l'assenza di una

ragionevole soglia di voti minima per competere all'assegnazione del premio, è

pertanto tale da determinare un'alterazione del circuito democratico definito dalla

Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto. (art.48,

secondo comma, Cost.). Inoltre, per quanto concerne il Senato, la Corte afferma che

la disciplina censurata, stabilendo che l'attribuzione del premio di maggioranza è su

scala regionale, produce l'effetto che la ma

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
103 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher interista38 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof D'Amico Marilisa.