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LA MAGISTRATURA
I principi costituzionali in materia di ordinamento giudiziario
I principi che regolano l'organizzazione dell'ordinamento giudiziario sono
funzionali ad assicurare che la funzione giurisdizionale sia esercitata nel
rispetto del principio di legalità, di giustiziabilità e di separazione dei poteri.
Per questa ragione, la Costituzione contiene sia disposizioni che si propongono
di assicurare l’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario, sia
disposizioni finalizzate ad assicurare agli individui un’effettiva tutela
giurisdizionale dei diritti costituzionali.
Tra queste ultime possiamo richiamare:
l’art. 24 Cost., che, dopo aver garantito a tutti di agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti e interessi legittimi, afferma l’inviolabilità del
diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento e riserva alla
legge la disciplina dei modi e delle condizioni per la riparazione degli
errori giudiziari;
l’art. 25 Cost. il quale, per un verso, riconosce il principio della
irretroattività della norma penale (nessuno può essere punito se non in
forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso),
per un altro verso, afferma il diritto essere giudicati dal giudice naturale
precostituito per legge;
l’art. 113 Cost., che afferma il principi di giustiziabilità nei confronti degli
atti della pubblica amministrazione, mentre l’art. 111 c.7 Cost. ammette
il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione per motivi di legittimità contro
tutti i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati da organi
giurisdizionali;
l’art. 111 Cost. introduce una disciplina del “giusto processo”:
prevedendo la ragionevole durata dei processi, il contradditorio in
condizioni di parità tra le parti, il riconoscimento di un effettivo diritto di
difesa nel processo penale, l’obbligo di motivazione per tutti i
provvedimenti giurisdizionali.
In ogni caso, la tutela processuale degli individui è rafforzata anche da
disposizioni contenute in ambito sovranazionale che rappresentano un limite
alla legislazione dello Stato e delle Regioni ai sensi dell’art. 117, 1 c. Cost.
Con riferimento ai soggetti che esercitano la funzione giurisdizionale, l’art. 102
Cost. afferma che
essa è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull’ordinamento giudiziario. A sua volta, l’art. 104 Cost. definisce la
magistratura “un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”.
Potere giudiziario e potere giurisdizionale rappresentano dei concetti connessi,
dal momento che il primo individua gli organi preposti all’esercizio della
funzione, mentre la seconda indica l’attività svolta, consistente nell’applicare le
norme giuridiche a fattispecie concrete con l’obbligo di osservare particolari
regole procedurali e di porsi in una posizione di terzietà rispetto alle parti.
La funzione giurisdizionale può essere definita un’attività di risoluzione di
controversie tra parti contrapposte, che si svolge a mezzo di procedimenti
contenziosi.
Diverse disposizioni della Costituzione dedicate alla magistratura hanno ad
oggetto l’esercizio della funzione giurisdizionale:
il principio secondo il quale la giustizia è amministrata in nome del
popolo (art. 101, 1 c. Cost.);
la costituzionalizzazione della regola secondo la quale la giurisdizione si
attua mediante il giusto processo: cioè sulla base di un contraddittorio tra
le parti, in condizioni di parità e davanti ad un giudice terzo e imparziale
(art. 111, 1 c. Cost.);
la garanzia che ogni processo abbia un ragionevole durata (art. 111, 2 c.
Cost.)
la possibilità di ricorrere in Cassazione per violazione di legge contro le
sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati da
organi giurisdizionali ordinari o speciali (art. 117, 7 c. Cost.)
I costituenti hanno dedicato una particolare attenzione nel qualificare
l’organizzazione dell’ordinamento giudiziario: la Costituzione conserva e
rafforza alcuni principi già contenuti nello Statuto albertino: si pensi, ad
esempio, all’inamovibilità dei magistrati, alla riserva di legge in materia di
organizzazione giudiziaria, al giudice naturale, all’autonomia
nell’interpretazione delle norme.
Diversi articoli della Costituzione presuppongono l’esistenza di una legge
sull’ordinamento giudiziario: l’art. 102 Cost., l’art. 105 Cost., l’art. 106 Cost.,
l’art. 107 Cost., l’art. 108 Cost.; ne risulta come l’ordinamento giudiziario
dovrebbe essere disciplinato in modo sistematico ed organico da una specifica
legge.
La Costituzione, nell’affidare al legislatore il compito di organizzare
l’ordinamento giudiziario, detta alcuni criteri qualificanti:
in primo luogo, introduce in materia una riserva di legge. Secondo l’art.
108 Cost. le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura
sono stabilite dalla legge.
in secondo luogo, la Costituzione si propone di sviluppare le garanzie di
indipendenza ed i requisiti di professionalità dei giudici, articolandole in
diversi istituti.
I due principi richiamati solennemente dall’art. 104 Cost. – autonomia e
indipendenza – assolvono contemporaneamente ad un duplice compito: da un
lato, caratterizzano la struttura organizzativa della magistratura, dall’altro,
costituiscono uno strumento volto ad assicurare al cittadino un’effettiva tutela
giurisdizionale.
Al centro del sistema si pone, comunque, la persona, alla quale dev’essere
riconosciuto sostanzialmente il diritto alla difesa (“La difesa è un diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”, art. 24 Cost.) e la
presunzione di non colpevolezza (“L’imputato non è considerato colpevole sino
alla condanna definitiva”, art. 27 Cost.).
Infine, l’attività giurisdizionale, essendo una manifestazione della sovranità, al
pari delle altre funzioni primarie dell’ordinamento statale (legislativa ed
amministrativa) si collega al principio di sovranità popolare di cui all’art. 1
Cost.: l’art. 101 Cost. è, in proposito, esplicito nel riconoscere che la giustizia è
amministrata nel nome del popolo.
Va, tuttavia, considerato che la magistratura, all’interno della forma di Governo
parlamentare della forma di Stato democratico, non si colloca tanto tra gli
organi di indirizzo politico (quali il Parlamento ed il Governo), ma è un organo di
garanzia giurisdizionale (in ciò differenziandosi dal Presidente della Repubblica
che è un organo di garanzia istituzionale) che concorrono a razionalizzare il
carattere monista della forma di governo parlamentare.
Unicità della giurisdizione e giudici speciali
I principi essenziali che caratterizzano l’ordinamento della magistratura
possono essere individuati:
nell’unicità della giurisdizione;
nell’indipendenza;
nell’autonomia;
nella libertà interpretativa dei giudici.
Secondo l’art. 102 Cost. la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario: essi
costituiscono, secondo le parole di Santi Romano, un “complesso di organi
coordinati e ridotti ad unità in vista dell’esercizio di una stessa funzione”.
La giurisdizione ordinaria può essere distinta in:
contenziosa e volontaria. La prima si esplica in controversie tra più parti
rispetto alle quali il giudice si pone in una posizione di imparzialità; la
seconda, a sua volta, comprende procedure che non traggono origine da
una controversia;
civile e penale. La competenza dei diversi giudici viene in genere
individuata in ragione dell’ambito territoriali, del valore della controversia
ovvero dell’entità della pena irrogabile.
I Giudici civili sono: il Giudice conciliatore, il Pretore, il Tribunale, la Corte di
appello.
I Giudici penali sono: il Pretore, il Tribunale, la Corte di assise, la Corte di assise
d’appello.
In seguito all’approvazione della legge n. 374 del 1991 sono stati istituiti, sia
per la giurisdizione penale che civile, i giudici di pace, i quali esercitano la
funzione giurisdizionale in casi di limitato valore.
Al vertice delle diverse giurisdizioni si pone la Corte di cassazione, cui compete
assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
decidente e requirente. La funzione decidente è svolta tanto da organi
monocratici (Pretore, Giudice di Pace), quanto da organi collegiali
(Tribunale, Corte di appello, Corte di assise). A sua volta, la funzione
requirente è esercitata da organi monocratici, i pubblici ministeri;
di merito e di legittimità: quest’ultima è riservata alla giurisdizione della
Corte di cassazione.
Strettamente collegato al principio di unicità della giurisdizione è il divieto di
istituire giudici straordinari (art. 102, 2 c. Cost.). L’affermazione del principio di
unicità della giurisdizione non esclude tuttavia la possibilità di deroghe: la
Costituzione prevede in diverse disposizioni costituzionali l’esistenza di giudici
speciali, come nei casi:
dell’art. 103, 1 c. Cost.;
dell’art. 103, 2 c. Cost.;
dell’art. 103, 3 c. Cost.;
dell’art. 125, 2 c. Cost.
Poiché l’esistenza di giudici speciali costituisce una deroga alla regola generale
statuita dall’art. 102 Cost., la Costituzione si è premurata di condizionare la loro
legittima esistenza al rispetto di tre regole generali. In primo luogo, è vietata
l’istituzione di nuovi giudici speciali, in aggiunta a quelli già esistenti al
momento dell’entrata in vigore della Costituzione. Pertanto, nel nostro sistema
operano soltanto i seguenti giudici speciali:
i giudici amministrativi (Consiglio di Stato, Tribunali amministrativi
regionali);
i giudici contabili (Corte dei conti);
i giudici militari (Tribunali militari);
i giudici tributari;
il Tribunale superiore delle acque pubbliche.
L’autonomia dei magistrati e l’indipendenza dell’ordine giudiziario
Secondo l’art. 104 Cost. la magistratura costituisce un ordine autonomo ed
indipendente da ogni altro potere. La Costituzione si è premurata di qualificare
la magistratura non tanto un potere, quanto un ordine.
Indipendenza e autonomia, pur costituendo due distinte, specifiche qualità
dell’ordinamento giud