Fonti del diritto —> Le fonti dell’ordinamento repubblicano, Maurizio Pedrazza Gorler
Potere giudiziario —> Appunti + sagg
LEZIONE 1 (4/10
FONTI DI PRODUZIONE = atti e fatti idonei a produrre diritto secondo le norme di diritto oggettivo.
In questa categoria distinguiamo le FONTI ATTO e le FONTI FATTO
Le FONTI FATTO consistono in atti giuridici ossia manifestazioni di volontà imputabili a soggetti
determinati speci camente destinati a porre norme di diritto oggettivo. La legge (statale) è ad
esempio una fonte atto. Consiste in una manifestazione di volontà da parte del Parlamento. La
nostra Cost. all’art 71 quando parla di leggi fa riferimento alle leggi statali. Non esistono solo
quelle. Esistono anche le leggi regionali. E’ fonte atto anche il decreto legge che consiste nella
manifestazione di volontà dell’organo Governo. E’ atto normativo con forza di legge deliberato dal
Governo e poi emanato dal PdR (promulgare/emanare)
Le FONTI FATTO consistono in fatti strettamente intesi. La produzione normativa deriva da fatti
ossia eventi, accadimenti naturali o umani. Un esempio ne è la consuetudine consistente nella
ripetizione costante e uniforme da parte della generalità dei soggetti di una condotta tenuta
spontaneamente con la convinzione che essa è giuridicamente vincolante. La consuetudine è
composta di due elementi: un elemento oggettivo/materiale che è rappresentato dalla ripetizione
constante da parte della genialità dei soggetti di un determinato comportamento (usus o
diuturnitas) e un elemento soggettivo/psicologico che consiste nella convinzione che la condotta è
giuridicamente vincolante. Vi sono più tipi di consuetudine: un esempio è dato dalla consuetudine
costituzionale in merito alla cui esistenza si è pronunciata la Corte costituzionale, dagli usi
commerciali che regolano materia gia disciplinata dalla legge negli spazi lasciato liberi dalle fonti
scritte in quanto richiamati da esse
FONTI DI COGNIZIONE = testi ossia i documenti che contengono e danno conoscenza alle norme
prodotte dalle fonti di produzione come la Gazzetta Uf ciale, la Raccolta Uf ciale degli atti
normativi della Repubblica, i Bollettini Uf ciali delle Regioni e la Raccolta Uf ciale degli usi
FONTI TIPICHE = intendiamo gli atti in cui la forma e l’ef cacia sono collegati in modo tipico. Cosa
si intende quando si parla di forma di un atto? Si fa riferimento innanzitutto al nomen iuris cioè al
nome, alla denominazione (es leg. costituzionale, decreto leg. ecc), poi ai soggetti ossia agli organi
dai quali promana l’atto (es Parlamento, Governo ecc), in ne al procedimento di formazione: ogni
atto fonte ha un procedimento di formazione. L’ef cacia, o forza, è la capacità di innovare
l’ordinamento giuridico e di resistere all’innovazione di altre fonti e si distingue tra forza attiva e
forza passiva. Forza attiva è la capacito di innovare l’ordinamento, forza passiva è la forza di
resistenza
FONTI ATIPICHE = sono caratterizzate da una scissione tra la forma e l’ef cacia. Bisogna
distinguere tra atipicità in senso stretto e atipicità in senso lato. La prima indica la dissociazione tra
la forma e l’ef cacia. Lo sono le leggi di esecuzione delle direttive europee le quali hanno una
capacità di resistenza che è superiore al tipo normativo ossia alla legge statale. Le fonti europee
prevalgono sulle fonti interne. Le direttive europee sono fonti europee e per essere eccepite nello
Stato italiano abbisognano di una legge dello Stato italiano stesso
LEZIONE 2 (6/10)
Esempio di fonte atipica è la legge tributaria. Essa è sottratta al referendum abrogativo (di cui
all’ART 75 =/ referendum costituzionale ART 138). Quest’ultimo viene utilizzato per abrogare leggi
o a atti aventi forza di legge. Tuttavia non tutte le leggi ordinarie sono sottoponibili a referendum
abrogativo come appunto la legge tributaria. Come mai? Se dovessero chiedere alla popolazione
se vogliano pagare o meno quel tributo cosa voterebbero
Le leggi tributarie presentano una forma di atipicità in senso stretto: il referendum abrogativo o per
meglio dire l’atto risultante dal referendum abrogativo non può avere nessuna incidenza sulle leggi
tributarie (non può abrogare la legge tributaria)
Quando si parla di atipicità si dovrebbe distinguere tra ATIPICITà IN SENSO STRETTO quando si
vuole indicare il fenomeno appena descritto (atto fronte che registra una dissociazione tra forma ed
ef cacia) e ATIPICITà IN SENSO LATO per indicare qualsiasi difformità dal tipo normativo.
fi . fi fi ) . i fi . fi fi . fi fi
? . . fi fi fi o .
Le leggi costituzionali di adozione degli Statuti delle Regioni speciali (Trentino, Friuli ecc) sono
caratterizzate dal nomen iuris. Hanno un’ef cacia limitata territorialmente: lo Statuto avrà ef cacia
sul territorio, mentre una legge costituzionale avrà ef cacia su tutto il territorio nazionale
FONTE RINFORZATA = presentano una o più varianti del procedimento di formazione. Si inserisce
una variante in qualcosa di particolare in una delle fasi che precedono la deliberazione. Per
esempio si possono citare gli Statuti delle regioni ordinarie. Noi abbiamo degli Statuti che sono
delle leggi regionali. ART 123.2 che disciplina il procedimento di approvazione degli statuti. Afferma
che è richiesta doppia deliberazione da parte del consiglio regionale. Questa rappresenta una
sorta di atipicità in quanto per l’approvazione delle leggi statali serve una sola deliberazione da
parte di entrambi i rami del parlamento, in questo caso invece due
ART 132.1 si occupa delle leggi costituzionali di variazione territoriale delle Regioni: sono inseriti
dei passaggi che non ci sono per le eleggi costituzionali tipiche ad esempio deve essere acquisito
il parere dei consigli regionali come nel caso di proposta di fusione o distacco di regioni
LEGGE DI AMNISTIA E INDULTO = si parla anche in questo caso di legge rinforzata anche se in
modo diverso dai “rinforzi” che abbiamo visto. Qual’e la particolarità di quest’ultima?? Per essere
deliberata richiede una maggioranza più elevata (maggioranza dei 2/3) rispetto a quella
normalmente richiesta per approvare le leggi statali ordinarie (maggioranza semplice). La quota in
più di voti costituisce il “rinforzo”.
ART 81 quale risultante dalla revisione costituzionale del 2012 (pareggio di bilancio, è stato
cambiato l’art 81). Si richiede la maggioranza assoluta (metà +1) per la sua approvazione
RAPPORTO DI GERARCHIA = nell’ambito del sistema delle fonti del diritto abbia una fonte
condizionante che stabilisce le condizioni di validità della fonte condizionata. Abbiamo una FONTE
SOVRAORDINATA e una FONTE SOTTORDINATA
Piramide: 1) COSTITUZIONE, 2) LEGGI COSTITUZIONALI, 3) LEGGI ORDINARIE E ATTI CON
FORZA DI LEGGE DEL GOVERNO, I REGOLAMENTI PARLAMENTARI, 4) REGOLAMENTI
GOVERNATIVI, 5) REGOLAMENTI MINISTERIALI, 6) GLI USI (art 8 disposizioni cc)
La Costituzione è revisionabile, ma non tutta, una parte non è sottoponibile al procedimento di
revisione. Esistono dei limiti alla revisione costituzionale
FONTI PRIMARIE sono quelle immediatamente subordinate a quelle di grado costituzionale (leggi
statali, atti equiparati alle leggi statali cioè atti con forza di legge del governo ossia decreto legge e
decreto legislativo e regolamenti parlamentari) mentre FONTI SECONDARIE sono quelle
sottordinate a quelle primarie (regolamenti governativi). Per i regolamenti ministeriali si parla di
FONTI DI TERZO GRADO. Esistono anche le FONTI EUROPEE, fonti esterne allo Stato. Per ora
prendiamo in considerazione le FONTI STATALI
Un altro tipo di rapporto tra le fonti è il RAPPORTO DI CONCORRENZA: bisogna fare una
distinzione tra CONCORRENZA VERTICALE e CONCORRENZA ORIZZONTALE. La prima si
instaura tra fonti di grado diverso (es tra legge costituzionale e legge ordinaria interviene la prima)
mentre la seconda si ha invece tra fonti dello stesso grado (es tra legge e decreto legge)
Ci può inoltre essere nei rapporti tra le fonti una RISERVA: può succedere che un determinato
oggetto sia riservato speci camente ad un determinato atto fonte ad esempio l’organizzazione
interna delle Camere è disciplinata dai regolamenti parlamentari (della camera e del senato) ed
esiste una riserva perché solo il regolamento della camera e del senato può disciplinare
quell’oggetto. La legge ordinaria, anche se fonte primaria, non può entrare in quell’ambito appunto
perché vi è una riserva stabilita dalla costituzione che rappresenta la norma sulla produzione.
attribuisce ali potere di disciplinare una speci ca materia alla competenza di una fonte determinata
escludendo tutte le altre fonti
RISERVA DI LEGGE COSTITUZIONALE = alcuni ambiti materiali sono riservati alla legge
costituzionale. Ci sono alcuni articoli della cost. che dicono che un determinato oggetto deve
essere disciplinato da una legge costituzionale. ART 96 conclude dicendo “..secondo le norme
stabilite con legge costituzionale” ciò signi ca che c’e una riserva costituzionale
RISERVA DI LEGGE = l’ambito materiale coperto da riserva deve essere disciplinato dalla legge o
da un atto equiparato alla legge ossia un atto del governo con forza di legge. In dottrina c’e anche
chi ha dato una de nizione rigorosa di riserva di legge: solo il parlamento con legge propria possa
disciplina la materia sottoposta a riserva (come art 25 cp). La riserva di legge ha una funzione di
garanzia. In quanto il prodotto normativo è prodotto dal parlamento, costituito dai nostri
rappresentanti; la stessa dialettica parlamentare è fonte di garanzia. Non c’e una persona che
fi fi . fi fi fi . . fi . . . . . . . . fi
impone e gli atri eseguono pensi tutti i parlamentari sono posti allo stesso livello, tutti possono
concorrere alla formazione della legge, c’e una maggioranza e una opposizione. L’atto normativo
risultante offre cosi ampie garanzie. Rappresenta quindi una garanzia anche contro gli abusi del
potere
Riserva di legge sta a signi care che in un determinato ambito può intervenire non solo la legge
ma anche gli atti con forza di legge del governo. Chi sostiene questa tesi estensiva non è che sia
insensibile al valore delle garanzie; è vero che il governo può adottare atti con forza di legge pero
si osserva che poi c’e un controllo da parte del parlamento: il decreto legge è un atto adottato in
casi di necessità ed urgenza che ha un ef cacia limitata nel tempo, in un termine di 60gg, entro il
quale il parlamento deve convertire il decreto in legge
Orientamento dell Corte costituzionale: la garanzia della riserva di legge è soddisfatta anche dagli
atti con forza di legge del governo
LEZIONE 3 (11/10)
RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA E RELATIVA = riserva di legge assoluta sta a signi care che
l’intera materia coperta d riserva deve essere disciplinata dalla legge o da un atto equiparato alla
legge, in pratica da una fonte primaria (salvo un ristretto spazio concesso ai regolamenti
governativi di stretta esecuzione). Per quanto riguarda la riserva di legge relativa la materia deve
essere disciplinata dalla legge o da au atto ad esso equiparato per quello che riguarda i principi
mentre per quanto concerne il dettaglio esso può essere regolato da una fonte primaria o da una
fonte secondaria (legge ordinaria, atto ad essa equiparato, regolamento governativo). I principi
devono essere sempre regolatati da fonte primaria. E’ il legislatore che decide se regolare lui
stesso la materia o meno. La distinzione tra riserva di legge assoluta e relativa non si trova in
Costituzione, non c’e nessun articolo che distingue i due casi. La quali cazione della riserva è
stabilita dall’interprete: dottrina e giurisprudenza classi cano di volta i volta. In base a quale criterio
si stabilisce una riserva assoluta piuttosto che relativa? In dottrina è stato proposto più di un
criterio: quello più persuasivo è quello basato sull’oggetto della riserva. Se si tratta di una materia
delicata che coinvolge diritti fondamentali deve ritenersi che la riserva sia assoluta; negli altri casi
la riserva dovrebbe ritenersi una riserva relativa. Sono esempi sicuri di riserva di legge quelli
previsti dall’ART 13 cost. che disciplina la libertà personale (ricordiamo dallo studio dell’anno
scorso che la libertà personale è assistita dalla riserva di legge e dalla riserva di giurisdizione —>
solo nei casi previsti dalla legge può essere ristretta la libertà personale di una persona), dall’ART
14 cost. che disciplina la libera di circolazione, dall’ART 25 cost., dall’ART 48 cost. ecc
L’ART 23 stabilisce che nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non
in base alla legge: questa è considerata riserva di legge relativa; altro esempio è dato dall’ART 97
secondo cui i pubblici uf ci sono organizzati secondo disposizioni di legge
Ci sono casi in cui le opinioni dottrinali sono differenti: è il caso dell’ART 16 e dell’ART 108.1
RISERVA DI LEGGE SEMPLICE E RINFORZATA = è semplice quando la costituzione si limita a
stabilire che quell’oggetto/materia deve essere disciplinato dalla legge, le espressioni letterali
possono essere differenti (“in base alla legge..”, “secondo disposizioni di legge..”), come nel caso
dell’ART 23. L’ART 97 non si limita a dire “i pubblici uf ci.. secondo disposizioni di legge” ma
aggiunge “..in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”:
da una descrizione sul come deve avvenire. Si parla di riserva di legge rinforzata laddove la riserva
di legge sia unita alla riserva di giurisdizione (per i diritti di libertà ci son due fondamentali garanzia:
riserva di legge e riserva di giurisdizione: riserva di legge sappiamo cosa vuole dire mentre per
riserva di giurisdizione si intende che serve un atto motivato dell’autorità giudiziaria per procedere
ad esempio alla limitazione della libertà). Nell’ART 13 dove abbiamo un’unione di due riserve
possiamo parlare di riserva di legge rinforzata
Un’altra distinzione è tra RISERVA ESPLICITA E RISERVA IMPLICITA: esplicita quando la
costituzione dice esplicitamente che quella materia deve essere disciplinata dalla legge (tutti gli
esempi fatti nora ne sono un esempio); l’ART 18 prevede invece implicitamente una riserva di
legge così come l’ART 33.2
Ci sono rari in casi in cui si ritiene che via sia una RISERVA DI LEGGE FORMALE: solo la legge
formale, ossia quella del Parlamento, può disciplinare la materia (non possono intervenire gli atti
. fi fi fi . . fi . .
fi fi fi . fi . .
con forza di legge del governo che non sono legge in senso formale, ma in senso sostanziale
perché ne hanno la forza) come accade per gli ART 76 - 77 - 80 - 81
Può essere ce tra fonti del diritto ci siano dei contrasti: sullo stesso oggetto una legge
costituzionale disponga in un senso e una legge ordinaria disponga in modo diverso. Abbiamo
quindi una situazione di contrasto. Come si risolvono? CRITERI DI RISOLUZIONE DELLE
ANTINOMIE TRA FONTI DEL DIRITTO
CRITERIO GERARCHICO = in base a tale criterio la fonte di grado superiore prevale su quella di
grado inferiore. Prevale in che modo? Ci sono due ipotesi:
- la fonte di grado superiore è successiva nel tempo (caso di una legge ordinaria del 1990 e legge
costituzionale del 1998). In questo caso abbiamo due fonti di grado diverso che dispongono in
maniera difforme sulla stessa disciplina. La fonte di grado superiore e successiva abroga la
fonte di grado minore precedente (fenomeno della ABROGAZIONE)
- la fonte di grado superiore è precedente nel tempo: si veri ca il fenomeno della INVALIDITÀ. La
fonte di grado inferiore e successiva diventa invalida. Quando si parla di illegittimità
costituzionale (caso in cui si afferma che la disposizione contenuta dell’articolo è invalida..) si fa
riferimento al fenomeno dell’invalidità. Qualcuno deve accertare l’invalidità. Gia nel 2005 i
costituzionalisti si sono resi conto che la legge elettorale denominata Porcellum era
incostituzionale ma continuava a produrre i suoi effetti: si è dovuta aspettare la sentenza della
Corte costituzionale af nché potesse essere sostituita. Poi sostituita con l’Italicum
CRITERIO CRONOLOGICO = esso risolve i contrasti tra fonti del diritto collocate allo stesso livello
nella scala gerarchica e concorrenti nella competenza. La fonte successiva prevale su quella
precedente in caso di contrasto. Si veri ca i fenomeno della ABROGAZIONE
ABROGAZIONE = fenomeno giuridico che consiste nella cessazione di ef cacia dell’atto font
ABROGARE = far cessare l’ef cacia a partire dalla data di decorrenza degli effetti abrogativi
Con la sentenza 49/1970 la Corte costituzionale ha affermato che l’abrogazione non tanto estingue
le norme quanto piuttosto ne delimita la sfera materiale di ef cacia e quindi l’applicabilità ai fatti
veri catesi sino ad un certo momento nel tempo. L’abrogazione non comporta quindi la
cancellazione della norma, comporta una limitazione temporale della sua ef cacia. Quindi la norma
abrogata non potrà più applicarsi ai fatti accaduti successivamente alla data di decorrenza degli
effetti abrogativi mentre continuerà ad applicarsi ai fatti veri catesi in precedenza
Del fenomeno dell’abrogazione se ne parla nell’ART 15 delle disposizione generale del cc dove si
dice che le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del
legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge
regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore. L’abrogazione può essere ESPRESSA ed
ESPLICITA ma anche TACITA ed IMPLICITA: si parla di abrogazione esplici
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