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Adattamento del diritto interno alle norme ottenute in via bilaterale

Adattamento alle norme di derivazione concordataria (Chiesa cattolica)

Nella logica internazionalistica, i contenuti precettivi di un accordo sono di per sé estranei al sistema giuridico statuale, semplici fonti-fatto. Perché entrino a far parte dell’ordinamento giuridico, devono essere attivati dei procedimenti normativi, che recepiscano all’interno dell’ordinamento quei contenuti precettivi. Pertanto, una volta concluse le trattative, il Governo ha il dovere di presentare l’accordo concordatario alle Camere, perché esso sia tradotto in legge. Abbiamo già rilevato come il concordato venga equiparato ai trattati di diritto internazionale.

Rispetto ai trattati di diritto internazionale, il Parlamento è chiamato ad intervenire con 2 diversi atti legislativi:

  • Il primo è l’autorizzazione (art. 80 Cost.) al Presidente della Repubblica affinché possa ratificare il trattato, ed esprimere cioè la volontà dello Stato ad obbligarsi. Tale autorizzazione ha la funzione di un controllo sull’operato del Governo che ha condotto le trattative.
  • Il secondo (che presuppone il primo) è l’ordine di esecuzione dell’accordo con la funzione di realizzare l’adattamento del trattato al diritto interno statale.

Bisogna dire che, siccome la ratifica presuppone l’esistenza di un atto (accordo) precedentemente compiuto, essa non può modificare in alcun modo il contenuto dell’accordo. Per cui, il Parlamento può solo negare l’autorizzazione alla ratifica, ma non può proporre emendamenti né nell’autorizzazione, né nell’ordine di esecuzione.

Adattamento alle norme delle intese con le altre confessioni

Secondo l’art. 8, l’intesa è la base per la regolamentazione dei rapporti. Tale regolamentazione deve avvenire per legge. Come per la Chiesa cattolica, una volta realizzata l’intesa, questa deve essere trasfusa in una legge e sottoposta dunque, all’esame del Parlamento per tradurla in legge dello Stato. La Chiesa cattolica, come già visto, utilizza strumenti internazionalistici che le permettono dunque di sfuggire al potere di emendamento del Parlamento nel campo della negoziazione (adoperando la c.d. legge di approvazione). Anche le altre confessioni oggi, si avvalgono di tale vantaggio quando vengono ad un’intesa, anche se esse però non hanno una vocazione internazionalistica come la Chiesa cattolica.

Adattamento mediante procedimenti di normazione secondaria

È un particolare tipo di adattamento che si rende necessario per le intese paraconcordatarie. Queste vengono infatti introdotte nel nostro ordinamento per mezzo di un regolamento, ossia attraverso un decreto del Presidente della Repubblica. Sono gli interessi secondari che, per la loro minore importanza rispetto a quelli primari, possono ricevere disciplina non solo dalla legge (come quelli primari) ma anche dai regolamenti (normazione secondaria), ossia al potere normativo del Governo. Ciò non può avvenire per gli interessi primari perché si creerebbero dei danni provenienti dalla scarsa tutela che questi avrebbero in caso di normazione secondaria.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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