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MATILDA ABBIATI Divieto di vincolo di mandato: art. 67

costituzione, i rappresentanti seduti in

Parlamento, non sono delegati o mandatari,

come invece sosteneva Rousseau-> il

parlamentare agisce libero da condizionamenti,

principio di rappresentanza liberale.

Necessità di accettazione di dimissioni: per

evitare che il parlamentare fosse obbligato dal

gruppo di appartenenza a firmare una lettera di

dimissioni in bianco, in caso si fosse distaccato

dall’azione politica del gruppo.

Disciplina di partito: aspettativa di un gruppo parlamentare che i membri abbiano una visione

omogenea in alcune materie, e che non vi sia dissenso. Non comporta espulsione dal gruppo,

ciascun parlamentare è libero di avere una propria visione e in caso di cambiare gruppo.

Prerogative: situazioni che garantiscono ai

parlamentari autonomia e indipendenza,

anche in modo da garantire autonomia e

indipendenza al Parlamento rispetto ad

altri poteri dello Stato.

Sono irrinunciabili e indisponibili.

- Indennità.

- Immunità: comprende immunità

penale e insindacabilità per opinioni

espresse e voti dati nell’esercizio delle

funzioni.

Insindacabilità: no responsabilità civile, pensale, amministrativa, disciplinare, rispetto ai voti

espressi o dalle opinioni espresse in costanza del mandato parlamentare. Si estende nel corso del

tempo, perdura anche quando si è cessato dalla carica.

Immunità: impossibilità di sottoporre un parlamentare ad ogni limitazione (soprattutto di libertà

personale, domiciliare e di corrispondenza) in assenza di un’autorizzazione della camera di

appartenenza. Spesso autorizzazioni respinte, poiché ritenute connotate da fumus persecutionis.

Eccezione:

a. Esecuzione di una sentenza di sentenza irrevocabile (passata in giudicato).

b. Esecuzione di una condanna limitativa come l’arresto per reati commessi in flagranza, per

cui è previsto l’arresto obbligatorio.

Insindacabilità: fonte di attrito con il potere giudiziario, deve esserci nesso funzionale tra le azioni

del parlamentare e l’effettiva azione del mandato-> un giudice può contestare l’esistenza di tale

nesso, e chiedere alla camera di appartenenza la valutazione della sussistenza della condizione di

insindacabilità. Nel caso in cui il giudice ritenga che invece tale condizione non ci sia, può sollevare

un conflitto di attribuzioni (rimedio tra poteri dello Stato). 75

MATILDA ABBIATI

Autonomia:

- Regolamentare

- Contabile: può decidere liberamente il proprio bilancio

- Di sede

- Autodichia: giurisdizione esclusiva del Parlamento per i ricorsi legati ai rapporti di lavoro

con i dipendenti del Parlamento.

Dottrina dell’interna corporis acta: atti interni al corpo, si sottraggono a qualsiasi controllo esterno

gli atti e i procedimenti che si svolgono nel Parlamento-> piena autonomia. 76

MATILDA ABBIATI

MOZIONE

Atto a iniziativa collettiva: presuppone una richiesta da parte di 10 deputati o 8 senatori; è

possibile che a chiederla sia il presidente di un gruppo parlamentare.

RISOLUZIONE

Può essere votata anche in commissione, oltre che in aula; può essere anche votata su iniziativa di

un singolo parlamentare.

Controllo del Parlamento sul Governo, sulla base dell’esistenza del rapporto di fiducia, per farne

valere la responsabilità politica.

Interrogazioni: quesiti volti a conoscere la veridicità di un determinato fatto. Si possono svolgere

anche a risposta immediata nei “question time”, il Governo può ritardare la risposta o giustificare

il rifiuto a rispondere.

Interpellanze: istanze finalizzate a conoscere l’intenzione politica del Governo in relazione ad un

accadimento. Possibili anche in forma urgente, devono essere proposte da 30 deputati o da 1/10

dei componenti del senato-> maggiore speditezza procedurale.

Commissioni d’inchiesta: strumento di controllo, funzione ispettiva. Possono essere istituite per

indagare su materie di pubblico interesse. Si riconoscono alla commissione gli stessi poteri e limiti

dell’autorità giudiziaria. Le indagini possono essere secretate. 77

MATILDA ABBIATI

IL GOVERNO La legge 23 agosto 1988, n.

400 è una legge della

Repubblica Italiana,

approvata nel 1988, che

determina l'attività,

l'ordinamento e la potestà

regolamentare del Governo

della Repubblica Italiana.

Struttura costituzionale complessa, nel Governo si distinguono vari soggetti, organi:

- Presidente del consiglio

- Ministri

Insieme: Consiglio dei ministri

è

Organo titolare dell’indirizzo politico e della funzione esecutiva (garantire l’attuazione

dell’indirizzo politico), che passa dalla capacità del Governo di stimolare l’attività del Parlamento, e

provocare un’attività di legislazione da parte di esso.

Maggioranza del Parlamento vota la fiducia al Governo-> continuum maggioritario, rapporto di

continuità tra maggioranza parlamentare e Governo.

Il modo in cui il Governo funziona, dipende dal paradigma di parlamentarismo sottostante

(maggioritario /di coalizioni: prima elezioni, poi formazione del governo).

In questa legislatura:

- Governo tecnico Conte I: 5 stelle + Lega

- Governo conte II: 5 stelle + PD

- Governo tecnico Draghi

Altri fattori che influiscono sulla fisionomia del Governo:

- Decentramento politico: attuazione di dinamiche di decentramento (Regioni operative

dagli anni ’70; enti locali).

- Rinuncia ad un intervento nella vita economica, progressiva liberalizzazione di settori di

mercato precedentemente occupati da imprese pubbliche.

- Integrazione europea: direzione opposta al regionalismo, al decentramento, ma comunque

depotenziamento parziale del Governo.

Flessibilità: la costituzione consente (non vietando) la costituzione di altri organi, non necessari,

che sono Stati stabiliti per legge:

- Ministri senza portafoglio: ministri ai quali non è affidata una struttura ministeriale, ma

restano nella presidenza del consiglio e che possono essere nominati per temi specifici.

- Viceministri.

- Sottosegretari di Stato e alla presidenza del Consiglio. 78

MATILDA ABBIATI

- Comitati interministeriali Consiglio di gabinetto: non necessario.

Sottosegretari:

coadiuvano il

ministro al quale

sono affiancati,

esercitano compiti

delegati dal

ministro con un

decreto.

Nominati con un

decreto del

presidente della

Repubblica, su

proposta del

PdCM. 79

MATILDA ABBIATI 80

MATILDA ABBIATI Seconda fase dell’iter di formazione:

Di norma l’incaricato accetta con

riserva, per accertarsi di avere un

sostegno nel Parlamento.

L’incarico è conferito oralmente, e una

volta svolte le consultazioni che ritiene

opportune, scioglie la riserva e accetta

oppure declina l’incarico.

Opzioni:

- Pre incarico: conferimento con cautela dell’incarico ad un soggetto che si ritiene possa

essere destinatario dell’incarico. Si vuole evitare di esporre questa figura, volontà di

cautela e di facilitare le consultazioni.

- Mandato esplorativo: conferito a figure di garanzia, come i presidenti delle camere per

“tastare le acque”. Il potere del PdR nella nomina

dei ministri: presidente può

manifestare dissenso, dare

opinioni (anche opinioni

differenti). Molti casi in cui il PdR

ha manifestato perplessità, rifiuti

nei confronti della nomina di

certi ministri.

Chi controfirma gli atti di

nomina? Controfirma del PdCM

serve a spossessare il PdR da

responsabilità politica derivabile

da atti compiuti.

Gli atti di nomina del PdCM sono

firmati dal presidente entrante

(controfirma il proprio atto di

nomina): evita comportamenti

ostruzionistici da parte

dell’uscente. 81

MATILDA ABBIATI Procedimento di formazione del

Governo è “perfetto”; l’unico

passaggio che manca è la fiducia.

Il PdCM deve redigere un

programma e presentarlo alle

camere, e chiede la fiducia in

entrambe.

Mozione di fiducia: in entrata, si

approva il disegno

programmatico esposto dal

Presidente all’aula.

Se il Parlamento non accorda la

fiducia: Governo deve dimettersi.

Mozione di fiducia approvata con

maggioranza semplice.

Modi in cui può venire meno la fiducia:

1. Mozione di sfiducia: si revoca la fiducia, istituto che consente al Parlamento di far valere la

responsabilità politica del Governo: il Parlamento manifesta l’intenzione di togliere la

fiducia, per diverse ragioni. È proposta da 1/10 dell’aula, è votata dopo almeno 3gg per

appello nominale con maggioranza semplice (razionalizzazione debole: favorisce la stabilità

del governo).

2. Questione di fiducia: mancata approvazione di un atto su cui, dal Governo, è stata posta

una questione di fiducia. È utilizzata anche per serrare i ranghi, mettere quei parlamentari

che avessero una tendenza a disobbedire alla disciplina di partito, mettendoli di fronte alla

loro responsabilità: hanno votato fiducia al Governo, se non approva quell’atto vanno tutti

a casa. Spesso utilizzata anche per semplificare l’iter di approvazione, consentendo di

bloccare il voto di emendamenti. 82

MATILDA ABBIATI 83

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MATILDA ABBIATI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PdR: raccoglie le due

influenze: deve accogliere

un consenso ampio

(sistemi di elezione

tendono a creare

accordi).

«Il Presidente della Repubblica non è l'evanescente personaggio, il motivo di pura decorazione, il

maestro di cerimonie che si volle vedere in altre costituzioni. Mentre il Primo Ministro è il capo

della maggioranza e dell'esecutivo, il Presidente della Repubblica ha funzioni diverse, che si

prestano meno ad una definizione giuridica di poteri. Egli rappresenta ed impersona l'unità e la

continuità nazionale, la forza permanente dello Stato al di sopra delle mutevoli maggioranze. È il

grande consigliere, il magistrato di persuasione e di influenza, il coordinatore di attività, il capo

spirituale, più ancora che temporale, della Repubblica. [...] Il Capo dello Stato non governa; la

responsabilità dei suoi atti è assunta dal Primo Ministro e dai Ministri che li controfirmano; ma le

attribuzioni che gli sono specificamente conferite dalla costituzione, e tutte le altre che rientrano

nei suoi compiti generali, gli danno infinite occasioni di esercitare la missione di equilibrio e di

coordinamento che è propriamente sua».

Meuccio Ruini, Relazione del Presidente della Commissione dei 75 al Progetto di Costituzione

italiana, 6 febbraio 1947

No ruolo politico: gli atti da lui compiuti devono essere controfirmati.

- Funzione di coordinamento e di equilibrio.

-

La costituzione:

• Fissa alcune caratteristiche dell’organo: rappresentatività (garantita dalle modalità di

elezione); e alcuni poteri.

• Fissa limiti all’esercizio dei poteri (obbligo di controfirma).

• Irresponsabilità politica: spossessamento del PdR da ogni responsabilità politica. 86

MATILDA ABBIATI

Organo governante: possibilità che in situazioni di crisi abbia un ruolo più accentuato “poteri a

fisarmonica” -> il ruolo si presta ad espandersi e comprimersi a seconda degli scenari politici, a

ricoprire gli spazi che le forze politiche gli lasciano.

Es. Napolitano: molto interventista.

Potere neutro:

- Autonomia del suo ruolo.

- È estraneo alla determinazione della direttiva politica.

Irresponsabilità: controfirma è garanzia

è

Fasi di crisi: reggitore dello Stato-> da capo formale a capo sostanziale: potere di influenza sulle

forze politiche.

Potere intermedio: poteri di impulso, persuasione, moderazione -> ruolo multifunzionale della

controfirma.

L’ELEZIONE

Requisiti: art. 84.1

- Cittadinanza italiana

- Godimento di diritti civili e politici

- Il compimento del cinquantesimo anno di età

Votazione: seduta Comune delle camere, con 3

rappresentati per ogni Regione (Valle d’Aosta sol 1), sono

convocati 30gg prima della scadenza del mandato; 15

giorni in caso di morte o dimissioni.

Camere sciolte o 3 a mesi dallo scioglimento: elezione 15gg

dopo l’elezione delle nuove camere-> prorogatio dei poteri

del PdR.

Votazione a scrutinio segreto, per le prime tre elezioni: 2/3

dei componenti; dalla quarta basta la maggioranza

assoluta. 87

MATILDA ABBIATI

CESSAZIONE DELLA CAMERA

- Scadenza del mandato (7 anni)

- Morte

- Decadenza: se vengono meno i requisiti costituzionali

- Dimissioni

- Destituzione.

- Impedimento permanente (se temporaneo: supplenza del Presidente del Senato).

Tendenziale irresponsabilità del Presidente dal punto di vista:

- Giuridico: due ipotesi, art. 90: atro tradimento, attentato alla Costituzione -> possibilità di

messa in stato d’accusa da parte del Parlamento in seduta Comune, che delibera a

maggioranza assoluta, con un giudizio da parte della Corte costituzionale, che provvede in

composizione integrata.

- Politico: controfirma, tranne che per gli atti personalissimi come le dimissioni. 88

MATILDA ABBIATI

Art. 89: Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri

proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri

indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

L’art. 89 ci dice:

Quali atti del PdR devono essere

• controfirmati

Chi deve controfirmare

• Quale funzione ha la controfirma

Atti formalmente presidenziali, sostanzialmente governativi: emanati dal PdR, ma determinati

dal Governo. La controfirma qui ha carattere essenziale, poiché sono atti politici.

Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali: espressione e risultato di poteri propri del PdR

(nomina dei 5 senatori a vita, dei giudici costituzionali). Qui la controfirma ha un significato tenue,

diverso: non c’è significato politico, la controfirma serve a certificare l’osservanza delle forme, il

rispetto della Costituzione nei requisiti formali.

Atti complessi: Comune partecipazione di PdR e Governo. 89

MATILDA ABBIATI

Semestre bianco: 6 mesi prima della fine del suo mandato, il PdR non può sciogliere le camere. 90

MATILDA ABBIATI

LA MAGISTRATURA

Giurisdizione amministrativa: tutela gli interessi legittimi (≠diritti soggettivi), che riguardano i

rapporti tra privati e P.A., che deve comportarsi conformemente alla legge.

Giurisdizione contabile: Corte dei conti, conformità ai vincoli stabiliti rispetto a tutte le attività

correlate alla spesa pubblica.

Giurisdizione tributaria: correttezza delle determinazioni riguardanti i prelievi tributari. 91

MATILDA ABBIATI

Penale:

Organi requirenti: pubblica accusa, pubblico ministero, gestione delle indagini e promuove

l’azione penale.

Organi giudicanti: irroga la sanzione/pena all’imputato, decide in ambito penale su richiesta

dell’organo requirente.

Civile: lite tra parti private, logica paritaria.

Cassazione: revisione sulla legittimità, controllo sulla corretta applicazione dei principi. Qualora

accolga un ricorso contro una decisione di un giudice di II grado, la cassazione rinvia a tale giudice

la corretta applicazione della legge, in modo che costui si attenga ad essa per formulare una nuova

decisione. Giudice naturale: la legge deve stabilire

i criteri per decidere le controversie, per

consentire di individuare

preliminarmente a una commissione di

un fatto illecito quale è il giudice

(tribunale competente) che la decide. Es

omicidio: corte d’assise, incidente

stradale: tribunale.

Motivazione necessaria: per controlli di

legittimità, comprensione della

decisione.

Obbligo azione penale: attività di

indagine da parte dell’organo requirente

non deve essere discrezionale, si deve

indagare su ogni reato. Non deve esserci

sempre la richiesta di una pena (rinvio a

giudizio), ma deve esserci indagine.

Garanzia del contraddittorio: le due

parti devono avere un ruolo di parità di

fronte al giudice. 92

MATILDA ABBIATI Ordinamento può essere

disciplinato solo attraverso la

legge (no regolamenti…).

Inamovibilità: i giudici non

possono essere trasferiti da un

ufficio all’altro senza il loro

consenso, salvo per esecuzione

di provvedimenti a fronte di

incompatibilità nell’ufficio in cui

esercitano.

I giudici speciali hanno dei loro specifici organi di autogoverno; il CSM è solo per i giudici ordinari.

93

MATILDA ABBIATI

Componente togata: magistrati

Componente laica: avvocati, studiosi… prevista affinché l’organo non diventasse una casta,

corporativa.

La Costituzione non prevede composizione numerica, è la legge: ora sono 16 togati, 8 laici, 3 di

diritto.

Vicepresidente: esercita la presidenza effettiva, il PdR sarebbe presidente ma non svolge tale

attività. 94

MATILDA ABBIATI La decisione sull’azione

disciplinare può essere

impugnata davanti alle sezioni

unite per le sentenze disciplinari,

altrimenti davanti al giudice. 95

MATILDA ABBIATI

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Cura degli interessi pubblici.

Si differenzia da altre attività rilevanti dal profilo giuridico:

- dall’attività legislativa/normativa (generale e astratta): P.A. dispone con riferimento a

fattispecie concrete-> concretezza.

- Dall’attività giurisdizionale (deve essere sollecitata da una parte): P.A. è spontanea.

- Capacità dell’amministrazione di provocare effetti nella sfera gi

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matildaabbiati di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale italiano ed europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Bassini Marco.
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