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ORGANI COSTITUZIONALI

PARLAMENTO

2 funzioni principali: titolare della potestà legislativa, controllo sul governo.

Funzioni disciplinate dagli artt. 55 e seguenti.

2 camere in bicameralismo perfetto (pur essendo composte in modo diverso hanno le stesse funzioni):

Camera dei deputati, Senato della Repubblica.

Si riuniscono in seduta comune soltanto in alcune occasioni regolate a livello costituzionale:

elezione di un nuovo Presidente della Repubblica, accusa nei confronti di un Presidente della

Repubblica di reati presidenziali, elezione di 5 giudici della Corte Costituzionale, elezione di 1/3 del

consiglio superiore della magistratura (CSM).

Camera dei deputati: 400 membri, tutti elettivi, possono essere eletti cittadini maggiori di 25 anni.

Senato della Repubblica: 200 membri circa, possono essere eletti cittadini maggiori di 40 anni; 200

membri sono elettivi, diventano senatori a vita tutti i Presidenti emeriti, il Presidente della Repubblica

può nominare senatori a vita personalità illustri del campo della cultura e della scienza; non possono

essere presenti nel Senato più di 5 senatori nominati da un Presidente.

Ognuna delle camere ha una organizzazione interna:

Presidenti delle camere: organizzano i lavori, e si assicurano della buona gestione delle attività.

I presidenti delle camere dovrebbero essere espressione della composizione di tutto il Parlamento (un

presidente di maggioranza, uno di opposizione), ma dagli anni '90 questa dinamica ha smesso di

essere applicata, con entrambi i Presidenti espressione della maggioranza.

Presidente del Senato della Repubblica (II carica dello Stato): è anche il supplente del Presidente della

Repubblica nel caso questo sia impedito per vari motivi.

Presidente della Camera dei deputati (III carica dello Stato): è il Presidente del parlamento, e dirige

le sedute comuni.

Vice presidenti delle camere: sostituiscono i presidenti nelle loro funzioni interne al parlamento.

Deputati e Senatori con funzioni di questore: si occupano del funzionamento e dell'ordine.

Deputati e Senatori con funzione di segretario: verbalizzano l'attività del parlamento.

ARTICOLAZIONI DELLE CAMERE:

GRUPPI PARLAMENTARI: corrispondono circa ai partiti politici: a ogni gruppo vengono assegnate

risorse e spazi per la propria attività; ogni partito deve avere un numero minimo di componenti

all'interno di una camera per poter essere definito come gruppo a sé stante, i partiti con un numero di

Deputati/Senatori troppo basso vengono inseriti nel gruppo misto, così come i Deputati/Senatori

cacciati o fuoriusciti dai loro partiti durante la legislatura.

Ogni gruppo ha un capogruppo, che periodicamente si riunisce con gli altri capigruppo e con il

presidente della camera nella conferenza dei capigruppo per programmare i lavori dell'assemblea.

COMMISSIONI PARLAMENTARI: nelle commissioni sono rappresentati proporzionalmente tutti i

gruppi, ogni commissione ha un proprio argomento specifico (sanità, lavoro, ecc...), e ogni

Deputato/Senatore viene designato dal suo gruppo ad appartenere ad una commissione,

tendenzialmente valorizzando i componenti del gruppo in base alle loro occupazioni di origine.

Le commissioni svolgono una parte importante del procedimento legislativo, infatti analizzano un

progetto di legge prima che sia presentato alla camera. Ogni progetto di legge è presentato alla

commissione più competente. La commissione ha il compito di esaminarlo, preparare la sua

esposizione alla camera, ed eventualmente approvarlo (commissione in sede referente). In alcuni casi

il progetto di legge può essere approvato solo dalla commissione, senza che sia approvato dalla

camera intera (commissione in funzione legislativa/ deliberante), oppure la camera lo approva

soltanto nella sua interezza, senza discuterlo punto per punto (commissione in funzione redigente).

Le opposizioni possono impedire questo processo, e fare in modo che l'approvazione passi in via

integrale dalla camera.

Le commissioni hanno inoltre il ruolo di vigilare sull'operato del governo: una commissione può

convocare il ministro competente nella sua materia per chiedere chiarimenti sull'attività governativa.

GIUNTE PARLAMENTARI: nelle giunte sono rappresentati in modo proporzionale tutti i gruppi; le

giunte hanno funzioni di carattere tecnico: Giunta per il regolamento: prepara/aggiorna i regolamenti

della rispettiva camera (fonti primarie ordinate dal criterio di competenza, devono essere approvati a

maggioranza assoluta). Giunta per le elezioni: al seguito di una elezione la giunta deve verificare che

chi è stato eletto abbia i requisiti necessari (un parlamentare svolge un altro ruolo istituzionale, e in

tal caso dovrà scegliere uno dei due; un parlamentare non è in realtà cittadino italiano, un

parlamentare non ha i diritti politici in quanto è stato condannato). Giunta per le autorizzazioni a

procedere: perché un Deputato/Senatore possa essere arrestato è necessaria l'autorizzazione della

rispettiva camera; la giunta preparerà i lavori per l'autorizzazione.

SISTEMA ELETTORALE, ossia come i voti dei cittadini vengono convertiti in seggi parlamentari.

Sistema elettorale proporzionale: i voti espressi si convertono direttamente in seggi. Anche le forze

politiche più piccole sono rappresentate. Il rischio è l'ingovernabilità, in quanto il parlamento può

essere troppo frammentato.

Strumenti correttivi: soglia di sbarramento (serve una certa percentuale per avere dei seggi in

parlamento, le forze politiche sono spinte ad aggregarsi); premio di maggioranza: il partito che prende

più voti ottiene dei seggi aggiuntivi.

Sistema elettorale maggioritario: si divide il territorio in tanti collegi elettorali quanti sono i seggi

nell'organo rappresentativo, chi ottiene più voti in un collegio ottiene il seggio corrispondente.

Durante la durata della Repubblica Italiana si sono susseguite 8 diverse leggi elettorali. Inizialmente

vigeva un sistema proporzionale puro, in seguito si è affermato un sistema misto maggioritario. Ora

il sistema elettorale è un sistema proporzionale con alcuni correttivi.

STATUS DEL PARLAMENTARE

I membri del parlamento beneficiano di alcune garanzie, funzionali non a favore del singolo

parlamentare, ma necessarie per garantire la funzionalità dell'organo (NON SI TRATTA DI UN

PRIVILEGIO).

Le camere non devono poter essere in alcun modo influenzate da poteri terzi. →

Divieto di mandato imperativo: un parlamentare interessa le sue funzioni senza dover rispondere a

nessuno delle sue scelte nell'aula, neanche a chi lo ha eletto (ciò genera il fenomeno del cosiddetto

“transfughismo”, ossia parlamentari che tra una legislatura e un'altra cambiano partito per essere eletti

nuovamente, prevedendo che il partito con cui si erano candidati in precedenza non otterrà più la

maggioranza).

Inviolabilità e insindacabilità dei parlamentari: i parlamentari non sono giuridicamente,

amministrativamente e penalmente responsabili di quanto dicono durante l'esercizio delle loro

funzioni (ma solo se detto all'interno dell'aula). Un parlamentare non potrà essere accusato per

qualcosa che ha pronunciato mentre si trovava all'interno dell'aula della sua camera. Inoltre per poter

mettere sotto accusa un parlamentare un tribunale deve richiedere alla camera di appartenenza una

autorizzazione a procedere (cfr. giunta per le autorizzazioni a procedere).

IL GOVERNO

Il governo è composto dal presidente del consiglio dei ministri e da vari ministri, che dirigono

ciascuno un ministero riguardante ogni volta una specifica materia. Alcuni ministri sono definiti

“senza portafoglio”; sono quei ministri che non sono direttamente responsabili d un vero e proprio

ministero, e a cui all'interno della legge di bilancio non vengono assegnate voci di spesa. Le voci di

spesa di questi ministri sono assimilate a quelle del presidente del consiglio.

FORMAZIONE

A seguito delle elezioni e dell'inizio della legislatura il Presidente della Repubblica apre delle fasi di

consultazione per verificare quali partiti abbiano una effettiva maggioranza e possano quindi formare

un governo. Una volta che il Presidente della Repubblica ha identificato la maggioranza di governo

nomina il presidente del consiglio dei ministri, che a sua volta nominerà i ministri. Una volta nominati

questi (insieme al presidente) devono giurare. Entro 10 giorni dal giuramento il governo si presenta

alle camere (separatamente) perché sia ratificata la fiducia, senza la quale il governo non è legittimato

a governare.

La fiducia viene accordata tramite la mozione di fiducia, che viene votata e motivata per appello

nominale. Un governo che non ottenga la fiducia o verso il quale viene approvata una mozione di

sfiducia è delegittimato e deve dimettersi. Anche se un disegno di legge del governo non viene

approvato questo non deve necessariamente dimettersi, il rapporto fiduciario non si può considerare

rotto per così poco.

Un presidente del consiglio di solito eviterà di farsi sfiduciare, dimettendosi quando percepisce che

la maggioranza in parlamento è cambiata. Se le ragioni delle dimissioni però non appaiono chiare il

Presidente della Repubblica può chiedere che la crisi di governo sia parlamentarizzata, ossia si

confronti con il governo ed esponga le ragioni delle sue dimissioni, e se risulta che non è opportuno

dimettersi, le ritiri.

Se una camera (o entrambe) approva una mozione di sfiducia il governo deve dimettersi, e non è

possibile una parlamentarizzazione per risolvere la crisi. La mozione di sfiducia (come quella di

fiducia) deve essere approvata e motivata per appello nominale, ma deve essere presentata da almeno

1/10 dei componenti della camera in questione, e non può essere discussa prima di 3 giorni dalla

presentazione.

Questione di fiducia: il governo subordina la propria permanenza in carica all'approvazione di una

legge che considera fondamentale nel suo programma politico. Il voto è più veloce, perché la legge è

approvata in blocco, e non viene discusso ogni articolo. La maggioranza approverà in blocco, perché

se la legge non viene approvata si aprirà una crisi di governo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento riunito in seduta comune, e integrato con i

delegati regionali (3 per regione, eccetto per la Valle d'Aosta che ne ha soltanto uno, 58 in totale

quindi). Questi componenti dovrebbero votare secondo gli interessi delle autonomie regionali, ma

alla prova dei fatti votano secondo le indicazioni dei partiti di appartenenza. Per i primi tre scrutini

un candidato per essere eletto deve ottenere i 2/3 dei voti dell'assemblea, dal quarto scrutinio è

sufficiente il 50%+1 (il P

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A.A. 2025-2026
19 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nlazhar di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Panzeri Lino.