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AMNISTIA PROPRIA e AMNISTIA IMPROPRIA
PROPRIA: quando interviene prima della condanna definitiva. Ha una efficacia estintiva completa.
IMPROPRIA: quando interviene dopo la condanna definitiva. Fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie ma non gli altri effetti penali.
L'INDULTO opera esclusivamente sulla pena principale che viene condonata in tutto o in parte o commutata in un'altra specie di pena. Non estingue pertanto le pene accessorie. L'amnistia estingue il reato, l'indulto esangue la pena (anche se non è molto preciso, occorre precisare).
Occorre tenere presente che l'art 79 cost che è quello che regola la materia ha una formulazione differente rispetto a quella che aveva in origine. Originariamente esso prevedeva che l'amnistia e l'indulto fossero concessi dal presidente della Repubblica su legge di delegazione delle camere (prevista dall'art 76).
è una legge statale ordinaria: per l'approvazione è normalmente richiesta la maggioranza relativa o maggioranza semplice, salvo eccezioni). Un tempo per approvare provvedimenti di amnistia e indulto era abbastanza semplice, era sufficiente emanare una legge. La semplicità aveva comportato il frequente ricorso all'amnistia e all'indulto. Essi non dovrebbero essere adottati troppo di frequente, dovrebbero essere atti eccezionali. Vi è stato abuso dell'amnistia e dell'indulto. Si è deciso così di modi care tutto ciò, rendendo tale procedimento più gravoso. Nel 1992 è stata approvata una legge di revisione dell'art 79 cost (legge n. 1/1992) che ha stabilito che per approvare i provvedimenti di amnistia ed indulto è necessaria una legge per la cui approvazione è richiesta la maggioranza dei 2/3 (richiesta non solo per il voto finale ma anche per la votazione per articolo). Tutto ciò per conferire.maggiore serietà all'esercizio della clemenza collettiva
Essendo richiesta la maggiorana dei 2/3 è necessario un accordo tra maggiorana e opposizione oper lo meno una parte cospicua. Oggi è molto più dif cile che ci sia un provvedimento di clemenzacollettiva (dal 1992 vi è stato solo un caso di approvazione). Qual'è l'effetto prodotto dalla legge diamnistia e indulto? Quello della sospensione temporanea dell'ef cacia delle norme penalisostanziali. La legge di amnistia e indulto non è menzionata solo nell'art 79 cost ma anche all'art75 (quello che si occupa del referendum abrogativo): non è ammesso il referendum abrogativo perle leggi di amnistia ed indulto. La "nuova" formulazione dell'art 79 ha introdotto un motivoautonomo di inammissibilità del referendum perchè la legge di amnistia ed indulto ha un'ef caciapassiva ossia una forza di resistenza superiore al tipo normativo.
Anche se non ci fosse il limite espresso dall'art 75 dovrebbe ritenere sulla base dell'art 79 che esse sono sottratte a referendum abrogativo perché hanno una forza passiva peculiare.LEZIONE 7 (19/10)
Atti con forza di legge del governo -> atti equiparati alla legge sotto il profilo dell'efficacia.
Il sistema delle fonti di produzione del diritto è diverso da quello disegnato dal costituente. Ciò è riscontrabile sotto molteplici profili ma risulta evidente a livello delle fonti primarie nell'ambito delle quali l'importanza della legge si è via via ridotta per lasciare spazio alle fonti di produzione governativa che hanno finito con l'assumere un ruolo preponderante. Il costituente aveva immaginato un sistema di produzione delle fonti primarie impregnato sulla legge del parlamento (articolo 70 cost "la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere"). Lo stesso tenore letterale
dell'art 70 ci induce a ritenere che chi ha scritto la cost pensava che la legislazione fosse essenzialmente un prodotto del parlamento (monopolio parlamentare della produzione normativa a livello primario che ammetteva qualche eccezione (articolo 76 "decreto legislativo"; articolo 77 "decreto legge"): atti normativi con forza di legge che sarebbero potuti essere adottati eccezionalmente. I d.l per fa fronte a casa straordinaria di necessità ed urgenza, non compatibili con i tempi dei procedimenti legislativi parlamentari, i d.lgs per disciplinare materie complesse caratterizzate da un particolare tecnicismo (es Codici, TU etc). Ciò che doveva consistere in eccezione è diventata la regola. L'ambito del d.l e del d.lgs si è via a via esteso nel corso del tempo intaccando in modo sempre più pesante il primato della legge. Perché gli atti normativi del parlamento hanno perso via a via importanza- fattori di ordinegenerale: gli organi della rappresentanza politica cioè i parlamenti proprio per le loro caratteristiche strutturali appaiono sempre meno in grado di affrontare i problemi delle società complesse. Il governo che può essere legittimato democraticamente o attraverso un'elezione diretta o attraverso altri meccanismi che passano per mezzo del voto di fiducia del parlamento sembra invece più attrezzato (tempestività d'azione, informazioni di cui può disporre) ad intervenire per regolare la complessità della nostra società. Governo = normalmente organo dal potere esecutivo, termine che oggi non descrive perfettamente la realtà: oggi ha le caratteristiche di un potere che comanda (potere governante), tende a diventare il potere più importante, più forte. Se si rafforza il governo si riduce il potere del parlamento (organo dal potere legislativo).
d.l.Lo si può spiegare prendendo spunto da un'intervista rilasciata da Giuliano Amato (importante uomo politico, due volte presidente del consiglio, è stato ministro, ora giudice costituzionale) al Corriere della Sera, al supplemento Sette allegato, il 16 Novembre del 2012. Egli si chiese se si poteva pro lare un accordo tra Italia e Svizzera in merito alla questione dei soldi italiani nascosti nelle banche di quel paese. Egli disse che non sarebbe più convenuto concludere un accordo per far pagare qualcosa agli italiani che avevano conti in Svizzera. L'intervistatore chiede "Forse perché nel frattempo chi aveva i soldi all'estero nel frattempo aveva potuto dirottarli all'estero?". Risponde "Già. Bisogna agire di sorpresa, quando meno se lo aspettano". Risponde il giornalista "Lei prese gli italiani di sorpresa nel 1992 (tempo in cui Amato era presidente)". Giuliano "Infatti presi diversi."
risparmi dalle tasche italiane” (aveva agito con un decreto legge imponendo lapatrimoniale sulla casa)
Il decreto legge è uno strumento che ha a suo vantaggio la rapidità, serve per cogliere di sorpresail contribuente
Si è parlato di “decreti catenaccio”. Il costituente aveva previsto che il d.l. potesse essere usato peresigenze di tempestività della manovra tributaria, per far fronte a calamità naturali (terremoti,alluvioni), situazioni che necessitano di un intervento rapido. Viene approvato dal governo,emanato dal presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Uf ciale molto rapidamente
Il costituente ha in mente due ipotesi- in materia tributaria “decreti catenaccio”;- per far fronte a calamità naturali
Nel corso del tempo si è andati molto oltre a queste due ipotesi: si sono aggiunte almeno altre duecategorie di decreti- decreti di proroga: sono previste delle scadenze ma ci si rende conto che la
Situazione che si pensava potesse essere risolta entro un certo periodo non è in realtà stata risolta e quindi potrebbero sorgere problemi sociali molto gravi (es. materia degli sfratti -> in Italia la maggioranza della popolazione possiede un alloggio di proprietà ma esistono ancora gli inquilini che vivono in appartamento, ci sono famiglie in difficoltà, la normativa prevede che allo scadere del termine diventano esecutivi gli sfratti. Rischio che famiglie finiscano sulla strada.
Per evitare drammi sociali sono stati emanati d.l. di proroga di sfratto. Presupposti giustificativi: necessità ed urgenza. L'art. 77.2 della Costituzione parla di casi straordinari di necessità ed urgenza. Sia la necessità che l'urgenza vanno riferite alla situazione attuale non a quella che potendosi prevedere attualmente si produrrà in futuro. Sui requisiti viene esercitato un controllo dal presidente della Repubblica, dal Parlamento e dalla Corte Costituzionale.
Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale va detto che varie volte la corte costituzionale è intervenuta. La corte costituzionale, mutando giurisprudenza, ha affermato la propria competenza a dichiarare in ogni tempo l'illegittimità dei d.l. e delle relative leggi di conversione che non soddisfano i presupposti della necessità e dell'urgenza. In particolare, con la sentenza 171/2007, che da alcuni è stata definita come storica, la corte ha censurato la prassi di introdurre nei d.l. disposizioni che non sono necessarie ed urgenti. Il caso su cui si era pronunciata riguardava una norma diretta ad eliminare la causa di decadenza del sindaco di Messina in un decreto riguardante un'altra materia, ossia la finanza e i bilanci comunali. Alcuni anni fa il sindaco era stato coinvolto in una vicenda giudiziaria: si era fatto portare da Messina al porto con un'autoblu.
Il controllo dei d.l. (Decreto Legge) è disciplinato dall'Articolo 77.2 della Costituzione. Tale articolo parla della necessità e urgenza riguardo all'adozione dei d.l. Controllo I) del p.