Norme giuridiche
Norme giuridiche indicano i comportamenti che si devono seguire o evitare. L'insieme delle norme giuridiche costituisce il diritto ed è caratterizzato dalla coattività, detta anche obbligatorietà: se non rispettiamo le norme, veniamo sottoposti a una sanzione (punitiva, preventiva, riparatrice).
Tipologie di sanzioni
- Detentive: Quando privano una persona della libertà personale.
- Pecuniarie: Se comportano il pagamento di una somma di denaro come le multe o le ammende.
- Restrittive: Quando consistono in limitazioni di determinate libertà, ad esempio il ritiro del passaporto.
Le sanzioni si distinguono inoltre in penali, civili ed amministrative.
Caratteristiche delle norme
Generalità: Le norme non sono rivolte a un singolo individuo ma a tutti i componenti della società.
Astrattezza: Le norme si riferiscono a fatti ipotetici e futuri.
Norme derogabili e inderogabili: Si differenziano perché le inderogabili non possono essere modificate nel contenuto, mentre le derogabili sì.
Forma: Scritta o non scritta.
Caratteri delle norme giuridiche
- Obbligatorietà o coattività o coercitività: Le norme giuridiche sono munite di sanzione giuridica.
- Generalità: Esse si applicano a tutti i soggetti di una comunità e non riguardano la singola persona. La norma è generale anche se non si riferisce a tutti i membri di una comunità, ma soltanto a un gruppo di essi o a una categoria di soggetti o di rapporti.
- Astrattezza: Prevedono un caso teorico, ipotetico che diventa concreto solamente quando si verificano effettivamente le condizioni da esse previste.
- Bilateralità: Da una parte impongono degli obblighi, ma dall'altra riconoscono dei diritti.
- Esteriorità: Tengono conto solamente dei comportamenti esteriori dell'individuo.
- Statalità: Nel territorio dello Stato hanno valore solamente le norme emesse o riconosciute dallo Stato.
Fonti del diritto
Le fonti del diritto sono tutti gli atti o fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.
Distinzione delle fonti
Si distinguono in fonti di fatto e fonti atto:
- Fonti di fatto: Si manifestano in una sola forma detta consuetudini, utilizzate quando non c’erano le fonti scritte.
- Fonti atto: Leggi, regolamenti, e tutte le altre fonti. Si distinguono in tre categorie: fonti di produzione, fonti di cognizione, fonti sulla produzione.
Fonti di produzione: Sono fatti che producono norme giuridiche e sono ordinate su una scala gerarchica: costituzione, le leggi costituzionali.
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Costituzione, norme e fonti
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Fonti del diritto e norme giuridiche