MATILDA ABBIATI Divieto di vincolo di mandato: art. 67
costituzione, i rappresentanti seduti in
Parlamento, non sono delegati o mandatari,
come invece sosteneva Rousseau-> il
parlamentare agisce libero da condizionamenti,
principio di rappresentanza liberale.
Necessità di accettazione di dimissioni: per
evitare che il parlamentare fosse obbligato dal
gruppo di appartenenza a firmare una lettera di
dimissioni in bianco, in caso si fosse distaccato
dall’azione politica del gruppo.
Disciplina di partito: aspettativa di un gruppo parlamentare che i membri abbiano una visione
omogenea in alcune materie, e che non vi sia dissenso. Non comporta espulsione dal gruppo,
ciascun parlamentare è libero di avere una propria visione e in caso di cambiare gruppo.
Prerogative: situazioni che garantiscono ai
parlamentari autonomia e indipendenza,
anche in modo da garantire autonomia e
indipendenza al Parlamento rispetto ad
altri poteri dello Stato.
Sono irrinunciabili e indisponibili.
- Indennità.
- Immunità: comprende immunità
penale e insindacabilità per opinioni
espresse e voti dati nell’esercizio delle
funzioni.
Insindacabilità: no responsabilità civile, pensale, amministrativa, disciplinare, rispetto ai voti
espressi o dalle opinioni espresse in costanza del mandato parlamentare. Si estende nel corso del
tempo, perdura anche quando si è cessato dalla carica.
Immunità: impossibilità di sottoporre un parlamentare ad ogni limitazione (soprattutto di libertà
personale, domiciliare e di corrispondenza) in assenza di un’autorizzazione della camera di
appartenenza. Spesso autorizzazioni respinte, poiché ritenute connotate da fumus persecutionis.
Eccezione:
a. Esecuzione di una sentenza di sentenza irrevocabile (passata in giudicato).
b. Esecuzione di una condanna limitativa come l’arresto per reati commessi in flagranza, per
cui è previsto l’arresto obbligatorio.
Insindacabilità: fonte di attrito con il potere giudiziario, deve esserci nesso funzionale tra le azioni
del parlamentare e l’effettiva azione del mandato-> un giudice può contestare l’esistenza di tale
nesso, e chiedere alla camera di appartenenza la valutazione della sussistenza della condizione di
insindacabilità. Nel caso in cui il giudice ritenga che invece tale condizione non ci sia, può sollevare
un conflitto di attribuzioni (rimedio tra poteri dello Stato). 75
MATILDA ABBIATI
Autonomia:
- Regolamentare
- Contabile: può decidere liberamente il proprio bilancio
- Di sede
- Autodichia: giurisdizione esclusiva del Parlamento per i ricorsi legati ai rapporti di lavoro
con i dipendenti del Parlamento.
Dottrina dell’interna corporis acta: atti interni al corpo, si sottraggono a qualsiasi controllo esterno
gli atti e i procedimenti che si svolgono nel Parlamento-> piena autonomia. 76
MATILDA ABBIATI
MOZIONE
Atto a iniziativa collettiva: presuppone una richiesta da parte di 10 deputati o 8 senatori; è
possibile che a chiederla sia il presidente di un gruppo parlamentare.
RISOLUZIONE
Può essere votata anche in commissione, oltre che in aula; può essere anche votata su iniziativa di
un singolo parlamentare.
Controllo del Parlamento sul Governo, sulla base dell’esistenza del rapporto di fiducia, per farne
valere la responsabilità politica.
Interrogazioni: quesiti volti a conoscere la veridicità di un determinato fatto. Si possono svolgere
anche a risposta immediata nei “question time”, il Governo può ritardare la risposta o giustificare
il rifiuto a rispondere.
Interpellanze: istanze finalizzate a conoscere l’intenzione politica del Governo in relazione ad un
accadimento. Possibili anche in forma urgente, devono essere proposte da 30 deputati o da 1/10
dei componenti del senato-> maggiore speditezza procedurale.
Commissioni d’inchiesta: strumento di controllo, funzione ispettiva. Possono essere istituite per
indagare su materie di pubblico interesse. Si riconoscono alla commissione gli stessi poteri e limiti
dell’autorità giudiziaria. Le indagini possono essere secretate. 77
MATILDA ABBIATI
IL GOVERNO La legge 23 agosto 1988, n.
400 è una legge della
Repubblica Italiana,
approvata nel 1988, che
determina l'attività,
l'ordinamento e la potestà
regolamentare del Governo
della Repubblica Italiana.
Struttura costituzionale complessa, nel Governo si distinguono vari soggetti, organi:
- Presidente del consiglio
- Ministri
Insieme: Consiglio dei ministri
è
Organo titolare dell’indirizzo politico e della funzione esecutiva (garantire l’attuazione
dell’indirizzo politico), che passa dalla capacità del Governo di stimolare l’attività del Parlamento, e
provocare un’attività di legislazione da parte di esso.
Maggioranza del Parlamento vota la fiducia al Governo-> continuum maggioritario, rapporto di
continuità tra maggioranza parlamentare e Governo.
Il modo in cui il Governo funziona, dipende dal paradigma di parlamentarismo sottostante
(maggioritario /di coalizioni: prima elezioni, poi formazione del governo).
In questa legislatura:
- Governo tecnico Conte I: 5 stelle + Lega
- Governo conte II: 5 stelle + PD
- Governo tecnico Draghi
Altri fattori che influiscono sulla fisionomia del Governo:
- Decentramento politico: attuazione di dinamiche di decentramento (Regioni operative
dagli anni ’70; enti locali).
- Rinuncia ad un intervento nella vita economica, progressiva liberalizzazione di settori di
mercato precedentemente occupati da imprese pubbliche.
- Integrazione europea: direzione opposta al regionalismo, al decentramento, ma comunque
depotenziamento parziale del Governo.
Flessibilità: la costituzione consente (non vietando) la costituzione di altri organi, non necessari,
che sono Stati stabiliti per legge:
- Ministri senza portafoglio: ministri ai quali non è affidata una struttura ministeriale, ma
restano nella presidenza del consiglio e che possono essere nominati per temi specifici.
- Viceministri.
- Sottosegretari di Stato e alla presidenza del Consiglio. 78
MATILDA ABBIATI
- Comitati interministeriali Consiglio di gabinetto: non necessario.
Sottosegretari:
coadiuvano il
ministro al quale
sono affiancati,
esercitano compiti
delegati dal
ministro con un
decreto.
Nominati con un
decreto del
presidente della
Repubblica, su
proposta del
PdCM. 79
MATILDA ABBIATI 80
MATILDA ABBIATI Seconda fase dell’iter di formazione:
Di norma l’incaricato accetta con
riserva, per accertarsi di avere un
sostegno nel Parlamento.
L’incarico è conferito oralmente, e una
volta svolte le consultazioni che ritiene
opportune, scioglie la riserva e accetta
oppure declina l’incarico.
Opzioni:
- Pre incarico: conferimento con cautela dell’incarico ad un soggetto che si ritiene possa
essere destinatario dell’incarico. Si vuole evitare di esporre questa figura, volontà di
cautela e di facilitare le consultazioni.
- Mandato esplorativo: conferito a figure di garanzia, come i presidenti delle camere per
“tastare le acque”. Il potere del PdR nella nomina
dei ministri: presidente può
manifestare dissenso, dare
opinioni (anche opinioni
differenti). Molti casi in cui il PdR
ha manifestato perplessità, rifiuti
nei confronti della nomina di
certi ministri.
Chi controfirma gli atti di
nomina? Controfirma del PdCM
serve a spossessare il PdR da
responsabilità politica derivabile
da atti compiuti.
Gli atti di nomina del PdCM sono
firmati dal presidente entrante
(controfirma il proprio atto di
nomina): evita comportamenti
ostruzionistici da parte
dell’uscente. 81
MATILDA ABBIATI Procedimento di formazione del
Governo è “perfetto”; l’unico
passaggio che manca è la fiducia.
Il PdCM deve redigere un
programma e presentarlo alle
camere, e chiede la fiducia in
entrambe.
Mozione di fiducia: in entrata, si
approva il disegno
programmatico esposto dal
Presidente all’aula.
Se il Parlamento non accorda la
fiducia: Governo deve dimettersi.
Mozione di fiducia approvata con
maggioranza semplice.
Modi in cui può venire meno la fiducia:
1. Mozione di sfiducia: si revoca la fiducia, istituto che consente al Parlamento di far valere la
responsabilità politica del Governo: il Parlamento manifesta l’intenzione di togliere la
fiducia, per diverse ragioni. È proposta da 1/10 dell’aula, è votata dopo almeno 3gg per
appello nominale con maggioranza semplice (razionalizzazione debole: favorisce la stabilità
del governo).
2. Questione di fiducia: mancata approvazione di un atto su cui, dal Governo, è stata posta
una questione di fiducia. È utilizzata anche per serrare i ranghi, mettere quei parlamentari
che avessero una tendenza a disobbedire alla disciplina di partito, mettendoli di fronte alla
loro responsabilità: hanno votato fiducia al Governo, se non approva quell’atto vanno tutti
a casa. Spesso utilizzata anche per semplificare l’iter di approvazione, consentendo di
bloccare il voto di emendamenti. 82
MATILDA ABBIATI 83
MATILDA ABBIATI 84
MATILDA ABBIATI 85
MATILDA ABBIATI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PdR: raccoglie le due
influenze: deve accogliere
un consenso ampio
(sistemi di elezione
tendono a creare
accordi).
«Il Presidente della Repubblica non è l'evanescente personaggio, il motivo di pura decorazione, il
maestro di cerimonie che si volle vedere in altre costituzioni. Mentre il Primo Ministro è il capo
della maggioranza e dell'esecutivo, il Presidente della Repubblica ha funzioni diverse, che si
prestano meno ad una definizione giuridica di poteri. Egli rappresenta ed impersona l'unità e la
continuità nazionale, la forza permanente dello Stato al di sopra delle mutevoli maggioranze. È il
grande consigliere, il magistrato di persuasione e di influenza, il coordinatore di attività, il capo
spirituale, più ancora che temporale, della Repubblica. [...] Il Capo dello Stato non governa; la
responsabilità dei suoi atti è assunta dal Primo Ministro e dai Ministri che li controfirmano; ma le
attribuzioni che gli sono specificamente conferite dalla costituzione, e tutte le altre che rientrano
nei suoi compiti generali, gli danno infinite occasioni di esercitare la missione di equilibrio e di
coordinamento che è propriamente sua».
Meuccio Ruini, Relazione del Presidente della Commissione dei 75 al Progetto di Costituzione
italiana, 6 febbraio 1947
No ruolo politico: gli atti da lui compiuti devono essere controfirmati.
- Funzione di coordinamento e di equilibrio.
-
La costituzione:
• Fissa alcune caratteristiche dell’organo: rappresentatività (garantita dalle modalità di
elezione); e alcuni poteri.
• Fissa limiti all’esercizio dei poteri (obbligo di controfirma).
• Irresponsabilità politica: spossessamento del PdR da ogni responsabilità politica. 86
MATILDA ABBIATI
Organo governante: possibilità che in situazioni di crisi abbia un ruolo più accentuato “poteri a
fisarmonica” -> il ruolo si presta ad espandersi e comprimersi a seconda degli scenari politici, a
ricoprire gli spazi che le forze politiche gli lasciano.
Es. Napolitano: molto interventista.
Potere neutro:
- Autonomia del suo ruolo.
- È estraneo alla determinazione della direttiva politica.
Irresponsabilità: controfirma è garanzia
è
Fasi di crisi: reggitore dello Stato-> da capo formale a capo sostanziale: potere di influenza sulle
forze politiche.
Potere intermedio: poteri di impulso, persuasione, moderazione -> ruolo multifunzionale della
controfirma.
L’ELEZIONE
Requisiti: art. 84.1
- Cittadinanza italiana
- Godimento di diritti civili e politici
- Il compimento del cinquantesimo anno di età
Votazione: seduta Comune delle camere, con 3
rappresentati per ogni Regione (Valle d’Aosta sol 1), sono
convocati 30gg prima della scadenza del mandato; 15
giorni in caso di morte o dimissioni.
Camere sciolte o 3 a mesi dallo scioglimento: elezione 15gg
dopo l’elezione delle nuove camere-> prorogatio dei poteri
del PdR.
Votazione a scrutinio segreto, per le prime tre elezioni: 2/3
dei componenti; dalla quarta basta la maggioranza
assoluta. 87
MATILDA ABBIATI
CESSAZIONE DELLA CAMERA
- Scadenza del mandato (7 anni)
- Morte
- Decadenza: se vengono meno i requisiti costituzionali
- Dimissioni
- Destituzione.
- Impedimento permanente (se temporaneo: supplenza del Presidente del Senato).
Tendenziale irresponsabilità del Presidente dal punto di vista:
- Giuridico: due ipotesi, art. 90: atro tradimento, attentato alla Costituzione -> possibilità di
messa in stato d’accusa da parte del Parlamento in seduta Comune, che delibera a
maggioranza assoluta, con un giudizio da parte della Corte costituzionale, che provvede in
composizione integrata.
- Politico: controfirma, tranne che per gli atti personalissimi come le dimissioni. 88
MATILDA ABBIATI
Art. 89: Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri
indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
L’art. 89 ci dice:
Quali atti del PdR devono essere
• controfirmati
Chi deve controfirmare
• Quale funzione ha la controfirma
•
Atti formalmente presidenziali, sostanzialmente governativi: emanati dal PdR, ma determinati
dal Governo. La controfirma qui ha carattere essenziale, poiché sono atti politici.
Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali: espressione e risultato di poteri propri del PdR
(nomina dei 5 senatori a vita, dei giudici costituzionali). Qui la controfirma ha un significato tenue,
diverso: non c’è significato politico, la controfirma serve a certificare l’osservanza delle forme, il
rispetto della Costituzione nei requisiti formali.
Atti complessi: Comune partecipazione di PdR e Governo. 89
MATILDA ABBIATI
Semestre bianco: 6 mesi prima della fine del suo mandato, il PdR non può sciogliere le camere. 90
MATILDA ABBIATI
LA MAGISTRATURA
Giurisdizione amministrativa: tutela gli interessi legittimi (≠diritti soggettivi), che riguardano i
rapporti tra privati e P.A., che deve comportarsi conformemente alla legge.
Giurisdizione contabile: Corte dei conti, conformità ai vincoli stabiliti rispetto a tutte le attività
correlate alla spesa pubblica.
Giurisdizione tributaria: correttezza delle determinazioni riguardanti i prelievi tributari. 91
MATILDA ABBIATI
Penale:
Organi requirenti: pubblica accusa, pubblico ministero, gestione delle indagini e promuove
l’azione penale.
Organi giudicanti: irroga la sanzione/pena all’imputato, decide in ambito penale su richiesta
dell’organo requirente.
Civile: lite tra parti private, logica paritaria.
Cassazione: revisione sulla legittimità, controllo sulla corretta applicazione dei principi. Qualora
accolga un ricorso contro una decisione di un giudice di II grado, la cassazione rinvia a tale giudice
la corretta applicazione della legge, in modo che costui si attenga ad essa per formulare una nuova
decisione. Giudice naturale: la legge deve stabilire
i criteri per decidere le controversie, per
consentire di individuare
preliminarmente a una commissione di
un fatto illecito quale è il giudice
(tribunale competente) che la decide. Es
omicidio: corte d’assise, incidente
stradale: tribunale.
Motivazione necessaria: per controlli di
legittimità, comprensione della
decisione.
Obbligo azione penale: attività di
indagine da parte dell’organo requirente
non deve essere discrezionale, si deve
indagare su ogni reato. Non deve esserci
sempre la richiesta di una pena (rinvio a
giudizio), ma deve esserci indagine.
Garanzia del contraddittorio: le due
parti devono avere un ruolo di parità di
fronte al giudice. 92
MATILDA ABBIATI Ordinamento può essere
disciplinato solo attraverso la
legge (no regolamenti…).
Inamovibilità: i giudici non
possono essere trasferiti da un
ufficio all’altro senza il loro
consenso, salvo per esecuzione
di provvedimenti a fronte di
incompatibilità nell’ufficio in cui
esercitano.
I giudici speciali hanno dei loro specifici organi di autogoverno; il CSM è solo per i giudici ordinari.
93
MATILDA ABBIATI
Componente togata: magistrati
Componente laica: avvocati, studiosi… prevista affinché l’organo non diventasse una casta,
corporativa.
La Costituzione non prevede composizione numerica, è la legge: ora sono 16 togati, 8 laici, 3 di
diritto.
Vicepresidente: esercita la presidenza effettiva, il PdR sarebbe presidente ma non svolge tale
attività. 94
MATILDA ABBIATI La decisione sull’azione
disciplinare può essere
impugnata davanti alle sezioni
unite per le sentenze disciplinari,
altrimenti davanti al giudice. 95
MATILDA ABBIATI
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Cura degli interessi pubblici.
Si differenzia da altre attività rilevanti dal profilo giuridico:
- dall’attività legislativa/normativa (generale e astratta): P.A. dispone con riferimento a
fattispecie concrete-> concretezza.
- Dall’attività giurisdizionale (deve essere sollecitata da una parte): P.A. è spontanea.
- Capacità dell’amministrazione di provocare effetti nella sfera gi
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Riassunto Diritto Costituzionale 2 Parte
-
Diritto costituzionale
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Parte 2, Diritto Comparato Costituzionale
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diritto costituzionale