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LA MAGISTRATURA

I principi costituzionali in materia di ordinamento giudiziario

I principi che regolano l'organizzazione dell'ordinamento giudiziario sono

funzionali ad assicurare che la funzione giurisdizionale sia esercitata nel

rispetto del principio di legalità, di giustiziabilità e di separazione dei poteri.

Per questa ragione, la Costituzione contiene sia disposizioni che si propongono

di assicurare l’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario, sia

disposizioni finalizzate ad assicurare agli individui un’effettiva tutela

giurisdizionale dei diritti costituzionali.

Tra queste ultime possiamo richiamare:

l’art. 24 Cost., che, dopo aver garantito a tutti di agire in giudizio per la

 tutela dei propri diritti e interessi legittimi, afferma l’inviolabilità del

diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento e riserva alla

legge la disciplina dei modi e delle condizioni per la riparazione degli

errori giudiziari;

l’art. 25 Cost. il quale, per un verso, riconosce il principio della

 irretroattività della norma penale (nessuno può essere punito se non in

forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso),

per un altro verso, afferma il diritto essere giudicati dal giudice naturale

precostituito per legge;

l’art. 113 Cost., che afferma il principi di giustiziabilità nei confronti degli

 atti della pubblica amministrazione, mentre l’art. 111 c.7 Cost. ammette

il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione per motivi di legittimità contro

tutti i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati da organi

giurisdizionali;

l’art. 111 Cost. introduce una disciplina del “giusto processo”:

 prevedendo la ragionevole durata dei processi, il contradditorio in

condizioni di parità tra le parti, il riconoscimento di un effettivo diritto di

difesa nel processo penale, l’obbligo di motivazione per tutti i

provvedimenti giurisdizionali.

In ogni caso, la tutela processuale degli individui è rafforzata anche da

disposizioni contenute in ambito sovranazionale che rappresentano un limite

alla legislazione dello Stato e delle Regioni ai sensi dell’art. 117, 1 c. Cost.

Con riferimento ai soggetti che esercitano la funzione giurisdizionale, l’art. 102

Cost. afferma che

essa è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme

sull’ordinamento giudiziario. A sua volta, l’art. 104 Cost. definisce la

magistratura “un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”.

Potere giudiziario e potere giurisdizionale rappresentano dei concetti connessi,

dal momento che il primo individua gli organi preposti all’esercizio della

funzione, mentre la seconda indica l’attività svolta, consistente nell’applicare le

norme giuridiche a fattispecie concrete con l’obbligo di osservare particolari

regole procedurali e di porsi in una posizione di terzietà rispetto alle parti.

La funzione giurisdizionale può essere definita un’attività di risoluzione di

controversie tra parti contrapposte, che si svolge a mezzo di procedimenti

contenziosi.

Diverse disposizioni della Costituzione dedicate alla magistratura hanno ad

oggetto l’esercizio della funzione giurisdizionale:

il principio secondo il quale la giustizia è amministrata in nome del

 popolo (art. 101, 1 c. Cost.);

la costituzionalizzazione della regola secondo la quale la giurisdizione si

 attua mediante il giusto processo: cioè sulla base di un contraddittorio tra

le parti, in condizioni di parità e davanti ad un giudice terzo e imparziale

(art. 111, 1 c. Cost.);

la garanzia che ogni processo abbia un ragionevole durata (art. 111, 2 c.

 Cost.)

la possibilità di ricorrere in Cassazione per violazione di legge contro le

 sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati da

organi giurisdizionali ordinari o speciali (art. 117, 7 c. Cost.)

I costituenti hanno dedicato una particolare attenzione nel qualificare

l’organizzazione dell’ordinamento giudiziario: la Costituzione conserva e

rafforza alcuni principi già contenuti nello Statuto albertino: si pensi, ad

esempio, all’inamovibilità dei magistrati, alla riserva di legge in materia di

organizzazione giudiziaria, al giudice naturale, all’autonomia

nell’interpretazione delle norme.

Diversi articoli della Costituzione presuppongono l’esistenza di una legge

sull’ordinamento giudiziario: l’art. 102 Cost., l’art. 105 Cost., l’art. 106 Cost.,

l’art. 107 Cost., l’art. 108 Cost.; ne risulta come l’ordinamento giudiziario

dovrebbe essere disciplinato in modo sistematico ed organico da una specifica

legge.

La Costituzione, nell’affidare al legislatore il compito di organizzare

l’ordinamento giudiziario, detta alcuni criteri qualificanti:

in primo luogo, introduce in materia una riserva di legge. Secondo l’art.

 108 Cost. le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura

sono stabilite dalla legge.

in secondo luogo, la Costituzione si propone di sviluppare le garanzie di

 indipendenza ed i requisiti di professionalità dei giudici, articolandole in

diversi istituti.

I due principi richiamati solennemente dall’art. 104 Cost. – autonomia e

indipendenza – assolvono contemporaneamente ad un duplice compito: da un

lato, caratterizzano la struttura organizzativa della magistratura, dall’altro,

costituiscono uno strumento volto ad assicurare al cittadino un’effettiva tutela

giurisdizionale.

Al centro del sistema si pone, comunque, la persona, alla quale dev’essere

riconosciuto sostanzialmente il diritto alla difesa (“La difesa è un diritto

inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”, art. 24 Cost.) e la

presunzione di non colpevolezza (“L’imputato non è considerato colpevole sino

alla condanna definitiva”, art. 27 Cost.).

Infine, l’attività giurisdizionale, essendo una manifestazione della sovranità, al

pari delle altre funzioni primarie dell’ordinamento statale (legislativa ed

amministrativa) si collega al principio di sovranità popolare di cui all’art. 1

Cost.: l’art. 101 Cost. è, in proposito, esplicito nel riconoscere che la giustizia è

amministrata nel nome del popolo.

Va, tuttavia, considerato che la magistratura, all’interno della forma di Governo

parlamentare della forma di Stato democratico, non si colloca tanto tra gli

organi di indirizzo politico (quali il Parlamento ed il Governo), ma è un organo di

garanzia giurisdizionale (in ciò differenziandosi dal Presidente della Repubblica

che è un organo di garanzia istituzionale) che concorrono a razionalizzare il

carattere monista della forma di governo parlamentare.

Unicità della giurisdizione e giudici speciali

I principi essenziali che caratterizzano l’ordinamento della magistratura

possono essere individuati:

nell’unicità della giurisdizione;

 nell’indipendenza;

 nell’autonomia;

 nella libertà interpretativa dei giudici.

Secondo l’art. 102 Cost. la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati

ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario: essi

costituiscono, secondo le parole di Santi Romano, un “complesso di organi

coordinati e ridotti ad unità in vista dell’esercizio di una stessa funzione”.

La giurisdizione ordinaria può essere distinta in:

contenziosa e volontaria. La prima si esplica in controversie tra più parti

 rispetto alle quali il giudice si pone in una posizione di imparzialità; la

seconda, a sua volta, comprende procedure che non traggono origine da

una controversia;

civile e penale. La competenza dei diversi giudici viene in genere

 individuata in ragione dell’ambito territoriali, del valore della controversia

ovvero dell’entità della pena irrogabile.

I Giudici civili sono: il Giudice conciliatore, il Pretore, il Tribunale, la Corte di

appello.

I Giudici penali sono: il Pretore, il Tribunale, la Corte di assise, la Corte di assise

d’appello.

In seguito all’approvazione della legge n. 374 del 1991 sono stati istituiti, sia

per la giurisdizione penale che civile, i giudici di pace, i quali esercitano la

funzione giurisdizionale in casi di limitato valore.

Al vertice delle diverse giurisdizioni si pone la Corte di cassazione, cui compete

assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.

decidente e requirente. La funzione decidente è svolta tanto da organi

 monocratici (Pretore, Giudice di Pace), quanto da organi collegiali

(Tribunale, Corte di appello, Corte di assise). A sua volta, la funzione

requirente è esercitata da organi monocratici, i pubblici ministeri;

di merito e di legittimità: quest’ultima è riservata alla giurisdizione della

 Corte di cassazione.

Strettamente collegato al principio di unicità della giurisdizione è il divieto di

istituire giudici straordinari (art. 102, 2 c. Cost.). L’affermazione del principio di

unicità della giurisdizione non esclude tuttavia la possibilità di deroghe: la

Costituzione prevede in diverse disposizioni costituzionali l’esistenza di giudici

speciali, come nei casi:

dell’art. 103, 1 c. Cost.;

 dell’art. 103, 2 c. Cost.;

 dell’art. 103, 3 c. Cost.;

 dell’art. 125, 2 c. Cost.

Poiché l’esistenza di giudici speciali costituisce una deroga alla regola generale

statuita dall’art. 102 Cost., la Costituzione si è premurata di condizionare la loro

legittima esistenza al rispetto di tre regole generali. In primo luogo, è vietata

l’istituzione di nuovi giudici speciali, in aggiunta a quelli già esistenti al

momento dell’entrata in vigore della Costituzione. Pertanto, nel nostro sistema

operano soltanto i seguenti giudici speciali:

i giudici amministrativi (Consiglio di Stato, Tribunali amministrativi

 regionali);

i giudici contabili (Corte dei conti);

 i giudici militari (Tribunali militari);

 i giudici tributari;

 il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

L’autonomia dei magistrati e l’indipendenza dell’ordine giudiziario

Secondo l’art. 104 Cost. la magistratura costituisce un ordine autonomo ed

indipendente da ogni altro potere. La Costituzione si è premurata di qualificare

la magistratura non tanto un potere, quanto un ordine.

Indipendenza e autonomia, pur costituendo due distinte, specifiche qualità

dell’ordinamento giud

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Publisher
A.A. 2021-2022
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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