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GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE.

Giudizio ad hoc previsto solo ed esclusivamente per risolvere le

controversie che si possono instaurare tra legislatore regionale e

legislatore statale o viceversa, quando vi sono invasioni di competenza

in base all’art. 117 Cost.

Secondo l’art. 127 Cost., il problema che si pone e se le regioni si possono porre sullo

stesso piano dello Stato. La risposta è no il legislatore statale può impugnare,

lamentare la violazione di qualunque punto della Costituzione non soltanto del 117, le

regioni invece non possono; possono lamentare solo la violazione del 117, quindi

subentra il meccanismo chiamato di ridondanza, bisogna che le regioni dimostrino che

c’è una violazione del 117. Questa differenza di armi tra Stato e Regione la si trova

proprio nell’art. 127 Cost., con le parole leda ed ecceda.

Art. 127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione , può

promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta

giorni dalla sua pubblicazione .

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra

Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi

alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di

legge .

Come i Regolamenti parlamentari anche quelli regionali non sono sindacabile dalla

Corte Costituzionale, ma sono sindacabili dal Tar. Ricordiamoci che i regolamenti

regionali in alcune regioni è previsto che i regolamenti siano fatti dall’esecutivo

regionale e in altre regioni dal Consiglio regionale, tutto dipende dallo Statuto

regionale.

Abbiamo un altro tipo di giudizio oltre a quello in via incidentale e in via principale, ed

è il CONFLITTO TRA STATO E REGIONI Può essere intrapresa la strada

del conflitto SOLO nel caso in cui si lamenti una violazione delle competenze, delle

materie da parte dello Stato e delle Regioni con atto che non sia legge.

Abbiamo poi ancora tra i vari tipi di giudizio i CONFLITTI TRA POTERI in

questi casi il conflitto è tra i massimi organi politici, è un attrito che è soprattutto di

tipo politico e quindi la fonte che entra in gioco è la Costituzione, infatti è l’unica fonte

che si può tenere a parametro in questa tipologia di conflitto.

Nello schema chi ci siamo fatti delle fonti manca tutto il versante della legislazione

internazionale e comunitaria. In questi casi il giudizio da assumere è soprattutto in via

incidentale.

Velocemente vedremo quale è la giurisprudenza più recente in materia, e cosa

succede quando una norma interna viola la Convenzione europea dei diritti dell’uomo?

Cosa succede quando c’è un contrasto di questo tipo?

Martedì 25 settembre.

Dopo aver fatto un breve ripasso di quello che è il decreto legge oggi porteremo avanti

il filone giudiziario e vedremo come si è evoluta la situazione per il decreto. Le

caratteristiche del decreto legge sono date essenzialmente dal fatto che si tratta di un

atto illegittimo che, come dice la Costituzione, può intervenire in situazioni di

necessità e di urgenza e che essendo un atto illegittimo, va convertito dal Parlamento

che è stato interferito nella sua funzione legislativa, quindi attraverso una conversione

del decreto legge si riappropria della sua funzione che gli è stata sottratta. Sappiamo

che dopo 60 giorni il decreto legge o viene convertito in legge oppure non viene

convertito. Se viene convertito diventa legge ordinaria e si applica nel tempo senza

limiti fino a quando una legge successiva non la abroga o nella peggiore delle ipotesi

viene dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale. Se invece non viene convertito

viene fatto salvo il caso di vigenza (sanatoria) però a differenza della conversione non

prosegue la sua efficacia viene fatto soltanto salvo il periodo in cui il decreto è stato in

vigore.

Venendo alla giurisprudenza, c’è un suo filone che è stato inaugurato con la sentenza

n. 29 del 1995 nel caso di specie la Regione a Statuto speciale Valle d’Aosta ha

contestato la legittimità costituzionale di un decreto legge sotto il profilo della

violazione dell’art. 77 della Costituzione, ritenendo che l’atto impugnato fosse stato

adottato in difetto dei presupposti della necessità ed urgenza costituzionalmente

richiesti.

Ricordiamoci che in epoca statutaria, nei primi casi in cui era intervenuta la

Corte Costituzionale, questa aveva detto che, la regione poteva adottare quelli

che allora si chiamavano decreti regi però la Corte aveva anche detto una cosa

chiara rispetto all’ insindacabilità dei due requisiti che doveva avere un decreto

legge, la necessità fatto che vi fosse era una scelta essenzialmente di tipo

politico e come tale la Corte di Cassazione all’epoca non si era considerata auto

competente per sindacare la situazione, diverso era il discorso di urgenza che

era un dato oggettivo.

……In questo caso la Corte Costituzionale dice che le questione non sono ammissibili, occorre premettere

che l’inammissibilità delle dedotte questioni non può essere basata sugli argomenti formulati

dall’Avvocatura dello Stato, secondo la quale esula comunque del potere di questa Corte accertare la

presenza in concreto dei presupposti di necessità e urgenza previsti dall’art. 77 Cost…….

La Corte chiarisce che si auto considera competente a sindacare sui requisiti di

necessità e di urgenza ai sensi dell’art. 77 Cost.

.....questa posizione, condivisa in passato, ignora che, a norma dell’appena citato art. 77, la preesistenza

di una situazione di fatto comportante la necessità e l’urgenza di provvedere tramite l’utilizzazione di uno

strumento eccezionale, quale il decreto legge, costituisce un requisito di validità costituzionale

dell’adozione del predetto atto….

Attraverso questo passaggio si motiva il perché la Corte si considera competente,

legittimata.

…..di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità

costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative

costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione, avendo

quest'ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà

insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione.

Pertanto, non esiste alcuna preclusione affinché la Corte costituzionale proceda all'esame del decreto-

legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validità costituzionale

relativi alla pre-esistenza dei presupposti di necessità e urgenza dal momento che il correlativo esame

delle Camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto diversa e, precisamente, di tipo

prettamente politico sia con riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli effetti della

stessa…..

Qui la Corte dice che l’argomentazione dell’Avvocatura dello Stato era quella di dire va

bene anche se i requisiti di necessità e urgenza non sussistono se interviene la legge

di conversione allora sana anche quei requisiti che sono richiesti e mancano. La Corte

dice no e chiarisce innanzi tutto che è competente a sindacare tutti e due i requisiti e

che l’eventuale conversione in legge di un decreto legge privo dei requisiti di necessità

ed urgenza non sana una situazione che è viziata sin dall’inizio. C’è un passaggio in

cui la Corte, questo è stato rilevato dalla dottrina, dice che la mancanza dei requisiti

deve essere evidente .

Questa che abbiamo visto è una prima sentenza storica da ricordare, ma ce ne sono

altre importanti come ad esempio la sentenza n.360 del 1996, anche questa è un

punto cardine della giurisprudenza per il decreto legge e in questo caso la Corte

Costituzionale dichiara la questione fondata.

Nella precedente sentenza ci si poneva il problema della sussistenza dei requisiti della

necessità ed urgenza, qua si pone il diverso problema della reiterazione. Un decreto

legge viene reiterato quando viene riproposto, quindi si ha reiterazione quando si fa un

primo decreto legge che non viene convertito e allora si fa un secondo decreto legge e

così via. Negli anni 90 ci sono state decine di reiterazione tant’è che la Corte è

intervenuta nel 96.

La questione relativa alla violazione dell'art.77 della Costituzione e' fondata.La norma impugnata - così

come riprodotta nell'art.6, comma 4, del decreto-legge n. 462 del 1996 - ha formato oggetto di una lunga

serie di reiterazioni operate mediante decreti-legge, che trovano il loro punto di partenza nel decreto-

legge 7 gennaio 1994, n.12, e che si sono prolungate, attraverso una catena ininterrotta, fino ad oggi.

Dobbiamo chiederci il fatto di reiterare la decretazione anche dieci volte quale vizio

presenta? Vale da se che viene a mancare il requisito dell’urgenza.

……..Tali atti, qualificati dalla stessa Costituzione come "provvisori", devono risultare fondati sulla

presenza di presupposti "straordinari" di necessità ed urgenza e devono essere presentati, il giorno stesso

della loro adozione, alle Camere, ai fini della conversione in legge, conversione che va operata nel

termine di sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Ora, il decreto-legge iterato o reiterato - per il fatto di riprodurre (nel suo complesso o in singole

disposizioni) il contenuto di un decreto-legge non convertito, senza introdurre variazioni sostanziali - lede

la previsione costituzionale sotto più profili: perchè altera la natura provvisoria della decretazione

d'urgenza procrastinando, di fatto, il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione in

legge; perchè toglie valore al carattere "straordinario" dei requisiti della necessità e dell'urgenza, dal

momento che la reiterazione viene a stabilizzare e a prolungare nel tempo il richiamo ai motivi già posti a

fondamento del primo decreto; perchè attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia del decreto

non convertito, venendo il ricorso ripetuto alla reiterazione a suscitare nell'ordinamento un'aspettativa

circa la possibilità di consolidare gli effetti determinati dalla decretazione d'urgenza mediante la sanatoria

finale della disciplina reiterata.

Su di un piano più generale, la prassi della reiterazione, tanto più se d

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Publisher
A.A. 2018-2019
70 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vale.ntina83 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Costanzo Pasquale.