DIRITTO COSTITUZIONALE 2
LUNEDÌ 17, MATTINO
Per GIUSTIZIA COSTITUZIONALE, vuol dire studiare, approfondire il processo davanti
alla corte costituzionale. La principale fonte da prendere in considerazione,
ovviamente, è la Costituzione in particolare nella sua parte finale e particolarmente
all’art. 134 sono elencati i tipi di giudizio.
Art. 134 . La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle
leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni, sui conflitti di attribuzione tra i poteri
dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni, sulle accuse promosse contro il Presidente
della Repubblica (ed i Ministri) a norma della Costituzione.
Queste elencate dall’art. 134 Cost. sono le principali attribuzioni della Corte
costituzionale a cui si aggiunge il giudizio di ammissibilità sul referendum abrogativo,
art 75. Cost., inoltre la Corte può intervenire sulla formazione degli Statuti regionali,
infatti, ai sensi dell’art. 123 Cost. lo Statuto può essere impugnato davanti alla Corte
Costituzionale.
Detto questo, oggetto primo ed ultimo della materia che affrontiamo, prima di arrivare
a parlare della Corte Costituzionale italiana in quanto tale, dovremmo fare un discorso
a carattere generale che riguarda la giustizia costituzionale nel suo insieme.
Vediamo come inserire questi particolari giudizi nell’ambito di un quadro più ampio
che riguarda i modelli di giustizia costituzionale in generale. I vari giudizi davanti alle
corti più alte possono essere distinti in;
Giudizi in via più diffusa oppure accentrata;
Si ha giustizia in via accentrata quando è
prevista dalla Costituzione una Corte
Costituzionale che accentra su di se il
controllo di costituzionale quindi si fa
custode, garante della Costituzione.
Diversamente si ha giudizio in via diffusa quando non c’è una
Corte, un giudice ben individuato che svolge il sindacato in via
accentrata, ma un giudice nel momento in cui rileva che c’è un
vizio di incostituzionalità lo rileva e agisce a non emulare la norma.
Noi abbiamo seguito il modello keynesiano, infatti Kelsen fu il primo a elaborare
l’idea di una Corte Costituzionale che fosse custode della Costituzione.
Il classico esempio di giudizio in via diffusa lo abbiamo gettando lo sguardo agli
Stati Uniti, in ambito statunitense ciascun giudice nel momento in cui verifica che
c’è una violazione costituzionale se ne accerta.
È normale che vi siano degli elementi di contaminazione tra un tipo di giudizio e
l’altro, infatti, gli Stati Uniti sono considerati la patria della giustizia Costituzionale,
perché per la prima volta nel famoso caso Marbury vs Madison ci si trovò di fronte
ad una situazione in cui lo stesso legislatore fu sottoposto all’efficacia della
costituzionalità, si affermò l’idea che la legge dovesse rispettare la Costituzione.
Ricordarsi che la Legge ha lo stesso valore della Costituzione quando quest’ultima è
una Costituzione flessibile. Se una norma non rispettava il regime dello Statuto in
periodo statutario si applica il criterio cronologico della norma più recente nel
tempo.
In Italia lo Statuto Albertino cominciò ad imporsi e iniziò ad affermarsi un giudizio in
via diffusa in epoca appunto statutaria.
Se appunto abbiamo detto che ci sono casi di contaminazione, quindi fusione tra i
due tipi di giudizio vediamo subito che in Italia quando c’è una violazione delle
norme Costituzionali all’art. 117 Cost e c’è una legge interna che contrasta una
direttiva dell’UE la direttiva è ovviamente applicabile in immediato, mentre se la
direttiva è direttamente applicabile il giudice la deve disapplicare.
Giudizi in via preventiva o in via successiva;
Si ha un giudizio di legittimità in via successiva quando il
giudizio,sindaco si svolge prendendo a riferimento una norma già
entrata in vigore.
Lo svolgimento del giudizio di costituzionalità avviene su una norma non ancora
entrata in vigore. Il classico esempio di giudizio in via preventiva è il caso francese
dove la Corte Costituzionale interviene prima che la norma entri in vigore. In Italia
unico caso di giudizio in via preventiva lo si ha quando siamo di fronte agli Statuti
Regionali.
Giudizi che hanno efficacia erga omnes o soltanto inter partes; sono
strettamente collegati questi giudizi con quelli in via diffusa ed accentrata perché va
da se che quando c’è una sola Corte Costituzionale a stabilire se una norma è in
contrasto o meno con la Costituzione, la sua decisione vale erga omnes se invece al
contrario ogni giudici può dire la sua, allora abbiamo un giudizio inter partes.
Queste sono le principali classificazioni ma se ne possono fare altre, però queste le
prendiamo come punto di riferimento.
Abbiamo detto che il caso Marbury vs Madison (pagina 781 vecchio codice) afferma la
superiorità della legge sulla Costituzione, alcuni fanno risalire l’inizio delle Corti
Costituzionali ad un caso precedente che si pose in Inghilterra (Bonham's case), che
sappiamo però essere un contesto diverso segnato dal fatto che non ha Costituzione
scritta. In Inghilterra quindi si era affermato lo stesso principio partendo da un
presupposto diverso, cioè dal fatto che non c’è una Costituzione scritta, ma ci sono
principi consolidati, radicati nella mentalità comune.
LUNEDÌ 17, POMERIGGIO.
Si è detto che la Costituzione è la norma fondamentale, abbiamo le fonti di rango
Costituzionale;
Art. 134 Cost.
Art. 135 Cost.
Art. 136 Cost.
Art. 137 Cost.
Legge n.1 del 1948.
Legge n.1 del 1953.
Legge n. 2 del 1962.
Ci sono poi una serie di fonti di rango legislativo a partire da una legge fondamentale
che rivedremo parecchie volte ed è la legge n. 87 del 1953, è importante perché è la
nostra piccola legislazione dove troviamo le principali norme che ci serviranno per
studiare il concreto svolgersi del giudizio di costituzionalità. Abbiamo poi fonti di auto
normazione della Corte Costituzionale anche dette norme integrative, che vanno ad
integrare tutti i dettagli che non sono scritti nella legge 87/1953.
Le ultime che sono state fatte sono quelle fatte con la delibera del 7 Ottobre 2008.
Tutto questo è quello che ci interessa, soprattutto ai fini del processo, ci sono poi altre
fonti regolamentari sempre nella prospettiva della Corte di voler disciplinare le cose
che la riguardano.
Le fonti sopra citate le troviamo nel Codice di Giustizia che è così strutturato; fonti
costituzionali (tra cui Statuti Regionali), fonti legislative, fonti secondarie e nel capitolo
IV,quindi alla fine del codice, abbiamo i documenti di storia e giurisprudenza
costituzionale. Vediamo ora gli articoli che meglio ci fanno capire la Corte
Costituzionale insieme al già visto 134 Cost.;
Art. 135 Cost. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune [cfr. art. 55 c.2] e per
un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni di esercizio. nove anni
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per , decorrenti per ciascuno di essi dal giorno
del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in
carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio
regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte,
sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il
Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei
giudici ordinari.
Art. 136 Cost. Quando la Corte dichiara l' illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente
forza di legge la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati,
affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Arti. 137 Cost. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei
giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della
Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Analizzando l’art. 135 Cost. per quando riguarda la genesi della Corte Costituzionale si
discusse molto in Assemblea Costituente per la sua creazione, si scontravano coloro
che la volevano e coloro che ne erano contrari. In particolare Calamandrei pensava
proprio ad una Corte Costituzionale che lavorasse attraverso un giudizio in via
incidentale e in via principale, altri a differenza sua erano contrari all’instaurazione
della Corte, soprattutto i componenti della sinistra più estrema. Sul fonte liberale e
democristiano, in particolare Einaudi si propose il modello statunitense. Alla fine è
stata adottata la soluzione attuale della Corte che mise in accordo tutti.
Come ben sappiamo nel diritto costituzionale tante situazioni non sono sanzionate e
quindi non fanno parte di obblighi giuridici ed un chiaro caso è la nomina dei giudici
costituzionali che non è appunto obbligatoria.
Per quanto riguarda il funzionamento della Corte Costituzionale, vi è la pubblicità dei
lavori, infatti, le udienze sono pubbliche. Molte udienze le più importanti ormai
vengono anche trasmesse nelle emittenti televisive o in diretta streaming. Le udienze
quando avvengono in Camera di Consiglio non sono pubbliche così come non lo sono
quando la pubblicità può essere nociva.
Martedì 18 Settembre.
La Corte Costituzionale così come la vediamo oggi disciplinata nell’art. 134 della
Costituzione ovviamente non c’era nel periodo Statutario dove era il Senato a
costituirsi in Alta Corte di giustizia, l’art. 47 dello Statuto Albertino, infatti stabiliva che
la Camera poteva accusare, esercitare la funzione accusatoria che oggi è rimasta nella
nostra Costituzione, per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica.
Nel 1900 la Corte di Cassazione, con la sentenza storica risalente al 1803 Madison vs
Marbury, si afferma, autoproclama come giudice costituzionale, tenendo come
parametro lo Statuto Albertino e legittimando il giudizio diffuso sui giudici.
Vediamo il Caso di Cavallazzi Antonio, anarchico condannato a 35 giorni di detenzione
per aver deposto una corona sulla tomba di un suo amico anarchico. Il Cavallazzi fece
appello sostenendo che il decreto regio del 1899 non fosse legge dello Stato e quindi
era stato condannato con una legge inesistente. Il decreto regio infatti non aveva
seguito tutto il suo iter legislativo perché le assemblee erano state sciolte, non era
arrivato al Senato nella sua forma completa perché era al termine della legislatura. La
Corte di Cassazione accolse il ricorso di Cavallazzi, sostenendo che si era applicata
una legge inesistente, pertanto vi era stato un arresto illegittimo.
Lo Statuto Albertino non era rigido come l’ odierna Costituzione, era flessibile. Nei
contenuti lo Statuto poteva essere modificato ma non nelle sue formalità, altrimenti
non avrebbe avuto senso una Costituzione, quindi lo Statuto aveva una rigidità
procedurale che è stata affermata anche nella nostra Costituzione del 1948.
Nel periodo statutario quindi quando si sollevava una questione di illegittimità di una
norma si valutavano;
Oggetto; norma su cui pende il giudizio di legittimità.
Parametro; norma considerata per decidere circa la legittimità o meno dell’oggetto.
Il vizio che presentava la norma poteva essere o vizio formale o vizio sostanziale.
Violazione di una norma procedurale Violazione di norme
sostanziali o contenutistiche
Sentenza della Corte di Cassazione, 16 Novembre 1922 pag. 422 Codice; il Governo si
era investito della funzione legislativa facendo un decreto legge sostanzialmente non
motivato. Era un dato di fatto e stava diventando sempre più frequente. Ricordiamoci
che eravamo nel periodo fascista. Il decreto legge è un atto illegittimo del potere
esecutivo, la Cassazione si sente garante del rispetto della legge e della distinzione tra
potere legislativo ed esecutivo. Il potere esecutivo sosteneva che vi era una situazione
di necessità ed urgenza, la Cassazione però non intervenne sull’esistenza o meno della
necessità del decreto legge in quanto c’era un fattore politico, ma intervenne
sull’urgenza perché la questione era giuridica. Venne dichiarata la mancanza
dell’urgenza quindi di conseguenza venne dichiarata l’illegittimità del decreto legge. Il
sindacato sulla decretazione d’urgenza è ancora attuale come questione.
La Corte Costituzionale entra in funzione nel 1956, Tra il 1948 e il 1956 a vigilare sulla
Costituzione c’era la Corte di Cassazione.
Sentenza della Corte di Cassazione, n. 1212/1947 pagina 427 Codice; Il problema delle
leggi retroattive è di coordinamento. La Corte dichiarò l’incostituzionalità delle leggi
retroattive e precedenti del periodo fascista. Le sentenze 1 e 9 del 1956 riguardano il
Testo di Pubblica Sicurezza, la pubblica sicurezza degli anni 30 privava le persone della
loro libertà individuale. Il problema nasceva dal fatto che con delle Ordinanze i prefetti
avevano privato gli individui della libertà personale ma queste Ordinanze non erano
state motivate ed erano con una temporaneità limitata e non invadente nei casi
limitati dalla legge, quindi il Testo sulla pubblica sicurezza venne dichiarato
incostituzionale dove prevedeva tutti i liniti alla libertà personale.
LUNEDÌ 24 MATTINO.
Velocemente facciamo uno schema del caso Marbury vs Madison risalente al 1803,
una delle decisioni più importanti e citata nella storia della giurisprudenza
statunitense. È stato il primo caso di giudizio di costituzionalità di una legge ed ha
instaurato il sistema del judical review esercitato dalle corti americane.
Prende le mosse da una situazione al tempo scabrosa che oggi per noi rappresenta
quasi la normalità. Dopo anni di dominio dei federalisti (oggi i conservatori) va alla
presidenza il repubblicano Thomas Jefferson, però il presidente uscente John Adams
decide la notte prima dell’uscita dalla sua presidenza di fare una serie di nomine di
sua fiducia, in particolare vengono nominati 16 nuovi giudici (chiamati giudici di
mezzanotte) e nella confusione dell’ultimo minuto la nomina del giudice Marbury non
viene trasmessa al diretto interessato da parte del sottosegretario di Stato uscente
Marshall. Che cosa succede che il nuovo sottosegretario di Stato Madison
appartenente al nuovo partito del presidente si rifiuta di procedere alla nomina così
Marbury ricorre alla Corte Suprema affinché questa ordini a Madison di trasmettere
l’atto di nomina. La Corte Suprema dichiara la nomina di Marbury valida ed efficace,
però attraverso quel passaggio di presidenza, nega che la questione sia competente
da decidere dalla Corte Suprema, perché nella Costituzione non c’è scritto che in
questi casi è competente la Corte stessa. È un caso scabroso nel senso che alla fine
attraverso un formalismo giuridico si riesce a far passare la nomina di Marbury e nel
contempo ad affermare la superiorità della Costituzione rispetto alla legge. Sulla base
di questa decisione storica del 1803 si è imposto il sindacato di legittimità sulle leggi
negli ordinamenti a Costituzione rigida, infatti se non ci fosse la possibilità di adire un
giudice per denunciare una legge contrastante con la Costituzione, la stessa
perderebbe la sua ragion d’essere, ovvero la prevalenza gerarchica rispetto alle altre
fonti.
La Costituzione rigida nel nostro ordinamento chiede un procedimento aggravato per
la sua modifica, ovvero richiede che vi sia una diversa maggioranza rispetto a quella
che serve per la modifica di una legge. Come abbiamo già visto nel primo anno la
Costituzione è il cuore del sistema giuridico italiano, gerarchia delle fonti;
Costituzione e leggi costituzionali.
Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge (d.l e d.lgs.), leggi regionali.
Regolamenti.
Consuetudini.
È importante rivedere questa gerarchia perché vedremo che nel giudizio in via
incidentale la Corte sindaca i dubbi di legittimità che gli vengono portati all’attenzione,
solo delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
Un problema che si è posto ha riguardato il fatto se oltre le leggi e gli atti con forza di
legge possano essere annoverate delle leggi costituzionali, quindi anche le leggi
costituzionali e di revisione costituzionale possono essere sottoposte a sindacato di
costituzionalità in via incidentale? Nell’importantissima sentenza 1146 del 1988 la
Corte costituzionale ha chiarito che anche
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