vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
La inesistenza della copertura costituzionale come intangibilità
In verità, una vera e propria copertura costituzionale nel senso di integrale intangibilità delle norme di derivazione pattizia recepite nel nostro ordinamento non è in alcun modo ricavabile dagli artt. 7 e 8 Cost. Infatti, le norme di derivazione pattizia già recepite sono difendibili dagli attacchi di una legislazione unilaterale solo nei limiti in cui ha senso la regola della bilateralità (cioè se il legislatore volesse regolare i rapporti con la Chiesa cattolica o con altre confessioni, potrebbe farlo solamente se si conforma alle vigenti norme concordatarie). C'è da dire però, che se il legislatore volesse abrogare interamente (quindi non modificare) la precedente normativa di derivazione concordataria (intese già vigenti), dunque cancellarla, potrebbe tranquillamente farlo in via unilaterale. Infatti non si deve negare che se si dovesse
verificare una situazione in cui il contegno di una confessione religiosa fosse irrispettoso dei valori costituzionali, il legislatore avrebbe il diritto di avere ripensamenti sull'opportunità di un regime bilaterale. LEGGI NEGOZIATE CON LA CHIESA CATTOLICA E REFERENDUM ABROGATIVO Esiste anche il problema dell'ammissibilità del referendum abrogativo in relazione alle norme di esecuzione degli accordi con la Chiesa cattolica. La Corte Costituzionale ha risolto il problema negativamente affermando che ciò che è sottratto al potere del legislatore ordinario è sottratto anche al popolo. La Corte evidentemente affermando ciò ha fatto riferimento alla regola della bilateralità di cui all'art.7 come vincolo a qualsiasi intervento legislativo unilaterale. (Il referendum abrogativo)