Estratto del documento

Diritto costituzionale

Modulo 3: Lo Stato

Il concetto di personalità giuridica dello Stato esprime il fatto che lo Stato stesso si presenta quale soggetto di diritti, obblighi, doveri o altre posizioni soggettive. La personalità dello Stato si svolge specialmente nell’ambito del diritto internazionale. Quella rilevante sul piano internazionale è detta "personalità di diritto esterno", mentre si parla di "personalità interna" per dire che lo Stato è persona anche per il suo proprio diritto.

A questo riguardo però va precisato che l’espressione "Stato" è utilizzata non sempre nello stesso senso: con "Stato" a volte vuol farsi riferimento allo "Stato-persona", ossia all’apparato centrale di governo, in contrapposizione, ad esempio, ai Comuni, le Province o le Regioni, mentre altre volte "Stato" vuole indicare un potere dello Stato. In altri casi ancora poi lo "Stato-persona" coincide con lo "Stato-ordinamento": si pensi al nome, ai segni distintivi dello Stato come la bandiera o lo stemma; al diritto dello Stato sul territorio. Va ricordato, che non tutti gli Stati sono dotati di personalità giuridica interna come il Regno Unito ove le Camere e la Corona hanno una propria personalità e lo Stato si pone solo come ordinamento.

Gli organi sono quelle strutture interne ad un ente i cui atti vengono imputati all’ente stesso. Gli organi possono essere classificati in base a diversi criteri.

Classificazione degli organi

  • Strutturale:
    • Organi monocratici, le cui funzioni sono esercitate da una singola persona fisica (ad esempio il Presidente della Repubblica, il Prefetto).
    • Organi collegiali sono quelli composti da più persone che operano, tranne il presidente, su di un piano di parità. Le decisioni sono adottate tramite deliberazioni: è detto quorum o numero legale il numero dei membri del collegio che debbono essere presenti perché una deliberazione sia valida. La Costituzione o la legge stabilisce inoltre il tipo di maggioranza utile per l’adozione delle deliberazioni: la maggioranza è semplice quando è formata dalla maggioranza dei presenti; assoluta se è formata dalla maggioranza più uno dei membri del collegio; qualificata quando è superiore alla maggioranza assoluta; relativa quando è formata da un numero di voti maggiori rispetto alle altre proposte votate considerate singolarmente.
    • Organi complessi sono quegli organi composti a loro volta da più organi (il Governo).
  • Competenza:
    • Funzionale, qualità che attiene al tipo di attività svolta dall’organo (e quindi parleremo di organi legislativi, esecutivi, giudiziari).
    • Materiale, qualità che si riferisce invece al tipo di attività che l’organo è competente a regolare con i suoi atti (ad esempio: il ministero della sanità è competente relativamente a quei comportamenti umani che attengono alla tutela della salute).
  • Territoriale: individua quella porzione di territorio su cui un organo può esercitare i suoi poteri: si dicono centrali gli organi competenti a disciplinare fattispecie localizzabili in qualunque parte del territorio (i ministeri); mentre si dicono periferici gli organi competenti a disciplinare fattispecie localizzabili solamente in una parte del territorio (ad esempio le prefetture).

Rappresentativi sono quegli organi, che curano gli interessi della collettività che rappresentano (ne è esempio il Parlamento). La relazione di rappresentanza si istituisce tramite l'elezione, da parte dei rappresentati, dei rappresentanti, che restano in carica per un periodo definito di tempo. Questo tipo di rappresentanza è detta politica, che si qualifica per il fatto che i rappresentanti esercitano poteri propri, non sono vincolati da un mandato imperativo (vedi art. 67 Cost.), né rispondono giuridicamente agli elettori per il loro operato. Semmai, siccome durante il mandato gli eletti possono essere criticati dagli elettori ed eventualmente non più votati (e quindi non più rieletti) alla scadenza del loro mandato, s’è detto che sarebbe configurabile per loro una responsabilità politica.

Costituzionali sono quegli organi dello Stato che esercitano le funzioni loro affidate in grado sovrano, controllano le funzioni loro reciprocamente affidate e si trovano in posizione di parità e reciproca indipendenza. Gli organi costituzionali sono: il PdR, le Camere, il Governo e la Corte Cos. L'indipendenza degli organi costituzionali è garantita da specifiche guarentigie previste per i titolari degli organi stessi (ad esempio le immunità dei parlamentari) e da un particolare regime delle attività compiute all’interno degli organi costituzionali fondato sul principio degli interna corporis, in base al quale quanto accade all’interno di un organo costituzionale non può essere sindacato da altri organi o soggetti, salvo il rispetto delle norme costituzionali.

Forme di stato e forme di governo I

La dottrina moderna distingue la forma di Stato dalla forma di governo. La forma di Stato individua il rapporto fra governanti e governati, mentre la forma di governo indica la distribuzione del potere fra gli organi costituzionali: la forma di Stato dunque dovrebbe essere indicativa di un atteggiarsi del potere in senso verticale, la forma di governo in senso orizzontale.

I criteri però per la identificazione delle diverse forme di Stato sono vari:

  • In base al tipo di vincolo che lega gli individui che formano il popolo si avrà:
    • Lo Stato gentilizio (in cui il vincolo è dato dall’appartenenza a un gruppo familiare).
    • Lo Stato patrimoniale (in cui il vincolo è dato dall’insediamento sul territorio di proprietà del medesimo signore).
    • Lo Stato politico territoriale (in cui il vincolo è dato dalla comunanza di interessi politici).
  • In base al tipo di rapporto fra governanti e governati si avrà:
    • Lo Stato feudale.
    • Lo Stato assoluto.
    • Lo Stato di polizia.
    • Lo Stato moderno o di diritto.
  • In base alle forme di governo possono distinguersi due forme di Stato:
    • Quella monocratica (ove il potere appartiene ad un unico organo che lo esercita senza controlli).
    • Quella policratica (ove il potere è distribuito fra più organi che lo esercitano controllandosi e limitandosi reciprocamente).

Modulo 4: Forme di stato e forme di governo II

Classico esempio di regime monocratico è la monarchia assoluta: tutti i poteri appartengono al sovrano, che li esercita come diritto proprio. Lo Stato assoluto si evolverà nello Stato di polizia ove pur non venendo riconosciuti diritti del cittadino nei confronti dello Stato, tuttavia questo ritiene di dover curare il loro benessere; inoltre si realizza una certa distinzione tra lo Stato ed il sovrano, il quale comunque titolare dell’intero potere, reputa di doverlo esercitare nell’interesse dello Stato. Altra forma monocratica è la dittatura: la dittatura si instaura a seguito di un colpo di Stato o di un’insurrezione, con cui un individuo o un gruppo si impossessano dell’intero potere che esercitano senza controlli o limitazioni.

Diversa da tale forma di Stato è il regime previsto da alcuni ordinamenti per cui, in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato o dell’ordine pubblico, vengono conferiti poteri straordinari ad alcuni soggetti o organi. In questo caso non cambia la forma di Stato, la "dittatura" è temporanea e si svolge secondo le regole fissate dall’ordinamento.

I regimi totalitari del XX secolo si sono caratterizzati per la natura pervasiva delle politiche attuate volte a dirigere e controllare ogni aspetto della vita pubblica e privata dei cittadini e per l’eliminazione di tutte le forme di opposizione al regime. Strumenti per realizzare tali scopi sono il partito unico: si pensi ai regimi sovietico in Russia, nazista in Germania e fascista in Italia. Circa il fascismo italiano va fatta una precisazione sottolineata dalla dottrina: s’è detto che dato il compromesso raggiunto con la monarchia, la Chiesa cattolica e i ceti della tradizione liberale, il carattere totalitario del regime fascista sarebbe stato "meno accentuato" rispetto a quello che contraddistinse le dittature nazionalsocialista e sovietica.

La caratteristica dei regimi policratici è la separazione dei poteri. Il principio della separazione dei poteri, venne elaborato da Montesquieu. In quest’ottica la ripartizione delle funzioni non deve essere intesa rigidamente: è possibile anzi che, ad esempio, il Governo, cui istituzionalmente spetta la funzione esecutiva, eserciti altresì, a determinate condizioni, anche funzioni normative. Va ricordata, peraltro, la funzione di indirizzo politico, non riconducibile alla classica tripartizione dei poteri, che è volta a determinare i fini che debbono perseguire i poteri pubblici. Se le Camere sono depositarie del potere legislativo, le leggi risultano essere espressione della volontà popolare: il principio della separazione dei poteri allora pone le basi dello Stato di diritto, ossia dello Stato che si fonda sulla supremazia della legge.

  • Un primo gruppo di regimi policratici è costituito dai regimi misti:
    • Monarchia limitata (il sovrano ha tutti i poteri salvo quelli che la costituzione, concessa dallo stesso sovrano, riconosce ad altri organi).
    • Monarchia costituzionale (non spettano tutti i poteri al sovrano, ma ogni organo ha i poteri stabiliti dalla costituzione e i ministri, nominati e revocati dal Re, non debbono godere della fiducia del Parlamento ma solo di quella del Re).
    • Monarchia parlamentare (in questa forma di governo i ministri debbono godere della fiducia del Parlamento, che quindi, qualora venga meno tale fiducia, può provocare le dimissioni dei ministri in carica: i poteri del sovrano tendono a divenire formali e il potere politico si concentra nel Parlamento e nel Governo).
  • Un secondo gruppo di regimi policratici è costituito dai cosiddetti regimi democratici. Questi regimi si qualificano per via della vigenza del principio della divisione dei poteri.

Nella forma di governo presidenziale il Presidente, eletto dal popolo (anche con un sistema di secondo grado come accade negli USA), è Capo dello Stato ed anche Capo del Governo ed esercita le funzioni amministrative e di governo tramite ministri, che può nominare e revocare in assenza di relazione fiduciaria con il Congresso. Il Congresso può mettere in stato di accusa il presidente, che, nel caso, viene giudicato dal Senato. Il Congresso legifera in posizione di indipendenza rispetto al Presidente il quale però ha il potere di bloccarle: la legge potrà entrare in vigore solo se Camera dei rappresentanti e Senato la riapprovano a maggioranza dei due terzi. I giudici possono controllare il potere esecutivo ed esercitano il controllo di legittimità sulle leggi: i giudici federali però sono nominati dal Presidente ed anche quelli della Corte Suprema per i quali è necessario altresì l’assenso del Senato (esempio di questo assetto è dato dagli USA).

Nei regimi parlamentari il Governo deve avere la fiducia del Parlamento ed è sottoposto al controllo politico di questo; Il Capo dello Stato può sciogliere le Camere se non sono in grado di esprimere una maggioranza che sostenga il Governo o se non siano più rappresentative del popolo. La magistratura è indipendente, il Capo dello Stato è irresponsabile per i suoi atti ed i ministri controfirmandoli ne assumono essi la responsabilità.

La forma semi-presidenziale contempla l'elezione diretta del Capo dello Stato, cui sono riconosciuti importanti poteri di direzione politica nonché quello di scioglimento del Parlamento, e la necessità di un rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento (ad esempio la Francia).

Nel regime di assemblea il potere si concentra nell’Assemblea eletta dal popolo che a sua volta elegge e revoca il Governo. Un esempio particolare di tale regime è dato da quello della Svizzera, che per le sue peculiarità è detto regime direttoriale, ove il Governo e tutti gli altri organi supremi della federazione sono eletti dall’Assemblea federale, formata da due Camere.

Lo Stato federale vede attuarsi il principio policratico in due direzioni: la separazione dei poteri nell’ambito dell’ordinamento federale ed all’interno degli ordinamenti dei singoli Stati membri della federazione ed il riparto di competenze fra Stato federale e Stati membri in base alla costituzione federale.

Modulo 5: Fonti atto e fonti fatto

È l’ordinamento a determinare le fonti legali di produzione del diritto ossia gli atti o i fatti cui è riconosciuta l’idoneità a porre norme giuridiche.

  • Una fonte sarà ritenuta esistente se sussistano quelle condizioni minime di riconoscibilità per poterla ricondurre ad una data categoria di fonti.
  • Una fonte sarà valida se nel porla in essere sono state rispettate le norme sulla produzione che ne condizionano il contenuto e il procedimento di formazione.
  • Una fonte sarà efficace se sussistono tutte le condizioni stabilite dalle norme sulla produzione perché quell’atto sia idoneo a produrre effetti normativi.

Allora:

  • Se un certo atto non rispetta quelle condizioni minime di esistenza per poter essere almeno riconosciuto come atto appartenente a quella categoria cui abusivamente pretende di appartenere non sarà idoneo a produrre alcun effetto proprio di questa categoria di atti.
  • Se un certo atto può ritenersi esistente, ma non si sono ancora verificate quelle condizioni che in base alle norme sulla produzione ne consentono l’acquisto di efficacia, non sarà ancora efficace.
  • Se poi l’atto è efficace, ma invalido (poiché nell’approvarlo forse non sono state rispettate le norme procedurali oppure ha un contenuto che pare difforme rispetto a norme di rango superiore), i suoi effetti si produrranno in modo precario in quanto verranno meno quando l’atto sarà dichiarato invalido dall’organo competente.
  1. Si dicono fonti di cognizione del diritto quei documenti ufficiali che hanno la funzione di dare conoscenza delle fonti di produzione vere e proprie.
  2. Le fonti atto si qualificano per essere atti giuridici volontari posti al fine di produrre norme giuridiche (ad esempio il decreto legislativo approvato dal Governo).
  3. Si parla di fonti fatto quando il diritto sorge direttamente da un fatto giuridico, se, l’ordinamento preveda il ripetersi di una certa condotta, comporti la produzione di norme giuridiche. La fonte fatto per eccellenza è la consuetudine.

Tendenzialmente le fonti-atto, proprio perché frutto di un’attività volontaria di produzione normativa che si appalesa necessariamente in un documento, costituiscono diritto scritto, mentre le fonti-fatto creano, in quanto tali, diritto non scritto. Nella fonte scritta è possibile distinguere le disposizioni dalle norme: le prime sono il testo normativo scritto, mentre le seconde rappresentano il risultato dell’interpretazione del testo scritto ossia il significato che l’interprete attribuisce a quella disposizione.

La cosiddetta "completezza dell’ordinamento" esige che tutte le fattispecie verificabili siano normativamente previste: ciò non è possibile, l’ordinamento dunque è incompleto, ma contempla degli strumenti per colmare le lacune (assenza di disciplina) eventualmente riscontrate. L’art. 12 delle Disposizioni preliminari al codice civile (Preleggi) prevede la possibilità di ricorrere ai mezzi di "autointegrazione" dell’ordinamento: in base a tale norma l’interprete, in primis il giudice, può far ricorso alla analogia legis (quando applicherà al caso concreto non specificamente disciplinato una legge che regoli casi simili o materie analoghe) oppure alla analogia iuris (quando, non potendo ricorrere all’analogia legis, dovrà far riferimento ai principi generali dell’ordinamento).

Va precisato che le leggi penali e quelle eccezionali non sono suscettibili di applicazione analogica. L’art. 12 delle preleggi, inoltre, al primo comma regola l’attività interpretativa prescrivendo che alla legge non può darsi "altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore". L’interpretazione può essere:

  • Sistematica quando tiene conto del contesto normativo in cui è collocata la disposizione oggetto di interpretazione.
  • Teleologica quando è volta a ricostruire le finalità del testo normativo, lo "spirito della legge".
  • Adeguatrice quando è diretta a ricavare da una disposizione un significato (una norma) compatibile con la Costituzione.

Criteri di risoluzione delle antinomie I

La "coerenza" dell’ordinamento esige che le norme non contrastino tra loro: l’ordinamento, per la quantità di norme che lo compongono, è a-coerente; bisogna dunque risolvere le antinomie tra norme. Un' antinomia si verifica quando c’è contrasto tra due norme appartenenti allo stesso ordinamento, che appaiono applicabili entrambe alla medesima fattispecie. L’antinomia è reale quando insorge fra due norme, è apparente quando insorge fra due disposizioni.

I seguenti criteri servono ad individuare la norma da applicare. I criteri sono di due tipi:

  • Storico-positivi:
    • Criterio gerarchico
    • Criterio della competenza
  • Logico-teoretici:
    • Cronologico
    • Criterio della specialità

I primi per poter operare devono essere previsti positivamente, esigono l’intervento di un organo specificamente competente...

Anteprima
Vedrai una selezione di 12 pagine su 51
Diritto Costituzionale Pag. 1 Diritto Costituzionale Pag. 2
Anteprima di 12 pagg. su 51.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale Pag. 6
Anteprima di 12 pagg. su 51.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale Pag. 11
Anteprima di 12 pagg. su 51.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale Pag. 16
Anteprima di 12 pagg. su 51.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale Pag. 21
Anteprima di 12 pagg. su 51.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale Pag. 26
Anteprima di 12 pagg. su 51.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale Pag. 31
Anteprima di 12 pagg. su 51.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale Pag. 36
Anteprima di 12 pagg. su 51.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale Pag. 41
Anteprima di 12 pagg. su 51.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale Pag. 46
Anteprima di 12 pagg. su 51.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Costituzionale Pag. 51
1 su 51
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federicovinci94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Girelli Federico.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community