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Norme giuridiche

Norme giuridiche indicano i comportamenti che si devono seguire o evitare. L'insieme delle norme giuridiche costituisce il diritto ed è caratterizzato dalla coattività, detta anche obbligatorietà: se non rispettiamo le norme, veniamo sottoposti a una sanzione (punitiva, preventiva, riparatrice).

Tipologie di sanzioni

  • Detentive: Quando privano una persona della libertà personale.
  • Pecuniarie: Se comportano il pagamento di una somma di denaro come le multe o le ammende.
  • Restrittive: Quando consistono in limitazioni di determinate libertà, ad esempio il ritiro del passaporto.

Le sanzioni si distinguono inoltre in penali, civili ed amministrative.

Caratteristiche delle norme

Generalità: Le norme non sono rivolte a un singolo individuo ma a tutti i componenti della società.

Astrattezza: Le norme si riferiscono a fatti ipotetici e futuri.

Norme derogabili e inderogabili: Si differenziano perché le inderogabili non possono essere modificate nel contenuto, mentre le derogabili sì.

Forma: Scritta o non scritta.

Caratteri delle norme giuridiche

  • Obbligatorietà o coattività o coercitività: Le norme giuridiche sono munite di sanzione giuridica.
  • Generalità: Esse si applicano a tutti i soggetti di una comunità e non riguardano la singola persona. La norma è generale anche se non si riferisce a tutti i membri di una comunità, ma soltanto a un gruppo di essi o a una categoria di soggetti o di rapporti.
  • Astrattezza: Prevedono un caso teorico, ipotetico che diventa concreto solamente quando si verificano effettivamente le condizioni da esse previste.
  • Bilateralità: Da una parte impongono degli obblighi, ma dall'altra riconoscono dei diritti.
  • Esteriorità: Tengono conto solamente dei comportamenti esteriori dell'individuo.
  • Statalità: Nel territorio dello Stato hanno valore solamente le norme emesse o riconosciute dallo Stato.

Fonti del diritto

Le fonti del diritto sono tutti gli atti o fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

Distinzione delle fonti

Si distinguono in fonti di fatto e fonti atto:

  • Fonti di fatto: Si manifestano in una sola forma detta consuetudini, utilizzate quando non c’erano le fonti scritte.
  • Fonti atto: Leggi, regolamenti, e tutte le altre fonti. Si distinguono in tre categorie: fonti di produzione, fonti di cognizione, fonti sulla produzione.

Fonti di produzione: Sono fatti che producono norme giuridiche e sono ordinate su una scala gerarchica: costituzione, le leggi costituzionali.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giurisprudenzaluiss di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Pitruzzella Giovanni.
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