Diritto costituzionale - adattamento del diritto interno alle norme ottenute in via bilaterale
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controllo sui singoli atti del Governo; infatti dal 1986 con una risoluzione, il Parlamento ha
preteso di esercitare un adeguato controllo sulle intese con la Chiesa cattolica da immettere
nell’ordinamento attraverso normativa secondaria., con la conseguenza che OGNI BOZZA DI
INTESA DEVE ESSERE COMUNICATA AL PARLAMENTO.
Il cerchio della negoziazione poi, si chiude con la regolamentazione dei problemi relativi alla
interpretazione dei negoziati (accordi,trattati). L’art. 14 del Concordato stabilisce infatti che in
caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa
Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di una amichevole soluzione, ad una
commissione paritetica da loro nominata.
LO SPECIFICO REGIME COSTITUZIONALE DELLE NORME DI DERIVAZIONE
CONCORDATARIA.
IL PROBEMA DELLA COPERTURA COSTITUZIONALE DELLE NORME CONCORDATARIE:
Bisogna capire se esistono meccanismi per ricondurre le norme di derivazione concordataria
alla legalità costituzionale, nel caso se ne discostino. Sappiamo che se il legislatore italiano,
vuole legiferare mantenendo i rapporti con la Chiesa, deve rispettare la REGOLA DELLA
BILATERALITA’. Bisogna dunque ora capire se il legislatore possa anche intervenire
successivamente e unilateralmente sulle leggi emanate precedentemente nel rispetto della
bilateralità. La risposta dovrebbe essere che tali leggi una volta immesse nel sistema non
potrebbero essere più cancellate in via unilaterale; e infatti gli artt. 7 e 8 Cost. non si limitano
ad imporre al legislatore l’obbligo della bilateralità ma esigono anche una COPERTURA
COSTITUZIONALE delle norme di derivazione concordataria o frutto di intesa, ossia le
protegge da eventuali modifiche o abrogazioni operate unilateralmente dal legislatore.
TALI NORME DUNQUE GODONO DI UNA FORZA PASSIVA, OVVERO DI UNA RESISTENZA ALLA
DEROGA O ALLA ABROGAZIONE. Comunque, paura di una abrogazione unilaterale del
legislatore è viva a causa del fatto che l’art, 7 Cost. fa riferimento ai soli Patti Lateranensi
ormai abrogati e dunque in effetti non offre più nessuna difesa; si teme perciò per LE NORME
DEL CONCORDATO DEL 1984 e si cerca di trovare in altri punti di riferimento la copertura
costituzionale delle norme pattizie successive agli Accordi del 1929.
IL RICORSO AL MECCANISMO DI ADATTAMENTO DI CUI ALL’ART. 10 COST. :
Uno dei punti di riferimento è stato ricercato nell’art. 10 Cost.
Tale art. prevede un meccanismo di adattamento AUTOMATICO alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute (alle norme primarie dell’ordinamento
internazionale). Essendo tale meccanismo istituito direttamente dalla Costituzione, tali norme
di diritto internazionale HANNO L’EFFICACIA PROPRIA DELLE NORME COSTITUZIONALI e
dunque non è consentito al legislatore ordinario abrogarle o modificarle.
C’è inoltre una corrente internazionalistica che sostiene che quanto previsto dall’art. 10 Cost.
si estenderebbe anche ai trattati internazionali essendo questi non abrogabili, né modificabili
dal legislatore a meno che ovviamente non ci sia il consenso di tutte le parti contraenti.
Ebbene, visto che i concordati sono in effetti parificabili ai trattati internazionali, allora, anche
per il Concordato del 1984 potrebbe valere tale tesi internazionalistica (di ampliamento della
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Bari - Uniba o del prof Lagrotta Ignazio.
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