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FONTI COMUNITARIE

• 1951 – CECA (trattato economico)

• 1956 – CEE e EURATOM (Francia, Germania, Italia, Benelux)

• 1985 – Shengen

• 1986 – Atto Unico Europeo (da 6 a 12)

• 1992 – Maastricht

• 1996 – Amsterdam (cittadinanza comunitaria)

• 2000 – Nizza, Carta dei Diritti, trattato (parametro di democratizzazione per gli aderenti all’Unione)

• 2004 – II° Trattato di Roma, progetto della Costitu zione Europea (accantonata dopo la bocciatura del

referendum consultivo in Francia e Olanda).

La UE è un soggetto sovranazionale che produce del diritto vincolante ai paesi che lo costituiscono (accordo

di Shengen).

La UE è una struttura istituzionale federativa sovranazionale:

• Si può intendere come istituzione federale perché si pronuncia anche sulla vita dei cittadini e non solo

sugli stati membri. Principio di primato del diritto comunitario, togliendo sovranità agli stati membri. In

terzo luogo è dotato di poteri autonomi normativi, amministrativi e giurisdizionali, la cui effettività sui

cittadini non è così limitata e dipendente dagli ordinamenti degli Stati membri come in una

confederazione.

• Confederazione di Stati: l’UE nasce in seno ad un trattato di diritto internazionale con il quale viene

creata un’organizzazione centrale comune per l’esercizio di poteri in settori che trascendono

dall’interesse dei singoli stati membri. Inoltre i singoli stati mantengono il loro diritto di recesso ed è

richiesta l’unanimità per la modifica del trattato di costituzione.

Non può essere considerata uno stato perché mancano il popolo e il territorio.

• Consiglio europeo: definisce gli orientamenti politici generali ed è composto dai Capi di Governo.

• Commissione parlamentare europea: 27 membri, con un presidente (scelto e approvato dal Parlamento).

E’ titolare di poteri d’iniziativa in materia normativa, di esecuzione di politiche comunitarie e di controllo

degli stati membri. Potere legislativo anche se la decisione è ripartita col Parlamento.

• Parlamento europeo: funzione deliberante ma è la Commissione che ha la potestà legislativa.

Strasburgo. Dà pareri su sanzioni e new-entry. Controlla il bilancio e può approvare con maggioranza

dei 2/3 una mozione di censura sulla Commissione.

• Consiglio dell’Unione Europea: è una sorta di esecutivo composta dai rappresentanti ministeriali degli

stati e cambia a seconda delle materie.

• Corte di Giustizia delle Comunità europee: 27 giudici e 8 avvocati generali, nominati per 6 anni dai

Governi ed è titolare delle decisioni sui conflitti che riguardano l’interpretazione e l’applicazione delle

norme del diritto comunitario su iniziativa di Stati, o organi europei, privati. Si pronuncia sui ricorsi dei

giudici nazionali in materia di interpretazione o legittimità di una norma comunitaria. Nel 1988 è stato

istituito il Triunale di prima istanza (le cui sentenze possono essere impugnate davanti alla Corte).

Diritto convenzionale: trattati, protocolli e atti d’accesso.

Diritto derivato: atti normativi adottati dagli organi. Sono principi comuni agli stati membri che la corte di

giustizia ha importato.

Regolamenti: meta e procedimento, di portata generale obbligatori in ogni parte, sono direttamente

applicabili in ciascuno degli Stati aderenti (caratteristiche analoghe alle decisioni generali CECA). Vanno a

sostituire le decisioni statali con valenza almeno legislativa.

Direttive: indicano il fine (autoapplicative o no), gli Stati scelgono le forme e i mezzi [immigrazione] per

applicarle.

Decisioni: non sono vere e proprie forme, hanno portata particolare e forma di atti amministrativi.

Criterio di precedenza: il diritto convenzionale viene recepito come diritto interno con ratifica parlamentare.

La Corte Costituzionale italiana ha interpretato molte leggi europee (criterio cronologico nel ’64 è stato

utilizzato; anni ’70 criterio gerarchico scartato in seguito allo scandalo Lockheed; nel ’84 caso Granital della

170-1984 criterio di separazione delle competenze il giudice non applica la norma italiana).

5/11/2007

Nozione di stato: insieme dei principi e delle regole fondamentali che disciplinano i rapporti tra lo Stato e la

comunità dei cittadini, singoli o associati (divisione orizzontale dei poteri). “Il rapporto tra chi detiene il

potere e coloro che ne rimangono assoggettati” (Mortati). Insieme dei principi e delle regole che disciplinano

i rapporti fra lo stato centrale (apparato) e gli enti territoriali (sub-apparati).

Stati unitari: è lo stato centrale a detenere l’intero potere.

Stati composti: anche gli enti territoriali hanno dei poteri (a seconda del grado di decentramento).

Separazione verticale dei poteri tra apparato e sub-apparati

• Federalismo: bottom-up process (piccoli Stati si uniscono in un grande Stato, negli ultimi anni).

Lo stato federale è dotato di una sua proprio C. (C. federale); in più ogni stato membro ha la

o sua propria C.

Ripartizione dei tre poteri tra la Federazione e gli Stati membri (disciplinata dalla C. federale).

o Senato federale rappresentativo degli Stati membri.

o Partecipazione degli Stati membri ad alcune funzioni statali, quasi mai al revisionismo

o costituzionale.

• Regionalismo: top-down process (uno Stato si divide) [Italia; ma la ripartizione dei poteri ha un che di

federale], lo Stato è dotato di una sua C., gli enti territoriali adottano statuti con legge nazionale:

Ripartizione della sola competenza legislativa tra Stato ed enti.

o Senato non rappresentativo ma solo eletto a base regionale. Io sono dio

o Limitata partecipazione delle Regioni ad alcune funzioni statali, quasi mai alla revisione.

o In Italia, la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni è contenuta nell’art. 117 C.

o Prima della riforma costituzionale del 2001, la competenza residuale era a favore dello Stato

o (dopo il 2001 si è andato in senso federale):

Vengono fissate le competenze esclusive dello Stato (art. 117, co. 2; C.).

Lo Stato detta i principi, le legioni completano la disciplina (art. 117, co. 3; C.).

La competenza residuale è delle Regioni (art. 117, co. 4; C.).

Alcune teorie indicano che lo stato regionale è una sottospecie dello stato unitario, degradando di fatto la

valenza delle regioni.

Un secondo gruppo di teorie indica che lo stato regionale sia una via di mezzo tra lo stato regionale e lo

stato unitario.

Il terzo configura uno stato regionale al pari dello stato federale con un tipo di stato decentrato distinto

dallo stato unitario.

L’elemento unificante tra stato federale e stato regionale è il concetto di autonomia.

• Devolution: ripartizione dei poteri verso il regionalismo. Tipica della Gran Bretagna ma di gran

moda in Italia. Esempio di devolution nel Regno Unito è il Delegation of Power (1998) del

Parlamento di Westminster

Scotland Act: istituisce lo Scottish Parliament, cui vengono attribuite le competenze

o legislative residuali (devolution funzionale).

Government of Wales Act: viene istituita la Welsh Assembly (esercita solo la funzione

o amministrativa). Il Galles però è ancora dipendente dall’Inghilterra (devolution

competenziale).

Northern Ireland Act

o

19/11/07

Stato: entità immateriale, tipico prodotto storico-politico della volontà umana, dotato di una personalità

giuridica al fine di produrre norme giuridiche efficaci per i consociati.

• Territorio: ambito spaziale entro il quale lo Stato esercita il proprio dominio.

• Sovranità: supremazia nei confronti di un altro soggetto o istituzione che opera nello stesso territorio

(la sovranità deve essere interna ma anche esterna, ovvero riconosciuta dagli altri stati).

• Popolo: elemento personale, fa riferimento a tutti coloro che hanno cittadinanza il che garantisce ai

cittadini dei diritti. Diverso da popolazione, persone che vivono in uno stato senza essere cittadini.

Popolo che è nazione, comunanze di lingua, di costume, di religione; a volte, però, abbiamo anche

stati pluri-nazione.

Lo stato, essendo un’organizzazione, agisce attraverso i suoi organi, quelli al vertice assumono il nome di

organi costituzionali (secondo la teoria organica, dato che lo stato, fisicamente, non esiste).

Popolo: secondo alcune dottrine, il popolo fa parte degli organi costituzionali, esercitando il proprio potere

(potere non da sottovalutare) con il voto:

• democrazia diretta: il corpo elettorale (articolazione organizzativa attraverso la quale il popolo

esprime un parere politico e un indirizzo per gli organi costituzionali) partecipa direttamente alle

scelte. Per Constant è la “democrazia antica”. Tipi di esercizio di democrazia moderna:

assemblea popolare [alcuni cantoni in Svizzera, alcuni stati del Nord-America, Comune

o di Parigi... più in generale degli stati composti]: partecipazione dei consociati alle

decisioni

revoca degli eletti [alcuni cantoni in Svizzera, California]

o petizione: richiesta fatta a uno o più parlamentari, strumento attraverso il quale il popolo

o chiede ad un organo di interessarsi di una particolare materia. Strumento debole,

perché non è una decisione ma è una richiesta.

iniziativa popolare

o referendum (a seconda dell’oggetto):

o costituzionale

o legislativo: spesso è di tipo consultivo. Il referendum spesso interagisce con il concetto

o di iniziativa popolare [referendum elettorale]. Un referendum legislativo atipico è il

referendum abrogativo (esiste solo in Italia... italiani, brava gente).

politico

o

• democrazia indiretta: il voto è finalizzato all’elezione di rappresentanti. Sistemi elettorali

(insieme delle norme giuridiche che disciplinano le elezioni), formula elettorale (formula

matematica per trasformare i voti in seggi).

corpo elettorale:articolazione organizzativa attraverso la quale il popolo esprime un

o orientamento politico per gli organi costituzionali

sistemi elettorali:insieme delle norme che disciplinano le elezioni (campagna

o elettorale,svolgimento del voto... )

maggioritario: di solito in collegi uninominali: seggio al candidato che ha la

o maggioranza di voto. Sistemi bipartitici. Non è garantista delle minoranze

proporzionale: collegi plurinominali:seggi distribuiti proporzionalmente ai voti

o conquistati nelle varie circoscrizioni. Bipolarismo.

formula elettorale: formula matematica per trasformare i voti degli elettori in seggi.

o formula maggioritaria:

o plurality system: serve la maggioranza relativa per vincere il seggio. First past the

post

majority system: maggioranza assoluta; se non si ottiene: ballottaggio

formula proporzionale:seggi in proporzione ai vo

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
21 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mrbrown di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Pavani Giorgia.